Scritture Contabili: Inammissibile il Ricorso se Manca una Critica Specifica
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in sede di legittimità non è un terzo grado di giudizio. In particolare, nel caso di reati tributari come l’occultamento o la distruzione di scritture contabili, i motivi di ricorso devono sollevare specifiche questioni di diritto o vizi logici della sentenza, non limitarsi a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Accusa di Occultamento delle Scritture Contabili
Il caso riguarda un imprenditore condannato in primo e in secondo grado alla pena di due anni di reclusione per i reati di cui agli articoli 5 e 10 del D.Lgs. 74/2000, ossia dichiarazione infedele e occultamento o distruzione di documenti contabili. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità dell’imputato basandosi su prove chiare: l’emissione di fatture per l’acquisto di veicoli dall’estero per un valore di circa 2.000.000 di euro in un solo anno e la sistematica mancata esibizione della documentazione contabile dell’impresa, nonostante le ripetute richieste degli organi di verifica.
Contro questa decisione, l’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: un presunto errore nella valutazione della sussistenza del reato di occultamento delle scritture contabili e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Le Doglianze dell’Imputato
L’imputato, attraverso il suo legale, ha tentato di smontare l’impianto accusatorio sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse viziata. In sostanza, ha contestato sia la prova della sua responsabilità per la mancata tenuta delle scritture, sia il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivamente severo, chiedendo una pena più mite attraverso il riconoscimento delle attenuanti.
Le Motivazioni della Corte: Il Ruolo della Cassazione e le Scritture Contabili
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, fornendo chiarimenti essenziali sulla funzione del giudizio di legittimità. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati non erano ammissibili perché si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorso mirava a una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, che può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e non sul merito dei fatti.
La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione logica e coerente. La responsabilità per la distruzione delle scritture contabili era stata provata non solo dalla loro mancata esibizione, ma anche da elementi esterni, come i dati provenienti dalla cosiddetta “banca dati europea”, che confermavano l’esistenza di un ingente volume d’affari. Allo stesso modo, il diniego delle attenuanti era stato giustificato in modo congruo, facendo riferimento alla gravità della condotta e all’importo dell’imposta evasa.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Specifici nel Ricorso
Questa ordinanza è un monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione dei giudici di merito. È necessario, invece, articolare critiche precise, che individuino specifici errori di diritto o palesi illogicità nel ragionamento della sentenza. In assenza di tali elementi, il ricorso si risolve in un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito, ed è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso per l’occultamento delle scritture contabili è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche criticità giuridiche o vizi logici, ma tentando di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di Cassazione.
Quali prove sono state considerate decisive per confermare la condanna?
La condanna è stata confermata sulla base di due elementi principali: le risultanze di una banca dati europea che attestavano acquisti per circa 2 milioni di euro in un anno e la persistente mancata esibizione della documentazione contabile da parte dell’imputato, nonostante le richieste degli organi verificatori.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate perché la Corte d’Appello ha ritenuto la condotta dell’imputato particolarmente grave e ha considerato l’elevato importo dell’imposta evasa. La Cassazione ha giudicato questa motivazione sufficiente e non illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5953 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5953 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 04/07/1980
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condannato per i reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. 74 del 2000 alla pena di due anni di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione d legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di occultamento distruzione delle scritture contabili (primo motivo), nonché vizio di motivazione in relazione mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché di quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. (secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argome giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a della sentenza impugnata, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettur delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e avulse da pertinente individuazi di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che Corte d’appello ha spiegato specificatamente perché deve ritenersi provata la responsabilità dell’imputato per l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili non forn evidenziando come: a) l’emissione di fatture di acquisto di vetture dalla Germania per circa 2.000.000,00 di euro nell’anno 2015 e dei relativi documenti di trasporto si evinca dall risultanze della c.d. “banca dati europea”; b) l’imputato non ha mai esibito la documentazione contabile dell’impresa, nonostante l’invito di presentazione della stessa rivoltogli dagli or verificatori, fino alla fine degli accertamenti;
Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e d adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto la sentenza impugnata ha posto a fondamento delle sue determinazioni in tema di pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche la gravità della condotta tenuta dall’imputato e l’importo dell’imposta evasa;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.