Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50872 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50872 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la qual è stato condannato per il reato di cui all’art.10 D.Igs.74/2000 nella qualità di titolare de RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, deducendo vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, posto che il depositario delle scritture contabili era un soggetto terzo il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto c giudice di merito ha erroneamente ritenuto di applicare la contestata recidiva in ragione di due precedenti penali, assai risalenti nel tempo (del 1999 e del 2008) e in ragione d condanne intervenute anche successivamente, senza effettuare alcuna valutazione in termini di maggiore pericolosità e in termini di perdurante inclinazione al delitto.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione d riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insind in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di s dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei f precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzio difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si d dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che all’imputato, qua titolare della ditta oggetto di verifica fiscale, e al formale depositario della document dottor COGNOMECOGNOME è stata formulata, con raccomandata con ricevuta di ritorno regolarmen consegnata ai destinatari, la richiesta di esibizione della documentazione contabile societa La raccomandata è stata ricevuta dal ricorrente, atteso che la sede di operativa della d coincideva con la sua abitazione. Pertanto, l’imputato era pienamente a conoscenza della richiesta di esibizione, avvenuta nel 2009, che non è stata mai adempiuta fino al termi dell’accertamento fiscale, chiuso nel 2013; anzi, il COGNOME si è reso irreperibile agli accertatori. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La GLYPH seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimit collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al tratta sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto de ragioni del decisum Si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabi fini dell’applicazione o meno dell’aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest’ul costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e de pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l’occasio della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i pre
reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenzial condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile ( 6, n. 34702 del 16/07/2008, Rv. 240706; Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Rv. 236426; Sez. 2, n. 46452 del 19/03/2008, Rv. 242601). E’, dunque compito del giudice di merito tener cont delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest’ultima, del g colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personali reo, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali U, n. 35738 del 27/05/2010), motivando adeguatamente al riguardo.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali ditcui l’imputato è gra quanto sintomatici di una difficoltà dell’imputato a rispettare le regole e a vivere onestame quindi, in ragione di ciò, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto che il reato con fosse manifestazione di una maggiore pericolosità sociale.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023
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