Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 623 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 623 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2022 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH NOME a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Velletri di cui in epigrafe che ha rigettato l’istanz restituzione in termini per l’opposizione al decreto penale di condanna del 5.10.21 con cu veniva condannato alla ammenda di 3500,00 euro senza sospensione condizionale.
2.Deduce tre motivi sintetizzabili come appresso:
violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il provvedimento di rigetto redatto mano dal AVV_NOTAIO non è intellegibile e impedisce l’esercizio del diritto di difesa, manca pertanto de motivazione ed è inoltre contraddittorio perché contiene la menzione di certo” AVV_NOTAIO individuato come d.dif “che non ha mai ricevuto mandato difensivo dal ricorrente il qual inizialmente ha avuto quale difensore di ufficio, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, successivamente ha conferito mandato all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha presentato istanza ai sensi dell’art. 175 cod.proc.pen. e in questa sede di legittimità ha conferito mandato fiduciario stesso AVV_NOTAIO COGNOME il 13.05.2022.
Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso è manifestamente infondato.
In esso, infatti, si può leggere in maniera nel complesso agevole, nonostante la scrittura a mano, che l’istanza è respinta perché, secondo il giudice, da alcuni atti si evince che l’imputato comprende la lin italiana. In particolare, il provvedimento fa riferimento al fatto che in data anteriore alla notifica del alla notifica del decreto penale in questione, in data 18.07.2019, il ricorrente aveva ricevuto u comunicazione scritta, in italiano, dal suo datore di lavoro relativa alla trasformazione del rapporto di l da tempo determinato a tempo indeterminato, oltre ad avere sottoscritto la nomina del difensore di fiducia e gli atti di identificazione e di elezione del domicilio nel procedimento penale da cui è scaturito il d penale sempre in lingua italiana. Non risulta documentato, inoltre, che il covid patito sia riferito al p che aveva a disposizione per l’opposizione a decreto penale. Quest’ultimo particolare, in realtà, è cita anche nel ricorso, a dimostrazione di come il provvedimento non fosse graficamente incomprensibile.
A parere del Collegio non sussiste nel caso concreto l’indecifrabilità grafica d provvedimento impugnato, vergato a mano, che è al massimo limitata ad alcune parole e non dà luogo a difficoltà di lettura, in ogni caso agevolmente superabile, e che quindi non si è riso nella sostanziale mancanza della motivazione né più determina una violazione del diritto al contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, pregiudicando la possibilità di una ragionata determinazione sede impugnazione e di un’efficace difesa. ( cfr Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006
Ud. (dep. 28/12/2006 ) Rv. 234916 – 01; Sez. 5, n. 46124 del 26/09/2014 Ud. (dep. 07/11/2014 ) Rv. 261685 – 01).
Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamen spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese proce della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 20.12.2022