Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29817 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29817 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME .A. COGNOME
i nato a OMISSIS INDIRIZZO
COGNOME omissis
avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte di appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha conclus chiedendo l’accoglimento delle conclusioni del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 giugno 2022, la Corte d’appello di Firenze, sia pur riducendo la pena, ha confermato l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato odierno ricorrente per i reati di produzione e detenzione, in ingente quantità, di materiale pedopornografico.
Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per essere stata pronunciata in periodo di astensione dalle udienze deliberato dall’RAGIONE_SOCIALE e a cui il difensore dell’imputato aveva dichiarato di aderire.
Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per difformità tra il dispositivo comunicato a mezzo p.e.c. al difensore all’esito dell’udienza – celebrata con rito cartolare – e quello contenuto nella sentenza, comprensiva di motivazione, successivamente depositata: mentre in quest’ultima si indicava il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, nessun termine era invece indicato nel dispositivo inizialmente comunicato. Si lamenta, pertanto, la violazione del diritto di difesa.
Con il terzo motivo, si deduce violazione dell’art. 600 ter, ultimo comma, cod. pen. per essere stata confermata la condanna per il delitto di produzione di materiale pedopornografico con riguardo a filmati, effettuati con il telefono cellulare, in una spiaggia frequentata da nudisti. Negli stessi, peraltro mai diffusi a terzi – circostanza non sufficientemente valorizzata dalla Corte territoriale sarebbero semplicemente rappresentati momenti di vita di spiaggia in un’area dove viene praticato il nudismo e benché siano stati ripresi anche fanciulli, insieme a persone adulte, non vi era particolare indugio su dettagli corporei, con conseguente difetto del requisito dello scopo sessuale della rappresentazione degli organi genitali dei minori.
Con il quarto motivo ci si duole dell’illogicità e contraddittorietà della motivazione allegando che, da un lato, la sentenza afferma che il filmato “indugia con attenzione sui bambini” – senza neppure precisare in quale parte anatomica del corpo – e, d’altro lato, attesta invece che gli stessi sono ripresi nel compimento di normali attività senza che si vedano atti specificamente sessuali.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Per le ragioni esattamente rappresentate nella sentenza impugnata – con cui il generico ricorso non si confronta – è certamente corretta la decisione di disconoscere effetti alla dichiarazione di adesione all’astensione delle udienze trasmessa dal difensore dell’imputato con riguardo al procedimento trattato in via esclusivamente cartolare. Ed invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che nel procedimento di appello trattato in udienza camerale non partecipata secondo il rito introdotto dalla disciplina emergenziale, in mancanza di richiesta di discussione orale, l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di RAGIONE_SOCIALE non implica l’obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di di (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067).
Parimenti inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e difetto d’interesse è il secondo motivo di ricorso.
La situazione rappresentata dal ricorrente non integra alcuna nullità, non essendovi specifica previsione e non valendo il generico richiamo alla violazione del diritto di difesa effettuato in ricorso, che sembrerebbe fare riferimento all’ipotesi di nullità AVV_NOTAIO di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. No allega in alcun modo, infatti, quale sarebbe il concreto pregiudizio derivato alla difesa dalla mancata indicazione del termine per il deposito della sentenza nel testo del dispositivo comunicato via p.e.c. il giorno della decisione.
Il ricorso per cassazione, del resto – evidentemente redatto dopo che era stata acquisita la copia della sentenza provvista di motivazione, peraltro depositata a distanza di una sola settimana dall’udienza – è stato presentato, in termini, allorquando il ricorrente era perfettamente edotto del maggior tempo a sua disposizione per presentare l’impugnazione quale previsto dall’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Non si vede, dunque – e non viene in alcun modo allegato – quale sia l’interesse del ricorrente rispetto alla rilevata omissione. Quand’anche fosse ravvisabile una nullità, dunque – non ricorrendo certamente alcuna delle ipotesi di cui all’art. 179 cod. proc. pen. – la stessa non sarebbe comunque deducibile ai sensi dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen. e sarebbe in ogni caso sanata ex art. 183, lett. b), cod. proc. pen.
Il terzo e il quarto motivo – da trattarsi unitariamente in quanto obiettivamente connessi – non sono fondati.
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3.1. Premesso che il reato di pornografia minorile previsto dall’art. 600ter cod. pen., in quanto posto a tutela del bene giuridico della libertà sessuale e della dignità del minore, suscettibile di compromissione già per effetto della sola produzione del materiale pornografico, è configurabile anche a prescindere dalla percezione che il minore abbia di tale produzione (Sez. 3, n. 29826 del 24/09/2020, A., Rv. 280100), occorre considerare che il concetto di materiale pornografico rilevante ai fini dell’applicazione della legge penale è oggi codificato nell’art. 603, ultimo comma, cod. pen.
Con riguardo a condotte commesse prima dell’entrata in vigore di tale previsione, questa Corte aveva affermato che ai fini della configurabilità del delitto di pornografia minorile, se il carattere pedopornografico del materiale prodotto non presuppone necessariamente un’interazione consapevole fra l’autore della condotta e il minore rappresentato, lo stesso ricorre nella rappresentazione di movimenti in cui i minori assumono posizioni che si concretizzano in atteggiamenti lascivi ed eroticamente eccitanti, seppur assunti involontariamente ed inconsapevolmente (Sez. 3, n. 42964 del 10/06/2015, B., Rv. 265157).
Rispetto a tale indirizzo ermeneutico, la vigente definizione di cui all’art. 600 ter, ultimo comma, cod. pen. – applicabile ratione temporis al caso di specie – ha tuttavia ampliato l’ambito di rilevanza penale delle condotte. Ed invero, si è affermato che essa, introdotta dall’art. 4, comma 1, lett. h) della legge n. 172 del 1.10.2012 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007) si caratterizza per il suo maggior rigore rispetto a quella precedente (desunta dalla legge n. 46 dell’11.3.2002 di ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia stipulato a New York il 6.9.2000), in quanto si contenta della rappresentazione “per scopi sessuali” degli organi genitali del minore e non esige più l’esibizione lasciva degli stessi (Sez. 3, n. 3110 del 20/11/2013, dep. 2014, C., Rv. 259317).
Vi si prevede, infatti, che «per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali».
3.2. La sentenza impugnata non ravvisa nel caso di specie la prima delle due ipotesi alternativamente previste dalla citata disposizione – sicché non vi è alcuna contraddittorietà nell’aver escluso che i minori ripresi fossero coinvolti in attività sessuali, affermandosi invece che gli stessi erano intenti a compiere normali attività balneari – e richiama invece la seconda.
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Con riguardo a quest’ultima, la sentenza afferma che il video, contenente immagini che la Corte territoriale giudica sufficientemente nitide, «indugia con attenzione sui bambini – di varie età – nudi» e che questi «sono ripresi insistentemente e spesso isolandoli dal contesto, cioè concentrando l’inquadratura solo su di loro». Non può dunque dubitarsi del fatto che ne siano visibili (anche) gli organi sessuali, sicché la doglianza al proposito contenuta nel quarto motivo di ricorso non è fondata, ed è anche generica, considerato che il ricorrente neppure specificamente sostiene il contrario.
4. Ciò premesso, reputa il Collegio che lo “scopo sessuale” che, secondo la citata definizione di materiale pedopornografico, rende tale la rappresentazione degli organi sessuali di un minore implica la ricerca della finalità della produzione – ritenuta indicativa della oggettiva destinazione del materiale – che, laddove non immediatamente evincibile, ben può essere ricostruita attraverso ogni utile elemento, senza che possa escludersi l’intenzione dell’agente.
Che quest’ultimo elemento sia certamente utilizzabile si ricava, innanzitutto, dalla citata Convenzione di Lanzarote, che – art. 20, par. 1 vincola le Parti contraenti a configurare come reato le condotte relative alla pornografia minorile nella stessa descritte, tra cui la produzione di materiale pedopornografico, laddove le stesse siano, appunto, “intenzionali”. Il successivo paragrafo 2, peraltro, dettando la definizione di pedopornografia, precisa che gli scopi che rendono tale la rappresentazione degli organi sessuali di un minore debbono essere “principalmente sessuali”, con ciò lasciando intendere che la natura illecita non è esclusa dall’eventuale concomitanza di diversa, marginale, finalità.
Nella produzione di materiale concernente minori non coinvolti in attività sessuali esplicite, simulate o reali, dunque, è la finalità che sorregge la rappresentazione degli organi sessuali a poterne determinare il carattere pedopornografico o meno e, dunque, la rilevanza penale della condotta. Se certamente possono darsi finalità rappresentative lecite (si pensi, ad es., a scopi scientifici, didattici, culturali, di mero ricordo legato a momenti familiari), il re sussiste quando la rappresentazione, non altrimenti giustificabile, sia invece qualificabile come diretta a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo. E detto scopo – che certamente può evincersi dal contenuto del documento o dalla natura delle immagini rappresentate (si pensi a pose all’evidenza lascive: cfr. Sez. 5, n. 33862 del 08/06/2018, R., Rv. 273897, ove si afferma che costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione degli organi sessuali di minori con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare
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concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale) – può ricavarsi anche aliunde. Del resto, ciò che oggettivizza e connota il disvalore penale del fatto, escludendo arbitrarie applicazione della norma a condotte inoffensive ed agganciate a chiavi di lettura meramente soggettive, è che la rappresentazione deve necessariamente riguardare gli organi sessuali dei minori di età (non solo gli organi genitali, ma anche altre zone erogene, come il seno e i glutei, puntualizza Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020, C., Rv. 278639-02) e per questo, laddove lo scopo sia illecito nei termini sopra precisati, essa è lesiva della dignità dei soggetti raffigurati e foriera di diffusione nel perverso circuito della pedofilia
Nel caso di specie, non illogicamente la sentenza impugnata ha ravvisato lo “scopo sessuale” del filmato con cui l’imputato aveva ripreso i corpi nudi di sconosciuti fanciulli che si muovevano in una spiaggia frequentata da naturisti, indugiando su di loro e con inquadrature insistite e spesso isolate dal contesto, richiamando la comprovata inclinazione pedofilica dell’agente, non contestata in ricorso e ravvisabile in base all’ingente quantità di materiale pornografico relativo a minori rinvenuto in suo possesso ed all’inequivoco contenuto delle chat intercorse con persone aventi la medesima inclinazione e con le quali egli rimarcava che “al mare ci sono bambini nudi”. Del resto, il ricorso non suggerisce alcuna diversa – lecita – finalità della videoripresa idonea ad inficiare la ricostruzione concordemente operata dai giudici di merito.
5. Il ricorso, complessivamente infondato, deve quindi essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone, a norma dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che – a tutela dei diritti o della dignità degli interessati – sia apposta a cura della canceller sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.
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