Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 185 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 185 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TERMINI IMERESE il 05/12/1984
avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore assunta COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, e l’inammissibilità nel resto.
udito il difensore, l’avvocato NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 09 febbraio 2022 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza emessa in data 02 marzo 2020 dal Tribunale di Termini Imerese secondo il rito abbreviato, ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n.110/1975 commesso il 19 dicembre 2017, e, ha confermato anche la revoca della sospensione condizionale a lui concessa con la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 12/10/2016 e divenuta irrevocabile il 01/12/2016. La pena è stata calcolata partendo dalla pena base di mesi nove di arresto ed euro 1.500 di ammenda, e riducendola di un terzo per il rito abbreviato
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del difensore avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta l’omessa motivazione in merito alla utilizzabilità del coltello per l’offesa alla persona, con violazione dell’art. 6 comma 1, lett. c), cod.proc.pen.
L’oggetto sequestrato è uno strumento da punta e taglio, il cui porto è vietato se esso è, in modo inequivoco, utilizzabile per l’offesa alla persona, mentre tale accertamento non è stato effettuato in concreto.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione della legge penale con riferimento all’art. 442, comma 2, cod.proc.pen.
Il giudice di primo grado ha applicato, per il rito abbreviato svolto, la riduzione della pena solo nella misura di un terzo mentre, , essendo contestata una contravvenzione, la riduzione doveva essere della metà. Tale errore era stato segnalato sia dal ricorrente, con il deposito dei motivi nuovi, sia dal procuratore generale nelle sue conclusioni scritte. La Corte di appello non ha risposto alla doglianza ed ha confermato la pena, nella misura disposta dal giudice di primo grado.
Il Procuratore generale, nella requisitoria orale, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo motivo di ncorsol, con annullamento senza rinvio della sentenza e rideterminazione della pena nei termini di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile.
Esso è, in primo luogo, manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata ha valutato in concreto l’offensività del coltello sequestrato, definendola «significativa» e respingendo così le generiche argomentazioni relative alla natura dell’arma. Il ricorso non si confronta con questa motivazione, riproponendo il motivo di appello senza tenere c:onto della predetta argomentazione.
In secondo luogo esso è inammissibile perché, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione su questioni di merito, mentre esula dai poteri della cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, e il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell’iter argomentativo applicato nel provvedimento impugnato, accertando se esso dia conto adeguatamente delle ragioni della decisione (vedi Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Rv. 210658).
2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Non vi è dubbio che la pena calcolata dal giudice di primo grado, e confermata dal giudice di appello, sia errata. L’art. 442 c:.2 cod.proc.pen. è stato modificato dall’art. 1 c. 44 L. n. 103/2017 nel senso di stabilire che, in caso di giudizio abbreviato, le condanne per contravvenzione siano diminuite non di un terzo ma della metà. I giudici di merito hanno pertanto violato la norma attualmente vigente, riducendo la pena-base solo di un terzo: lo stesso p rocuratore generale risulta avere rilevato l’errore, nel procedimento di appello, avendo chiesto, nelle sue conclusioni, la riduzione della pena a metà, ma la Corte di appello non ha adottato il provvedimento necessario, né ha risposto alla questione, sollevata quanto meno dall’organo della pubblica accusa. La pena deve, quindi, essere modificata, riducendo a metà quella di nove mesi di arresto ed euro 1.500 di ammenda irrogata quale pena-base dai giudici di merito.
2.1. Questo motivo di ricorso proposito deve pertanto essere accolto, essendo fondato quanto all’errata applicazione dell’art. 442, comma 2, cod.proc.pen. Trattandosi di una mera correzione dell’entità della pena irrogata, correzione che deve essere effettuata in base ad una norma di legge e con una semplice operazione matematica, e non in base a valutazioni di merito, la rideterminazione può essere effettuata da questa Corte, annullando senza rinvio, sul punto, la sentenza impugnata.
La non inammissibilità di questo motivo di ricorso comporta l’ulteriore decorso del termine di prescrizione sino alla data odierna, ma il reato non è prescritto in quanto il termine di prescrizione, pari a cinque anni compreso il
periodo di interruzione stabilito dall’art. 161 cod.pen., ha iniziato a decorrere i 19/12/2017. Stante l’epoca di commissione del reato, successiva al 03/08/2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 23/06/2017, deve applicarsi il disposto dell’art. 159 cod.pen. come da questa modificato, con la sospensione del decorso della prescrizione dal termine per il deposito della sentenza di primo grado a quello per il deposito della sentenza di secondo grado, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi. La norma è stata abrogata dalla successiva legge n. 3/2019, ma sostituendola con una norma meno favorevole (peraltro in vigore solo dal 01/01/2020), in quanto introduttiva della non prescrittibilità dei reati dopo la condanna pronunciata in primo grado, mentre la normativa introdotta dalla legge n. 134/2021 è applicabile solo ai reati commessi dopo il 01/01/2020.
Il termine di prescrizione è dunque rimasto sospeso per un ulteriore anno e sei mesi dal 31 maggio 2020, nonché per il periodo di 132 giorni a seguito di un rinvio dal 21/10/19 al 02/03/20 per una astensione del difensore dalle udienze. La prescrizione maturerebbe, pertanto, solo alla data del 29/10/2024.
Il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente all’entità della pena inflitta, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza e rideterminazione della stessa nei termini indicati, mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina nella misura di mesi quattro, giorni quindici di arresto ed euro 750 di ammenda.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 25 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente