Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37188 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Mazzarino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 della corte di assise di appello di Caltaniss visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità d ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Caltanisse rigettava l’istanza di NOME COGNOME – in espiazione di pena, per effetto d sentenza emessa dalla stessa Corte in data 2 febbraio 2021, irrevocabile dal febbraio 2022 – tesa ad ottenere lo scomputo dalla pena da eseguire, ai sen dell’art. 657, comma 1, cod. proc. pen., del periodo (due anni, undici mes ventiquattro giorni) di sottoposízione, durante il processo, alla misura caute dell’obbligo di dimora, con prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione tra l 20 e le ore 6.30.
Ricorre il condannato per cassazione, con rituale ministero difensivo.
Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli artt. 284 e 657 co proc. pen., sul presupposto che la prescrizione accessoria alla misura cautel fosse stata immotivatamente e ingiustificatamente imposta, trasmodando in prescrizione «aggressiva», idonea a snaturare l’essenza della misu trasformandola in custodiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 37302 d 09/09/2021, COGNOME, Rv. 281908-01; Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271043-01; Sez. 2, n. 44502 del 03/07/2015, COGNOME, Rv. 265169-01), la misura cautelare dell’obbligo di dimora non è fungibile, ai sen dell’art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che essa sia accompa dall’arbitraria imposizione all’imputato di obblighi tali da renderla assimilab regime degli arresti domiciliari.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha ineccepibilmente escluso che la prescrizione accessoria di permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne fos arbitraria, essendo la stessa viceversa protesa (come motivatamente indicato nell richiesta del pubblico ministero, recepita dal G.i.p.) a salvaguardare esige concorrenti di cautela, con riferimento ad individuo condannato a pena definiti elevata.
La prescrizione imposta non ha neppure precluso «la possibilità per l’interessato di interagire con la sua naturale sfera territoriale o di i relazioni sociali», come ha ulteriormente e logicamente argomentato il giudice a quo, dovendosi conclusivamente ritenere che la sua introduzione non abbia fatto assumere alla misura cautelare surrettizio carattere custodiale..
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai se dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processualì.
Così deciso il 24/06/2024