Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32027 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32027 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Vieste il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/04/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; udito il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio, limitatamente alla sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena, e il ricorso sia rigettato nel resto udito il difensore, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 9 dicembre 2020, resa all’esito di giudizio abbreviato, con cui COGNOME NOME veniva condannata alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, per il reato di cui all’art. 4 comma 4-bis, n. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 401 del 1989, poiché, nella sua qualità di rappresentante legale RAGIONE_SOCIALEa società “RAGIONE_SOCIALE“, operante quale centro trasmissione dati per conto RAGIONE_SOCIALEa società “RAGIONE_SOCIALE“, svolgeva attività organizzata al fine di accettare e raccogliere scommesse o comunque di favorirne la raccolta o l’accettazione, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione prevista dall’art. 88 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi di pubblica sicurezza (r.d. n. 773 del 1931).
Avverso la sentenza, l’imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa denuncia vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all’onere RAGIONE_SOCIALEa prova, facendo riferimento anche all’art. 25 RAGIONE_SOCIALEo schema di Convenzione del “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“. In particolare, la difesa sostiene che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova relativo ai motivi che potrebbero rendere non proporzionata la disposizione normativa in questione debba gravare sull’accusa e non, come invece affermato dal giudice di merito, sulla difesa.
Riepilogate poi le vicende normative, amministrative e giudiziarie che hanno interessato nel tempo la disciplina, RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse e ricordato quanto accaduto con riferimento al trattamento discriminatorio operato RAGIONE_SOCIALE‘ attuazione di tale disciplina nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente afferma, con riguardo all’elemento RAGIONE_SOCIALE‘antieconomicità, di aver prodotto ampia documentazione afferente al danno subito dal concessionario a causa del diniego RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione, derivante dall’illegittima esclusione per la presunta non conformità dei bandi di gara statali rispetto al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea. Si insiste inoltre, sul fatto che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova incombesse sull’accusa, la quale non avrebbe addotto alcun elemento volto a dimostrare la mancanz 4di pregiudizio economico nella partecipazione RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE alla gara indetta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La difesa ricorda di avere attribuito un incarico tecnico ad esperti del settore, che hanno redatto pareri al fine di valutare l’entità complessiva del danno che deriverebbe al concessionario qualora fosse adottata nei suoi confronti la misura ablatoria del richiamato art. 25 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e richiama i risultati di tali pareri, che sarebbero favorevoli alla sua prospettazione, quanto all’esistenza del danno in questione.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, in parte sovrapponibile al primo, la ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 401 del 1989 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 88 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi di pubblica sicurezza anche con riferimento alla legge n. 190 del 2014 e in relazione agli artt. 43 e 49 TFUE.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che la legge penale doveva essere disapplicata perché in contrasto con i suddetti articoli, come interpretati dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea.
La Corte di appello avrebbe omesso di valorizzare l’adesione alla regolarizzazione fiscale di cui all’art. 1, comma 644, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190 del 2014, a cui la ricorrent sarebbe stata costretta ad aderire giacché era preclusa alla RAGIONE_SOCIALE la regolarizzazione di cui al comma 643 del medesimo articolo, non potendo la stessa ottenere la autorizzazione ex art. 88 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi di pubblica sicurezza. L’accesso all’autorizzazione era, peraltro, precluso, dai procedimenti penali pendenti a carico del bookmaker straniero.
2.3. Con un terzo motivo di ricorso, la difesa eccepisce la violazione degli artt. 58 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981 e 131-bis cod. pen., in relazione al diniego di conversione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva nella pena pecuniaria sostitutiva, nonché la violazione degli artt. 163 cod. pen. e 597, comma 5, cod. proc. pen., per l’omessa concessione RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena.
In particolare, la difesa contesta la decisione dei giudici di merito che hanno respinto la richiesta.di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa p.ena detentiva, sostenendo che tale diniego fosse motivato dal fatto che la ricorrente non avesse regolarizzato la propria posizione fiscale e che, nel casellario giudiziale, risultasse un’archiviazione per particolar tenuità del fatto riguardante una condotta analoga. Secondo la difesa, la mancata regolarizzazione RAGIONE_SOCIALEa posizione fiscale non influirebbe sulla responsabilità penale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, trattandosi di una questione di natura esclusivamente tributaria.
Quanto al riferimento RAGIONE_SOCIALEa Corte al precedente provvedimento di archiviazione per fatto analogo, la·clifesa ritiene che tale elemento non possa avere alcuna incidenza nel giudizio penale, né possa essere considerato un precedente giudiziario rilevante per una negativa valutazione RAGIONE_SOCIALEa personalità del reo.
Infine, la difesa si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata concessione RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena – che avrebbe dovuto essere disposta d’ufficio dalla Corte territoriale – alla luce RAGIONE_SOCIALE‘assenza di precedenti penali a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputata e del natura RAGIONE_SOCIALEa pena effettivamente applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di doglianza, relativo alla contestata discriminazione a carico di RAGIONE_SOCIALE e al consequenziale danno arrecato al centro scommesse RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, è infondato.
Come correttamente rilevato dalla Corte di appello, l’attività di raccolta di scommesse lecite è subordinata al rilascio di una concessione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e, successivamente, alla licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del TULPS. Ne consegue che la fattispecie di reato prevista dall’art. 4, comma 4-bis, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 401 del 1989 si configura in presenza di qualsiasi attività, anche solo intermediaria, svolta in favore di un gestore di scommesse, in assenza RAGIONE_SOCIALEa necessaria concessione, autorizzazione o licenza (ex multis, Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020, Rv. 281473; Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Rv. 227726).
Pertanto, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa licenza prevista dall’art. 88 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi di pubblica sicurezza, la sussistenza del reato può essere esclusa solo qualora venga dimostrato che l’operatore straniero sia stato illegittimamente escluso dalle procedure di gara a causa di condotte discriminatorie riconducibili allo RAGIONE_SOCIALE italiano. Ne deriva che l’onere probatorio a carico RAGIONE_SOCIALEa pubblica accusa si esaurisce nella dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa condotta materiale e.RAGIONE_SOCIALEa mancanza RAGIONE_SOCIALEa Licenza ex art. 88 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi di pubblica sicurezza in capo all’esercente. Spetta invece alla difesa, che intenda invocare la disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa norma incriminatrice e del regime concessorio interno per contrasto con gli artt. 43 e 49 del trattato UE, come interpretato dalla Corte di giustizia, dimostrare la discriminazione operata a suo carico per effetto RAGIONE_SOCIALE‘illegittim diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all’operatore straniero illegittimamente escluso per non conformità, con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, dei bandi di gara (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 15243 del 02/03/2023, Rv. 284326).
Dovendosi fare applicazione di tali principi, come correttamente precisato dalla Corte di appello (pag. 6 del provvedimento), dagli atti non emergono elementi idonei a ritenere antieconomica o discriminatoria la partecipazione RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE al c.d. “RAGIONE_SOCIALE“. La difesa si limita, infatti, a richiamare giurisprudenza tant pacifica quanto irrilevante nel caso di specie, oltre a pretesi pareri di esperti, in rea non prodotti nel giudizio di secondo grado e certamente non valutabili per la prima volta in questa sede.
Il secondo motivo di doglianza, riferito all’asserita incompatibilità del regime interno con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione e alla regolarizzazione fiscale del centro scommesse RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, è infondato.
In ordine al presunto contrasto con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, va ribadito che l disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale può operare solo qualora risulti dimostrato che l’operatore straniero sia stato oggetto di un’esclusione discriminatoria o arbitraria dalle gare pubbliche. Nel caso di specie – come già evidenziato – la doglianza si presenta del tutto generica, giacché priva di concreti elementi atti a dimostrare un effettivo impedimento discriminatorio all’ottenimento RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni da parte RAGIONE_SOCIALE‘operatore RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al profilo inerente alla non considerata impossibilità di aderire alla “regolarizzazione” di cui all’art. 1, comma 643, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190 del 2014, va evidenziato che la mancanza di domanda di regolarizzazione secondo le procedure previste dalla norma richiamata – domanda che sarebbe pur stata possibile anche a fronte di pregressa contestazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 cit. essendo la ratio RAGIONE_SOCIALEa norma proprio quella di consentire l’attività ai soggetti che “comunque” offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri (v per inciso ricordato che secondo la circolare del 27/01/2015 del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Interno, il procedimento di regolarizzazione in oggetto è testualmente finalizzato al rilascio di titolo abilitativo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art..88 richiamato; titolo che va rilasciato entro .60 g dal ricevimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di regolarizzazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘Agenzia) – preclude qualunque doglianza in punto di asserita discriminazione. Sotto questo profilo, manca la prova – che la difesa avrebbe dovuto fornire – RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di accedere alla regolarizzazione del richiamato comma 643, la quale è comunque necessaria anche per quei bookmaker stranieri che potessero legittimamente lamentare una discriminazione quanto all’accesso al cosiddetto “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“.
Quanto poi all’art. 1, comma 644, RAGIONE_SOCIALEa citata legge – la cui applicazione, secondo la difesa, dovrebbe avere efficacia scriminante – va ribadito che la licenza è il normale titolo abilitativo necessario ad escludere la responsabilità penale, mentre solo l’adesione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione, alla speciale procedura di regolarizzazione prevista dalla legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 643, è suscettibile di comportare riflessi sananti sul reato di cui alla legge n. 401 del 1989, art. 4, comma 4-bis; nessuna influenza ha, invece, sull’illecito penale la sottoposizione RAGIONE_SOCIALE‘operatore al differente regime previsto da successivo comma 644 del citato art. 1, in quanto tale disposizione, oltre a stabilire
ulteriori obblighi e divieti specificamente sanzionati in via amministrativa, f espressamente salva la norma penale nei confronti di coloro che non aderiscano al sistema di legalizzazione introdotto dal comma precedente (ex multis, Sez. 3, n. 13269 del 25/02/2021, non mass.; Sez. 3, n. 39968 del 16/04/2019, non mass.; Sez. 3, n. 18498 del 25/01/2017, Rv. 269694; Sez. 3, n. 45488 del 15/09/2016, non mass.).
Tanto premesso, nel caso di specie la Corte di appello ha correttamente valutato l’adesione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al regime di cui al comma 644 RAGIONE_SOCIALEa predetta legge, evidenziando che tale condotta non può ritenersi idonea ad escludere la responsabilità penale, né costituisce una sanatoria che possa retroattivamente legittimare l’attività svolta in assenza di concessione e di licenza. Come visto, la supposta “costrizione” ad aderire alla regolarizzazione prevista dal comma 644, per l’impossibilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di accedere al regime di cui al comma 643, non è in alcun modo suffragata da elementi concreti, né dimostra l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa disciplina interna.
Il terzo motivo di ricorso, relativo al diniego RAGIONE_SOCIALEa conversione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva e all’omessa concessione RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale, è anch’esso infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di appello ha esposto in modo chiaro le ragioni alla base RAGIONE_SOCIALEa propria decisione, evidenziando che l’imputata ha continuato a svolgere l’attività di raccolta di scommesse per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE anche dopo il diniego RAGIONE_SOCIALEa licenza da parte RAGIONE_SOCIALEa questura di Foggia, in data 29 novembre 2016, e, pertanto, in assenza di regolare autorizzazione. Inoltre, il diniego RAGIONE_SOCIALEa conversione non si fonda sull’esistenza di un precedente procedimento archiviato per particolare tenuità del fatto, come sostenuto dalla difesa, ma sulla mancata regolarizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputata, svolta per lungo tempo; elemento che ha correttamente impedito di formulare una prognosi favorevole.
Quanto alla sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena, questa non era stata espressamente richiesta in appello e non è comunque suffragata da concreti elementi, neanche con il ricorso per cassazione, il quale non tiene conto, a tal fine, RAGIONE_SOCIALEa lunga durata RAGIONE_SOCIALEa violazione.
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato, con condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processua
Così deciso il 5/07/2025.