Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40858 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40858 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Maddaloni il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 29 settembre 2023, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di gestione non autorizzata di scommesse di cui all’art. 4, commi 4 e 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401,
ha dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni di cui agli artt. 718 e 719 cod. pen. e di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., e ha rideterminato la pena, condizionalmente sospesa, in nove mesi e dieci giorni di reclusione, previa applicazione della diminuente per il rito.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME, avrebbe accettato e raccolto in via continuativa scommesse con insegna “RAGIONE_SOCIALE“, in assenza di autorizzazione, svolgendo attività organizzata all’interno dei locali di un esercizio aperto al pubblico, ed utilizzando un proprio conto gioco, con condotta accertata il 15 giugno 2015 e il 20 giugno 2017, e protrattasi fino marzo 2018, giorno di sequestro dell’immobile in cui era realizzata detta condotta.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME AVV_NOTAIO, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un unico, complesso motivo, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione a norma dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato ritenuto accertato, anche sotto il profilo soggettivo, alla prescrizione del reato con riguardo all’episodio del 15 giugno 2015, nonché alla determinazione della pena.
2.1. Si deduce, innanzitutto, che l’affermazione di responsabilità è illegittima, perché l’imputata ha svolto il servizio di raccolta e trasmissione di dati inerenti a proposte di giocate su eventi sportivi in favore della “RAGIONE_SOCIALE“, operatore comunitario munito delle autorizzazioni previste nel Paese di appartenenza, previa stipulazione di contratto di ricevitoria, ed ha trasmesso alla Questura territorialmente competente, sia in data 12 novembre 2015, sia in data 30 novembre 2016, comunicazione per il rilascio della licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., a norma dell’art. 1, comma 644, legge n. 190 del 2014.
Si osserva che l’attività svolta dalla “RAGIONE_SOCIALE” è sicuramente lecita, attesa la convergente elaborazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (si citano: Corte giustizia, 06/03/2007, Placanica; Corte giustizia, 16 febbraio 2012, COGNOME Cifone; Corte giustizia, 28 gennaio 2016, Laezza), del Consiglio di Stato (si citano Cons. St., n. 1685 del 2022, e Cons. St., n. 6604/2022) e della Corte costituzionale (si cita Corte cost., sent. n. 27 del 2018), oltre che di plurime decisioni della Corte di cassazione penale.
Si premette che, in relazione al fatto del 15 giugno 2015, avrebbe dovuto essere emessa sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione.
Si rappresenta, poi, che l’imputata non ha raccolto le scommesse su un proprio conto gioco, perché il numero rilevato, n. NUMERO_DOCUMENTO, era un numero di codice i , identificativo della sua ricevitoria, o “centro di trasmissione dati” (c.d. “CTD”) nella GLYPH /i
rete “RAGIONE_SOCIALE“, e perciò era presente su tutte le schedine emesse dalla stessa, e che le modalità seguite dalla stessa sono identiche a quelle comunemente seguite da tutti i CTD della rete “RAGIONE_SOCIALE“.
Si segnala, quindi, che la convergente giurisprudenza sovranazionale e di legittimità esclude la compatibilità con il diritto dell’Unione Europea di disposizioni prevedenti sanzioni penali per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza autorizzazione di polizia a persone contrattualmente legate a un operatore, quale appunto la “RAGIONE_SOCIALE“, che sia stato escluso esclu in violazione del diritto dell’Unione dalle gare per ottenere le pertinenti concessioni, o che non abbia potuto partecipare a gare aventi identico oggetto per la non conformità del regime concessorio nazionale ai principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 T.F.U.E., se le medesime persone abbiano richiesto l’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. e questa sia stata rifiutata per il solo fatto del difetto di concessione della società estera mandante (si citano tra le altre: Corte giustizia, 28 gennaio 2016, Laezza; Corte giustizia, 16 febbraio 2012, COGNOME Cifone; Sez. 3, n. 5568 del 2022; Sez. 4, n. 3975 del 2021; Sez. 3, n. 25439 del 2020; Sez. 3, n. 21278 del 2018; Sez. 3, n. 17652 del 2007). E si riporta, in modo dettagliato, l’elaborazione giurisprudenziale che ha riconosciuto l’illegittimità sia della esclusione della “RAGIONE_SOCIALE” dalle gare per ottenere le pertinenti concessioni, sia delle clausole che hanno reso antieconomico partecipare alle gare aventi identico oggetto, per la non conformità del regime concessorio nazionale ai principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 T.F.U.E.
Si conclude che la disciplina di cui all’art. 4 legge n. 401 del 1989 deve essere disapplicata per contrasto con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E.
2.2. Si deduce, in secondo luogo, che deve in ogni caso escludersi la colpevolezza dell’imputata, per l’ignoranza invincibile della legge penale, a norma dell’art. 5 cod. pen., nel testo risultante per effetto della dichiarazione di legittimità costituzionale pronunciata da Corte cost., sent. n. 364 del 1988.
Si osserva che la articolata elaborazione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale in ordine al “caso RAGIONE_SOCIALE” e la pubblicità delle operazioni di raccolta effettuate per conto di questa da numerosi soggetti operanti su tutto il territorio nazionale, ha ragionevolmente accreditato nell’attuale ricorrente la convinzione della liceità del comportamento tenuto.
2.3. Si deduce, infine, che la misura della pena è stata stabilita sulla base di formule generiche e senza tener conto della riduzione per il rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Manifestamente infondate sono le censure che contestano la mancata pronuncia di sentenza di prescrizione del reato con riguardo all’episodio del 15 giugno 2015, perché il reato di svolgimento di attività organizzata non autorizzata di scommesse di cui all’art. 4, commi 4 e 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, costituisce reato eventualmente abituale ed eventualmente permanente, consumatosi alla data del sequestro del locale, il 01/03/2018.
2.1. Centrale, ai fini della qualificazione del reato di cui all’art. 4, commi 4 e 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, come fattispecie eventualmente abituale ed eventualmente permanente, è il dato testuale della disposizione.
L’art. 4, comma 4, legge n. 401 del 1989, recita: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificata dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904».
L’art. 4, comma 4-bis, I. cit. dispone: «Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica e sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero».
2.2. In ragione del dato normativo sopra riportato, la fattispecie di cui all’art. 4, commi 4 e 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, può essere integrata sia da un unico atto, sia da una pluralità di condotte ripetute, sia da un’attività che si protrae continuativamente nel tempo senza interruzione.
Innanzitutto, lo svolgimento di una «qualsiasi attività organizzata al fine di , accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta di scommesse di qualsiasi genere» può essere realizzato mediante il compimento di un unico atto.
In proposito, sembra utile richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza relativo al reato di cui all’art. 4, comma 1, legge n. 401 del 1989: come osservano le pronunce espressive di questo indirizzo, «MI primo comma dell’art. 4 legge n. 401/1989, nel punire chiunque organizza scommesse o . pronostici su attività sportive gestite dal RAGIONE_SOCIALE, fa riferimento al ruolo di chi predispone un complesso di mezzi (materiali ed eventualmente personali) apprestati per l’esercizio di scommesse e pronostici, ma non richiede che tale predisposizione sia abituale o prolungata nel tempo, potendo anche essere limitata a un solo episodio» (così, per tutte, Sez. 3, n. 40924 del 15/09/2003, COGNOME, Rv. 226546 – 01, e Sez. 3, n. 3413 del 10/02/1998, COGNOME, Rv. 210462 – 01).
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Inoltre, va evidenziato che l’art. 4, comma 4-bis, legge cit., ai fini della configurabilità della fattispecie, richiede che sussista un’attività organizzata il cui fine sia quello di accettare o raccogliere scommesse, senza autorizzazione, ma non anche che sia avvenuta l’accettazione o la raccolta delle scommesse.
Tuttavia, la disposizione incriminatrice, per come formulata, è riferibile anche ad un’attività svolta in modo reiterato, ad esempio perché realizzata con riguardo a più eventi, ovvero gestita in modo continuativo, perché caratterizzata dalla stabile e sistematica gestione di scommesse di qualunque tipo.
In tali evenienze, il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989 assume la natura giuridica di reato eventualmente abituale, se la condotta è reiterata, sebbene intervallata da apprezzabili cesure temporali, ovvero di reato abitualmente permanente, se la condotta è realizzata mediante atti che si susseguono in modo continuativo, e senza interruzioni.
Il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge cit., infatti, pure in queste ipotesi resta unico, perché la disposizione incriminatrice, per un verso, impiega il sintagma “svolgere attività organizzata”, evocativo, secondo il linguaggio comune, anche del compimento di più condotte quando coordinate per realizzare un’unica finalità, e, sotto altro profilo, indica l’oggetto cui deve tendere tale attività con i sintagma «scommesse di qualsiasi tipo», indifferenziato e declinato al plurale.
2.3. La configurabilità di un unico reato ex art. 4, commi 4 e 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, anche in caso di condotta reiterata o continuativa, ha immediate conseguenze anche in tema di decorso del termine di prescrizione.
Se è integrato un unico reato anche in caso di condotta reiterata o continuativa, infatti, la consumazione di esso, pure in tali ipotesi, è unitaria, e si verifica al momento della commissione dell’ultimo atto espressivo dell’attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse, o di favorirne l’accettazione o la raccolta. Di conseguenza, da tale momento decorre unitariamente il termine di prescrizione per tutte le condotte integranti il medesimo reato, secondo i principi ampiamente condivisi in giurisprudenza in tema sia di reato eventualmente abituale (cfr.: Sez. 3, n. 2559 del 25/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285839 – 02, con riguardo al delitto di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi ovvero di dati non rispondenti al vero, di cui all’art. 5-septies, d.lgs. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280561 – 01, relativamente al reato di esercizio abusivo di attività finanziaria; Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, C., Rv. 278392 – 04, con riferimento ai reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione), sia di reato eventualmente permanente (vds., tra le tante, Sez. 3, n. 8659 del 12/09/2023, dep. 2024, con riguardo al delitto di sottrazione fraudolenta al
pagamento delle imposte, nonché Sez. 4, n. 13843 del 12/12/2019, dep. 2020, Cogliati, Rv. 279136 – 01, relativa al delitto di disastro colposo).
2.4. Nella fattispecie in esame, l’attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque di favorire l’accettazione o la raccolta di scommesse di qualsiasi genere è stata ritenuta integrare una condotta unitaria, protrattasi fino al 1 marzo 2018.
Invero, l’attività: a) è stata svolta, secondo quanto contestato nell’imputazione e accertato nelle sentenze di meritò, sempre nello stesso locale; b) è descritta nell’imputazione come «continuativa»; c) è definita, sempre nell’imputazione, «condotta perdurante fino alla data del sequestro preventivo del 1/3/2018».
Né queste conclusioni sono contraddette dalle indicazioni, nell’imputazione, dell’art. 81 cpv. cod. pen. e della dicitura «accertato il 15/6/2015 ed accertato il 22/6/2017». Da un lato, infatti, l’accertamento non interrompe né fraziona le condotte, tutte espressive di un’unica attività organizzata diretta al medesimo fine. Sotto altro profilo, poi, va rilevato che entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto il reato di cui al capo a, ossia il reato di cui all’art. 4; commi 4 e 4 -bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, come un unico reato, irrogando per lo stesso un’unica pena, senza aumenti di continuazione c.d. “interni”.
Di conseguenza, nella specie, la data di inizio del decorso del termine di prescrizione deve essere individuato, unitariamente, per tutti gli episodi, nella data della cessazione della condotta complessiva, ossia nel giorno 1 marzo 2018, quale data di consumazione dell’unico reato.
Ne discende che non è decorso, nemmeno alla data della pronuncia della presente sentenza, il tempo necessario a prescrivere.
In parte prive di specificità e in parte diverse da quelle consentite sono le censure che contestano l’affermazione di sussistenza del reato, deducendo che l’attività della “RAGIONE_SOCIALE” è sicuramente lecita, attesa la convergente elaborazione della giurisprudenza sovranazionale e di legittimità, e che l’imputata ha agito nella qualità di soggetto contrattualmente legato alla “RAGIONE_SOCIALE” e per conto di questa.
3.1. Entrambe le sentenze di merito evidenziano, a fondamento della condanna, che l’attuale ricorrente ha gestito scommesse attraverso un conto gioco a lei intestato, così da agire in prima persona da “scommettitore” e da non far risultare l’identità di quello effettivo, e non solo non era munita della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S., ma ha fatto istanza solo dopo il secondo controllo, e si è vista negare tale titolo abilitativo anche per ragioni diverse dalla mancanza di concessione in capo alla “RAGIONE_SOCIALE“.
I fatti sono esposti in modo particolarmente analitico dalla sentenza di primo grado, puntualmente richiamata da quella di appello.
I Giudici di merito rappresentano, con riguardo all’accertamento del 15 giugno 2015, che, all’interno dell’esercizio commerciale gestito dall’attuale ricorrente, erano stati rilevati insegne, cartelli esterni, bacheche con quote e palinsesti delle giocate per i giorni 15, 16 e 17 giugno 2015, mensole, materiale per compilare la proposta di scommessa, nonché un’area clienti con un banco sul quale, da lato dei clienti, vi erano vari moduli, e, dall’altro lato, apparecchiature telematiche in uso esclusivo al personale addetto, e che il computer in uso esclusivo al titolare dell’esercizio era collegato al conto gioco UNIQ NOME 76-467099 con accesso tramite il sito www4.betuniq.com .
Segnalano, poi, in ordine all’accertamento del 20 giugno 2017, che, all’interno del medesimo esercizio commerciale, erano rinvenute, dietro al banco adibito alla raccolta di scommesse, ancora posizionate sulle mensole, quattro ricevute in formato tagliando, costituenti scommessa, facenti capo alla “RAGIONE_SOCIALE“, datate 19 giugno 2017, e recanti il riferimento al conto n. 7486 nella disponibilità dell’attuale ricorrente..
Rimarcano, ancora, che l’attuale ricorrente aveva chiesto il rilascio della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. solo in data 28 giugno 2017, e che la pratica era stata archiviata per inammissibilità ed irricevibilità il 30 luglio 2017, perché l’istante non aveva ottemperato ad una richiesta di integrazione documentale avanzata dagli uffici della Questura competente, e non aveva provveduto neppure a presentare le prescritte marche da bollo.
3.2. La ricostruzione dei fatti compiuta dai Giudici di merito è immune da vizi. Innanzitutto, non è rilevabile alcun travisamento della prova da parte dei Giudici di merito laddove affermano che l’imputata ha raccolto le scommesse su un proprio conto gioco.
Invero, il ricorso afferma il travisamento della prova sul punto, ma non allega gli atti che si assumono travisati.
In ogni caso, poi, la deduzione, circoscritta al controllo effettuato nel giugno 2017, chiede e propone una diversa valutazione di una prova specificamente apprezzata dai Giudici di merito. Il ricorso, infatti, asserisce che le scommesse non sono state raccolte sul conto gioco dell’attuale ricorrente perché il numero rilevato, n. NUMERO_DOCUMENTO, era un numero di codice identificativo della sua ricevitoria, o “centro di trasmissione dati” (c.d. “CTD”) nella rete “RAGIONE_SOCIALE“. I Giudici di merito, però, rappresentano espressamente che il n. 7486 era il numero del conto-gioco nella disponibilità della ricorrente.
In secondo luogo, poi, le affermazioni di entrambe le sentenze di merito sulla tardività della richiesta di rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., perché presentata solo dopo gli accertamenti effettuati presso il suo esercizio, e sulle / .i , i//
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ragioni poste a fondamento dell’archiviazione di tale pratica, indicate non nella mancanza di concessione in capo alla “RAGIONE_SOCIALE“, ma primariamente nell’omessa produzione dei documenti richiesti, non sono contestate, o quanto meno non è dedotto il travisamento della prova in proposito.
3.3. Sulla base dei fatti ritenuti accertati nella sentenza impugnata, è incensurabile l’affermazione di responsabilità dell’imputata per il reato di cui all’art. 4, commi 4 e 4 -bis, legge n. 401 del 1989, né viene in rilievo alcuna incompatibilità tra la disposizione incriminatrice e gli artt. 49 e 56 T.F.U.E.
Innanzitutto, costituisce principio ampiamente consolidato in giurisprudenza quello in forza del quale, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, risponde del reato di cui all’art. 4, comma 4 -bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, il gestore di un centro scommesse affiliato a un bookmaker comunitario che mette a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi, consentendo la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente effettuata, realizzandosi, in tal modo, un’illegittima attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse che esclude la configurabilità di un servizio transfrontaliero “puro” dell’operatore straniero, con conseguente irrilevanza di ogni profilo discriminatorio nella partecipazione di quest’ultimo alle gare (cfr., tra le tante: Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, COGNOME, Rv. 286101 – 01; Sez. 3, n. 18590 del 09/01/2019, Ferrara, Rv. 275703 – 01; Sez. 3, n. 53329 del 16/07/2018, COGNOME, Rv. 275179 – 01).
E nell’elaborazione di questo principio, in particolare, si è evidenziato che la giurisprudenza sovranazionale esclude à la compatibilità con il diritto euro-unitario dell’applicabilità di sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione. Ciò, però, quando gli scommettitori possono concludere scommesse sportive per via telematica accedendo direttamente al server della società ubicata in un altro Stato membro. Non, invece, quando l’agente non si sia limitato alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, ma abbia esercitato un’attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, perché in tal caso non ricorre una ipotesi di servizio transfrontaliero “puro” offerto dall’operatore estero, ma un’attività di raccolta di scommesse direttamente esercitata dall’operatore italiano (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, cit., spec. §§ 2.1, 2.2 e 2.3 del Considerato in diritto).
Sotto altro profilo, poi, è comunque rilevante lo svolgimento dell’attività di accettazione e raccolta di scommesse in difetto della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.
Invero, la licenza risulta: a) non richiesta per almeno due anni, in quanto presentata solo dopo due anni di attività e dopo aver ricevuto due controlli da parte della polizia giudiziaria; b) non rilasciata, primariamente, per l’omessa
produzione dei documenti richiesti dall’autorità amministrativa ai fini dell’integrazione dell’istruttoria, quindi per ragioni diverse da quelle connesse alla mancata partecipazione dell’allibratore straniero alle gare per le concessioni.
Prive di specificità, oltre che manifestamente infondate, sono le censure che contestano l’esclusione di un’ignoranza scusabile della legge penale, deducendo che la questione ha costituito oggetto di decisioni contrastanti, e che l’attuale ricorrente ha agito perché confortata dalla pubblicità delle operazioni di raccolta di scommesse per conto della “RAGIONE_SOCIALE” da numerosi operatori su tutto il territorio nazionale.
In particolare, la sentenza impugnata evidenzia che l’imputata non ha mai dichiarato di essere incorsa in errore scusabile, né ha mai allegato alcunché in proposito, e che era nota la differenza, recepita in giurisprudenza, tra la condotta di chi si limita a trasmettere dati all’allibratore straniero e la condotta di chi svolge attività di intermediazione nella raccolta di scommesse.
Ora, in primo luogo, il ricorso non si confronta con le affermazioni della sentenza impugnata appena sintetizzate, ed è quindi, sul punto, privo di specificità.
In secondo luogo, poi, va rimarcato che la censura sarebbe comunque manifestamente infondata. Invero, anche dopo le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea citate nel ricorso, e prima del secondo controllo effettuato dalla polizia giudiziaria nell’esercizio dell’attuale ricorrente, la giurisprudenza aveva ribadito che l’allestimento di un intemet point dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, al fine di intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un bookmaker, dà luogo ad un’attività organizzata con funzione intermediatrice in funzione di quest’ultima, idonea ad integrare, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (cfr. Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016, dep. 19/08/2016, Ranucci, Rv. 267736 – 01). E l’imputata, in quanto esercente un’attività imprenditoriale, e quindi operatore professionale, era gravata di uno specifico onere di attivazione finalizzata a conoscere la disciplina di settore (cfr., in argomento, Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, COGNOME, Rv. 197885 – 01, nonché, di recente, Sez. 6, n. 15620 del 03/03/2022, COGNOME, Rv. 283146 – 01).
Prive di specificità, oltre che manifestamente infondate, sono anche le censure che contestano la determinazione della pena, e la mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato.
La Corte d’appello ha irrogato per il reato di cui all’art. 4, commi 4 e 4-bis, legge n. 401 del 1989 la sanzione di nove mesi e dieci giorni di reclusione, fissando una pena base pari ad un anno e due mesi di reclusione, negando le circostanze attenuanti generiche, ed applicando la riduzione di un terzo per il rito. Ai fini della determinazione della pena, inoltre, la Corte d’appello ha richiamato la gravità dei fatti e la negativa personalità dell’imputata, desumendola in particolare dalla persistenza nella condotta illecita a due anni dal primo controllo. Ha inoltre osservato, con riferimento alla richiesta di applicazione di pene sostitutive, che la notevole ostinazione e protervia nell’attività illecita induce ad escludere che le sanzioni invocate possano svolgere un’adeguata funzione special preventiva.
Il ricorso, però, sul punto, afferma esclusivamente che la sentenza «on ha indicato i parametri utilizzati nella rideterminazione della pena, ha utilizzato formule generiche nell’applicazione della pena, e non ha considerato, nei calcoli effettuati nelle riduzioni applicate, che l’imputato era stato giudicato con il rito abbreviato».
Così argomentando, il ricorso, con riguardo al profilo del trattamento sanzionatorio, espone critiche non solo meramente assertive, ma anche prive di qualunque correlazione con le analitiche osservazioni della sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’11/09/2024.