Scommesse Illegali: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di scommesse illegali, ribadendo principi fondamentali sui limiti del giudizio di legittimità e sui criteri per la concessione di benefici penali. La decisione offre spunti cruciali sull’inammissibilità del ricorso quando questo mira a una rivalutazione dei fatti già accertati nei gradi di merito.
I Fatti del Processo: L’Intermediazione nel Centro Scommesse
Il caso ha origine da un controllo della Guardia di Finanza presso un centro scommesse. Durante l’ispezione, le autorità hanno scoperto che l’imputato, gestore dell’attività, stava effettuando giocate su un sito estero non autorizzato. L’elemento chiave, però, non era la singola giocata, ma l’attività di intermediazione che emergeva dalle prove raccolte.
Sono state sequestrate due ricevute e diciannove appunti, sia manoscritti che digitali, contenenti nomi di persone associati a somme di denaro. Secondo l’accusa, questa documentazione provava in modo inequivocabile che l’imputato non agiva per sé, ma raccoglieva scommesse per conto di terzi, svolgendo un’attività di intermediazione illecita in forma commerciale. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna a due anni di reclusione per il reato previsto dalla legge sulla disciplina delle manifestazioni sportive.
I Motivi del Ricorso dell’Imputato
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità: Sosteneva che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente le prove, non dimostrando adeguatamente la sua colpevolezza.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: Lamentava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ritenendola ingiustificata.
La Decisione della Corte sulle Scommesse Illegali
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo chiarimenti su entrambi i punti sollevati dalla difesa.
Sulla Valutazione delle Prove e la Responsabilità
Riguardo al primo motivo, la Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Le doglianze dell’imputato, infatti, non denunciavano una reale violazione di legge, ma contestavano l’interpretazione delle prove data dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che tale valutazione è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o carente. Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale è stata giudicata “precisa e circostanziata”, basata su elementi concreti (il verbale di sequestro, gli appunti con nomi e cifre) che rendevano palese l’attività di intermediazione illecita.
Sul Diniego della Sospensione Condizionale della Pena
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha spiegato che la decisione sul trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione di benefici come la sospensione condizionale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale decisione può essere censurata solo se fondata su una motivazione viziata. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio sulla base di un precedente specifico a carico dell’imputato. Questo elemento è stato considerato sufficiente a formulare una prognosi sfavorevole circa il rischio di reiterazione del reato, giustificando pienamente la decisione di non concedere la sospensione della pena.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati. In primo luogo, viene ribadito il limite invalicabile tra il giudizio di fatto, di competenza dei tribunali di merito, e il giudizio di diritto, proprio della Cassazione. Le censure che si risolvono in una semplice richiesta di rilettura delle prove sono destinate all’inammissibilità, poiché violano il principio del numerus clausus dei motivi di ricorso. In secondo luogo, la Corte evidenzia che la valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena deve basarsi su una prognosi futura sulla condotta del reo. La presenza di precedenti penali specifici, ovvero per reati della stessa indole, è un fattore determinante che può legittimamente orientare il giudice verso un giudizio negativo, escludendo la concessione del beneficio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la strategia difensiva in Cassazione non può limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti. È necessario individuare specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma o una motivazione manifestamente illogica. Inoltre, la pronuncia serve da monito sull’importanza dei precedenti penali: un precedente specifico può precludere l’accesso a benefici come la sospensione della pena, rendendo la condanna immediatamente esecutiva. Per chi opera nel settore delle scommesse, questo caso evidenzia come la detenzione di appunti con nomi e cifre possa essere interpretata come prova schiacciante di un’attività di intermediazione illegale, con conseguenze penali severe.
È possibile contestare la valutazione delle prove in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove o i fatti del processo. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza precedente sia logica e non contraddittoria. Le richieste di una nuova valutazione delle prove sono inammissibili.
Perché non è stata concessa la sospensione condizionale della pena all’imputato?
La sospensione condizionale della pena non è stata concessa perché l’imputato aveva un precedente penale specifico, cioè una condanna precedente per un reato simile. Questo ha portato i giudici a concludere che ci fosse un rischio concreto che commettesse nuovamente lo stesso tipo di reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3729 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3729 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condanNOME alla pena di anni 2 di reclusione, per il reato di cui all’art. 4 co. 1 L. 401/1989, per aver, in q gestore del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, esercitato abusivamente l’organizzazione di RAGIONE_SOCIALE e di concorsi e pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ent concessionario.
Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla responsabilità. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione violazione di legge in ordine al trattamento sanzioNOMErio, con particolare riferimento mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione d riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insinda in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’ite logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, d cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa circostanziata. La Corte territoriale ha fatto riferimento all’intervento della Guardia di f presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, durante il quale, sul monitor del computer, erano visibili gioca effettuate su un sito estero non autorizzato. Venivano, inoltre, sequestrate due ricevute e appunti, sia manoscritti sia digitalizzati, contenenti nomi associati a somme di denaro. La Cor territoriale ha rilevato che il fatto che l’imputato stesse effettuando giocate illegali all’interno dell’esercizio gestito dal padre costituisce un forte indizio dell’esercizio dell’ forma commerciale e, quindi, per conto terzi. Inoltre, la documentazione sequestrata, con nomi e cifre riferibili a somme di denaro, indica chiaramente un’attività di intermediazione illecita luce delle molteplici circostanze e considerazioni logiche che emergono (verbale di sequestro da quale emerge una fitta documentazione che rende palese l’illecita intermediazione dell’indagato e l’annotazione digitalizzata con l’indicazione di nomi abbinati a cifre che si riferiscono a so di denaro), la Corte territoriale ha dunque, con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede, ritenuto che l’imputato stesse svolgendo attività di intermediazione di RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In relazione alla seconda doglianzaWconsiderato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzioNOMErio sono insindacabili in cassazione ove siano sorret da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della senten impugnata deve ritenersi pienamente adeguata, poiché la Corte territoriale ha escluso la possibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine al rischio di reiterazione delle cond in considerazione del precedente specifico a carico dell’imputato. 4
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
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Il Presidente