Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50169 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 50169 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 aprile 2023, la Corte di appello di Brescia ha confermato la con cui l’imputato era stato dichiarato non punibile per particolare tenuità del fat reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, I. n. 401/1989, contestato per aver abusivamente esercit ·zsleet.t4. 011 attività pubblica di’gicco e RAGIONE_SOCIALE senza aver ottenuto il rilascio dell’apposit parte del AVV_NOTAIO, utilizzando nell’esercizio commerciale da lui gestito un a videoterminale sul quale era attiva la piattaforma di gioco messa a disposizione dal bookmaker estero RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza di appello, per il tramite del difensore fiduciario, l proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la contradditt manifesta illogicità della motivazione per mancanza di prova del reato ascritto. particolare, che il funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE escusso come testimone ha di non aver mai visto effettuare RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’interno dell’esercizio commerci dall’imputato e che la responsabilità era stata illogicamente affermata soltanto in che nel locale erano stati rinvenuti palinsesti relativi ad eventi calcistici.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione della legge penale per es affermata la penale responsabilità benché il bookmaker straniero indic:ato in imputazione fosse stato illegittimamente escluso, in violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni dettate dall’Unione e procedure di rilascio della concessione per l’esercizio in Italia dell’attivit RAGIONE_SOCIALE, sicché, in conformità alla giurisprudenza in più occasione resa dalla Corte d dell’Unione europea, la disciplina penale interna non poteva essere applicata.
Essendo state rilevate cause di inammissibilità, il ricorso è stato fissato av settima sezione, ai sensi dell’art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Reputa il Collegio che, in relazione al primo, assorbente, motivo, il ric manifestamente infondato e che, essendosi regolarmente costituito il rapporto proce essendosi il reato prescritto, la sentenza impugnata debba essere annullata senza rin causa, ciò che può avvenire, con sentenza, in questa sede ai sensi dell’art. 129 cod applicabile in ogni stato e grado del processo.
Ed invero, va qui ribadito il principio giusta il quale, in tema di atti preliminar cassazione, la disposizione dell’art. 610, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui assegnati alla apposita sezione per le inammissibilità, vanno rimessi al presidente qualora detta inammissibilità non venga dichiarata, non trova applicazione ove sussist
cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 48054 del 16/11 Mogio, Rv. 251589; Sez. 7, n. 21579 del 06/03/2008, COGNOME, Rv. 239956), anche con riguardo all’intervenuta estinzione del reato per prescrizione (per qualche applicazione v. Sez. 7, n. 3 del 30/06/2016, Fascia, Rv. 267665; Sez. 7, n. 39750 del 03/04/2014, COGNOME, Rv. 261100).
Come esattamente si allega in ricorso, ricostruendo il contenuto della deposizion testimoniale resa dal funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE che aveva proceduto all’accertament presso l’esercizio commerciale gestito dall’imputato, la sentenza impugnata (pag. 3) attesta c “probabilmente, la sera prima qualcuno aveva giocato, era entrato con le proprie credenziali aveva dimenticato di chiudere il proprio conto, tant’era che in sede di accertamento avvenuto mattina presto il computer visualizzava un importo di 9 euro circa e proprio per verifica funzionalità del PC avevano fatto qualche giocata utilizzando quel credito”.
Dall’accertamento fattuale compiuto dai giudici merito risulta, pertanto, che il conto trovato aperto al momento del controllo era accessibile mediante una mera connessione Internet e la sentenza riferisce che si trattava di un conto appartenente ad un cliente, che vi a acceduto con le proprie credenziali e che lo aveva dimenticato aperto.
Or bene, con riguardo all’utilizzo via Internet di conti gioco, questa Corte ha prec che integra il reato contestato la condotta del gestore di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affi ad un bookmaker straniero che metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un con giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l’a realmente effettuata, realizzandosi in tal modo un’illegittima intermediazione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il RAGIONE_SOCIALE e l’allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illeci imputabile esclusivamente all’operatore RAGIONE_SOCIALE (Sez. 3, n. 25439 del 09/07/2020, COGNOME, 279869; Sez. 3, n. 18590 del 09/01/2019, Ferrara, Rv. 275703). La sentenza non afferma che ciò sia avvenuto nel caso di specie.
Dal richiamato principio, per contro, deriva che il gestore di un Internet Point non risp del reato in esame per l’utilizzo, da parte di un avventore che si colleghi al computer mess disposizione, di un conto gioco personale per effettuare giocate on -line su siti di allibratori stranieri, ciò che, secondo la ricostruzione operata in sentenza, sembrerebbe avvenuto nel cas di specie.
In quest’ottica, il fatto – indicato in sentenza quale unico ulteriore elemento di prova a – che l’imputato, a mezzo palinsesti, pubblicizzasse la possibilità di effettuare giocate su calcistici internazionali, salva la possibile responsabilità per il diverso reato di cui comma 2, I. 401/1989 (nella specie non contestato), non può per ciò solo logicamente fa concludere per una (non altrimenti dimostrata) illecita intermediazione nella raccolt RAGIONE_SOCIALE, non essendo logica l’affermazione secondo cui non si vede perché, qualora estraneo alle RAGIONE_SOCIALE, egli dovesse farne pubblicità: è evidente, infatti, che il guadagno di chi gest
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l’Internet Point discende dall’utilizzo degli strumenti messi a disposizione da parte della cli Se, poi, la condotta contestata dovesse essere intesa come diretta a «favorire l’accettazione in qualsiasi modo la RAGIONE_SOCIALE, anche per via telefonica o telematica, di RAGIONE_SOCIALE di qualsia genere da chiunque accettate in Italia o all’estero», non essendo la stessa neppure stat esattamente contestata in questi termini nel capo d’imputazione, sarebbe stato necessario spendere una diversa e più adeguata motivazione per argomentare, in quei termini, la sussistenza della penale responsabilità e l’identità del fatto in omaggio al principio di corre tra accusa e sentenza.
Posto che il reato contestato è stato accertato come commesso il 16.6.2015 e, considerando le cause di interruzione e l’unica causa di sospensione del corso della prescrizio intervenuta in corso di processo per 119 giorni (conseguente al rinvio su richiesta dall’udie del 14 settembre 2020 a quella dell’Il gennaio 2021), si è prescritto il 15 aprile 20 sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenu prescrizione. Ed invero, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 17 novembre 2023.