Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42263 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42263 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CELENZA VALFORTORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che la Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 8 giugno 2016, con la quale NOME COGNOME era stata condannata, per il reato di cui agli artt. 4, comma 1, e 4 -bis, della legge n. 401 del 1989, perché, priva della licenza per la raccolta di scommesse per conto di società site all’estero, esercitava abusivamente suddetta attività all’interno di una sala scommesse.
Considerato che avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: a) l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen.; b) l’errata valutazione dei fatti di causa ai fini della conferma del giudizio dì responsabilità.
Considerato che, con successiva memoria, la difesa ha insistito ìn quanto già dedotto e ha eccepito la prescrizione del reato.
Rilevato che il ricorso è inammissibile, in primo luogo, perché la prima censura rappresenta un motivo nuovo, non dedotto in precedenza nel ricorso in appello, e comunque formulato in modo non specifico, ma sulla base della mera asserzione difensiva della scarsa gravità del fatto.
Rilevato che il secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché non è consentito in sede di legittimità riprodurre le medesime censure che sono state già disattese con coerente, non manifestamente illogica e linearmente argomentata motivazione. Infatti, la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di responsabilità ha adeguatamente valutato il compendio probatorio dal quale emergeva il diniego dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di giochi e scommesse, non fondato sul difetto di concessione in capo alla società estera alla quale il centro scommesse era asseritamente collegato, ma su motivi diversi e più radicali (pag. 7 della sentenza impugnata).
Rilevato che trova dunque applicazione nel caso di specie il principio secondo cui integra il reato di cui all’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all’art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (ex plurimis, Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020, dep. 24/02/2021, Rv. 281473 – 01).
Considerato, quanto al rilievo contenuto nella memoria difensiva, che l’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo dell’eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità e preclude l’apprezzamento di un’eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla
decisione impugnata (ex plurimis, Sez. U, n. 6903 del 27/05/2026, dep. 2017, Rv. 268966).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente