Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 49040 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 49040 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Modica il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 14/06/2022 dalla Corte d’Appello di Catania lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/06/2022, la Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa, in data 07/09/2021, con la quale NOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all’art. 4 I. n. 409 del 1989.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, eccependo in via preliminare l’intervenuta prescrizione e deducendo altresì:
2.1. Violazione della legge processuale con riferimento alla trattazione del processo all’udienza del 07/09/2021, nonostante la tempestiva deduzione via mail dell’impedimento dell’imputato, corredata da certificato medico.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità.
2.3. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Si censura la sentenza per aver ritenuto elementi indicativi di un’attività organizzata anche per il trasferimento RAGIONE_SOCIALE vincite ai clienti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente osservarsi che, al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, il termine massimo prescrizionale non risultava ancora decorso. Computando infatti il periodo complessivo di sospensione della prescrizione pari a tre anni, cinque mesi e quindici giorni (periodo conseguente all’accoglimento di una serie di istanze di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore), detto termine risulta decorso in data 02/09/2023, e dunque in un momento ampiamente successivo all’emissione della sentenza di secondo grado.
Peraltro, l’inammissibilità del ricorso (per le ragioni che verranno qui di seguito illustrate) ha impedito la rituale costituzione del rapporto processuale, con la conseguente irrilevanza dell’intervenuto decorso, alla data odierna, del predetto termine massimo.
Il primo motivo risulta privo RAGIONE_SOCIALE necessarie connotazioni di specificità, non essendosi il ricorrente in alcun modo confrontato con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha disatteso il corrispondente motivo di appello facendo leva sull’erronea scelta dell’indirizzo mail utilizzato dalla difesa per l’invio dell’istanza: ciò che aveva impedito un tempestivo esame di quest’ultima, se fosse stata sottoposta al giudicante in tempo utile.
Inammissibile, perché involgente censure in fatto volte a sollecitare una rivalutazione del merito (in presenza, tra l’altro, di una “doppia conforme”), appare la censura relativa all’affermazione di penale responsabilità, a fronte di una motivazione della Corte territoriale che – sia pure in termini sintetici – ha dato conto degli elementi di fatto posti a sostegno della condanna per il reato a lui ascritto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ponendosi in piena linea di continuità con la più ampia disamina giuridica e fattuale operata dal primo giudice (cfr. pag. 2 segg. della sentenza del Tribunale di Siracusa).
Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte territoriale motivato la mancata applicazione dell’art. 131-bis valorizzando le connotazioni continuative e non occasionali dell’attività illecita posta in essere all’interno dell’esercizio commerciale gestito dal
ricorrente (cfr. pag. 3, cit.). Anche in questo caso, la valutazione della Corte d’Appello risulta del tutto in linea con quella del primo giudice, anch’essa imperniata sul carattere di stabilità dell’esercizio abusivo della raccolta di scommesse (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il O ottobre 2023 Il Consig re estensore COGNOME
Il Presidente