Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 837 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 837 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BASSANO DEL GRAPPA il DATA_NASCITA
inoltre:
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d’appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5.12.2024, la Corte di Appello di Venezia, all’esito di trattazione scritta, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti dì COGNOME NOME, che l’aveva dichiarato colpevole, quale amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 11.10.2016, del reato di bancaro fraudolenta patrimoniale limitatamente alle condotte di cui ai punti 1 e 2 del capo A, del reato di autoriciclaggio di cui al capo D e del reato tributario di cui al capo E,
dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine a tale ultimo reato per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per i reati residui in anni quattro di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’ 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 216 legge fallimentare, assumendo che la Corte di appello di Venezia avrebbe indebitamente ravvisato, nella vicenda in esame, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, valorizzando in modo distorto la disciplina giuridica dell’atto di scissione societaria. Come già dedotto in sede di gravame, nel caso concreto non ricorrono i presupposti della fattispecie contestata, poiché l’atto dì cessione perfezionato tra novembre e dicembre 2015 dalla RAGIONE_SOCIALE, per il tramite dell’imputato nella qualità di legale rappresentante, è stato adottato in piena conformità alla normativa codicistica e alla prassi che regolano tale operazione di riorganizzazione societaria.
La Corte territoriale ha invece ritenuto che la scissione oggetto di scrutinio fosse stata utilizzata quale strumento per un consapevole depauperamento della società poi fallita, già versante in condizioni di grave dissesto. I giudici di appello ha altresì affermato che sarebbe il contesto complessivo dell’operazione a conferirle un carattere “gravemente lesivo delle ragioni della massa”, rilevando, quale ulteriore indizio dell’intento distrattivo, l’inserimento nell’atto finale di scissione di un b la Porsche targata TARGA_VEICOLO – non menzionato nel progetto originario.
Tali conclusioni non possono essere condivise. Deve innanzitutto osservarsi che la condotta posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE, per il tramite del suo leg rappresentante COGNOME NOME, non presenta profili di irregolarità o illegittimità a luce della disciplina civilistica e della prassi aziendale in materia. L’iter seguito pe scissione si è svolto nel rispetto delle prescrizioni normative: dapprima è stato predisposto e depositato il progetto, con verbalizzazione della volontà sociale di procedere; quindi si è osservato il termine di legge per il deposito presso la RAGIONE_SOCIALE; decorso tale termine senza opposizioni, si è giunti alla stipula dell’atto notarile di scissione in data 21 dicembre 2015.
Quanto alla divergenza tra il progetto di scissione e l’atto definitivo, individua dalla Corte di merito quale indice dell’intento depauperativo per avere incluso un bene non contemplato nel progetto originario (la Porsche), essa costituisce una evenienza fisiologica nelle operazioni di scissione: durante il tempo – medio o lungo – necessario al compimento del procedimento, l’attività sociale non rimane “cristallizzata”, ma
prosegue nelle ordinarie dinamiche gestionali, potendo acquistare, cedere o movimentare beni. L’inserimento del veicolo nell’atto finale va dunque ricondotto al normale svolgimento della vita aziendale, restando fermo che la restante corrispondenza tra progetto e atto definitivo conferma la piena regolarità dell’operazione, che non può essere qualificata quale mezzo fraudolento volto a pregiudicare i creditori.
Come emerso in sede istruttoria, la scissione comporta, per sua struttura giuridica, che la società beneficiaria – RAGIONE_SOCIALE – risponda dei debi della società scissa nei limiti del patrimonio attivo ad essa trasferito. Ne deriva che a seguito della scissione, la responsabilità della beneficiaria si è cumulata a quella della scissa, garantendo ai creditori un ampliamento delle possibilità di soddisfazione. Gli stessi creditori, potendo agire sia verso la debitrice originaria sia verso beneficiaria, non risultano aver subito alcun concreto pregiudizio.
Il supposto pregiudizio ravvisato dalla Corte territoriale nel possibile “concorso” con i creditori della società beneficiaria non trova, dunque, alcun supporto probatorio. Si tratta di un’affermazione meramente assertiva, che non individua le ragioni concrete dell’asserito effetto distrattivo. Non è emersa alcuna evidenza che i creditori della RAGIONE_SOCIALE si siano trovati a concorrere con quelli della RAGIONE_SOCIALE sui be trasferiti per effetto della scissione, né che le garanzie previste dal codice civile si state vanificate. Non può pertanto configurarsi un pregiudizio a carico della massa creditoria della società fallita.
Va inoltre rilevato l’errore interpretativo dei giudici di merito nella parte in hanno rimproverato che dalla scissione non sia derivato alcun vantaggio alla RAGIONE_SOCIALE. Tale rilievo si pone in contrasto con la logica stessa dell’istituto: la scissione no concepita per generare un arricchimento della società scissa, bensì per trasferire alla beneficiaria un ramo o una parte dell’attività, così da differenziare le funzion aziendali. L’operazione può semmai determinare una più efficiente gestione delle rispettive attività imprenditoriali. L’unico vantaggio tipico di una scissione consis infatti nella possibilità di concentrare le risorse sul core business della socie originaria, migliorandone l’efficienza gestionale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale, assumendo che la Corte di appello di Venezia abbia indebitamente ravvisato nella vicenda concreta il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla disciplina del contratto di RAGIONE_SOCIALE finanziaria e agli artt. 72 e ss. le fallimentare. Egli sostiene che non possa configurarsi una condotta distrattiva con riguardo ai beni oggetto del contratto di leasing stipulato da RAGIONE_SOCIALE con la soci NOME, alla luce della natura e della disciplina propria della RAGIONE_SOCIALE finanziaria.
L’art. 72 legge fallimentare prevede che, in caso di fallimento, qualora un contratto risulti ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, il curatore possa scegliere se subentrare nel rapporto in luogo del fallito ovvero sciogliersi dal medesimo. L’art. 72-quater, specificamente dedicato al contratto di RAGIONE_SOCIALE finanziaria, stabilisce che, in caso di scioglimento, “il concedente ha diritt alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra colRAGIONE_SOCIALE del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale… concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credi vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova alRAGIONE_SOCIALE del bene”. Secondo il ricorrente, tale disposizione – richiamata quale fondamento dell’imputazione – sarebbe stata erroneamente interpretata dalla curatrice fallimentare e poi recepita dai giudici dì merito, í quali hanno ritenuto che la condott contestata consistesse nell’avere impedito l’incameramento, da parte della procedura, dell’eventuale differenza tra quanto ancora dovuto dall’utilizzatore e quanto ricavabile dalla vendita del bene secondo il meccanismo previsto dall’art. 72-quater. In altri termini, viene addebitato allo COGNOME di avere ostacolato l possibilità di ottenere un potenziale introito economico derivante dal delta tra debito residuo e valore di colRAGIONE_SOCIALE dei beni sul mercato.
Tale impostazione – osserva il ricorrente – non è conforme al dato normativa né alla realtà fattuale. Ciò in quanto il contratto dì RAGIONE_SOCIALE finanziaria stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE reca la data del 18 novembre 2015, dunque meno di un anno prima del fallimento, con la conseguenza che il debito residuo alla data dell’insolvenza doveva ritenersi pari o persino superiore al valore dei beni. Si trattava infatti, di materiale informatica soggetto a rapido deprezzamento e a fisiologica obsolescenza, come già evidenziato in sede di merito.
Pertanto, il delta economico richiamato dai giudici non avrebbe potuto avere valore positivo per la massa, bensì esclusivamente negativo, escludendo alla radice qualsiasi pregiudizio – anche solo potenziale – per i creditori della società fallita. Al eventuali profili pregiudizievoli avrebbero potuto rilevare nei confronti della socie concedente, RAGIONE_SOCIALE, ma non certo rispetto ai creditori del fallimento RAGIONE_SOCIALE
2,3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 648-ter cod. pen., assumendo che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che dalla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta derivi automaticamente anche la responsabilità per il reato di autoriciclaggio. La Corte territoriale, infatti, si è limitata ad affermare che “quanto al delitto di autoricic è sufficiente rilevare che in proposito l’atto di appello sì esaurisce in una richiesta
assoluzione stringatamente motivata con esclusivo riferimento all’asserita insussistenza del presupposto reato di bancarotta fraudolenta, che invece per quanto sopra osservato risulta integrato in tutti i suoi elementi costitutivi. Anche riguardo delitto ex articolo 648-ter va pertanto confermata l’affermazione della responsabilità del ricorrente, il quale, all’esito di una serie di articolate operazioni bancarie, è in risultato il vero esclusivo beneficiario della rilevante somma costituente il provent della vendita delle vetture oggetto di distrazione…”.
Orbene, la motivazione così espressa non soddisfa il requisito della specificità argomentativa richiesto per la conferma della responsabilità anche in ordine al reato di autoriciclaggio. Se, infatti, le somme provenienti dalla vendita delle vetture Jaguar e Porsche non hanno natura delittuosa, non può configurarsi in capo allo COGNOME la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 648-ter cod. pen., che richiede qu presupposto indefettibile l’origine delittuosa dei proventi reimpiegati. Poiché – come dedotto nei motivi precedenti – nessuna volontà distrattiva è ravvisabile alla luce della corretta applicazione delle norme giuridiche alla fattispecie concreta, viene meno il presupposto stesso del reato di autoriciclaggio.
3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta, nel suo complesso, infondato.
Tuttavia, la non inammissibilità dei motivi – e, in particolare, di quello ch censura la sussistenza del reato di autoriciclaggio di cui al capo d), pur deducendo rilievi infondati ma non inammissibili – impone a questo Collegio di rilevare l’intervenuta prescrizione del reato previsto dall’art. 648-ter.1 cod. pen. (capo d dell’imputazione).
Tale fattispecie è punita, ai sensi dell’art. 648-ter.1, comma 3, cod. pen., con la pena massima di anni cinque e mesi quattro di reclusione; ne consegue che il termine prescrizionale, determinato ex artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei, in assenza di aggravanti rilevanti. Considerato l’unico periodo di sospensione “Covid” di sessantaquattro giorni, il termine è maturato il 23 marzo 2024 – successivamente alla sentenza di primo grado emessa il 12 maggio 2021 – posto che la consumazione del reato risale al 18 luglio 2016.
Occorre precisare, in ordine alla valutazione da compiersi in presenza di maturata prescrizione, che – stante la condanna, in primo grado, al risarcimento del danno in favore della parte civile – trova applicazione il principio affermato dall Sezioni Unite (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273-01; nonché Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286880-01). Nel caso in esame, tuttavia, prevale, agli effetti penali, la declaratoria di prescrizione, poiché le doglian articolate nei motivi di ricorso – rilevanti sia ai fini penali che civili – r infondate e non prospettano alcuna possibilità di esito assolutorio.
Chiarito ciò, si passa all’esame dei singoli motivi.
1.1. Il primo motivo presenta evidenti profili di aspecificità, limitandosi riproporre l’argomento dell’apparente legittimità dell’atto di scissione in quant conforme alle norme – anche procedurali – che disciplinano tale operazione come espressione dell’autonomia negoziale funzionale alla riorganizzazione societaria. Il ricorrente, tuttavia, non considera che tale profilo è stato compiutamente affrontato dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado.
stato anzitutto evidenziato che l’operazione di scissione fu perfezionata con atto del 21 dicembre 2015, quando la RAGIONE_SOCIALE versava già in pieno stato di decozione, dopo l’approvazione del progetto del 12 novembre 2015, in un periodo in cui amministratore unico era lo COGNOME. La società trasferiva parte del proprio patrimonio alla costituenda RAGIONE_SOCIALE, anch’essa amministrata dallo COGNOME, con sede coincidente con quella della RAGIONE_SOCIALE e partecipata da società – RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – interamente amministrate e possedute dal medesimo soggetto.
Alla beneficiaria, secondo il progetto, venivano trasferiti il contratto di locazio finanziaria relativo all’immobile sede della società e, tra l’altro, un’autovettura lusso. L’operazione era stata giustificata dallo COGNOME – come si legge a pag. 10 della sentenza di primo grado – con la necessità di separare l’attività commerciale da quella immobiliare, così da sottrarre i beni immobili ai rischi dell’attività d’impresa.
Nell’atto definitivo, tuttavia, veniva trasferita alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche un’ulterio autovettura Porsche (targa TARGA_VEICOLO), non contemplata nel progetto di scissione, acquistata dalla RAGIONE_SOCIALE per euro 82.400 il 16 novembre 2015, pochi giorni dopo l’approvazione del progetto. Entrambe le vetture furono poi cedute dalla beneficiaria – la Jaguar alla RAGIONE_SOCIALE, la Porsche alla RAGIONE_SOCIALE – pochi mesi dopo la scissione.
Le somme così acquisite non rimasero sul conto intestato alla beneficiaria, ma confluirono, senza una causale giustificativa, nelle disponibilità di altre società, per più riconducibili allo COGNOME, ovvero furono oggetto di prelievi diretti.
Sulla base di tali elementi, l’operazione del 21 dicembre 2015 è stata considerata un atto complessivamente depauperativo, non giustificato, posto in
essere quando la società scissa versava già in grave decozione per un indebitamento superiore a tre milioni dì euro.
I giudici di merito hanno rilevato che l’operazione risultava incoerente con le finalità dichiarate di riorganizzazione aziendale. In particolare, è stato osservato che, se la scissione fosse stata realmente diretta a separare il rischio connesso alla gestione immobiliare, non si spiegherebbe il trasferimento alla beneficiaria di due autovetture di valore pari a complessivi euro 115.000, una acquistata poco prima del progetto e l’altra acquistata successivamente al progetto ma prima dell’atto definitivo. Né tale trasferimento trova plausibile giustificazione con riferimento al esigenze della 997 RAGIONE_SOCIALE, atteso che le vetture furono di fatto immediatamente rivendute.
La Corte di appello, facendo proprie tali valutazioni, ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la bancarotta fraudolenta per distrazione può configurarsi anche nella scissione societaria, pur astrattamente lecita, quando avuto riguardo alla concreta situazione debitoria della società al momento dell’operazione – essa si riveli strumentale al depauperamento del patrimonio e pregiudizievole per i creditori, non essendo le garanzie previste dagli artt. 2506 e segg. cod, civ. sufficienti a escludere, di per sé, un danno o pericolo per le ragion creditorie (Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020, Rv. 279636-02; Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, Rv. 264078-01).
La giurisprudenza citata ha chiarito che la bancarotta patrimoniale nelle forme della distrazione o dissipazione non richiede necessariamente una dismissione senza corrispettivo o con corrispettivo irrisorio, potendo essere integrata anche da atti formalmente leciti ma concretamente idonei a esporre a pericolo le ragioni creditorie, poiché la liceità di un’operazione va comunque valutata in relazione ai suoi effetti sulla garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ.
Nel caso di specie, il trasferimento delle autovetture ha determinato una consapevole diminuzione della garanzia patrimoniale, e non assume rilievo l’art. 2506-quater cod. civ., che prevede una responsabilità solidale ma sussidiaria entro i limiti del patrimonio netto assegnato. La possibilità di agire anche verso la beneficiaria risulta in concreto frustrata dalla successiva alienazione (a prezzi inferiori) delle vetture e dal fatto che i relativi proventi non sono rimasti n disponibilità della stessa.
Non si tratta, quindi, di mera esposizione al rischio, ma di un depauperamento già realizzato: le vetture non facevano più parte del patrimonio della beneficiaria. L’operazione non rispondeva a finalità di riorganizzazione societaria, ma ha lasciato ai creditori un patrimonio svuotato rispetto alla garanzia che avrebbero potuto vantare.
In definitiva, le censure mosse con il primo motivo risultano complessivamente infondate.
1.2. Il secondo motivo è generico perché non considera che i beni concessi in RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE solo circa un anno prima del fallimento, del valore complessivo di circa 40.000 euro, nel caso di specie non sono stati rinvenuti dal curatore e che il locatore si è insinuato al passivo per i canoni residui di eu 4.000,00.
Né il ricorso indica il delta a cui fa riferimento per screditare la ricostruzi accusatoria limitandosi a definirlo negativo sulla base dell’asserita rapida perdita d valore dei beni in argomento (laddove, come detto, il contratto di RAGIONE_SOCIALE era stato stipulato solo un anno prima del fallimento e la società aveva provveduto al pagamento dei canoni con una certa regolarità).
1.3. Riguardo al motivo che deduce l’insussistenza del reato di autoriciclaggio fondandola sulle medesime ragioni poste a sostegno della mancata integrazione del reato presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non si può che rimandare a tutto quanto già esposto al punto 1.1., di cui sopra. Con la conseguenza che anche tale motivo di ricorso si appalesa privo di pregio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, e come già anticipato in premessa, questa Corte deve annullare la sentenza impugnata, agli effetti penali, limitatamente al reato di autoriciclaggio di cui al capo d), poiché estinto pe sopravvenuta prescrizione, non emergendo elementi idonei a porre in dubbio il quadro accusatorio confluito nel medesimo capo d) così come ricostruito nelle conformi decisioni di primo e secondo grado, né essendo stati articolati, nel ricorso oggi scrutinato, rilievi di carattere decisivo (cfr. Sez. U. n. 36208 del 28/03/2024 COGNOME, Rv. 286880-01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273-01).
Ne consegue che questo Collegio può procedere alla correlata rideterminazione della pena, eliminando – ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. l’aumento di mesi cinque di reclusione applicato dal Tribunale in relazione al reato di autoriciclaggio, ora dichiarato estinto per prescrizione. La pena finale risulta pertant rideterminata in anni tre e mesi sette di reclusione.
In base a quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato nel resto, precisandosi che tale rigetto opera ai soli effetti civili con riferimento al reat autoríciclaggio dichiarato estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo d) perché estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 9/12/2025