Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41125 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41125 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 08/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 8 marzo 2024, il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile l’istanza formulata da NOME COGNOME di concessione della misura alternativa alla detenzione della semilibertà, ai sensi dell’art. 50 I. n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.).
A ragione della decisione osservava che il condannato era in espiazione per il «reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed altro» e che l’art. 4-bis Ord. pen. poneva il «divieto di concessione di misure alternative nei confronti del delitto suindicato in assenza di specifiche deduzioni e allegazioni indicate nell’art. commi 1-bis e 1.bis 1., così come riformulato dal d.l. n. 162 del 2022».
Ricorre COGNOME per cassazione e, con un unico e articolato motivo, deduce violazione dell’art. 50 Ord. pen., nonché il correlato vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova.
Il Tribunale di sorveglianza sarebbe incorso in errore laddove ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta delle misure alternative, poiché dagli at emergerebbe che il condannato sta espiando una pena derivante dal cumulo complessivo di trent’anni di reclusione, comprensivo di condanne sia per reati c.d. ostativi, sia per reati non ostativi.
Alla luce dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimit giudice specializzato avrebbe dovuto procedere allo scioglimento virtuale del cumulo, dichiarando interamente espiata la pena inflitta per il c.d. reato ostativo. Il “fine pena” è fissato a marzo 2028 e la somma delle pene per i delitti non ostativi corrisponde complessivamente a cinque anni e sei mesi; sicché, in ragione del residuo della pena da espiare al momento della decisione del Tribunale di sorveglianza, l’istanza volta ad ottenere la misura alternativa, così come richiesta, doveva reputarsi ammissibile.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 12 giugno 2024, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di dirit secondo cui, alla presenza di un provvedimento di unificazione di pene
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concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell’esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell’ar bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (Sez. 1, n. 130 dell’11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258403).
Si è inoltre puntualizzato che, nel computo del periodo minimo di pena espiata previsto come condizione per la concessione di misure alternative alla detenzione, «il dies a quo decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi, dal momento in cui si è esaurit l’espiazione delle pene relative a tali reati e non da quello di inizio de detenzione (Sez. 1, n. 51037 del 04/07/2017, Topo, Rv. 271297; Sez. 1, n. 35469 del 09/04/2014, Circone, Rv.26053901).
Con riguardo al caso in esame, osserva il Collegio che la motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza non consente di comprendere se il principio di diritto sopra richiamato, che qui si ribadisce, sia stato correttamente applicato.
Il giudice specializzato, invero, dopo aver dato conto del fatto che la richiesta dei condannato, diretta a ottenere le misure alternative alla detenzione, riguardava la pena detentiva come determinata con provvedimento di cumulo emesso il 31 ottobre 2017, avente a oggetto più reati, alcuni dei quali non inclusi nel novero di quelli elencati nell’art. 4-bis Ord. pen, si è limitato a dichiarare inammissibile l’istanza, affermando che il condannato era in espiazione di pena per reati ostativi (artt. 416-bis c.p.), senza alcuna indicazione dell’avvenut scioglimento del cumulo e, soprattutto, senza indicare la porzione di pena non ancora espiata, in ipotesi relativa al reato ostativo.
Per le ragioni esposte, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio che, libero negli esiti, sia ossequiante dei suindicati principi.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso, il 28 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente