Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21592 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, Ja Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME, volto ad ottenere la declaratoria di estinzione, ex art. 184 cod. pen., di tutte le pene detentive temporanee presenti nel cumulo emesso nei confronti dell’istante, avendo il condannato espiato interamente l’isolamento diurno.
A ragione il G.E. osservava che il COGNOME stava espiando la pene dell’ergastolo con isolamento diurno, risultante dall’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 72 cpv., atteso che avrebbe dovuto espiare due ergastoli con isolamento diurno per anni 3 e 82 anni e 6 mesi di reclusione; precisava la Corte che i due ergastoli e la pena di 28 anni di reclusione erano stati irrogati in relazione ad omicidi commessi in Scafati, Castellamare di Stabia e Altavilla Silentina in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 7 I. n. 203 del 1991, e che il COGNOME aveva riportato una condanna a 7 anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., commesso dal 20 febbraio 1996 a luglio 2001; una condanna per il reato di estorsione, ritenuto in continuazione con precedente estorsione, con aumento di due anni; una condanna a 23 anni e 6 mesi di reclusione per un omicidio aggravato ex art. 7 I. n. 203 del 1991.
Concludeva la Corte napoletana che non si ravvisava in capo all’istante un interesse a sollevare incidente di esecuzione, rilevando come l’istanza dovesse essere proposta alla magistratura di sorveglianza, all’interno di un procedimento diretto ad ottenere uno dei relativi benefici.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che denuncia, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione.
Osserva il ricorrente come l’istanza presentata fosse volta non ad ottenere il c.d. scioglimento del cumulo, bensì ad ottenere declaratoria di estinzione delle pene temPoranee ex art. 184 cod. pen.; che l’estinzione della pena si distingue dalla declaratoria di intervenuta espiazione della stessa, quest’ultima di competenza della magistratura di sorveglianza; che l’art. 184 cod. pen. prevede un intervento sul titolo esecutivo, demandato al Giudice dell’esecuzione.
Ancora rilevava la Difesa di avere allegato all’istanza originaria un provvedimento della Corte di appello di Palermo che aveva accolto analoga richiesta di altro detenuto in posizione giuridica pressochè identica a quella del COGNOME; decisione che non veniva presa in considerazione dalla Corte d’assise d’appello di Palermo, neppure per confutarne i contenuti.
Il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art. 184 cod. pen., al primo comma, considera specificamente gli effetti che le cause di estinzione della pena dell’ergastolo producono sulle pene detentive temporanee irrogate per i reati concorrenti. Poiché l’ergastolo è imprescrittibile, il legislatore ha inteso concretamente riferirsi alle altre cause codificate, riconducibili all’esercizio del potere di clemenza, e ha così stabilito che, qualora in seguito ad amnistia (impropria), indulto o grazia l’ergastolo si estingua, la pena temporanea superstite «sia eseguita per intero», ossia senza decurtazione alcuna, a meno che, trattandosi di pena perpetua accompagnata dall’isolamento diurno, quest’ultimo non sia stato totalmente ; nel qual caso, la g e i t e 1( riva ‘ — 1 temporanea concorrent essere «ridotta alla metà», eoved con GLYPH rarsi estinta ove il condannato sia stato detenuto per oltre trent’anni.
L’art. 184 si riferisce, in parte qua, ad un’ipotesi ben determinata di scioglimento del cumulo giuridico ex art. 72, secondo comma, cod. pen., integrata dalla caducazione sopravvenuta della pena perpetua a seguito di atto di clemenza.
Ciò premesso, la decisione del Giudice dell’esecuzione appare corretta e conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Va infatti data continuità al principio costantemente affermato da questa Corte di legittimità per il quale f jo scioglimento del cumulo di pene, in quanto non previsto e regolato esplicitamente dalla legge, avendo natura solo “ideale” o “temporanea”, non può mai costituire oggetto di un procedimento a sè stante, ma deve essere necessariamente pronunciato in via incidentale, nell’ambito di un diverso procedimento, dal giudice funzionalmente competente, ove esso si riveli come strumentale al raggiungimento di un determinato Fine previsto e regolamentato dalla legge (Fattispecie nella quale era stata chiesta al giudice dell’esecuzione una declaratoria di imputazione di parte della pena espiata a delitto ostativo alla concessione dei benefici penitenziari)Sez. 1, n. 4208 del 07/06/2000 Mammoliti Rv. 216625 – 01-
Nello stesso senso è stato affermato che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti ex art.663 cod. proc. pen., è legittimo lo
scioglimento del cumulo nel corso dell’esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, la quale trovi ostacolo nella presenza di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati dall’art.4 bis, comma 1, ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena ad essi relativa (Cass. SS.UU. n.14 del 30/6/1999, COGNOME e, più di recente, Cass. Sez. 1, n.2285 del 3/2/2013, COGNOME).
Ed ancora, si è detto che l’istanza volta alla specificazione delle singole pene, che non siano state articolate in modo completo e dettagliato nella sentenza di condanna per una pluralità di reati, è ammissibile ove sia concretamente volta ad ottenere uno o più benefici consentiti dall’ordinamento penitenziario. Essa rientra quindi nella competenza della magistratura di sorveglianza, cui spetta valutare i termini di concedibilità di tali benefici, tra cui i limiti temporali riferiti alle pen espiazione, individuando, in via incidentale e solo a tali fini, le porzioni di pena che si devono intendere già espiate o ancora da espiare, e dunque specificando le pene per i singoli reati ove in sentenza tale indicazione sia mancante (Sez. 1, n. 38333 del 02/10/2008, confl. comp. in proc. Riina, Rv. 241311 – 01).
Non può quindi ritenersi ammissibile una richiesta volta ad ottenere una declaratoria di estinzione delle pene temporanee ex art. 184 cod. pen, formulata in senso generico e non volta ad una precisa e specifica finalità, in quanto una siffatta istanza finirebbe per essere generica e diretta a provocare un provvedimento meramente virtuale e sostanzialmente inutile, se non specificamente finalizzato; un’istanza di tal genere sarebbe invece ammissibile se volta ad ottenere uno o più benefici consentiti dall’Ordinamento penitenziario; in tale prospettiva spetta alla Magistratura di sorveglianza, in via incidentale e solo a tali fini, specificare le porzioni di pena che si devono intendere già espiate o ancora da espiare.
E’ appena il caso di osservare come la circostanza che in sede di merito alcuni Giudici si siano diversamente orientati non toglie rilevanza ai principi testè affermati, cui la Corte di assise di appello di Napoli, nell’impugnata ordinanza, si è conformata, e che vanno in questa sede ribaditi.
5. L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q. M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/02/2024