Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34744 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Firenze il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 6.2.2024
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 6.2.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile una domanda di semilibertà nell’interesse di COGNOME NOME, detenuto in espiazione della pena di undici anni e undici mesi di reclusione (con fine pena al 10.9.2030), come rideterminata dal pubblico ministero a seguito di un’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del Tribunale di Firenze in data 17.8.2023.
Il provvedimento considerava, infatti, che, computati 360 giorni di liberazione anticipata, la pena ancora da scontare era di sei anni, sette mesi e un
giorno di reclusione, sicché non era stata scontata la metà della pena per i delitti non ostativi e i due terzi della pena per i reati ostativi (una rapina aggravata, per la quale NOME è stato condannato a cinque anni e cinque mesi).
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo con il quale deduce innanzitutto che la pena totale da espiare non è quella – individuata dal Tribunale di Sorveglianza di undici anni e undici mesi di reclusione, bensì quella di undici anni e tre mesi di reclusione, per effetto di una ordinanza resa dal Tribunale di Firenze quale giudice dell’esecuzione in data 7.8.2023 che ha applicato la disciplina del reato continuato. Giacché la pena finora espiata è di cinque anni e quattro mesi (quattro anni e quattro mesi di detenzione, ai quali aggiungere 360 giorni di liberazione anticipata), ciò vuol dire che COGNOME ha espiato i due terzi della pena per la rapina aggravata ostativa, in relazione alla quale è stato condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione.
Con requisitoria scritta del 29.4.2024, il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, tenuto conto che l’ordinanza impugnata ha fatto riferimento a un provvedimento di rideterminazione adottato dal pubblico ministero “a seguito di ordinanza ex art. 671 cpp emessa in data 17.8.2023 dal tribunale di Firenze”, mentre quello allegato al ricorso sarebbe un provvedimento antecedente del 7.8.2023, di cui la difesa non chiarisce il rapporto con quello successivo richiamato dal Tribunale di Sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quale che sia – tra quella individuata dal Tribunale di Sorveglianza nel provvedimento impugnato e quella invece indicata nel ricorso – la pena che COGNOME deve complessivamente espiare, resta il fatto che egli non ne abbia ancora scontato almeno la metà ex art. 50, comma 2, Ord. Pen., anche a voler prendere in considerazione la pena meno elevata ritenuta dal suo difensore.
Detratta dal cumulo in esecuzione la pena imputabile al delitto ostativo di rapina aggravata, risulta, infatti, che il condannato comunque non abbia ancora espiato la metà della pena inflittagli per i reati residui.
E’ giurisprudenza di legittimità consolidata quella secondo cui, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo, nel corso dell’esecuzione, lo scioglimento del cumulo, quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, ostacolata dal fatto che nel cumulo è compreso un titolo di reato ricompreso nel
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novero di quelli elencati nella L. n. 354 del 1975, art. 4-bis e successive modifiche, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo (Sez. 1, n. 5158 del 17/1/2012, Rv. n. 251860 – 01).
Una volta operato lo scioglimento del cumulo ai fini del superamento del divieto di cui all’art. 4-bis Ord. Pen., il cumulo stesso non può essere ricomposto ai fini del computo del limite minimo di pena espiata ex art. 50, comma 2, Ord. Pen., con la conseguenza che, scontata la pena relativa al reato ostativo, deve aversi riguardo alla parte di pena relativa ai reati non ostativi, con conseguente necessità dell’espiazione di almeno metà della pena imputabile ai reati stessi (Sez. 1, n. 41745 del 6/11/2002, Rv. P_IVA – 01).
Quando la porzione di pena inflitta per il reato ostativo sia stata espiata, nella misura di due terzi stabilita dalla norma, la concedibilità della misura alternativa consegue alla espiazione delle pene residue, irrogate per reati non ostativi, nella diversa misura della metà (Sez. 1, n. 10109 del 26/1/2024, n.m.).
La circostanza che il condannato non avesse ancora scontato la metà della pena inflitta per i delitti non ostativi era stata già affermata, sia pu sinteticamente, nel provvedimento impugnato, con il quale il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a prospettare motivi relativi alla eventuale espiazione della pena imputabile al delitto ostativo.
Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, in quanto nulla deduce rispetto ad una parte essenziale delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 31.5.2024