Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6370 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIOCOGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso la decisione con cui il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva dichiarato l’inammissibilit dell’istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell’art. 1 legg n. 199 del 2010. Osserva il Tribunale, in via assorbente, che COGNOME era in espiazione di pene concorrenti riferibili anche a delitto ricompreso nel catalogo di cui all’art. 4-bis Ord. pen.; ciò escludeva in radice la possibilità di conseguire speciale beneficio. Né, in materia, si sarebbe potuto procedere al c.d. scioglimento del cumulo, onde verificare l’eventuale intervenuta espiazione del titolo ostativo. E’ infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimit l’esecuzione presso il domicilio della pena detentiva, pur inferiore ai limiti stabi dall’art. 1 legge n. 199 del 2010, anche come parte residua di maggior pena, non può essere disposta nel caso in cui sia in esecuzione unprovvedimento di
esecuzione di pene concorrenti comprensivo di titolo riconducibile all’elenco di cui all’art. 4-bis Ord. pen., e ciò pur quando la pena a quest’ultimo relativa sia stata interamente espiata; il cumulo formato tra le pene inflitte per reati ostativ e per reati privi di tale carattere, non può infatti essere scisso al fine consentire, per la parte di pena imputata ai secondi, l’applicazione del beneficio (Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Stigliano, Rv. 280977-01).
Ricorre COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, 0= articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Evidenzia che la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità si sarebbe da epoca risalente orientata ad ammettere lo scioglimento del cumulo con riferimento a tutti benefici. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto ritenere già espiata la pena inflitta per il reato ostativo, valutando solo in un momento successivo la eventuale pericolosità sociale del ricorrente tale da renderlo, se del caso, non meritevole del beneficio richiesto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto.
Ed invero, per costante orientamento ermeneutico, in virtù della modalità espressiva utilizzata dal legislatore, il cumulo formato tra pene inflitte per rea dei quali alcuni siano ostativi all’applicazione della misura dell’esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l’applicazione della misura alternativ anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata (da ultimo, v. Sez. I n. 11362 del 29.1.2021, Rv 280977, già citata dal provvedimento impugNOME).
La tesi che il beneficio invocato dal ricorrente è una misura alternativa alla detenzione assimilabile a quelle in favore delle quali opera pacificamente lo scioglimento del cumulo è erronea perché non considera adeguatamente i suoi tratti caratteristici. L’istituto della detenzione al domicilio, alla luce de peculiare regime normativo, costituisce una speciale modalità di esecuzione della pena cui il condanNOME può accedere, non in base ad un giudizio di meritevolezza, ma per il riscontro positivo dei requisiti specifici previsti dal legge n. 199 del 2010 ed anche in deroga ai criteri dettati dall’art. 47-ter Ord. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
40t–1/1
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ammende. in favore della cassa delle
Così deciso, in Roma 23 novembre 2023.