Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2563 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2563 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da NOME COGNOME e dichiarava inammissibile quella di detenzione domiciliare.
Nei confronti di COGNOME è in esecuzione un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per anni tredici di reclusione, con fine pena fissata al 18/3/2026. Il Tribunale di Sorveglianza dava atto della relazione di sintesi e delle dichiarazioni del condannato, nonché della disponibilità all’accoglienza da parte di un amico e della possibilità dello svolgimento di un’attività lavorativa.
L’istanza veniva rigettata in ragione del mancato svolgimento da parte dell’equipe dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con gli esperti, osservazione richiesta dall’art. 4 bis ord. pen., in ragione della condanna per il delitto di detenzione di materiale pedopornografico; dall’istruttoria, del resto, non emergeva la presa di coscienza del disvalore delle condotte per le quali COGNOME era stato condannato.
Ricorre per cassazione il difensore di NOME COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente richiama il principio dello scorporo delle pene, in base al quale la porzione di pena riconducibile ai reati ostativi per i benefici penitenziari debba espiarsi per prima rispetto a quella relativa a reati non ostativi. Nel caso di specie, COGNOME aveva interamente scontato la porzione di pena riconducibile al reato ostativo di detenzione di materiale pedopornografico.
Il Tribunale non aveva applicato tale principio e aveva, quindi, erroneamente preteso l’osservazione scientifica della personalità per un anno con riferimento ad una pena che non era più in esecuzione.
In ogni caso, l’omissione trattamentale non poteva in alcun modo gravare sul condannato, essendo addebitabile all’Amministrazione penitenziaria.
Nella requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME conclude per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Il rigetto dell’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale si fonda su due presupposti di natura differente: una
preclusione derivante dal mancato esperimento dell’osservazione collegiale per un anno richiesta dall’art. 4 bis, comma 1 quater, ord. pen., nonché una valutazione negativa in ordine ai presupposti richiesti dall’art. 47 ord. pen. per l’applicazione della misura alternativa.
Con riferimento al primo profilo, il ricorrente richiama correttamente il principio di scioglimento del cumulo già affermato dalle Sezioni Unite, Ronga, secondo cui, nel corso dell’esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione e sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi (Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355).
Tale principio è stato ripetutamente applicato ai reati compresi nell’art. 4 bis cit., ribadendosi che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell’esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell’art. 4 bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (da ultimo, Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982).
In questa operazione di scioglimento virtuale del cumulo, la pena espiata deve essere imputata per prima alla frazione riferibile ai reati ostativi (Sez. 1, n. 6817 del 28/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265987; Sez. 1, n. 613 del 25/01/1999, COGNOME, Rv. 212738).
Il ricorrente dimostra, con la produzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello dì Roma il 16/5/2022, che la pena inflitta con due diverse condanne per il delitto di detenzione di materiale pedopornografica è stata interamente espiata secondo il criterio sopra indicato.
Tuttavia, l’ordinanza impugnata, pur richiamando erroneamente, a sostegno del rigetto dell’istanza, la mancata osservazione collegiale per un anno, aggiunge una valutazione di merito, sottolineando la mancanza di una revisione critica da parte del condannato in ordine ai delitti commessi.
Si deve sottolineare che il dispositivo del provvedimento impugnato – il rigetto dell’istanza di affidamento in prova – si giustifica con questa seconda parte della motivazione, atteso che, se fosse stato corretto il riferimento al requisito di cui all’art. 4 bis, comma 1 quater ord. pen., l’istanza (al pari di quella di concessione
della detenzione domiciliare) sarebbe stata dichiarata inammissibile.
La motivazione in punto di sussistenza dei presupposti dell’art. 47 ord. pen.
è, senza dubbio, assai concisa: ma si deve dare atto che il ricorrente non muove alcuna censura alla stessa, disinteressandone.
Come è noto, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto dell’affidamento in prova al servizio social
e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del
reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia
compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto
processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402).
Secondo il Tribunale di Sorveglianza, COGNOME non ha nemmeno iniziato il percorso di revisione critica del proprio passato, sia con riferimento al delitto di cui
all’art. 600 quater cod. pen., sia per i reati legati alla sua attività imprenditoriale.
Si tratta di valutazione argomentata, sulla base della relazione dell’UEPE e delle risposte del condannato in udienza e, come già sottolineato, non censurata dal ricorrente.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente