Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2206 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2206 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Soveria Mannelli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIOCOGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha ammesso NOME COGNOME alla detenzione domiciliare con 4 prescrizioni, rigettando l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali.
Con atto a firma dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, l’interessato ha proposto ricorso, deducendo, con un unico motivo, ex art. 606 cod. proc. pen., primo comma lett. b) cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354.
2.1. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha fnndato il rigetto della istanza di affidamento in prova ai servizi sociali sull’erroneo assunto di essere NOME COGNOME imputato per il delitto di associazione mafiosa e per altri gravissimi delitti aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen.
2.1.1. L’istanza di concessione dell’affidamento in prova non riguardava una condotta aggravata dall’art. 416-bis. 1 cod. pen., ma il delitto di cui all’art. 39 cod. pen. giudicato in altro processo in cui il COGNOME è stato giudicato colpevole del delitto di associazione mafiosa, condanna per la quale il COGNOME aveva beneficiato
della sospensione condizionale della pena, poi revocata, a seguito d irrevocabilità della condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
2.1.2. A seguito della irrevocabilità, le due condanne erano state inserit medesimo provvedimento esecutivo emesso in data 14/8/2024 perché il COGNOME aveva già terminato di espiare, con conseguente scarcerazione, il delitto d all’art. 416-bis cod. pen. e quello di danneggiamento aggravato già in data luglio 2024.
2.1.3. Il ricorrente evidenzia che la sentenza con cui NOME COGNOME è st condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. per danneggiamento estorsione aggravata è divenuta definitiva ed esecutiva per il solo delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per il danneggiamento, trovandosi ancora sub iudice per la determinazione della pena e per la concessione delle circostanze attenuan generiche il delitto estorsivo, essendo stata nuovamente annullata la sente emessa nel giudizio di rinvio.
2.1.3.1 L’ordinanza impugnata si fonda sull’errato presupposto di esse NOME COGNOME imputato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
2.1.4. Il Tribunale non tiene conto che il COGNOME non ha pendenze penali, espiato la condanna per il delitto associativo attraverso la concessione liberazione anticipata per l’intero periodo di detenzione, ha una fami totalmente estraneaO contesti criminali (come risulta dalla relazione dell’UEPE inoltre non tiene conto’ dell’assenza di segnalazione per frequentazioni pregiudicati, successive alla scarcerazione avvenuta in data 26 luglio 2024 di a il COGNOME intrapreso una attività lavorativa g di avere il COGNOME affrontato la tematica relativa al reato ammettendo di aver commesso degli errori’, ed infine de esistenza del parere favorevole reso dagli assistenti sociali alla conces dell’affidamento in prova.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale eirà -c~, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, una volta procedutosi al cumulo delle pene, si instaura un unico rapporto esecutivo e le singole pene ricomprese nel cumulo, materiale giuridico, perdono ogni autonomia e rilevanza e si deve aver riguardo ad ogn effetto, alla pena unica da espiare. Pur tuttavia, per taluni limitati e possibile scindere il cumulo, (gita ale scissione è stata sempre ammessa applicare al condannato taluni benefici.
Nel caso di specie, l’istanza di concessione dell’affidamento in prova non riguardava una condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ma una condanna per il delitto di cui all’art. 390 cod. pen.
Le due condanne inflitte al COGNOME risultano sì inserite nel medesimo provvedimento di cumulo esecutivo emesso in data 14 agosto 2024 (all. 3 del ricorso) ma il COGNOME aveva già terminato di espiare, con conseguente scarcerazione, il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e quello di danneggiamento aggravato ex art. 424 cod. pen. già in data 26 luglio 2024 (v. all. 4 del ricorso).
La giurisprudenza di legittimità è, invero, costante nel ritenere che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., è legittimo lo scioglimento del “cumulo” nel corso dell’esecuzione, quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, la quale trovi ostacolo nella presenza di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena ad essa relativi (Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, COGNOME, Rv. 214355-01; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258403 – 01; Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860-01; Sez. 1, n. 1405 del 14/12/2010, dep. 2011, Zingale, Rv. 249425-01).
L’operazione di scioglimento, quindi, è ammessa – secondo quanto, di recente, da questa Corte specificamente precisato (Sez. 1, n. 21421 del 07/03/2019, COGNOME), con appropriate argomentazioni, cui il Collegio intende dare continuità e sviluppo – soltanto ed esclusivamente allorquando essa si effettui tra reati ostativi, nel senso sopra precisato, e reati non ostativi.
Il Tribunale di Sorveglianza erra, dunque, allorché considera il reato associativo ricompreso nel titolo in espiazione, circostanza questa che ha condotto al rigetto dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale (v. pag. 2 dell’ordinanza impugnata).
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.
Così è deciso, 5 dicembre 2025