Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2634 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2022 del TRII3. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME, che ha chiesto il rigetto del
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila rigettava il recla presentato dal detenuto NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione della pena detentiva ai sensi dell’ar 2 I. n. 207 del 2003 (cd “indultino”) sul presupposto che il titolo in espiazione comprende r ostativi.
Il magistrato di sorveglianza ha rilevato che COGNOME COGNOME COGNOME espiazione della pena di al cumulo emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Reggio Calabria del 20.09.20191avente a oggetto diversi provvedimenti di condanna anche per reati ostativi e in particolare la sentenza della Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria del 12.05.2004, divenut irrevocabile il 26.06.2004, per artt. 416-bis cod. pen., quattro omicidi, tentato omic detenzione illegale di armi e munizione, ricettazione, fatti tutti aggravati dall’art. 7 d.l del 1991 e per i quali ha riportato una condanna ad anni 30 di reclusione, previa applicazion del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.; così, in applicazione del principio espres Sez. 1, n. 51650 del 1/9/2018, la quale si è pronunciata nel senso del non scioglimento del cumulo per il beneficio del c.d. indultino, ha dichiarato inammissibile la domanda. Il detenu ristretto ininterrottamente dal 22.04.1999, per reati commessi prima di tale data, ha sostenu di aver integralmente espiato la pena per i cd. reati ostativi. Il Tribunale di sorveglian affermato che, anche procedendo al c.d. scioglimento del cumulo, in ogni caso, non poteva applicarsi nel caso di specie un mero calcolo proporzionale algebrico, dovendosi altriment ammettere la paradossale soluzione per cui il condanNOME per titoli ostativi e non ostat terminerebbe si troverebbe in una situazione di maggior favore rispetto a colui che sia stat condanNOME soltanto per titoli ostativi. Questi ultimi, invece secondo il Tribunale, devono risu interamente espiati, non essendo sufficiente procedere al calcolo c.d. a ritroso, attribuend giorni di liberazione anticipata e il residuo pena al solo titolo non ostativo.
Avverso detto provvedimento ricorre AVV_NOTAIO, con il ministero de difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo.
2.1. Con tale motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e) cod. proc. pen., la violazione di legge anche processuale in relazione agli artt. 2 I. n. 20 2003, 78 cod. pen., 6 e 14 CEDU, 3, 24, 27 e 111 Cost., con relativo vizio motivazionale ritenendo di aver diritto al beneficio di cui all’art. 2 I. n. 207 del 2003 per aver già sc pene relative ai cd. reati ostativi, richiamato il provvedimento di rigetto dell’ammissio regime ordinario dei colloqui, emesso dal magistrato di sorveglianza di Cagliari in da 12.02.2018, nel quale si legge che in base al calcolo proporzionale algebrico la pena per reat comuni era pari ad anni 6, mesi 5 e giorni 15.
Secondo il ricorrente, l’indultino deve essere equiparato alle misure alternative a detenzione, ivi compreso lo scioglimento del cumulo ai fini dell’ammissione ai benefici. ricorrente richiama Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, “Ronga”, Rv. 214355, secondo cui nel corso dell’esecuzione ( il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, a della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che di questi non impedisco
concessione e sempre che il condanNOME abbia espiato la pena relativa ai delitti osta Corte cost. n. 361 del 1994), sostenendo che il principio si applica anche all’indultin assimilabile alle misure alternative.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ri
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è infondato quindi meritevole di rigetto.
Va preliminarmente evidenziato come questa Corte, su ricorso del medesim NOME AVV_NOTAIO e proprio sul tema in esame dello scioglimento del cumulo di 30 a reclusione GLYPH ai GLYPH fini GLYPH della GLYPH ammissione GLYPH ai GLYPH benefici, GLYPH ha GLYPH affermato GLYPH con Sez. U, n. 30753 del 15/12/2022, dep. 14/07/2023, Rv. 284820 che “in presenza provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l’applicazione del moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di tren reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessio benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo rig pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria”.
Detto principio di diritto, che questo Collegio condivide e al quale intende dare co rivela l’infondatezza del motivo di ricorso che parte dall’erroneo presupposto che la reati ostativi sia già stata completamente espiata.
Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto del ricorso con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 13 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente