Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25963 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25963 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, avverso il decreto del 05/05/2023 del Magistrato di sorveglianza di Siracusa, che aveva dichiarato inammissibile, per mancato compimento dei limiti di pena espiata, l’istanza di permesso premio presentata dal condannato, ristretto in esecuzione della pena di anni otto, mesi uno e giorni venti di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Catania del 29/03/2022, per i reati di cui agli artt. 60 cod. pen. e 116 d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, con decorrenza dal 22/04/2022.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 125 n. 3 cod. proc pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il provvedimento reiettivo si fonda sulla considerazione della mancata espiazione del limite minimo della metà della pena inflitta, per essere la scadenza della stessa fissata ad oltre sei anni di distanza; tale decisione, però, parte dal presupposto che tutti i reati, in relazione ai quali è stata determinata la pena complessiva da espiare a carico del condannato, rivestano un carattere ostativo. Il cumulo in espiazione, al contrario, contiene anche la condanna ad anni tre di reclusione, per il reato di guida senza patente, inflitta da autorità stranier Sarebbe stato necessario, quindi, operare lo scioglimento del cumulo di pena.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 lett. a) e 179 co proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. Risulta violato il principio d immutabilità del giudice, in quanto il provvedimento gravato è stato emesso da giudici diversi, rispetto a quelli che hanno preso parte all’udienza camerale, con conseguente nullità assoluta dello stesso.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio, in accoglimento del secondo motivo, ritenendo lo stesso assorbente rispetto alla ulteriore doglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come – in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti in esecuzione – occorra procedere allo scorporo del cumulo stesso, allorquando ci si trovi dinanzi alla necessità di vagliare l’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, che possa essere ostacolato dalla presenza – all’interno del cumulo – di uno o più titoli di reato ricompresi nella elencazione di delitti di cui all’ar bis Ord. pen. Lo scioglimento del cumulo, in tal caso, è necessario per accertare se il condannato abbia o meno espiato – in maniera integrale – la porzione di pena susseguente alla condanna inerente ai delitti cosiddetti ostativi . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Conclusivamente, questa Corte ha da sempre ritenuto la necessità – in via preliminare, rispetto alla delibazione della richiesta di permesso – di procedere allo scioglimento del cumulo, nell’ipotesi di esecuzione di pene concorrenti, comprendenti condanne per delitti ostativi e non ostativi. Al momento di computare, inoltre, il periodo minimo di pena espiata – previsto quale condizione indispensabile, in vista dell’accesso ai permessi-premio, da parte dei condannati il dies a quo è sempre stato fatto decorrere dal momento della completa espiazione della pena riportata in relazione al reato ostativo (Sez. 1, n. 26848 del 01/06/2022, COGNOME, Rv. 283360; Sez. 1, n. 24014 del 18/05/2022, COGNOME, Rv. 283186; Sez. 1, n. 51037 del 04/07/2017, Topo, Rv. 271297; Sez. 1, n. 35469 del 09/04/2014, COGNOME, Rv. 260539; Sez. 1, n. 1446 del 10/12/2009,
dep. 2010, COGNOME, Rv. 245954; Sez. 1, n. 19789 del 01/04/2008, COGNOME, Rv. 239991).
2.1. Nel caso di specie, nel cumulo in espiazione nei confronti del condannato risulta anche il delitto ex art. 601 cod. pen., che ha carattere ostativo ex art. 4-bis Ord. pen. La pena in esecuzione è quella di anni otto, mesi uno e giorni venti di reclusione, con decorrenza dal 22/04/2022 e fine pena fissato al 13/09/2029; corretta è l’affermazione del Tribunale di sorveglianza, laddove sottolinea come il condannato – stante la suddetta decorrenza della pena e vista l’entità della stessa – sarà legittimato a chiedere la concessione di permessi premio solo una volta che avrà scontato almeno metà della pena (sarebbe a dire, a partire dal mese di maggio del 2026).
2.2. L’argomento difensivo è imperniato sulla presenza, all’interno del provvedimento di cumulo di pene concorrenti, di una pena pari a tre anni di reclusione, inflittagli in Romania per un reato non ostativo (ossia, la guida senza patente).
In primo luogo, il cumulo in espiazione non è allegato al ricorso, che quindi non presenta la necessaria connotazione di autosufficienza. A tutto voler concedere – ossia, pur volendo ipoteticamente detrarre tale porzione di pena, inflitta per reato non ostativo – comunque non risulterebbe ancora espiata la metà della pena da scontare, in relazione al (comunque esistente) reato ostativo.
Non merita accoglimento il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale la difesa si duole della diversa composizione soggettiva del collegio che ha adottato la decisione ora avversata, rispetto a quello che aveva provveduto alla istruttoria della procedura.
Confrontando tra loro il verbale dell’udienza del 18/10/2023 e l’ordinanza impugnata, parrebbe evincersi come la decisione sia stata assunta – nel corso della medesima giornata – ad opera da un collegio in diversa composizione, rispetto a quello che si era occupato della fase di trattazione. Vi è in atti, per una comunicazione inviata dalla Cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Catania, che rende conto di come si sia verificato un mero errore materiale, nell’indicazione nominativa dei Giudici, riportata sull’epigrafe dell’ordinanza impugnata. I Giudici che hanno assunto l’avversata deliberazione, quindi, sono i medesimi che avevano partecipato alla precedente udienza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 29 aprile 2024
Il AVV_NOTAIO estens re
Il Presidente