Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32532 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione, riguardo all’istanza volta ad ottenere lo scioglimento del cumulo di pene esecutive così da essere ammesso a benefici penitenziari – sono generiche, nonché manifestamente infondate.
Invero, la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza di COGNOME in quanto mera riproposizione di una richiesta già rigettata sui medesimi elementi. Al riguardo detta Corte ha osservato di essersi col provvedimento precedente dichiarata incompetente, richiamando la concorde giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’eventuale scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione, se ed in quanto finalizzato ad individuare la parte di pena riferibile a reati ostativi all’applicazione di benefici penitenziari, ai s dell’art. 4-bis Ord. pen., rispetto a quella imputabile a reati non ostativi, non può mai formare oggetto di autonoma pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione, dovendosi al riguardo ritenere competente soltanto la magistratura di sorveglianza, in via incidentale ed in funzione della decisione, ad essa spettante, circa la concedibilità o meno dei suddetti benefici (Sez. 1, n. 41340 del 15/10/2009, COGNOME Lido, Rv. 245075; Sez. 1, n. 38333 del 02/10/2008, Confl. comp. in proc. Riina, rv. 241311; Sez. 1, n. 941 del 02/02/1999, Pistone, Rv. 212673; Sez. 1, n. 2937 del 23/04/1997, Nolano, Rv. 207744).
Rilevato, pertanto, che il ricorso – nel quale si insiste genericamente sulla abnormità dell’ordinanza impugnata neppure argomentata – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso in Roma, I’ll luglio 2024.