Scioglimento Cumulo Pena e Reati Ostativi: La Cassazione Fa Chiarezza
L’accesso alle misure alternative alla detenzione rappresenta un punto cruciale del sistema penitenziario, volto al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la presenza di determinati reati nel percorso criminale di un individuo può creare ostacoli insormontabili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema complesso: la possibilità di uno scioglimento cumulo pena quando una delle condanne riguarda un cosiddetto “reato ostativo”. La decisione chiarisce che, in questi casi, la pena va considerata come un blocco unico e indivisibile.
I Fatti del Caso
Un uomo, condannato a scontare una pena cumulata, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova in casi particolari, una misura terapeutica prevista per i tossicodipendenti. Il Tribunale, però, dichiarava la richiesta inammissibile. Le ragioni erano due: in primo luogo, la pena residua da scontare superava i quattro anni; in secondo luogo, e fattore determinante, nel cumulo era inclusa una condanna per rapina aggravata, un reato inserito nella lista dei “reati ostativi” di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, che impediscono l’accesso a determinati benefici.
La Questione Giuridica: È Possibile lo Scioglimento del Cumulo Pena?
Di fronte al rigetto, il condannato proponeva ricorso per cassazione. La sua difesa si basava su un’argomentazione precisa: il Tribunale avrebbe dovuto procedere a uno scioglimento cumulo pena virtuale. In pratica, si chiedeva di imputare la parte di pena già scontata al reato ostativo (la rapina aggravata), considerato il più grave. In questo modo, la pena residua si sarebbe riferita solo ai reati non ostativi, consentendo così l’accesso alla misura alternativa. Si trattava di una tesi volta a superare l’ostacolo normativo attraverso un’interpretazione favorevole al reo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando completamente la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno riaffermato un principio giuridico consolidato e costante nel tempo: quando si tratta di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell’art. 94 T.U. Stupefacenti, la presenza di un reato ostativo all’interno di un titolo esecutivo cumulativo rende la pena indivisibile.
Non è consentito, pertanto, procedere allo “scioglimento virtuale” del cumulo. La pena da considerare per valutare l’ammissibilità della richiesta è quella complessiva, risultante dalla somma di tutte le condanne. La Corte ha richiamato diverse sentenze conformi (tra cui Cass. n. 12339/2020 e n. 42088/2019), sottolineando come la natura ostativa di anche uno solo dei reati “infetti” l’intero cumulo, precludendo l’accesso al beneficio. L’inammissibilità del ricorso ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Indivisibilità del Cumulo in Presenza di Reati Ostativi
Questa ordinanza conferma la linea dura della giurisprudenza in materia di esecuzione della pena in presenza di reati ostativi. La decisione sottolinea che il cumulo giuridico non è un mero artificio contabile, ma un’entità unica che definisce lo status del condannato. L’inclusione di un reato di particolare gravità, come la rapina aggravata, estende i suoi effetti preclusivi all’intera pena da scontare, impedendo di isolare le condanne “minori” per ottenere benefici. Per i condannati, ciò significa che la strada verso le misure alternative è sbarrata fino a quando le condizioni ostative previste dalla legge non vengano meno, senza possibilità di ricorrere a interpretazioni che frammentino il titolo esecutivo.
Se una persona sta scontando più pene unificate (cumulo), di cui una per un reato “ostativo”, può chiedere di considerare le pene separatamente per accedere a una misura alternativa?
No. Secondo la Corte di Cassazione, in tema di affidamento in prova terapeutico, se il titolo esecutivo comprende un reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen., non è consentito lo “scioglimento virtuale” del cumulo. La pena da considerare è quella complessiva.
Perché il Tribunale di Sorveglianza ha negato l’affidamento in prova terapeutico in questo caso?
Lo ha negato per due motivi: la pena complessiva da scontare era superiore a quattro anni e, soprattutto, nel cumulo di pene era compreso il reato di rapina aggravata, considerato “ostativo” all’applicazione del beneficio richiesto.
Qual è la conseguenza per chi presenta un ricorso in Cassazione ritenuto inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42004 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da COGNOME NOME per ottenere l’affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell’art. 94 D.P.R. n. 309/90 rilevando che nel titolo in esecuzione è compreso un reato di cui all’art. 4 bis ord. pen., (rapina aggravata), e che il fine pena è superiore a quattro anni.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, per il tramite del difensore, affidato ad un motivo unico per violazione di legge e vizio di motivazione: si duole il ricorrente che il Tribunale non abbia considerato che il cumulo delle pene poteva essere sciolto, imputando la pena presofferta al reato ostativo all’applicazione del beneficio, da considerarsi come la più gravosa, nell’ottica più favorevole al reo, il quale troverebbe altrimenti precluso l’accesso alla misura alternativa alla detenzione.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio per cui, in tema di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell’art. 94 T.U. stup., nel caso di titolo esecutivo comprendente anche taluni dei reati previsti dall’art. 4-bis ord. pen. non è consentito lo scioglimento virtuale del cumulo, ma deve essere considerata la pena complessiva da espiare (Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, COGNOME, Rv. 278701 – 01; Sez. 1, n. 42088 del 18/07/2019, COGNOME, Rv. 277294; Sez. 1, n. 51882 del 13/09/2016, Fiori, Rv. 268843).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.