Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25903 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, il quale , nel riportarsi alla memoria depositata, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione della concedibilità delle attenuanti generiche, e per l’annullamento senza rinvio della stessa, nella parte in cui ha disposto la confisca.
udito il difensore,avvocato AVV_NOTAIO, del foro di NAPOLI NORD, il quale ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmen riformato quella emessa dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di NOME, chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990.
La vicenda dalla quale è derivato il presente procedimento attiene al sequestro, da par dei carabinieri di Casoria, di sostanza stupefacente risultata essere marijuana pari a 220,80 d hashish pari a 170,40 dosi e cocaina pari a 3,60 dosi, oltre ad una somma di danaro ed arnesi per il confezionamento delle singole porzioni, detenute dallo stesso COGNOME, il quale alla v dei militari tentava di disfarsene.
Il giudice di primo grado riteneva raggiunta la prova della detenzione a fini di spaccio base degli esiti della perquisizione e delle spontanee dichiarazioni confessorie rese dall’imput e lo condannava alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa, avendo respinto la richiesta di concessione di attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. del codice penale; disponeva altresì la confisca del danaro rinvenuto in possesso del medesimo.
La Corte di appello ha riformato la decisione, riqualificando il fatto secondo la fatti prevista e punita dal V comma dell’art.73 DPR 309/90 e riducendo la pena in anni 3 e mesi 6 di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni 5; nel resto, ha confermato il di attenuanti generiche e le altre statuizioni.
Propone ricorso per la cassazione della sentenza NOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1 Con il primo, deduce violazione di legge ex articolo 606, lettere b) ed e) c.p. relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente contesta la valutazione negativa operata dal giudice di merito in ordine personalità del reo, collegata alla pubblicazione di un video su “TikTok” ad opera dello stesso imputato, in cui era sostanzialmente divulgata la propria intenzione di non desistere comportamenti contra legem, nonostante la repressione da parte delle forze dell’ordine.
Al riguardo, eccepisce che il video non era mai entrato a far parte del compendio probatori né il giudice di primo grado aveva giustificato le modalità di acquisizione dello stesso.
Tali circostanze avrebbero determinato una violazione del diritto di difesa, in relazione un elemento utilizzato ai fini decisori, ma estraneo al compendio probatorio.
D’altro canto, il giudice, negando le generiche, non aveva, come invece avrebbe dovuto, adeguatamente valorizzato la giovane età dell’imputato, l’ammissione degli addebiti l’atteggiamento collaborativo in sede processuale.
2.2 Con la seconda censura, il ricorrente eccepisce violazione di legge in relazione a conferma del provvedimento ablativo della somma di danaro caduta in sequestro.
Al riguardo evidenzia che la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto il reato di detenzion di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, riqualificata nell’ipotesi lieve, non ha adeguata motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra la cosa ed il reato, osservando non risulta affatto accertato che il danaro rinvenuto nella sua disponibilità costituisca pr o profitto del reato in contestazione.
Il Procuratore generale, riportandosi alla memoria depositata, COGNOME conclude per l’annullamento con rinvio, in ordine al primo motivo di ricorso, e per l’annullamento senza ri sul secondo motivo.
il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato.
1.1 Il giudice di primo grado, e così pure la Corte distrettuale che ne ha condi l’argomentazione, hanno ritenuto di negare le attenuanti generiche, osservando che l’COGNOME, durante la pendenza del processo di primo grado, aveva pubblicato su “TikTok” le foto del magistrato giudicante, accompagnate da un messaggio in cui si vantava di essere “un uomo d’onore” , aggiungendo che non avrebbe desistito dai suoi propositi, nonostante l’arresto e l’eventuale condanna. La condotta avrebbe connotato negativamente la personalità del reo, dichiaratosi proclive al crimine, e per tale ragione non meritevole delle attenuanti generi sebbene incensurato, di giovanissima età e reo confesso degli addebiti, peraltro desumibi aliunde, stante il suo arresto in flagranza.
L’elemento negativo – si legge nella sentenza di primo grado, richiamata per relationem da giudice d’appello – è stato appurato dal giudice e comunicato nelle sedi competenti testualmente: )
L’inutilizzabilità del suddetto elemento conoscitivo deriva dal fatto che – come pure osservato il Procuratore Generale – la fonte probatoria a cui ha attinto il giudice è ri estranea al processo.
Si deve aggiungere che, dall’esame del fascicolo processuale, non risulta depositata agli a alcuna documentazione relativa al suddetto filmato. E’ perciò ben chiaro che sul documento ” appurato dal giudice e comunicato nelle sedi competenti”, non è stato attivato un rea contraddittorio.
Il tema riguarda la possibilità per l’imputato e per la sua difesa di conoscere il mat probatorio e potersi difendere rispetto al relativo contenuto, soprattutto in un caso in documento (video pubblicato), ha costituito praticamente l’unico argomento per la negazione delle attenuanti generiche.
In proposito è utile far cenno alla decisione delle Sezioni Unite (Sez. Un. Mannino, Sen n. 33748 del 12/07/2005 Rv. 231676) secondo la quale «Resta pur sempre ineludibile, tuttavia, che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento n contraddittorio fra le parti, derivandone ex adverso, in caso di privata conoscenza del giud non mediata dalla partecipazione dialettica delle parti alla formazione della prova, l’inutilizz probatoria dello stesso ai fini della deliberazione secondo il chiaro disposto dell’art. 526 c 1 cod. proc. pen.».
Anche questa Sezione, in precedenza aveva già affermato che la scienza privata del giudice non rientra tra le prove ritualmente acquisite al processo e, pertanto, essa non può essere post a fondamento del giudizio (Cass. Pen. Sez. 4^, 2208/1983 )
Tanto premesso, preso atto che la fonte probatoria a cui ha attinto il giudice è rima estranea al processo; che, dall’esame del fascicolo processuale, non risulta depositata agli alcuna documentazione relativa al suddetto filmato; che sul documento” appurato dal giudice e comunicato nelle sedi competenti”, non è stato attivato un reale contraddittorio, si deve rite che la stessa sia inutilizzale ai fini della deliberazione.
In definitiva, vi è stata una violazione concreta del diritto – di rilevanza costit (art.111 Cost) – al contraddittorio, a causa della decisione assunta sostanzialmente sulla sco di prove richiamate in sentenza, ma non sottoposte a qualsiasi confronto in seno al processo.
Va altresì ricordato che, con specifico riferimento all’inutilizzabilità, la pacifica giuris di legittimità ritiene che le violazioni di divieti posti a tutela di diritti fondamentali Costituzione non soffrono alcuno sbarramento processuale (Sez. 3, n. 35705 del 29/09/2020, D., Rv. 280892 – 01; Sez. 4, n. 47803 del 09/10/2018, B., Rv. 274034 – 01; Sez. 3, n. 1582 del 4 26/11/2014, dep. 2015, V., Rv. 263342 – 01; Sez. 3, n. 15828 del 26/11/2014, dep. 2015, V., Rv. 263343 – 01; Sez. 3, n. 32530 del 06/05/2010, H, Rv. 248220 – 01; cfr. Sez. U, Sentenza n. 16 del 21/06/2000, NOME, Rv. 216246 – 01).
La decisione impugnata, la quale ha fatto riferimento unicamente al suddetto comportamento dell’imputato, ritenuto ostativo al riconoscimento delle generiche, deve essere conseguentemente annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto che tenga esclusivamente conto del materiale probatorio e processuale correttamente acquisito e conosciuto dalle parti. A tal fine, si evidenzia che nel giudizio di appello l’acquisi documenti è senz’altro rituale senza che sia necessaria un’apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento (Cass., Sez. 6, 24/11/1993, COGNOME, rv. 19726 Sez. 1, 23/9/1998, COGNOME, rv. 212121; sez. 6, 10/7/2000, COGNOME, rv. 217993;).
2.11 secondo motivo di ricorso è fondato
Richiamando, sul punto, quanto già espresso da questa sezione (Sez.4, 19/4/2022, n.20130, NOME, RV. 283248) va rilevato che – nella specie e trattandosi di sentenza relati alla fattispecie di detenzione illecita di stupefacente – è applicabile solo l’ipotesi parti confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85stup., inserito dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (decreto che ha abrogat disposizione in materia di ipotesi particolari di confisca di cui all’art. 12-sexies del d.l 1992, n. 306, conv., con nnodif. , dalla I. 7 agosto 1992, n. 356).
Per la detenzione illecita di stupefacente, non sono difatti applicabili né l’art. 240 co né, per medesimezza di ratio, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al co 7-bis dell’art. 73 T.U. stup. (introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 otto n. 202).
L’art. 240 cod. pen., in particolare e per quanto rileva nella fattispecie, prevede la co delle cose che costituiscono il profitto del reato che è costituito dal lucro, cioè dal va economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez.Un., 26/6/2015, n.31617, COGNOME, Rv. 264436-01; Sez.2, 6/11/2016, n. 53650 COGNOME, Rv. 268854; Sez.6, 14/7/2015, n. 33226, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 264941).
Nel caso di specie, i giudici di merito, in ordine alla confisca del danaro, hanno così moti si dispone la confisca del danaro in quanto esso rappresenta, senza alcun dubbio, il profitto delitti; a tale considerazione si giunge evidenziando che la maggior parte delle banconote era piccolo taglio e che danaro è stato trovato insieme alla droga indosso all’imputato. Inol l’assenza di fonti autonome di reddito da parte di COGNOME, il quale si è dichiarato disoccup rende oltremodo evidente la provenienza delittuosa del denaro rinvenuto nella sua disponibilit (così a pag. 6 della sentenza di primo grado, puntualmente confermata in appello).
Si tratta pertanto di confisca finalizzata all’ablazione del profitto del reato, che – nel specie – risulta integrato dalla detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate alla cessione.
L’art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamen dalla commissione del reato. È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per si procede.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, è contestata ed accertata la mera detenzione, a fini spaccio, e non la cessione di sostanze stupefacenti.
Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad ammettere che sia provento di precedenti attività spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profi reato in contestazione ma di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga.
Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputato e la somma di dan rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, potendo costitu oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imput stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilit
La sentenza impugnata, sul punto, va pertanto annullata senza rinvio, dovendosi disporre la restituzione del denaro oggetto della confisca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, statuizione che elimina, disponendo la restituzione del denaro in sequestro all’avente diritto.
Annulla altresì la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Così deciso il 28 maggio 2024
Il consigliere estensore
COGNOME
Il Presid nte