Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22236 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22236 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si assume che il ricorrente, in quanto proveniente dal
garage personale sottoposto al condominio ove abitava, non avesse commesso il delitto di
evasione è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, in disparte l’assenza di qualsivoglia elemen
che confermasse la versione del ricorrente, che unico dato rilevante è quello che vedeva il ricorrente essere rientrato in casa dopo un notevole lasso di tempo dall’inizio del contro
allorché veniva visto uscire dall’ascensore, condotta che ex se è
idonea ad integrare il delitto di evasione essendo al soggetto ristretto inibito anche solo permanete in psazi condominiali (quale
appunto è l’ascensore);
rilevato che non illogica risulta la motivazione resa dalla Corte in ordine al mancato
ex riconoscimento della causa di non punibilità
art. 131-bis cod. pen., avendo apprezzato, analizzando gli atti a disposizione ed escludendo la versione del ricorrente secondo cui sarebbe stato nel garage condominiale, la scarsa offensività della condotta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025.