Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3728 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Pagani il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 14/03/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricors letta per il ricorrente la memoria dell’AVV_NOTAIO, c concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 14 marzo 2023 il Tribunale di Nocera Inferiore h condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 137, co 1, d.lgs. n. 152 del 2006.
L’imputato presenta un atto di appello affidato a due motivi: il p volto a ottenere l’assoluzione dal reato con formula piena o in subordine formula dubitativa e il secondo volto a ottenere il proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen,
Nella memoria difensiva ribadisce le sue ragioni.
Trattandosi di sentenza inappellabile, l’atto di appello è stato trasmesso alla Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato perché il ricorrente ha proposto un atto di appello che non presenta i requisiti del ricorso per cassazione.
4. Il primo motivo è fattuale.
Esorbita dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientrant nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla so verifica dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo, e della non emersione di alcuni dei suddetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame. La presenza di tali requisiti rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, 17395 del 24/01/2023, COGNOME, R v. 284556-01).
Il Tribunale ha accertato che l’imputato, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, continuava a esercitare l’attività di lavorazione dell carni, per la produzione di salumi, nonostante il depuratore fosse rotto, e scaricava i reflui industriali nella fognatura pubblica. Le analisi chimiche dei prelievi effettua nel pozzetto fiscale, prima dell’immissione in fogna, erano state positive per la non conformità ai limiti fissati nella Tab 3, all. V, parte III, digs. n. 152 del 2006, reflui in rete fognaria.
Il ricorrente non ha contestato il risultato RAGIONE_SOCIALE analisi chimiche, ma ha affermato che le criticità riscontrate dall’ARPAC erano relative al fermo momentaneo dell’impianto in fase di manutenzione, che le vasche erano vuote al momento dell’ispezione e che la sua società aveva cura di chiamare periodicamente le ditte di espurgo perché provvedessero allo smaltimento dei fanghi di depurazione RAGIONE_SOCIALE acque reflue per tutto il periodo in cui era in atto l’aggiornamento dell’AIA.
Il motivo è altresì rivalutativo e, in definitiva, non confuta la motivazione della sentenza di condanna, che ha argomentato, in modo logico e non contraddittorio, per quale ragione gli argomenti della difesa sono stati ritenuti recessivi: in sostanza, le misure alternative e correttive approntate dall’imputato per smaltire i reflui industriali da lavorazione sono state considerate inidonee allo
scopo, perché nel pozzetto fiscale, prima dell’immissione nella fogna pubblica sono state trovate sostanze non conformi a legge.
5. Il secondo motivo è del pari fattuale e rivalutativo.
Le circostanze allegate a sostegno della domanda di applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. – all’atto di ispezione le erano vuote e le pompe non erano in funzione; la depurazione avveniva all’80%; l’imputato era incensurato – non si confrontano con la sentenza impugnata ove stato accertato invece che il fatto era grave, perché il sistema di smaltimento acque reflue industriali era stabile e presentava un’elevata potenzialità inquina
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto ch il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in da 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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