Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35004 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CLEMENTE COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato ai sensi ex art. 23 comma 8 del D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 30 gennaio 2024 del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 8 gennaio 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all’art. 124, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, ha disposto il sequestro preventivo del locale da lui adibito ad autolavaggio e relative aree pertinenziali, nonché delle cose utilizzate per lo svolgimento dell’attività in questione e per pubblicizzarla.
1.1.Con unico motivo deduce la natura apparente della motivaziPne con cui è stata ritenuta la stabilità dell’attività di autolavaggio e l’omessa valutazione della memoria difensiva prodotta in udienza.
2.11 ricorso è inammissibile.
3.Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che:
3.1.a seguito di sopralluogo del 28 dicembre 2023, i Carabinieri della Stazione CC di Bovalino avevano accertato la conduzione, da parte del ricorrente, di un’attività non autorizzata di autolavaggio i cui reflui recapitavano direttamente nel terreno;
3.2.tale attività era pubblicizzata da un telo che ne indicava l’insegna (RAGIONE_SOCIALE Car Wash) e persino (per quanto possa rilevare) la data di inizio dell’attività stessa (Car care since 1969);
3.3.per il suo svolgimento veniva utilizzato un garage e una annessa tettoia destinata alle operazioni di asciugatura e pulitura interna del veicolo mediante aspirapolvere;
3.4.al momento del controllo era in atto il lavaggio di un’autovettura materialmente posto in essere da una persona priva di documenti che, alla vista degli operanti, si era data alla fuga;
3.5.parte dei fanghi, delle acque reflue e delle sostanze chimiche derivanti dall’attività di pulizia dell’autovettura recapitavano direttamente nel terreno tramite un pozzetto, nel quale venivano convogliati, e dove erano lasciati a sedimentare;
3.6.il proprietario dell’autovettura aveva dichiarato che si era ,rivolto al ricorrente, suo vecchio amico, perché gliela lavasse e che questi si era mostrato disponibile nonostante “al momento chiuso”;
3.7.da questi dati di fatto il tribunale del riesame ha ritenuto l’effettiva sussistenza di un’attività svolta in modo non occasionale a servizio della quale erano stati effettuati gli scarichi che recapitavano direttamente nel SUO).
4.E’ necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norrha degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammeSso solo per violazione di legge.
4.1.Come più volte affermato dalla Corte di cassazione, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611-01, e, in motivaziohe, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 113/01/2017, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 – 01).
4.2 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda oi requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 – 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; 5ez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 – 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell’ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge – quando le argomentazioni in ordine al “fumus” del carattere di pertinenza ovvero di
corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto).
4.3.Anche l’omesso esame di punti decisivi per l’accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l’emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.nn.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.).
4.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l’elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l’omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell’udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d.”effetto devolutivo” del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare (“fumus commissi delicti” e, nel sequestro preventivo,” periculum in mora”) (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l’omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha Comunque l’onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»).
4.5.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione. Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione, in punto di non occasionalità dell’attività di autolavaggio, che in alcun modo può essere definita apparente o mancante. Nè risulta dedotto l’omesso esame di punti decisivi per l’accertamento del fatto.
4.6.Ciò che in definitiva viene lamentato è il malgoverno logico degli indizi a disposizione del giudice della cautela, deduzione estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione.
4.7.Va piuttosto ribadito che lo scarico dei reflui provenienti de impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all’art. 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non potendo tali acque essere assimiliate a quelle domestiche (Sez. 3, n. 51889 del 21/07/2016, COGNOME, Rv. 268398 – 01; Sez. 3, n. 26543 del 21/05/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 240537 01; Sez. 3, n. 985 del 05/12/2003, COGNOME, Rv. 227182 – 01).
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30/05/2024.