Scarico acque non autorizzato: la disciplina penale
Lo scarico acque non autorizzato costituisce una fattispecie di reato che richiede estrema attenzione nella gestione degli impianti industriali. La recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della conformità tecnica e delle autorizzazioni amministrative per evitare sanzioni pecuniarie e condanne definitive. Il caso analizzato riguarda un titolare d’azienda ritenuto responsabile per la gestione illecita di reflui potenzialmente contaminati e per l’installazione di camini industriali non conformi alle normative vigenti.
I fatti oggetto del giudizio
La vicenda trae origine da un controllo della Polizia Giudiziaria presso un sito produttivo. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno riscontrato l’assenza di autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali. Parallelamente, è stata rilevata la non conformità dei camini di emissione, risultati fuori norma sia per l’altezza insufficiente rispetto ai parametri di legge, sia per la mancanza di strutture idonee a consentire le ispezioni tecniche obbligatorie. L’imputato era stato condannato in primo grado alla pena dell’ammenda.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Un punto centrale della decisione riguarda la natura della pena inflitta: trattandosi di sola ammenda, la sentenza originale era inappellabile ai sensi dell’art. 593 c.p.p. Il ricorso, pur convertito per il principio di conservazione dell’impugnazione, non ha superato il vaglio di ammissibilità poiché proponeva censure di merito già ampiamente motivate dal giudice territoriale.
Le motivazioni sullo scarico acque non autorizzato
Le motivazioni della Corte si fondano sulla solidità degli accertamenti tecnici eseguiti durante il sopralluogo. La sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi di illogicità, avendo analizzato correttamente sia l’assenza di titoli autorizzativi per lo scarico acque non autorizzato, sia le prove testimoniali della difesa. La Corte ha chiarito che la valutazione sull’altezza dei camini e sulla loro idoneità ispettiva appartiene al merito del giudizio. Quando tale valutazione è supportata da una motivazione coerente e basata su rilievi oggettivi della polizia giudiziaria, essa diventa insindacabile in Cassazione. Il ricorrente ha presentato motivi generici che non hanno scalfito la ricostruzione dei fatti operata nel grado precedente.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la responsabilità penale in materia ambientale è strettamente legata al rispetto formale e sostanziale delle prescrizioni tecniche. La mancanza di autorizzazione allo scarico e la non conformità degli impianti di emissione portano inevitabilmente alla condanna. Inoltre, la decisione evidenzia come le sentenze di condanna alla sola ammenda godano di un regime di impugnazione limitato, rendendo fondamentale una difesa tecnica accurata sin dal primo grado di giudizio. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Cosa accade se si scaricano acque industriali senza autorizzazione?
Si configura un reato contravvenzionale che comporta sanzioni penali pecuniarie e l’obbligo di adeguamento degli impianti alle normative ambientali.
È possibile fare appello contro una condanna alla sola ammenda?
No, le sentenze che prevedono esclusivamente la pena dell’ammenda sono inappellabili e possono essere impugnate solo tramite ricorso in Cassazione per vizi di legittimità.
Quali sono i requisiti tecnici per i camini industriali?
I camini devono rispettare le altezze minime stabilite dalla legge e devono essere dotati di strutture che permettano l’accesso sicuro per le ispezioni delle autorità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50142 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50142 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SESSA AURUNCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di CASSINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME (come integrato dalla memoria) è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione per il principio della conservazione dell’impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.).
La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni / rileva come l’imputato deve ritenersi responsabile delle imputazioni contestate come emerge dal sopralluogo di PG e dall’assenza di autorizzazione allo scarico di acque potenzialmente contaminate. Sulle irregolarità dei camini la sentenza analizza anche le prove testimoniali dei testi indotti dalla difesa e ritiene che dal sopralluogo i camini sono risultati fuori norma (non all’altezza di legge e senza strutture idonee per l’ispezione). Si tratta di evidenti valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivati.
L’appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatto (in quanto appello) senza reali motivi di legittimità.
P.Q.NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/10/2023