Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13084 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13084 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Bagaladi il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 30/03/2023 del tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza del 30 marzo 2023 il tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del Gip dello stesso tribunale, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di una struttura in metallo, a fronte del rinvenuto fumus dei reati di cui agli artt. 137 Dlgs. 152/06 e 181 Dlgs. 42/04 e del pericolo di protrazione di reato e di aggravamento RAGIONE_SOCIALE conseguenze della prosecuzione di scarichi abusivi di reflui, rigettava l’istanza
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.
Deduce, con il primo, vizi di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione, atteso che alla luce di foto prodotte dalla difesa, la presenza di residui oleosi valorizzata dai giudici per confermare il provvedimento e ritenere poco significativa la tesi di COGNOME NOME, in ordine all’uso della vasca solo per la pulizia RAGIONE_SOCIALE mani e di attrezzature agricole, sarebbe comunque circoscritta solo al di sotto del tubo di scarico RAGIONE_SOCIALE acque reflue comunali.
Con il secondo, rappresenta vizi di violazione di legge perché il manufatto sarebbe usato per ripulire dalla terra mezzi agricoli e lo sversamento sarebbe eseguito in corrispondenza di uno scarico per acque reflue, per cui non vi sarebbe la ravvisata condotta di sversamento di reflui, tantomeno indiscriminato. Inoltre vi sarebbe stata, da parte del ricorrente, richiesta di autorizzazione con relativo pagamento.
Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto perché di fatto si mettono in discussione gli argomenti svolti dal tribunale, laddove in questa sede, rispetto a misura reale quale il sequestro preventivo disposto, sono ammissibili solo vizi di violazione di legge e, al più, di assenza di motivazione, insussistente in questo caso. Inoltre, come risulta dagli atti disponibili, non sono allegate le foto citate nel primo motivo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Peraltro il motivo è aspecifico – nel senso della carenza di un confronto completo con tutte le argomentazioni di cui al provvedimento impugnato – atteso che il tribunale ha comunque precisato, correttamente, che lo sversamento abusivo ricorre anche laddove il ricorrente si fosse limitato a sversare solo acque conseguenti al lavaggio di mezzi meccanici agricoli. Circostanza comunque esclusa dal tribunale medesimo e del resto solo asserita e rimasta indimostrata. Va ribadito, poi, che in questa sede non è possibile dedurre vizi di contraddittorietà, come specificamente prospettato, atteso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 – 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).
Quanto al secondo motivo, è anche esso assertivo, indimostrato, oltre che meramente rivalutativo del merito. Nessun rilievo può altresì assumere il riferimento ad una autorizzazione innanzitutto mai prodotta dinnanzi al tribunale, come tale non valutabile in questa sede, e che peraltro parrebbe
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limitata, secondo la prospettiva difensiva, allo sversamento solo di acque non industriali. Come noto, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto RAGIONE_SOCIALE prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. (Fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari). (Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016 Rv. 266390 – 01).
3. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spes del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 12/01/2024.