Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46724 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46724 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME, il quale conclude per il rigetto del ricorso,
udito il difensore
AVV_NOTAIO in difesa di NOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 04/05/2023 che, in parziale riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha applicato all’indagato – in sostituzione della custodia in carcere – la misura degli arresti domiciliari ordine al reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. (capo 3 della rubrica).
Articolando due motivi, la difesa deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza.
Si lamenta che a fronte delle censure svolte con riguardo al rilievo attribuito alle conversazioni intercettate che non vedevano mai direi:tamente partecipe l’indagato, il Tribunale del riesame si fosse limitato ad evidenziare come la difesa avesse omesso di confrontarsi con le «auto eloquenti» conversazioni a carico, senza tuttavia specificarne il contenuto e valutarlo con il necessario rigore al fine di escludere possibili interpretazioni alternative, posto che, invece, il contenuto delle stesse aveva ad oggetto l’organizzazione della campagna elettorale e non era affatto dimostrativo di una contiguità dell’indagato con il RAGIONE_SOCIALE, né tantomeno della partecipazione dello stesso al patto di scambio politico-mafioso ipotizzato per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali del 2021 di Mento di Napoli.
In particolare:
si era illogicamente svalutata la portata delle denunzie di collusione politicoambientale presentate dal ricorrente (pressioni del RAGIONE_SOCIALE sui propri candidati affinché i relativi voti fossero dirottati a favore di appartenenti alla coalizi avversa), ritenute dai giudici della cautela strumentali a neutralizzare il proprio rivale politico; si trattava, invece, di denunzie non affatto generiche, avendo il ricorrente riferito, al fine di non esporsi ad una denunzia per calunnia, di circostanze direttamente percepite; peraltro, contrariamente a quanto asseverato apoditticamente dai giudici della cautela, le indagini svolte avevano effettivamente riscontrato quanto denunziato dal ricorrente, così escludendo la strumentalità dell’iniziativa giudiziaria intrapresa;
si era operata una valutazione parcellizzata del compendio intercettivo posto a sostegno del presunto accordo politico-mafioso, incentrato sul rilievo da attribuirsi alla conversazione tra presenti del 14/10/2021, svalutandosi il contenuto di altre precedenti e successive intercettazioni da cui emergeva che lungi dal trovarsi dinanzi a richieste del RAGIONE_SOCIALE camorristico, vi erano “egoistiche” richieste fatte dai singoli al miglior offerente;
si era affermata apoditticamente una prevalenza del COGNOME, quale
candidato sindaco al ballottaggio, sulla concorrente COGNOME, in forza dello scarto complessivo delle preferenze ricevute, in realtà costituito soltanto da 400 voti e senza considerare che il ricorrente non aveva affatto ottenuto il maggior numero di voti nelle sezioni relative alla zona di diretta influenza del RAGIONE_SOCIALE, ove peraltro al primo turno aveva riportato un risultato significativo, superando l’avversaria, riferibile al diverso schieramento che per quella fase elettorale avrebbe ricevuto l’appoggio del RAGIONE_SOCIALE. La stessa conversazione intercettata riportata dal giudice della cautela – ben lungi dal dimostrare che il ricorrente cercasse di accalappiare i voti della camorra – si prestava a differente lettura, potendosi ben ricondurre i soggetti ivi menzionati come «borderline» a quei candidati non così fedeli alla controparte politica (con cui si erano candidati al primo turno) disposti a cambiare bandiera pur di vincere;
ignorato era stato il tema dell’inesistenza di un accordo cui abbiano partecipato soggetti esponenti del RAGIONE_SOCIALE, dal lato del promittente, e intermediari, dal lato del promissario, che trattavano in nome e per conto del sindaco o comunque l’inesistenza di una strategia univoca del RAGIONE_SOCIALE in vista del ballottaggio: a conferma di ciò l’assenza di promesse o utilità nell’incontro del 6 ottobre 2021 intervenuto tra COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e, in particolare, in quello del 10 ottobre 2021 che vedeva contrapposto il ricorrente con il COGNOME, nel corso del quale il riferimento ai “campetti” da gioco non costituiva il corrispettivo promesso per uno scambio di voti, bensì l’interesse di entrambi: del ricorrente per la riqualificazione delle periferie della città e COGNOME, interessato uti singuli a conseguire un risultato vantaggioso per la popolazione del rione ove risiedeva la sua famiglia.
In conclusione, difettava l’indicazione degli elementi costil:utivi dell’accordo di scambio politico-mafioso; del tutto congetturale era l’indicazione che il ricorrente avesse corrisposto una propria quota al fine di raggiungere la somma complessivamente consegnata alla parte rappresentativa del RAGIONE_SOCIALE (il RAGIONE_SOCIALE peraltro riferisce di una promessa non avanzata dal ricorrente di inserire il COGNOME nello staff tecnico del comune).
Infine, manifestamente illogica era la motivazione resa dall’ordinanza impugnata in ordine alla dimostrazione della consapevolezza del ricorrente di eventuali accordi politico-mafiosi, tratta da conversazioni prive della necessaria capacità dimostrativa.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari.
Si era posto a fondamento delle ragioni della disposta cautela non solo il tema – contestato dalla difesa – delle denunce che l’indagato avrebbe strumentalmente
presentato contro l’inquinamento camorristico del voto, ma illogicamente anche le manifestazioni anticamorra organizzate nel corso della legislatura.
Inoltre, parimenti illogico era non avere attribuito rilievo alle dimissioni dal carica di sindaco e allo scioglimento del consiglio comunale, trincerandosi dietro un apodittico richiamo ad una possibile continua interferenza a favore del RAGIONE_SOCIALE.
Infine, si lamenta l’assenza di motivazione sulla rispondenza delle esigenze cautelari alla categoria dell’attualità e della concretezza.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, con requisitoria-memoria del 2/10/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con memoria del 13/10/2023, la difesa del ricorrente, nel replicare alle conclusioni di cui alla requisitoria-memoria del Procuratore generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo al motivo sulle esigenze cautelari; è, invece, inammissibile nel resto.
Le censure mosse in punto di gravità indiziaria, sebbene ricondotte nell’articolazione del primo motivo alla denuncia di vizi di legittimità, sono volte prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie – i specie costituite dal compendio ricavato dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali – estranee al sindacato di legittimità e avulse da decisiva individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
In particolare, l’ordinanza impugnata ha anzitutto evidenziato, sulla scorta delle denunzie presentate dall’ex sindaco del comune e delle successive indagini svolte che hanno riguardato le posizioni dei diversi soggetti coinvolti (si tratta pe lo più degli elementi addotti a sostegno della gravità indiziaria della posizione dei coindagati), l’esistenza in quel territorio di una forte incidenza del RAGIONE_SOCIALE camorristico di riferimento sul risultato elettorale, in virtù soprattutto dei voti l’organizzazione criminale poteva contare in determinate zone (le c.d. palazzine 219). Emblematico è il riferimento alla “travagliata” candidatura del COGNOME, al quale è stato imposta la lista a favore della quale costui doveva candidarsi e indicato come il trade union con il RAGIONE_SOCIALE (vedi pag. 6 e 7). Proprio l’incidenza elettorale che il RAGIONE_SOCIALE poteva assicurare ha indotto i vari candidati a cercarne sostegno, nell’ambito di un avvicendamento di schieramenti che nulla a che fare con le idee politiche che li dovrebbero caratterizzare, ma univocamente volto ad
acquisire quella fetta di consenso indispensabile per ottenere la vittoria della propria coalizione. La circostanza che proprio in quel rione il RAGIONE_SOCIALE fosse in grado di orientare i voti lo si è ricavato dall’ottimo risultato comunque ottenuto dai candidati schieratosi in prima battuta con la lista del candidato sindaco non designato per il ballottaggio, ma sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE. Si trattava, quindi, di un “tesoretto” di voti rilevanti per la sorte dei due candidati al ballottaggio (che vedeva contrapposta la lista del ricorrente a quella del COGNOME NOME), oggetto – per come comprovato dal richiamo all’intercettazione ambientale del 14/10/2021 – del patto di scambio intervenuto tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali grandi elettori della coalizione che sosteneva il ricorrente da un lato, e COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali esponenti della criminalità organizzata, dall’altro.
La circostanza che anche il ricorrente fosse parte di tale accordo lo si è ricavato non solo dall’incessante attività svolta dai suoi diretti riferenti nel cerca di acquisire la fetta di voti nella disponibilità del RAGIONE_SOCIALE (in particolare il COGNOME NOME) tramite proprio il COGNOME NOME, ma nell’autorizzazione concessa da COGNOME NOME, indicato come esponente del RAGIONE_SOCIALE, al COGNOME per parlare direttamente con gli esponenti della coalizione del COGNOME per avanzare specifiche richieste quale contropartita dell’appoggio richiesto.
Molteplici sono, poi, le conversazioni e gli incontri che si susseguono, puntualmente indicati nell’ordinanza impugnata, che danno conto di come i referenti della lista del COGNOME (tra cui non solo COGNOME NOME, ma anche COGNOME NOME e COGNOME NOME) si attivassero proprio a quel fine.
Nessuna illogicità sconta, pertanto, l’ordinanza impugnata per avere letto soprattutto nell’ambito della cognizione cautelare – in continuità con l’obiettivo illecito perseguito dai coindagati, le conversazioni che vedono direttamente parte il ricorrente (vedi pagg. 12 e 13), alla luce soprattutto di quelle intervenut successivamente all’esito elettorale che, in difetto di specifici travisamenti, risultano dimostrative dell’accordo raggiunto, dell’influenza esercitata dai rappresentanti del RAGIONE_SOCIALE nell’orientare il voto nella zona concordata, del pagamento anche di somme di denaro perché la trattativa andasse in porto, veicolate tramite terzi anche dal ricorrente, a fronte di impegni volti ad assicurare financo una contropartita nelle successive determinazioni dell’ente territoriale (vedi pag. 14).
Di conseguenza, appare poco logico additare in questa sede al ricorrente un difetto di consapevolezza rispetto ad una ricostruzione che colloca le iniziative intraprese dai correi anche a suo diretto vantaggio, nell’ambito di interlocuzioni che danno conto della conoscenza del rilievo dei vari personaggi coinvolti e dei loro legami con la criminalità organizzata, la cui influenza nel risultato elettoral era anche assurta a fatto notorio.
Del resto, per come si è evidenziato in premessa, la ricostruzione della vicenda
operata dal giudice del merito non è rappresentativa di dinamiche elettorali “tipiche”, ossia caratterizzate dalle usuali “fibrillazioni” che attengono alla ricer legittima dei voti e del consenso, ma del tutto “atipica”, registrandosi cambi di casacca e di fette di voti, accompagnata da promesse e dazioni determinati dai desiderata dei RAGIONE_SOCIALE, a nulla valendo che le iniziative di ricerca dell’inquinato consenso siano partire dai diretti interessati.
Lo stretto legame delineato tra il ricorrente ed i correi esclude pure il riliev decisivo che si vuole attribuire alle denunzie dallo stesso presentate, tenuto conto che il Tribunale le ha considerate, sulla base del contesto fattuale e degli eventi che hanno caratterizzato l’andamento della competizione, quale strumento volto ad indebolire la lista avversaria inizialmente appoggiata dalla criminalità organizzata.
Parimenti è a dirsi con riguardo alla destinazione pubblicistica di parte degli interventi di cui la mano pubblica avrebbe assunto l’onere in caso di vittoria dello schieramento gradito, in quanto le utilità che caratterizzano il patto di scambio elettorale possono anche essere lecite e tanto a prescindere dal rilievo costituito dal fatto se tali interventi rappresentino o meno la priorità delle finalità di pubbli interesse da soddisfare.
Il fatto che, infine, i consensi ottenuti dal ricorrente non siano di molt superiori a quelli ricevuti dal candidato avverso non sposta i termini della questione, in quanto il reato contestato si consuma con la stipula del patto, assumendo valenza circostanziale il conseguimento del risultato. Peraltro, dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge come l’incidenza del voto nei rioni controllati dal RAGIONE_SOCIALE sia stata tutt’altro che priva di decisività, in quanto non va dimenticato che, nella ricostruzione del giudice del merito, al primo turno in quella zona il risultato elettorale dei candidati appoggiati dal NOME (che poi hanno cambiato bandiera) era stato assai notevole, benché schieratisi con altra lista contrapposta proprio a quella del COGNOME, per poi confluire decisamente al ballottaggio proprio in favore della sua lista (v. pag. 4).
2. Fondato è, invece, il motivo in punto di esigenze cautelari.
Se correttamente risulta essere stato svalutato, ai fini dell’esclusione della pericolosità presunta ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il rilievo difensivo che attribuisce alle denunce sporte dal ricorrente contro la camorra una manifestazioe di rettitudine, avendone il giudice della cautela evidenziato la natura strumentale, volta a mettere in cattiva luce lo schieramento avversario e i potenziali concorrenti alla carica di sindaco, al fine di ottenere un tornaconto elettorale a suo vantaggio, altrettamento non può affermarsi con riferimento all’argomento utilizzato a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
Al riguardo, infatti, dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che l dimissioni dell’indagato dalla carica di sindaco e l’avvenuto scioglimento del consiglio comunale con commissariamento non assurgano ad elementi idonei ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari in quanto il ricorrente «.. ben potrebbe agire anche nell’ambito di altri campi per favorire in qualunqe modo gli interessi del RAGIONE_SOCIALE, tuttora attivo e presente».
Si tratta di una formula troppo generica e priva dell’indicazione degli elementi fattuali di specifico e necessario sostegno, con riguardo sia alla tipologia di reati che sarebbero agevolati dall’essere il COGNOME addentrato nell’ambiente della pubblicazione amministrazione e del comune, non specificandosi se trattasi di delitti della stessa specie di quello per cui si procede ovvero appartenenti ad una delle categorie di disvalore menzionate dalla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., sia degli altri campi di intervento – distinti dunque da quello relativo al competizione politica – in cui l’opera del ricorrente potrebbe favorire il RAGIONE_SOCIALE di stampo camorristico.
In conclusione, va, pertanto, annullata sotto il profilo delle esigenza cautelari l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame, dichiarandosi inammissibile il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, il 20/10/2023