Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2552 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2552 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 23/10/1979
avverso il decreto del 12/10/2020 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di NOVARA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e inosservanza di legge in relazione agli artt. 3, 27 comma 3 Cost. e della violazione di quanto disposto dalla Corte costituzionale in riferimento all’art. 41 bis Ord. pen., in particolare allo scambio oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità siano manifestamente infondate, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Magistrato di sorveglianza di Novara. Invero, detto Magistrato sottolinea che, mentre l’intervento a seguito di reclamo ex art. 35 è ammesso con la finalità di assicurare che l’esecuzione della custodia sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti col potere di impartire disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti condannati, il reclamo giurisdizionale, ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett b), Ord. pen., ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell’amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo (si veda per tutte Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905). Il reclamo proposto dal detenuto è stato ritenuto palesemente inammissibile per il difetto ictu ocu/i dei requisiti di attivazione sia del procedimento di cui all’art. 35 Ord. pen. sia di quello di cui all’art. 35-bis Ord. pen.
Il Magistrato, invero, evidenzia che, in ottemperanza alla sentenza n. 97 del 2020 della Corte Costituzionale, veniva emanato un ordine di servizio con cui si intendeva disciplinare le modalità dello scambio (in particolare, attraverso la compilazione di domandina).
La questione che il ricorrente prospetta nel ricorso attiene al contenuto ingiustificatamente afflittivo dell’ordine di servizio emanato dall’amministrazione penitenziaria, la quale avrebbe proibito lo scambio di cibi crudi, ammettendo unicamente lo scambio di quelli cucinati, e alla scelta di detta amministrazione di procedere tramite cd. domandina da parte del detenuto, la quale porterebbe – a suo dire – a lungaggini inutili dirette a privare di contenuto il diritto del detenuto.
Sul tema, la giurisprudenza si è a più riprese espressa ritenendo che provvedimenti del genere non neghino il diritto, ma si limitino a regolarne l’esercizio (si vedano Sez. 1 n. 5292 del 13/10/2023, dep. 2024, Graviano n.m.; Sez. 1, n.
10009 del 16 novembre 2022, dep. 2023, Min. giust. c. Gallo, n.m.; Sez. 1, n. 38402 del 6 maggio 2022, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 30243 del 6 maggio 2022, Cava, n.m.); e affermando, da ultimo, che la previsione di una richiesta da presentare non è una regolamentazione talmente limitativa da non garantire in concreto l’esercizio del diritto, ed è, peraltro, funzionale all’esercizio del controllo dell’amministrazion penitenziaria sugli scambi ( come evidenziato dalla prima delle sentenze sopra citate, che richiama al riguardo Sez. 1, n. 39105 del 27/06/2023, COGNOME, n.m.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 5 dicembre 2024.