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Scambio oggetti 41-bis: sì ai CD tra detenuti

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero della Giustizia, confermando la possibilità per un detenuto in regime speciale di effettuare lo scambio oggetti 41-bis, come i CD musicali, con altri membri del suo gruppo di socialità. La Corte ha sottolineato che un divieto deve essere specificamente motivato e non può basarsi su presunzioni generiche di pericolosità.

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Pubblicato il 12 settembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Scambio oggetti 41-bis: Sì allo Scambio di CD Musicali tra Detenuti

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione affronta un tema delicato riguardante i diritti dei detenuti sottoposti al regime speciale dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario. La pronuncia stabilisce un importante principio sullo scambio oggetti 41-bis, specificando che un divieto generalizzato non è legittimo senza una motivazione concreta e puntuale da parte dell’Amministrazione Penitenziaria. La decisione apre alla possibilità per i detenuti di scambiare beni di modico valore, come i CD musicali, all’interno del proprio gruppo di socialità, a meno che non sussista un rischio specifico e dimostrato.

I Fatti di Causa

Il caso ha origine dal reclamo di un detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. L’Amministrazione Penitenziaria gli aveva negato l’autorizzazione a scambiare alcuni CD musicali di sua proprietà con altri detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità.

Il Magistrato di Sorveglianza aveva inizialmente respinto il reclamo del detenuto. Successivamente, il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, in sede di appello, aveva accolto le ragioni del detenuto, annullando il provvedimento di diniego e riconoscendo i CD come beni di modico valore il cui scambio è consentito.

Contro questa decisione, il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che tale autorizzazione violasse le norme di sicurezza, potendo i CD diventare veicolo di comunicazioni criptiche. Inoltre, il Ministero lamentava che un’autorizzazione concessa a un singolo detenuto non potesse estendere i suoi effetti (erga omnes) a tutto il gruppo di socialità.

La questione dello scambio oggetti 41-bis davanti alla Cassazione

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Ministero della Giustizia inammissibile. La Corte ha ritenuto le motivazioni addotte dal Ministero eccessivamente generiche e non sufficienti a giustificare un divieto assoluto allo scambio dei CD musicali.

Le motivazioni

La Corte ha fondato la sua decisione su un principio cardine, già sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 97 del 2020. Quest’ultima aveva dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di comunicare o scambiare oggetti tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità previsto dall’art. 41-bis. Sebbene l’Amministrazione Penitenziaria mantenga il potere di disciplinare le modalità degli scambi e di imporre limitazioni per ragioni di sicurezza, tali restrizioni devono essere:

1. Motivate: Il divieto deve basarsi su ragioni concrete e specifiche, non su mere presunzioni.
2. Proporzionate: Le limitazioni devono essere congrue rispetto allo scopo di prevenire contatti illeciti.

Nel caso di specie, il Ministero non ha specificato perché proprio quei CD musicali, acquistati tramite canali ufficiali e già sottoposti a controllo, rappresentassero un veicolo di ‘comunicazioni criptiche’. La Cassazione ha sottolineato che fare riferimento a un generico ordine di servizio che vieta lo scambio di beni acquistati tramite modelli ministeriali non è una motivazione sufficiente.

La Corte ha chiarito che l’onere della prova spetta all’Amministrazione: deve essere essa a dimostrare perché un oggetto, altrimenti considerato di modico valore, possa costituire un pericolo per la sicurezza. In assenza di tale specificazione, il divieto risulta illegittimo. La genericità del motivo di ricorso ha quindi condotto all’inevitabile declaratoria di inammissibilità.

Le conclusioni

La sentenza consolida un importante orientamento giurisprudenziale a tutela dei diritti dei detenuti, anche di quelli sottoposti al regime più restrittivo. Viene ribadito che il regime 41-bis, pur avendo finalità di massima sicurezza, non può tradursi in una compressione dei diritti fondamentali non strettamente funzionale a impedire i collegamenti con la criminalità organizzata.

L’Amministrazione Penitenziaria conserva il potere di regolamentare e limitare lo scambio oggetti 41-bis, ma ogni provvedimento restrittivo deve essere supportato da una motivazione puntuale e soggetta al sindacato del giudice. Un divieto basato su deduzioni generiche non è sufficiente a superare il vaglio di legittimità. Di conseguenza, lo scambio di beni di modico valore, come libri o CD, tra membri dello stesso gruppo di socialità, deve essere considerato la regola, mentre il divieto l’eccezione da giustificare caso per caso.

È possibile per un detenuto al 41-bis scambiare oggetti con altri detenuti?
Sì, ma solo con i detenuti appartenenti al medesimo ‘gruppo di socialità’. La Corte Costituzionale (sent. 97/2020) ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto, rimettendo all’Amministrazione penitenziaria il potere di disciplinare le modalità di scambio.

L’amministrazione penitenziaria può vietare lo scambio di specifici oggetti come i CD musicali?
Sì, ma deve fornire una motivazione specifica e concreta che spieghi perché quell’oggetto rappresenta un veicolo di comunicazioni pericolose o criptiche. Un divieto generico, basato su ordini di servizio non specifici, è considerato illegittimo.

Perché il ricorso del Ministero della Giustizia è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché basato su motivazioni generiche. Il Ministero non ha adeguatamente specificato le ragioni concrete per cui lo scambio di CD musicali, già controllati e acquistati tramite canali ufficiali, costituirebbe un pericolo per la sicurezza, violando così il principio che ogni restrizione deve essere puntualmente motivata.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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