Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15772 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15772 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 157/2025
NOME COGNOME
UP – 04/02/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AVV_NOTAIO generale presso Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a Crotone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Crotone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Reggio RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOME NOME a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOME da:
NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Crotone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Crotone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nata a Torino il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Reggio RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOME NOME a Crotone il DATA_NASCITA
NOME NOME a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
12) COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 12 settembre 2023 dNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo: l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE; l’inammissibilità dei ricorsi degli imputati o, in subordine il rigetto;
uditi i difensori RAGIONE_SOCIALEe parti civili:
AVV_NOTAIO per l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato in difesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
AVV_NOTAIO per la Regione RAGIONE_SOCIALE,
AVV_NOTAIO per Banca Intesa San Paolo,
AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, per la Provincia di RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO, per il Comune di RAGIONE_SOCIALE, NOME quale sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per il Comune di RAGIONE_SOCIALE, i quali si sono riportati alle conclusioni scritte depositate; uditi i difensori degli imputati:
AVV_NOTAIO per COGNOME e NOME
AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO per COGNOME
AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, per COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per COGNOME
AVV_NOTAIO per COGNOME
AVV_NOTAIO per COGNOME e quale sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per NOME
AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO per COGNOME
AVV_NOTAIO per COGNOME
AVV_NOTAIO per COGNOME i quali hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi NOME i soli AVV_NOTAIO, COGNOME e COGNOME, anche per l’inammissibilità del ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘Udienza Preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e per quanto rileva in questa Sede, ha così deciso:
-ha assolto NOME COGNOME dal reato ascritto al capo 106) perché il fatto non costituisce reato, rideterminando il trattamento sanzioNOMErio;
-ha assolto NOME COGNOME dai reati di cui all’art. 512 -bis cod. pen. ascritti ai capi 102), 103), 104), 105), 108), 110), 112), 115), 116), 117), 119) e 123) perché il fatto non costituisce reato, rideterminando il trattamento sanzioNOMErio;
-ha assolto NOME COGNOME dai reati ascritti ai capi 115) e 119) perché il fatto non costituisce reato, rideterminando il trattamento sanzioNOMErio;
-ha assolto NOME COGNOME dal reato ascritto al capo 28) perché il fatto non costituisce reato, rideterminando il trattamento sanzioNOMErio;
-ha assolto NOME COGNOME dai reati ascritti ai capi 7) e 9) perché il fatto non sussiste ed ha escluso l’aggravante di cui all’articolo 416bis .1 cod. pen., rideterminando il trattamento sanzioNOMErio;
-ha riqualificato la condotta ascritta a NOME COGNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 416bis , comma primo, cod. pen. ed escluso l’aggravante di cui al quarto comma, rideterminando il trattamento sanzioNOMErio;
-ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a NOME COGNOME, rideterminando il trattamento sanzioNOMErio;
-ha riqualificato la condotta ascritta a COGNOME NOME e COGNOME NOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 d.P.R. n. 361 del 1957, rideterminando la pena loro inflitta;
ha, inoltre, revocato a) la confisca disposta nei confronti di NOME COGNOME; b) le pene accessorie applicate ad NOME COGNOME e NOME COGNOME; c) le pene accessorie e le statuizioni civili disposte nei confronti di COGNOME;
ha infine, ridotto ad anni uno la durata RAGIONE_SOCIALEa pena accessoria applicata a NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Propongono separati ricorsi per cassazione il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE presso la Corte di appello Di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE deduce sei motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione, con i quali attinge esclusivamente taluni dei capi ascritti a COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
3.1. Illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa all’assoluzione di COGNOME dai reati di cui all’art. 512 -bis cod. pen. per carenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico. Sostiene il ricorrente che dNOME riconosciuta intraneità di COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE dedita NOME commissione di reati di natura fiscale e, segnatamente, NOME emissione di fatture per operazioni inesistenti, NOME di riciclaggio ed autoriciclaggio, con il ruolo di ‘consigliori’ dei promotori ed organizzatori NOME COGNOME e NOME COGNOME, può desumersi che
l’imputato fosse consapevole RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del meccanismo in forza del quale la compagine sociale, anche grazie al suo contributo qualificato, conseguiva illeciti profitti sfruttando le pieghe RAGIONE_SOCIALEa disciplina fiscale. Si sottolinea, al riguardo, che la stessa sentenza impugnata ha valorizzato una conversazione in cui l’imputato e NOME suggerivano di trasferire all’estero la cd. ‘cova’ o ‘bacinella’, ovvero la cassa occulta generata con i profitti illeciti. Si tratta di un suggerimento, sostiene il ricorrente, che può trovare la sua unica giustificazione nella finalità di evitare l’aggressione del patrimonio da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Ad ulteriore conferma RAGIONE_SOCIALEa illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che ha ritenuto indimostrato il dolo specifico richiesto dall’art. 512 -bis cod. pen. e, dunque, che COGNOME avesse agito per la medesima finalità elusiva perseguita da COGNOME o che, comunque, ne fosse consapevole, il ricorrente cita altra conversazione intercettata in cui COGNOME evidenziava di non avere ottemperato agli obblighi RAGIONE_SOCIALEa disciplina antiriciclaggio.
Si aggiunge, inoltre, che la conclusione cui perviene la sentenza è contraddittoria laddove, in altra parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione, si riportano le confidenze fatte da COGNOME a COGNOME in merito al possibile coinvolgimento del primo nell’indagine ‘ Borderland ‘ , alle cautele adottate dal primo con la RAGIONE_SOCIALE di locali e autovetture, NOME alle incomprensioni con COGNOME e con la famiglia COGNOME. Ad avviso del ricorrente, infatti, gli elementi emergenti da tali conversazioni sono sintomatici RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa caratura criminale di COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa strumentalità RAGIONE_SOCIALEa consorteria di cui faceva parte ad ‘alimentare gli interessi economici RAGIONE_SOCIALEa ‘ndrangheta’ .
3.2. Vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa NOME assoluzione di NOME COGNOME dai reati di cui all’art. 512 -bis cod. pen. ascritti ai capi 115) e 119) per carenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico. Rileva il ricorrente che anche la COGNOME è stata ritenuta intranea al sodalizio (nella veste di socio e amministratore di due società schermo, attraverso le quali attendeva NOME emissione di fatture per operazioni inesistenti e al prelievo di denaro), NOME responsabile di alcuni reati fine, movimentando somme pari a milioni di euro (v. capi 77), 78), 89), 90). Ad avviso del ricorrente, il suo inserimento in tale meccanismo consente di ravvisare la sua consapevolezza del possibile intervento ‘repressivo’ RAGIONE_SOCIALEo Stato e RAGIONE_SOCIALEa finalità elusiva perseguita dai suoi ‘datori di lavoro’, COGNOME e COGNOME.
3.3. Vizio di motivazione e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in ordine NOME riqualificazione del reato di cui all’art. 416 -ter cod. pen. nel reato di corruzione elettorale. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata si è limitata ad una valutazione frazionata dei singoli indizi, valutando per ciascuno di essi RAGIONE_SOCIALEe ipotesi alternative (ovvero, la conversazione tra COGNOME e NOME in cui quest’ultimo diceva che si sarebbero mossi in «trenta-quarNOME» e il primo affermava di essersi raccomandato con NOME di rispettare i patti altrimenti avrebbe rischiato di «essere ammazzato»; la conversazione del 31/1/18 in cui NOME e NOME COGNOMEno le difficoltà a portare
avanti una campagna elettorale in alcune zone permeate da presenza RAGIONE_SOCIALE e COGNOME si dimostrava in ansia; il fatto che COGNOME si sia rivolto a NOME COGNOME, zio RAGIONE_SOCIALE‘ex seNOMEre COGNOME, all’epoca dei fatti arrestato « per reati di ‘ndrangheta »). Ad avviso del ricorrente invece, la valutazione congiunta degli elementi indiziari porta a ritenere che il pattuito procacciamento di voti sarebbe avvenuto con metodica RAGIONE_SOCIALE, considerando, tra l’altro, che: il riferimento ai ‘trenta -quarNOME‘ deve intendersi come un pacchetto di voti; il riferimento NOME provenienza di detti voti da COGNOME va letto in relazione NOME operatività in quel territorio RAGIONE_SOCIALEe cosche COGNOME, COGNOME e COGNOME, legate ad NOME COGNOME, il quale si interfacciava con COGNOME avvisandolo che, qualora il politico non avesse rispettato i patti, sarebbe «andato da lui» ; COGNOME aveva legami con un soggetto politico all’epoca dei fatti indagato per il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen. ed aveva minacciato COGNOME di morte se non avesse rispettato i patti.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione NOME assoluzione di COGNOME dai reati di cui ai capi 7) e 9) e NOME esclusione RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen in relazione al reato di cui al capo 6).
Quanto NOME esclusione di tale aggravante, rileva il ricorrente che la sentenza impugnata è contraddittoria in quanto sembra individuare il momento in cui COGNOME acquisì la consapevolezza dei rapporti tra COGNOME COGNOME membri RAGIONE_SOCIALEa ‘ndrangheta (con la partecipazione NOME la cena del 4/9/17 unitamente al boss di Mesoraca, NOME COGNOME) solo successivamente al perfezionamento del reato, omettendo di considerare che nell’imputazione viene individuato come dies ad quem di tale condotta il 19/2/18, per cu i COGNOME aveva tutto il tempo il tempo di ‘metabolizzare’ il dato relativo al rapporto di conoscenza tra COGNOME e COGNOME. Si rileva, inoltre, che la Corte territoriale ha omesso di valutare alcune conversazioni sintomatiche RAGIONE_SOCIALEa conoscenza da parte di COGNOME dei rapporti tra COGNOME e la criminalità organizzata, ovvero: 1) la conversazione del 4/9/17 tra COGNOME e COGNOME in cui il primo faceva riferimento NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE gli rispondeva che doveva risolvere lui la situazione, facendo riferimento al procedimento ‘ Borderland ‘; 2) una parte RAGIONE_SOCIALEa conversazione avvenuta durante l’incontro conviviale in cui i presenti riferivano dei loro trascorsi giudiziari e COGNOME raccontava di avere aperto una attività in Albania.
Con riferimento, invece, NOME assoluzione dal reato di cui al capo 7, si censura la soluzione ermeneutica adottata dNOME Corte territoriale in coerenza con uno degli indirizzi espressi in sede di legittimità secondo il quale il reato di cui all’art. 353 -bis cod. pen. non è configurabile in caso di affidamenti diretti. Si insiste, infatti, per la maggiore condivisibilità RAGIONE_SOCIALE‘orientamento opposto che include nella nozione di ‘atto equipollente’ anche le ipotesi di affidamento diretto. A sostegno di tale ultima soluzione ermeneutica, si richiamano gli artt. 30 e 36, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 (applicabile all’epoca d ei fatti), che impongono anche in caso di affidamento diretto di rispettare i principi RAGIONE_SOCIALEa libera concorrenza e RAGIONE_SOCIALEa rotazione degli inviti e degli affidamenti, NOME l’art. 32 del
d.lgs. cit. che stabilisce che la PRAGIONE_SOCIALE. può formalizzare la scelta del contraente a trattativa privata mediante una determina a contrarre, che deve considerarsi quale ‘atto equipollente’ al bando, perché funzionale a stabilire i criteri di scelta del contraente.
3.5. Violazione di legge e vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione in merito NOME riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta di NOME COGNOME come mero partecipe del sodalizio mafioso e NOME esclusione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALE‘essere l’RAGIONE_SOCIALE armata.
La Corte territoriale, con motivazione contraddittoria, ha escluso il ruolo apicale di COGNOME non ravvisando elementi probatori RAGIONE_SOCIALEa sua autonomia decisionale quale contabile del sodalizio mafioso. Siffatta conclusione, sostiene il ricorrente, contrasta con le parti RAGIONE_SOCIALEa motivazione in cui, analizzando il compendio intercettivo, la Corte riferisce del potere di COGNOME e dei suoi rapporti con i vertici RAGIONE_SOCIALEe altre famiglie. Si sottolinea, a tal fine, la rilevanza RAGIONE_SOCIALEe conversazioni da cui risulta che: COGNOME veniva considerato dagli imprenditori collusi come un sodale che aveva il potere di intervenire in questioni rilevanti per il ‘ crimine ‘ e la RAGIONE_SOCIALE; la conversazione in cui COGNOME riferiva a COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘intervento di COGNOME per bloccare alcune richieste estorsive provenienti da soggetti di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; la conversazione in cui COGNOME riferiva che, grazie a COGNOME ed altri, il locale di San NOME di RAGIONE_SOCIALE non era stato coinvolto nella guerra di mafia che aveva interessato il territorio del crotonese. Si segnala, inoltre, la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa identificazione di COGNOME da parte RAGIONE_SOCIALEa Polizia Giudiziaria nel corso del controllo del 2013 mentre stava rientrando dall’abitazione di NOME COGNOME, fratello di NOME (punto di riferimento RAGIONE_SOCIALE‘intera ‘ provincia ‘ ), insieme ai vertici RAGIONE_SOCIALEe tre famiglie di San NOME di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed è stato trovato in possesso di 11.000 euro.
Quanto NOME esclusione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante, rileva il ricorrente che la sentenza impugnata ha fatto riferimento, non al sodalizio nel suo complesso, ma al singolo locale di ‘ndrangheta ed ha omesso di valutare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione in cui COGNOME riferiva che, successivamente all’operazione ‘ Borderland ‘, in cui COGNOME era rimasto coinvolto per il reato di intestazione fittizia aggravata, a seguito di una ‘imbasciata’, aveva incontrato COGNOME per chiedergli conto RAGIONE_SOCIALEe voci che giravano su una sua possibile collaborazione con la giustizia. Tale conversazione rivela, infatti, che COGNOME era pienamente consapevole del pericolo di vita cui si sarebbe esposto COGNOME qualora tale notizia fosse stata vera, e, dunque, è sintomatica RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di armi da parte del clan RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME ha dedotto con un unico motivo vizi cumulativi RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa NOME sua responsabilità per il reato di cui all’art. 8 d. lgs. n. 74 del 2000.
Rileva il ricorrente che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa specifica doglianza relativa NOME mancanza del dolo specifico richiesto da tale fattispecie di reato, stante il suo ruolo di mero prestanome quale amministratore di diritto RAGIONE_SOCIALEa società, la sentenza impugnata non ha
indicato alcun elemento idoneo a dimostrare che lo stesso fosse consapevole RAGIONE_SOCIALEa strumentalità RAGIONE_SOCIALEe condotte al fine di favorire l’evasione da parte di terzi. Nel corpo del motivo si censura, inoltre, la parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione in cui si afferma che la difesa avrebbe contestato solo genericamente la falsità RAGIONE_SOCIALEe fatture, atteso che con i motivi aggiunti si era lamentato che nel capo di imputazione non erano stati indicati le singole fatture, il loro contenuto, il loro importo e il vNOMEggio che ne avrebbe tratto il beneficiario, essendosi presunta la fittizietà RAGIONE_SOCIALE‘operazione sulla sola base RAGIONE_SOCIALEe movimentazioni finanziarie.
Si aggiunge, inoltre, che la motivazione è contraddittoria là dove: a) ha duplicato gli importi RAGIONE_SOCIALEe fatture emesse da COGNOME in relazione al capo 30) per l’anno 2017, considerandole in due distinte parti RAGIONE_SOCIALE‘imputazione; b) ha reputato come operazioni inesistenti anche i giroconti « da un soggetto all’altro per prelevare il provento » RAGIONE_SOCIALEe fatture per operazioni inesistenti (si cita il capo 38), ovvero gli ‘introiti’ per ‘bonifici oggetto di oneri deducibili e detrazioni’, trattandosi, quest i ultimi, di bonifici effettuati da privati per prestazioni di servizi o fornitura di merci per i quali l’Erario riconosce al cliente una detrazione fiscale e l’emittente consegue una detrazione di imposta; c) per tutti i soggetti considerati emittenti, fatta eccezione per RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, non individua il beneficiario RAGIONE_SOCIALEa fattura.
NOME COGNOME ha dedotto due motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
5.1 Mancanza assoluta e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa NOME ritenuta partecipazione del ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 22 ).
Si afferma, in primo luogo, che tale responsabilità è stata desunta da alcune conversazioni tra il ricorrente e COGNOME il cui contenuto avrebbe dovuto essere oggetto di rivalutazione a seguito RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione di COGNOME da tutti i reati fine, verificand one la conducenza ai fini RAGIONE_SOCIALEa desumibilità del pactum sceleris e del dolo RAGIONE_SOCIALE‘associato.
Si deduce, inoltre, che la sentenza impugnata ha omesso di considerare il contributo dichiarativo del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, intraneo al medesimo sodalizio mafioso e presunto beneficiario, unitamente a COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe operazioni di sovrafatturazione, il quale ha riferito di non avere mai parlato con COGNOME RAGIONE_SOCIALEe aziende «cartiere».
5.2. Mancanza assoluta e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa NOME aggravante di cui all’a rt. 416bis. 1 cod. pen. in relazione NOME ritenuta finalità agevolatrice RAGIONE_SOCIALEa consorteria RAGIONE_SOCIALE, desunta da alcune confidenze che il ricorrente ha ricevuto da COGNOME in merito alle sue preoccupazioni per il coinvolgimento nella operazione ‘ Borderland ‘ e a incomprensioni con i COGNOME. Afferma il ricorrente che la conclusione cui sono pervenuti i Giudici di merito è in contrasto con l’affermazione, contenu ta già nella sentenza di primo grado, secondo la quale solo nel presente procedimento è stata
accertata la partecipazione di COGNOME NOME ‘ndgrangheta. Tale dato, prosegue il ricorrente, consente di escludere ogni profilo, anche di colpa, non potendo lo stesso rappresentarsi che il proprio contributo potesse andare a favore di un sodalizio mafioso.
NOME COGNOME ha dedotto quattro motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
6.1. Violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa al giudizio di responsabilità in ordine NOME partecipazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 22).
Sostiene la ricorrente che gli elementi a suo carico evidenziano, al più, che la stessa ha prestato la propria opera per la commissione di reati che rientrano nel programma associativo senza, tuttavia, avere la consapevolezza di far parte RAGIONE_SOCIALEa struttura organizzativa.
6.2. Violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa al giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 77) e 89), desunta esclusivamente dal ruolo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di amministratore di diritto RAGIONE_SOCIALEe società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e dNOME emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti.
Si deduce, al riguardo, la mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo del reato che, come affermato dNOME giurisprudenza di legittimità (si richiama la sentenza n. 34570 del 2021), non può essere ritenuto sussistente in re ipsa , come ha fatto la Corte territoriale con la sentenza impugnata, una volta accertata la natura fittizia RAGIONE_SOCIALE‘operazione sottesa NOME emissione RAGIONE_SOCIALEe singole fatture.
6.3. Violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in quanto omessa ed illogica, relativa al giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 648 -ter .1 cod. pen. ascritto ai capi 78) e 90) con riferimento NOME condotta di successivo prelievo del denaro accreditato sui conti RAGIONE_SOCIALEe società a seguito RAGIONE_SOCIALEa emissione RAGIONE_SOCIALEe fatture per operazioni inesistenti, dissimulandone la illecita provenienza. Il motivo censura siffatta conclusione sulla ba se dei seguenti rilievi: 1) l’incertezza RAGIONE_SOCIALEa inesistenza RAGIONE_SOCIALEe operazioni NOME base RAGIONE_SOCIALEe fatture; 2) l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE‘intento dissimulatorio RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
6.4. Violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa al trattamento sanzioNOMErio e al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche senza tenere conto, per entrambi i punti, RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione dai reati di cui ai capi 115 ) e 119).
NOME COGNOME ha dedotto due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
7.1. Violazione di legge e apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa al diniego RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante di cui all’art. 416 -bis. 1, comma terzo, cod. pen. senza considerare adeguatamente le dichiarazioni spontanee rese dNOME ricorrente all’udienza d el 14/2/2023.
7.2. Violazione degli artt. 62bis e 81 cod. pen., avuto riguardo NOME esclusione del giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e l’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen. e NOME determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite in modo non proporzioNOME ai fatti e NOME personalità RAGIONE_SOCIALE‘imputata.
NOME COGNOME ha dedotto due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
8.1 Violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in quanto omessa ed illogica, in merito al giudizio di responsabilità in ordine al reato di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In particolare, nel motivo si articolano plurime doglianze lamentandosi:
-omessa motivazione in merito NOME dedotta incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa intraneità del ricorrente con il fatto che lo stesso non era mai stato coinvolto nei processi in cui era stata accertata l’esistenza del sodalizio mafioso e NOME irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘episodio accaduto nel 2013 , relativo al controllo RAGIONE_SOCIALE‘autovettura a bordo RAGIONE_SOCIALEa quale si trovava il ricorrente unitamente a COGNOME, COGNOME e COGNOME, controllo nel corso del quale venivano rinvenuti 23.000 euro;
-vizio di motivazione e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova in merito alle dichiarazioni accusatorie di COGNOME e NOME sua intrinseca credibilità. Sostiene il ricorrente che tali dichiarazioni, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata incorrendo in un travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, devono essere considerate de relato , e ciò NOME luce del contenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni (riportate nel motivo) rese dal collaboratore di giustizia nei verbali del 23/7/19, RAGIONE_SOCIALE’11/9/19, del 14/11/19 e del 27/12/19 da cui emerge con c ertezza che lo stesso apprese dal padre del coinvolgimento di COGNOME. Si tratta, dunque, di una informazione che non è frutto di un patrimonio comune di conoscenze, interno al sodalizio, trattandosi di dichiarazioni generiche, riferite a circostanze lontane nel tempo e antecedenti l’ ingresso nel sodalizio. Proprio in ragione di tali peculiarità del caso, si censura l’applicazione da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata del principio di diritto affermato dNOME Corte di cassazione con la sentenza n. 17647 del 2020, COGNOME, Rv. 279185. Si aggiunge, inoltre, che, proprio con riferimento al verbale del 23/7/19 la Corte territoriale è incorsa in altro travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova là dove ha desunto da questo il riferimento al ruolo di COGNOME quale contabile del sodalizio;
-vizio di omessa motivazione in relazione NOME dedotta sussistenza dei riscontri NOME chiamata de relato in ordine NOME intraneità di COGNOME e al ruolo di contabile, atteso che nessuno dei pretesi riscontri considerati dNOME sentenza impugnata (la conversazione tra COGNOME e COGNOME; l’incontro del 14 /10/17 tra COGNOME e NOME COGNOME, nipote del ricorrente; il pranzo del 26/3/18 presso il ristorante Kesas; la conversazione tra COGNOME e NOME COGNOME del 16/10/18 e il colloquio intercettato tra COGNOME e l’AVV_NOTAIO) sono dotati di siffatta valenza individualizzante.
Nel corpo del motivo si censurano le argomentazioni relative ai singoli riscontri considerati dNOME Corte di appello considerando, tra l’altro, che la sentenza ha omesso di rispondere alle obiezioni difensive e, in particolare, alle seguenti censure: 1) l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa conversazione tra COGNOME e COGNOME è frutto di una mera ipotesi ricostruttiva RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale (ovvero che COGNOME volesse allontanare COGNOME dNOME sua azienda per non attirare l’attenzione RAGIONE_SOCIALEe forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine) , sganciata dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa conversazione; 2) manca una motivazione sulla rilevanza, come riscontro RAGIONE_SOCIALEa intraneità di COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa conversazione tra COGNOME e il nipote del ricorrente; 3) vi è stato un travisamento del contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione tra il ricorrente e NOME COGNOME con l’introduzione di un dato, l’incarico di sondare NOME in merito NOME sua presunta intenzione di collaborare, che non emerge dal contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione; 4) la conversazione tra COGNOME e l’ AVV_NOTAIO ha un tenore equivoco che, al più, può rivelare le lamentele di COGNOME per il mancato intervento di COGNOME in suo aiuto. Anche in relazione all’interpretazione di tale conversazione la Corte territoriale ha inserito elementi inesistenti ovvero la contiguità di COGNOME a contesti mafiosi e il fatto che si fosse rivolto a COGNOME per veicolare richieste di subappalti.
Si censura, inoltre, la valutazione di infondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza relativa NOME individuazione di COGNOME come il soggetto cui si riferivano COGNOME e COGNOME nella conversazione intercettata il 14/9/17, utilizzata dNOME Corte come ulteriore riscontro NOME chiamata in reità. Si afferma, infatti, che tale individuazione è frutto di una mera congettura e che, al più, la conversazione potrebbe avere avuto rilevanza quale riscontro ad un fatto estorsivo, non contestato al ricorrente, ma non RAGIONE_SOCIALEa sua intraneità al sodalizio e del suo ruolo di contabile addetto NOME distribuzione RAGIONE_SOCIALEa bacinella comune tra le famiglie di RAGIONE_SOCIALE e San NOME e di collettore dei proventi RAGIONE_SOCIALEe estorsioni.
vizio di omessa motivazione RAGIONE_SOCIALEa prova a discarico ricavabile dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME che non ha mai menzioNOME alcun fatto in cui fosse coinvolto COGNOME e ha riferito di non averlo mai incontrato.
8.2. Vizio di motivazione in ordine: a) al diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, fondato su mere clausole di stile; b) NOME mancata esclusione RAGIONE_SOCIALEa recidiva nonostante l’intervenuta assoluzione di COGNOME dall’unico precedente specifico risalente al 1997; c) al trattamento sanzioNOMErio, determiNOME con una riduzione di soli due anni rispetto NOME pena inizialmente calcolata con riferimento al ruolo apicale e NOME ritenuta aggravante di cui al quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 -bis cod. pen., entrambi esclusi dNOME sentenza impugnata.
NOME COGNOME, con due motivi di ricorso tra loro logicamente connessi, censura il punto relativo al diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, deducendo la mancanza di motivazione in relazione agli elementi di segno positivo, rappresentati dNOME sua incensuratezza e dal suo positivo comportamento processuale, essendosi
spontaneamente sottoposto a interrogatorio, NOME in relazione agli elementi da cui la Corte territoriale ha desunto la gravità del fatto, posta a fondamento del diniego del beneficio; si lamenta, inoltre, la contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione là dove ha valorizzato la vicinanza del ricorrente a circuiti criminali, nonostante sia stato condanNOME per i soli episodi di cui ai capi 126) e 127) e sia risultato estraneo al sodalizio criminale tanto che è stata esclusa sin dNOME sentenza di primo grado la circostanza aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen.
NOME COGNOME ha dedotto cinque motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
10.1 Inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate ai sensi degli artt. 266 e 270 cod. proc. pen.
S i rileva che le intercettazioni furono autorizzate in relazione al reato di cui all’art. 416bis cod. pen. NOME, in via del tutto generica, per la diversa ipotesi del reato di cui all’art. 416 -ter cod. pen., poi riqualificato in quello di corruzione elettorale per il quale non è consentito tale mezzo di ricerca RAGIONE_SOCIALEa prova. Si aggiunge, inoltre, che con riferimento all’iniziale imputazione provvisoria a carico del ricorrente, di promotore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per delinquere aggravata, sin dNOME fase RAGIONE_SOCIALE‘incidente cautelare è stata esclusa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per cui deve ritenersi che, nei suoi confronti, le intercettazioni sono state disposte in assenza di qualsiasi elemento anche di natura indiziaria. Si eccepisce, inoltre, che non vi è alcuna connessione sostanziale, secondo i canoni di giudizio indicati dalle Sezioni Unite Cavallo, tra i reati per cui furono autorizzate le intercettazioni e quello contestato al COGNOME.
10.2. Con il secondo e terzo motivo, tra loro logicamente connessi, si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di corruzione elettorale rispetto al quale la motivazione è carente con riferimento agli elementi costitutivi del reato, ovvero: 1) la prestazione offerta da COGNOME al politico, non coincidente con una promessa di voto; 2) la promessa di utilità da parte del politico. Quanto al primo profilo, si rileva che dalle conversazioni intercettate è emerso il ruolo di COGNOME quale consigliere del politico che, provenendo da altra parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, aveva bisogno di essere indirizzati dai personaggi di maggiori rilevo, limitandosi COGNOME, dunque, a dare indicazioni a COGNOME, ad esempio, sulla possibilità di disporre i volantini nei locali di una società di cui era amministratore senza mai fare riferimento a bacini di voti o a promesse di voto. Quanto al secondo profilo, si deduce che, non risultando dalle conversazioni intercettate specifiche richieste di COGNOME, si è fatto ricorso ad una congettura, individuando l’utilità promessa dal politico nel futuro appoggio nel dialogo con la RAGIONE_SOCIALE.
10.3. Con il quarto motivo si deduce l’insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa al trattamento sanzioNOMErio, connotata da formule di stile e, quanto al diniego RAGIONE_SOCIALEe
circostanza attenuanti generiche, dNOME omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa personalità di COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEe sue condotte, del ruolo svolto e, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALE‘inserimento RAGIONE_SOCIALEa sua impresa nella white list RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di Reggio RAGIONE_SOCIALE.
10.4. Con il quinto motivo si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione NOME conferma RAGIONE_SOCIALEa condanna al risarcimento dei danni subiti dNOME RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, conferma che non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta ascritta a COGNOME, del diverso bene giuridico tutelato dal reato di corruzione elettorale e RAGIONE_SOCIALEa circostanza che, non essendo stato eletto COGNOME, alcun danno è derivato dalle condotte del ricorrente.
NOME COGNOME, con un unico motivo di ricorso, deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe generiche nella loro massima estensione, stante il suo comportamento processuale, la dissociazione dal sodalizio e la condotta post delictum, elementi idonei a bilanciare la valenza dei precedenti penali del ricorrente.
NOME COGNOME ha dedotto cinque motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
12.1 Inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni in quanto: a) autorizzate, come emerge dallo schema illustrativo dei decreti autorizzativi contenuto nel motivo, in relazione al reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen. e, solo in alcuni casi, erroneamente, anche in relazione al reato di corruzione elettorale; b) mancanza di alcuna connessione sostanziale tra il reato di corruzione elettorale ascritto al ricorrente e quello di cui all’art. 416 -bis cod. pen.; c) insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 270 cod. proc. pen., nella versione all’epoca vigente, come interpretato dalle Sezioni Unite ‘ Cavallo ‘, per l’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate in altro procedimento, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del reato ascritto al ricorrente.
12.2. Vizio di omessa motivazione in relazione allo specifico impegno che NOME avrebbe assunto nei confronti di NOME di aiutarlo nell’ottenimento di un incarico societario quale componente di un organismo di vigilanza, in relazione al quale già con l’atto di appe llo si era dedotta la mancanza di alcuna prova, non potendosi considerare tale la conversazione del 7/2/18, NOME quale non partecipava NOME, in cui NOME si limitava ad esternare a NOME un suo proposito o una mera aspettativa. Sempre in relazione a d etta conversazione si deduce l’illogicità e la carenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in merito NOME successiva comunicazione di tale aspettativa di NOME NOMENOME NOME NOME disponibilità del ricorrente a garantire il proprio impegno.
12.3. Vizio di violazione di legge in relazione NOME intrinseca inidoneità RAGIONE_SOCIALEe condotte accertate in sentenza ad integrare gli estremi del reato di cui all’art. 96 d.P.R. n. 361 del 1957.
Una volta esclusa la connotazione RAGIONE_SOCIALE dei rapporti tra NOME e i suoi ‘ sponsor ‘, NOME, NOME e COGNOME, si deduce che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa indimostrata sussistenza di una promessa a favore di NOME, dalle conversazioni intercettate è emersa la sola generica disponibilità pro futuro di NOME a favore di NOME, NOME e COGNOME, nel perseguimento di interessi connessi alle loro attività economica o professionale. Tali accordi, dunque non contemplavano in alcun modo il compimento di atti illeciti, essendo peraltro frutto di un travisamento il riferimento, contenuto a p. 139 RAGIONE_SOCIALEa sentenza, non rinvenibile nelle conversazioni intercettate, ad un intervento volto a ‘disincagliare’ pratiche. Sostiene il ricorrente che tali rapporti, non dissimili dNOME ordinaria e non illecita attività di lobbying , non sono sussumibili nel paradigma RAGIONE_SOCIALEa corruzione elettorale per la cui configurabilità, stante la diversità del bene giuridico tutelato rispetto al reato di cui all’art. 416 -ter cod. pen. (la regolarità RAGIONE_SOCIALEa competizione elettorale) e la diversità RAGIONE_SOCIALEe condotte incriminate , è necessario che l’utilità promessa consista in un beneficio intrinsecamente illecito o, quantomeno, suscettibile di configurare un vNOMEggio ingiusto per il suo destinatario.
Si aggiunge, inoltre, che nella fattispecie in esame, oltre NOME carenza di una promessa di utilità nell’accezione prospettata dal ricorrente, il sinNOMEgma contrattuale difetta anche dei requisiti di intrinseca serietà e sufficiente determinatezza, come emerge dNOME stessa sentenza impugnata.
Infine, quale ulteriore elemento incidente sulla non configurabilità del reato di corruzione elettorale, si deduce che, come dedotto nella memoria ritenuta tardiva dNOME Corte territoriale, al momento degli accordi (il pranzo del 7/7/2017) vi era una situazione di assoluta incertezza in ordine NOME candidatura di COGNOME nelle liste elettorali di Reggio RAGIONE_SOCIALE, atteso che tali liste furono depositate solo il 29/1/2018.
12.4. Vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche e RAGIONE_SOCIALEa non menzione, NOME in ordine al trattamento sanzioNOMErio.
Si rileva, infatti, che nell’atto di appello erano stati indicati gli elementi favorevoli al ricorrente ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche ovvero: il fatto che non ricopriva cariche pubbliche, l’incensuratezza , la condotta processuale e l’assenza di attività del ricorrente a favore di COGNOME, NOME, e COGNOME. Si aggiunge, inoltre, che la non menzione è stata negata in termini apodittici, mentre il trattamento sanzioNOMErio è stato determiNOME in misura doppia rispetto al minimo edittale sulla base RAGIONE_SOCIALEa sola considerazione RAGIONE_SOCIALEa gravità del fatto, senza alcuna motivazione sui parametri utilizzati.
12.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine NOME conferma RAGIONE_SOCIALEa condanna al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione in appello RAGIONE_SOCIALEa condotta ascritta e RAGIONE_SOCIALEa mancata elezione di COGNOME.
NOME COGNOME ha dedotto otto motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
13.1. Violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza in quanto la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato in ordine al reato di cui all’art. 353 cod. pen. è stata affermata sin dNOME sentenza di primo grado in relazione ad una condotta diversa da quella contestata nel capo di imputazione, consistita nell’aver comunicato a COGNOME gli esiti provvisori RAGIONE_SOCIALEa gara prima RAGIONE_SOCIALE‘apertura RAGIONE_SOCIALEe buste recanti le offerte economiche e prima che la commissione giudicatrice trasmettesse al R.U.P. la graduatoria provvisoria. Tale modifica ha determiNOME un pregiudizio del diritto di difesa in quanto, ove nota, avrebbe comportato la produzione, prima RAGIONE_SOCIALEa richiesta di giudizio abbreviato RAGIONE_SOCIALEa documentazione volta a dimostrare che l’orario di apertura RAGIONE_SOCIALEe buste era antecedente rispetto all’orario in cui avvenivano le conversazioni tra Tr uglia e COGNOME. Si aggiunge, inoltre, che quanto sostenuto dai Giudici di merito risulta confutato dNOME determinazione n. 12 del 19/2/2018, presente nel fascicolo processuale, da cui risulta che la commissione giudicatrice aveva trasmesso al R.U.P. la graduatoria provvisoria già il 24/08/2017.
13.2. Inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 270 cod. proc. pen.
Si deduce, infatti, che dette intercettazioni (RIT 1273/2017) furono autorizzate in relazione al reato di RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso, NOME in relazione a reati concernenti turbative di appalti in Albania o indetti da specifici enti nazionali italiani e non anche in relazione al reato di cui al capo 6) ascritto al ricorrente, per il quale, esclusa l’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione RAGIONE_SOCIALE, non è consentito l’arresto obbligatorio in flagranza. Si aggiunge, inoltre, che tale reato non risulta connesso con i reati per i quali sono state autorizzate le intercettazioni in quanto: a) deve escludersi, quanto meno per COGNOME, la ravvisabilità di un unico disegno criminoso, ipotizzabile, semmai, per il solo COGNOME NOME; b) al momento RAGIONE_SOCIALEa costituzione del sodalizio criminoso di cui al capo 1), né COGNOME, né gli altri coimputati avevano già individuato il fatto di reato concernente la turbativa RAGIONE_SOCIALEa gara cui si riferisce il capo 6).
Con i motivi aggiunti, si è inoltre dedotto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova di resistenza, che la responsabilità del ricorrente in ordine al capo 6) si fonda esclusivamente sulle risultanze RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni di cui al RIT 1273/17, cosicché la loro inutilizzabilità dovrebbe necessariamente travolgere la pronuncia di condanna. Sempre nei motivi aggiunti, richiamando il principio affermato da Sez. U, n. 36764 del 2024 sul regime intertemporale applicabile NOME disciplina di cui all’art. 270 c od. proc. pen., si precisa che il presente procedimento è stato iscritto prima del 31 agosto 2020, cosicché dovrà applicarsi la antecedente versione del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 270 cod. proc. pen. NOME luce dei principi affermati da lle Sezioni Unite ‘ Cavallo ‘ . Pertanto, si ribadisce l’eccezione di inutilizzabilità atteso che il reato di cui al capo 6) non rientra tra quelli per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza e non è connesso con quelli (di natura associativa) per cui sono state autorizzate le intercettazioni, dovendosi escludere, quanto al profilo RAGIONE_SOCIALEa unicità del
disegno criminoso, come interpretato da recenti sentenze di questa Corte (Sez. 5, n. 37697 del 2021), che tale disegno criminoso possa essere ravvisato anche solo con riferimento NOME posizione di COGNOME. Si esclude, infine, la possibilità di ravvisare una continuazione ai sensi RAGIONE_SOCIALEa lett. c) RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 cod. proc. pen., sottolineandosi, anche NOME luce dei diversi indirizzi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, che la presunta partecipazione di COGNOME ai due sodalizi, uno mafioso e l’altro finalizzato al conseguimento di appalti presso enti pubblici specificamente indicati al capo 2), risale agli inizi del 2017, mentre il reato di cui al capo 6) sarebbe stato commesso a luglio 2017, cosicché tale ultimo reato non poteva ritenersi in alcun modo programmato al momento RAGIONE_SOCIALEa commissione dei primi reati, né, tantomeno, vi sono elementi per affermare che tale reato, anche per l’esiguità del provento, sia stato commesso al fine di consentire il mantenimento o la sopravvivenza di uno dei due sodalizi.
13.3. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui afferma che il ricorrente era l’interlocutore di COGNOME nelle conversazioni specificamente indicate nel motivo. Al riguardo, la motivazione risulta mancante e manifestamente illogica sia nella parte in cui afferma che l’interlocutore andava identificato nel ricorrente, sia nella parte in cui afferma che l’ascolto diretto del giudice è sufficiente per tale identificazione. Si aggiunge, peraltro, che nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non vengono indicati i progressivi RAGIONE_SOCIALEe conversazioni utilizzate quale termine di confronto al fine di pervenire NOME identificazione del ricorrente. La sentenza impugnata ha inoltre omesso di confrontarsi con lo specifico rilievo dedotto in appello in merito al fatto che nel corso RAGIONE_SOCIALEa conversazione avvenuta durante la cena del 04/09/2017, l’interlocutore di COGNOME, erroneamente identificato in COGNOME, affermava di essere di NOME NOME, elemento, questo, in contrasto con la circostanza certa che il paese di origine di COGNOME è, invece, NOMEfNOME. La motivazione è, inoltre, mancante e manifestamente illogica là dove afferma che i criteri di identificazione compendiati nella nota RAGIONE_SOCIALEa D.I.A. RAGIONE_SOCIALE‘8/2/2021, riferibili alle sole conversazione avvenute nel pomeriggio e nella sera del 04/09/2017, valgono per attribuire a COGNOME tutte le conversazioni che originariamente erano state attribuite a NOME COGNOME, conversazioni che si sono svolte proprio nei giorni in cui l’interlocutore di COGNOME avrebbe consumato la condotta di cui al capo 6 ). Tali conversazioni, peraltro, come già dedotto in appello, sono state intercettate grazie al captatore informatico inoculato nel telefoni in uso a COGNOME e non in relazione al telefono in uso a COGNOME.
13.4. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui afferma la sussistenza del contributo di COGNOME NOME realizzazione del reato di cui al capo 6).
Si rileva al riguardo che la motivazione è illogica e contraddittoria in relazione ai seguenti punti:
1) nella parte in cui afferma che COGNOME avrebbe comunicato a COGNOME gli esiti provvisori RAGIONE_SOCIALEa gara prima RAGIONE_SOCIALE‘apertura RAGIONE_SOCIALEe buste recanti le offerte economiche e prima che la
commissione giudicatrice trasmettesse al R.U.P. la graduatoria provvisoria. Tale assunto, infatti, è smentito dall’avviso di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria provvisoria prodotto all’esito RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale in appello. Da tale avviso risulta , infatti, che l’apertura RAGIONE_SOCIALEe buste è avvenuta il 04/09/2017 alle ore 10:00, mentre le conversazioni hanno avuto luogo in orari successivi;
2) nella parte in cui afferma che la mancanza agli atti del verbale RAGIONE_SOCIALEa commissione giudicatrice determina l’impossibilità di verificare se la seduta di apertura RAGIONE_SOCIALEe buste si sia effettivamente svolta alle ore 10:00. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha commesso un errore in quanto l’organo deputato a valutare le offerte economiche non è la commissione giudicatrice, ma il seggio di gara, il quale si riuniva nella seduta pubblica del 4/9/2017, come risulta dNOME determinazione n. 12 del 19/02/2018. Ne consegue, pertanto, che, avendo il seggio di gara stilato la graduatoria finale all’esito RAGIONE_SOCIALEa seduta pubblica, COGNOME era stato posto in condizione di conoscere sia le offerte economiche presentate dagli altri concorrenti che la graduatoria finale;
3) nella parte in cui afferma che COGNOME avrebbe consigliato a COGNOME mezzi fraudolenti per turbare la gara, atteso che il ricorrente si è limitato ad illustrare semplicemente la portata di alcune norme del codice dei contratti pubblici in relazione, tra l’altro, al ruolo e funzioni del R.U.P., ai casi in cui la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto dei lavori e al diritto di accesso spettante ad ogni operatore economico che partecipi a una gara pubblica;
4) nella parte in cui afferma che la gara relativa a fornitura di materiali e dispositivi antinfortunistici – programma di forestazione 2017 – avesse un oggetto completamente diverso rispetto NOME gara relativa NOME fornitura di materiali e dispositivi antinfortunistici programma di forestazione 2018 – indetta dal medesimo RAGIONE_SOCIALE. Si rileva, al riguardo, che, essendo andata deserta la gara relativa al 2017, il RAGIONE_SOCIALE aveva indetto la successiva gara per procurarsi i medesimi beni. Ciò emerge dNOME quasi integrale corrispondenza dei prodotti indicati nei rispettivi capitolati, rispondendo le aggiunte di ulteriori prodotti inserite nel programma RAGIONE_SOCIALE‘anno 2018 a sopravvenute esigenze di magazzino del RAGIONE_SOCIALE;
5) nella parte in cui afferma che il ricorrente si faceva consegnare i verbali da tal NOME e li dava a NOME, atteso che tali circostanze non emergono dalle conversazioni intercettate.
Si aggiunge, inoltre, che la condotta ascritta al ricorrente non ha determiNOME alcuna lesione del bene giuridico tutelato dall’art. 353 cod. pen. in quanto, come risulta dNOME citata determinazione n. 12, i prodotti offerti dalle ditte partecipanti non erano conformi al capitolato di gara, sicché la condotta ascritta ha in realtà tutelato gli interessi del RAGIONE_SOCIALE.
13.5. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui afferma che le condotte di COGNOME e COGNOME sono state idonee a mettere in pericolo la gara.
Ad avviso del ricorrente la motivazione è manifestamente illogica laddove: i) valorizza la richiesta da parte di COGNOME a COGNOME dei codici corretti dei materiali infortunistici; ii) nella parte in cui afferma che COGNOME concordava con COGNOME la motivazione del verbale di esclusione dNOME gara RAGIONE_SOCIALEe altre ditte partecipanti mentre stava redigendo detto verbale e che, dunque, COGNOME non avrebbe valutato in autonomia la conformità dei prodotti offerti; iii) nella parte in cui afferma che a seguito RAGIONE_SOCIALE‘annullam ento RAGIONE_SOCIALEa gara, non fu bandita una seconda gara ma si procedeva ad affidamenti diretti; iv) nella parte in cui considera la richiesta di accesso agli atti come mezzo fraudolento.
Ciò in quanto: a) dNOME citata determinazione n. 12 risulta che la verifica RAGIONE_SOCIALEa conformità dei materiali e il relativo verbale veniva effettuata NOME presenza dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Giudicatrice e, dunque, non dal solo R.U.P., NOME COGNOME; b) nessuna RAGIONE_SOCIALEe ditte escluse adiva il giudice amministrativo per lamentare irregolarità RAGIONE_SOCIALEa gara; c) come già dedotto nel precedente motivo, fu indetta una seconda gara relativa al Programma di Forestazione per il 2018 avente ad oggetto gli stessi prodotti di quella andata deserta, procedendo a due soli affidamenti diretti che non hanno riguardato i materiali oggetto RAGIONE_SOCIALEa gara; d) ogni partecipante aveva il diritto di accesso agli atti.
13.6. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui ritiene sussistente il dolo in capo al ricorrente. Si rileva al riguardo che: non vi è alcuna conversazione da cui emerga che COGNOME intendesse annullare la gara al fine di procedere a affidamenti diretti a COGNOME; non vi è alcuna prova che il ricorrente fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercorse tra COGNOME e COGNOME.
13.7. Violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione relazione NOME determinazione del trattamento sanzioNOMErio determiNOME nella medesima misura di COGNOME, nonostante il ricorrente non ricopra alcuna qualifica, mentre COGNOME era il R.U.P. RAGIONE_SOCIALEa gara, investito RAGIONE_SOCIALEa quasi totalità dei poteri istruttori e decisionali.
13.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si formula la richiesta di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale contenuto nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, nel quale non è ricompreso il beneficio RAGIONE_SOCIALEa non menzione RAGIONE_SOCIALEa condanna nel casellario giudiziale, beneficio che è stato, invece, concesso in motivazione.
13.9. I difensori di COGNOME hanno, inoltre, depositato una memoria con cui hanno eccepito l’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, rilevando che: 1) a dispetto di quanto indicato nella rubrica del motivo concernente il ricorrente, il ricorso non contiene alcuna argomentazione in ordine NOME assoluzione del ricorrente dal capo 9), che deve, dunque, ritenersi passata in giudicato; 2) gli argomenti relativi NOME contestata esclusione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 416 -bis .1. cod. pen. sono di contenuto rivalutativo; 3) gli argomenti relativi al capo 7) sono manifestamente infondati ed aspecifici; 4) sempre in relazione al capo 7), il ricorso omette ogni confronto con il punto RAGIONE_SOCIALEa decisione in cui si afferma la piena legittimità degli affidamenti diretti relativi agli anni 20172018, cosicché, dovendo ritenersi devoluta solo l’assoluzione per
gli affidamenti relativi agli anni 2015 e 2016 si eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato.
NOME COGNOME ha dedotto tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
14.1. Inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni sulla base di argomenti analoghi a quelli dedotti da COGNOME.
14.2. Violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa NOME ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘evento naturalistico del reato di cui al capo 6 ). Si afferma, al riguardo, che i comportamenti tenuti dal ricorrente, quale R.U.P. RAGIONE_SOCIALEa gara, integrano RAGIONE_SOCIALEe mere irregolarità formali, inoffensive ed inidonee a turbare la gara. COGNOME, infatti, si è limitato a una informale consulenza in favore di COGNOME e a chiedergli i codici dei prodotti che al momento RAGIONE_SOCIALE‘indizione del bando erano stati erroneamente indicati. Tali condotte non hanno inciso sulla regolarità RAGIONE_SOCIALEa gara, che si è, invece, svolta correttamente fino all’affidamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico ad una ditta diversa da quella di COGNOME. Quest’ultimo, inoltre, si è limitato ad esercitare un rimedio legittimo, ovvero l’accesso agli atti per eccepire la difformità dei prodotti offerti dalle altre ditte rispetto al capitolato di gara. Parimenti legittimo è stato il provvedimento di esclusione RAGIONE_SOCIALEe ditte partecipanti, a seguito RAGIONE_SOCIALEa verifica, da parte del RRAGIONE_SOCIALE, NOME presenza del presidente RAGIONE_SOCIALEa commissione giudicatrice, RAGIONE_SOCIALEa difformità dei prodotti.
Si aggiunge inoltre che le condotte di COGNOME, COGNOME e COGNOME sono rimaste ad uno stadio meramente preparatorio, inidoneo a configurare un tentativo punibile (si richiama Sez. 6, n. 6605 del 2020).
Nel corpo del motivo, inoltre, si deducono vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione ai medesimi punti censurati anche da COGNOME e sulla base di argomentazioni sovrapponibili, avuto riguardo:
NOME concertazione tra COGNOME e COGNOME del contenuto del verbale di esclusione;
ii) NOME omessa valutazione in autonomia da parte di COGNOME RAGIONE_SOCIALEa conformità dei prodotti ed NOME possibilità di rigettare i rilievi mossi da COGNOME, costringendolo ad adire il giudice amministrativo;
iii) al fatto che le ditte partecipati sarebbero state private di un esame obiettivo RAGIONE_SOCIALEa conformità dei loro prodotti. Si rileva, al riguardo, che l’esclusione di tali ditte è avvenuta dopo l’attivazione di un contraddittorio con ciascuna ditta , che ha presentato le proprie controdeduzioni in merito NOME rilevata difformità dei prodotti;
iv) al mancato espletamento RAGIONE_SOCIALEa seconda gara;
NOME considerazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di accesso agli atti come mezzo fraudolento.
14.3. Violazione di legge, vizio di motivazione ed erronea valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove in relazione NOME ritenuta sussistenza del dolo. Si rileva, al riguardo, che la commissione interna al RAGIONE_SOCIALE, nominata per valutare i comportamenti dei dipendenti attinti da
misure cautelari, non ha riscontrato irregolarità nelle procedure gestite da COGNOME quale R.U.P. La Corte territoriale ha ritenuto tali deduzioni tardive, in quanto formulate dal ricorrente solo con la discussione, e inidonee a disarticolare il quadro probatorio a suo carico. Tale conclusione è inesatta in quanto detto organo di controllo ha rilevato come la procedura di gara era risultata regolare e si era conclusa con la determinazione n. 12 del 19/02/2018 con la quale il R.U.P., constatata la difformità di taluni prodotti offerti dalle ditte, procedeva NOME esclusione dei partecipanti, dichiarandola deserta; seguiva poi altra gara conclusasi con la determinazione n. 120 del 05/09/2018 con la quale veniva aggiudicata la fornitura in favore RAGIONE_SOCIALE‘operatore economico RAGIONE_SOCIALE.
Nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione le parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, Regione RAGIONE_SOCIALE, Banca Intesa San Paolo, Provincia RAGIONE_SOCIALE, Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Comune RAGIONE_SOCIALE hanno depositato conclusioni scritte formulando le seguenti richieste:
quanto a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rigettare i ricorsi proposti da COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME e condannare i predetti NOME rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali;
quanto NOME Regione RAGIONE_SOCIALE condannare gli imputati al risarcimento dei danni patiti e NOME rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali;
quanto a Banca Intesa San Paolo, dichiarare inammissibile il ricorso di NOME con la condanna RAGIONE_SOCIALEo stesso NOME rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali;
quanto al Comune di RAGIONE_SOCIALE, dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi degli imputati e accogliere il ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, con la condanna degli imputati le cui condotte abbiano leso il Comune di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni e NOME rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali;
quanto al Comune di RAGIONE_SOCIALE, dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi degli imputati e accogliere il ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, con la condanna degli imputati le cui condotte abbiano leso il Comune di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni nella misura indicata nella memoria per ciascun reato, con l’assegnazione di una provvisionale, NOME NOME rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ragioni di ordine logico impongono di esaminare prima il primo motivo di ricorso di COGNOME per poi procedere all’esame del ricorso presentato dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo dedotto da COGNOME è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. In primo luogo, invertendo l’ordine RAGIONE_SOCIALEe questioni dedotte dal ricorrente, ritiene il Collegio che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato in merito NOME natura RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME e, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, le ha legittimamente considerate come dichiarazioni fonte di diretta conoscenza del propalante. Con argomentazioni non manifestamente illogiche, infatti, si è posto l’accento, da un lato, sulla rituale affiliazione del collaboratore a partire dall’anno 2009 e, dall’altro lato, sul fatto che il contenuto RAGIONE_SOCIALEe informazioni rese sono state apprese direttamente dal padre, non in ragione RAGIONE_SOCIALEa relazione parentale, ma proprio in virtù RAGIONE_SOCIALEa sua intraneità NOME RAGIONE_SOCIALE in cui quest ‘ultimo rivestiva un ruolo apicale. Si tratta, dunque, di una informazione che apparteneva al comune patrimonio conoscitivo dei sodali del locale di ‘ ndrangheta e, come tale, è stata condivisa dal capo del locale con uno dei suoi componenti.
Va, a tale riguardo, ribadito che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente RAGIONE_SOCIALEo stesso, non sono assimilabili a dichiarazioni ” de relato ” ed assumono rilievo probatorio in presenza di validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione RAGIONE_SOCIALE‘informazione resa , che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279185-02; Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, COGNOME, Rv. 256065; Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 247585; Sez. 2, n. 6134 del 20/01/2009, COGNOME, Rv. 243425), elementi che, come si vedrà di seguito, sono stati chiaramente individuati dNOME sentenza impugnata allorché ha esamiNOME il tema dei riscontri alle propalazioni di COGNOME.
2.2. La questione relativa al travisamento RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese da NOME COGNOME il 23/7/2019 è meramente reiterativa RAGIONE_SOCIALEa medesima questione dedotta in appello e, comunque, è formulata in termini aspecifici. La Corte territoriale, infatti, rispondendo NOME doglianza difensiva, ha ricostruito il contenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia che, nel verbale oggetto di censura, ha descritto il nuovo assetto organizzativo che aveva interessato le famiglie mafiose di San NOME di RAGIONE_SOCIALE a partire dal 2009 ed il ruolo di contabile attribuito a COGNOME, ruolo che è stato successivamente tratteggiato nel verbale RAGIONE_SOCIALE’11/9/2019 e ribadito in quello del 27/12/2019.
2.3. Parimenti immune da vizi è la successiva verifica RAGIONE_SOCIALEa credibilità ed attendibilità di tali dichiarazioni, verifica fondata, coerentemente con le indicazioni ermeneutiche di questa Suprema Corte (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145), in primo luogo, sul rapporto privilegiato del dichiarante con il vertic e del sodalizio, NOME sulla sua lunga militanza all’interno di questo, sul contenuto specifico RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese e sull’assenza di ragioni di astio verso il ricorrente.
Quanto ai riscontri alle dichiarazioni rese da COGNOME, il ricorrente, con argomentazioni di merito, insiste genericamente sulla irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘episodio del 2013 e sulla inidoneità RAGIONE_SOCIALEe conversazioni valorizzate dNOME Corte territoriale.
Si tratta di censure non deducibili in questa Sede sia perché tentano di sottoporre a questa Corte non consentite questioni di merito, soprattutto nella parte in cui propongono alternative interpretazioni RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate, sia perché non evidenziano alcun profilo di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione.
In primo luogo, il ricorrente omette di confrontarsi criticamente con le argomentazioni relative NOME rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘episodio del 2013, valutato dNOME Corte territoriale proprio NOME luce del patrimonio conoscitivo offerto da COGNOME a distanza di qualche anno (2019 ). L’episodio in sè, sebbene all’epoca non considerato quale indice di intraneità del ricorrente, è stato, infatti, non illogicamente riletto dNOME Corte territoriale NOME luce RAGIONE_SOCIALEa chiamata in correità di COGNOME e reputato quale significativo riscontro RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del collaboratore in merito al ruolo di contabile svolto da COGNOME che, nella circostanza, fu fermato proprio a bordo di una vettura con i capi RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME e COGNOME, mentre rientrava dall ‘abitazione di NOME COGNOME, e trovato in possesso di euro 11.000 in contanti.
L’episodio in questione è stato, quindi, correlato ai numerosi contatti telefonici registrati tra il ricorrente e COGNOME e alle conversazioni intercettate, valorizzate alle pagine da 118 a 122 RAGIONE_SOCIALEa sentenza – il cui contenuto è stato interpretato non illogicamente dai Giudici di merito ed è pertanto incensurabile in questa Sede (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) – dalle quali sono emersi lo spessore criminale ed il ruolo di primo piano di COGNOME all’interno del sodalizio .
In particolare, la censura relativa NOME individuazione di COGNOME come il soggetto cui si riferivano COGNOME e COGNOME nella conversazione intercettata il 14/9/17, oltre ad avere un contenuto meramente confutativo, omette di confrontarsi criticamente con le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Va, infatti, evidenziato che, a fronte del contrasto tra la perizia disposta in dibattimento, da un lato, e la consulenza disposta dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE e i brogliacci RAGIONE_SOCIALEa Polizia G iudiziaria, dall’altro, in merito al riferimento in detta conversazione al nome ‘NOMENOME , la Corte territoriale ha proceduto all’ascolto diretto dei file audio dando atto – particolare, questo, completamente trascurato dal ricorrente – che al minuto 4:10 si sente proferire il nome ‘NOMENOME. Sulla base di tale conclusione, con argomento non illogico si è ritenuto tale riferimento altamente individualizzante, corrispondendo il nome NOME a quello del figlio del ricorrente, e, unitamente al riferimento in altra parte RAGIONE_SOCIALEa conversazione al soggetto di nome NOME, si è ritenuto che allorché NOME descriveva il soggetto cui pagava il ‘pizzo’ e al quale si era rivolto per «bloccare alcune richieste provenienti da soggetti di RAGIONE_SOCIALE», faceva riferimento al ricorrente.
Così facendo la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di norma processuale né del diritto al contraddittorio, dovendosi, al riguardo, ribadire che, in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sono sempre consentiti al giudice l’ascolto in camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe registrazioni ritualmente acquisite e trascritte, contenute in supporti analogici o digitali e l’utilizzo ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione dei risultati RAGIONE_SOCIALE‘ascolto medesimo (Sez. 2, n. 27089 del 17/03/2023, Procopio, Rv. 284795; Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, COGNOME, Rv. 259674), e ciò anche nel caso in cui disponga agli atti RAGIONE_SOCIALEa relativa trascrizione, senza che questa modalità di apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa prova documentale debba svolgersi nel contraddittorio (Sez. 2, n. 2409 del 19/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242805). Il principio di libera valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova concerne, infatti, anche la prova tecnica, cosicché il giudice, quale peritus peritorum , può esprimere il proprio giudizio anche in termini difformi, purché adeguatamente motivati, come accaduto nel caso in esame, rispetto a quello del perito (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Rv. 255196).
2.4. È, inoltre, infondata la censura relativa NOME omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese da NOME COGNOME, valutate dNOME Corte territoriale a pagina 123 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ove, con argomentazioni non manifestamente illogiche, se ne è esclusa la rilevanza in considerazione del diverso patrimonio conoscitivo di COGNOME, inserito in altra componente associativa, facente capo a BagNOME e NOME locale di Roccarbernarda (e non di San NOME di RAGIONE_SOCIALE).
Venendo all’esame del ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, sono fondati il primo, secondo e quinto motivo, mentre il ricorso va rigettato nel resto per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Come anticipato, il primo motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha assolto COGNOME dai reati di cui all’art. 512 -bis cod. pen. omettendo di considerare il contenuto dei capi di imputazione ove è stata contestata non solo la finalità di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale (esclusa dNOME Corte territoriale), ma anche quella di agevolare, attraverso le operazioni contestate, la commissione di reati di riciclaggio e di reimpiego dei proventi generati dai reati tributari.
La sentenza impugnata, dunque, è incorsa in un duplice vizio motivazionale in quanto, da un lato, ha omesso di considerare nella loro globalità le singole contestazioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 512 -bis cod. pen. e , dall’altro lato, ha ricostruito in termini contraddittori, rispetto alle conclusioni cui è pervenuta, il ruolo svolto da COGNOME, consistito sostanzialmente nel suggerire stratagemmi sia per creare società cartiere che per proseguire con il sistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, stratagemmi tra i quali non appare poco significativo quello, su cui insiste il motivo in esame, di trasferire all’estero la cd. ‘cova’ o ‘bacinella’, ovvero la cassa occulta generata con i
profitti illeciti. Si tratta, infatti, di un ruolo strategico all’interno del sodalizio la cui funzionalità, anche sotto il profilo psicologico, alle altre finalità oggetto di contestazione non è stata in alcun modo valutata dNOME Corte territoriale.
All’accoglimento del motivo con s egue l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE per nuovo esame dei capi relativi al reato di cui all’art. 512 -bis cod. pen. contestati a COGNOME.
3.2.Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al motivo concernente l’assoluzione di NOME COGNOME dai reati di cui all’art. 512 -bis cod. pen. ascritti ai capi 115) e 119).
Anche in tal caso, infatti, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico, pur ravvisando una piena partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘imputata al meccanismo di sovrafatturazione ideato da COGNOME e COGNOME, sulla base di una valutazione parziale dei capi di imputazione in cui viene contestata anche la finalità agevolatrice dei reati di riciclaggio e di reimpiego dei proventi derivanti dai reati tributari, finalità quest’ultima completamente trascurata dNOME Corte territoriale.
Pertanto, anche in relazione ai capi concernenti il reato di cui all’art. 512 -bis cod. pen. contestati a COGNOME va disposto l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE per nuovo giudizio su detti capi.
3.3 Il terzo motivo di ricorso è infondato.
3.3.1. Va, innanzitutto, premesso che in base al tempus commissi delicti indicato al capo 5) (dal mese di giugno 2017 al 4 marzo 2018), occorre fare riferimento al testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 -ter cod. pen. antecedente la modifica apportata dNOME legge 21 maggio 2019, n. 43 che ha ampliato l’ambito di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie incriminatrice, prevedendo, ad esempio, tra i soggetti attivi del reato anche gli intermediari, sia del promittente i voti che del politico che accetta detta promessa, ed ha ulteriormente inasprito il trattamento sanzioNOMErio.
Secondo la formulazione all’epoca vigente, la condotta criminosa sanzionata consisteva nell’accordo avente ad oggetto il procacciamento di voti con l’impiego del metodo mafioso RAGIONE_SOCIALEa sopraffazione e RAGIONE_SOCIALE‘intimidazione , descritto all’art. 416 -bis, terzo comma, cod. pen., in cambio RAGIONE_SOCIALE‘erogazione o RAGIONE_SOCIALEa promessa di erogazione di denaro o altra utilità.
Si tratta, dunque, di un reato contratto che si consuma nel momento in cui viene raggiunto l’accordo concernente le reciproche promesse concernenti, da un lato, il procacciamento del consenso elettorale con metodo mafioso e, dall’altro, il denaro o altre utilità (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 32820 del 02/03/2012, Battaglia, Rv. 253740).
Già prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate NOME norma incriminatrice in esame con l’ultima novella del 2019, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato un differente standard probatorio in base NOME qualità del soggetto promittente i voti, se estraneo o
intraneo ad una consorteria RAGIONE_SOCIALE, distinguendo, inoltre, in tale ultima ipotesi, a seconda che agisca o meno in nome e per conto RAGIONE_SOCIALEa consorteria.
Si è, infatti, affermato che ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall’art. 416ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dNOME legge n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell’interesse di quest’ultima, non è necessario che l’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l’attuazione, o l’esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all’art. 416bis , comma terzo, cod. pen. può dirsi immanente all’illecita pattuizione (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, COGNOME Rupa, Rv. 266738; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015 , COGNOME, Rv. 263845).
Qualora, invece, il soggetto, pur intraneo ad una consorteria RAGIONE_SOCIALE, operi uti singulus , è necessaria la prova che l’accordo contempli l’attuazione, o la programmazione, di un’attività di procacciamento di voti con metodo mafioso. (Sez. 6, n. 15425 del 12/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284583; Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266794).
Analoga prova è infine, necessaria nel caso in cui l’accordo non sia raggiunto con soggetti appartenenti alle associazioni di tipo mafioso.
Specularmente, anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del dolo del promissario, si è operata una analoga graduazione in base NOME qualità del promittente, ritenendosi che se questi è un membro, magari di vertice, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che si presenti quale portavoce RAGIONE_SOCIALEa stessa, la parte RAGIONE_SOCIALE‘accordo relativa alle modalità di procacciamento dei voti può sostanzialmente darsi per presunta, in considerazione del fatto che il candidato che si rivolge ad una RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso per ottenerne sostegno elettorale conosce il suo modus operandi e vuole che siano esercitati i metodi tipici di pressione posti in essere da questa; si è, invece, richiesta una rigorosa prova del dolo del promissario qualora il promittente sia un intraneus che agisce uti singulus ovvero un extraneus rispetto NOME consorteria RAGIONE_SOCIALE, essendo in tal caso necessaria una dimostrazione chiara e immediata RAGIONE_SOCIALEa pattuizione relativa al metodo mafioso di procacciamento del voto (così, da ultimo Sez. 6, n. 15425 del 2023, cit.).
Per completezza, va anche detto che una recente pronuncia di questa Corte è pervenuta ad una diversa soluzione con riferimento all’ipotesi in cui il promittente sia un soggetto appartenente ad un sodalizio mafioso, ritenendo che, anche nell’ipotesi in cui questi agisce uti singulus, non è necessario che il procacciamento dei voti avvenga con metodo mafioso (Sez. 6, n. 43186 del 11/09/2024, Sorbello, Rv. 287271).
Va, tuttavia, considerato che, in disparte ogni considerazione sulla condivisibilità o meno di tale soluzione, tale pronuncia si riferisce NOME attuale formulazione RAGIONE_SOCIALEa norma
incriminatrice, come modificata nel 2019 e non è, dunque, rilevante nella fattispecie in esame.
3.3.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche NOME fattispecie in esame, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata ha legittimamente escluso la configurabilità di reato di cui all’art. 416 -ter cod. pen., riqualificando la condotta ascritta a COGNOME e COGNOME nel reato di corruzione elettorale, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancanza di prove certe che l’accordo illecito contemplasse il procacciamento di voti con metodo mafioso. Ciò, soprattutto, in ragione RAGIONE_SOCIALEa qualità soggettiva dei promittenti, non appartenendo NOME e COGNOME a cosche mafiose, e non essendovi prova, quanto NOME posizione di COGNOME, che questi agisse nel l’interesse del sodalizio mafioso o che COGNOME fosse consapevole RAGIONE_SOCIALEa sua intraneità NOME RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1).
Tali conclusioni, oltre ad essere coerenti con la giurisprudenza di questa Corte, appaiono fondate su una non illogica ricostruzione del contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate, RAGIONE_SOCIALEe quali il motivo in esame tenta di proporre una diversa e non consentita rilettura in relazione a elementi indiziari labili, quale, ad esempio, il legame tra COGNOME e un soggetto che all’epoca dei fatti era indagato per il reato di cui all’art. 416 -bis con pen.
3.4. Il quarto motivo di ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
3.4.1. Va, innanzitutto, dato atto che a fronte RAGIONE_SOCIALEa rubrica in cui si fa riferimento anche all’assoluzione di COGNOME dal reato di cui al capo 9 ), nel corpo del motivo non si formula alcuna censura in relazione a tale capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
3.4.2. Ciò premesso, la doglianza relativa NOME esclusione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 416 -bis. 1, cod. pen. è generica e manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici e coerente con la natura soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘aggravante in esame, con riferimento NOME contestata finalità agevolatrice RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata, ha escluso la sussistenza di prove certe che COGNOME e COGNOME avessero agito con tale intento o che fossero consapevoli RAGIONE_SOCIALEe intenzioni di COGNOME.
Invero, come affermato dalle Sezioni Unite, la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE‘aver agito al fine di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALEe associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole RAGIONE_SOCIALEa finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734).
Il ricorrente, omettendo di confrontarsi con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, si limita ad insistere sulla illegittimità RAGIONE_SOCIALEa esclusione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante sulla base di vaghi elementi indiziari, ricostruiti da due sole conversazioni riportate nel motivo, sintomatiche, al più, RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza di COGNOME di un coinvolgimento di COGNOME in un procedimento penale, senza, tuttavia, evidenziare alcun elemento idoneo a disarticolare la conclusione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale in merito NOME sussistenza nella fattispecie
RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico necessario ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa contestata aggravante.
3.4 .3. L’ulteriore censura relativa NOME configurabilità del reato di cui all’art. 353 -bis cod. pen. è infondata.
Secondo l’indirizzo ermeneutico oggi maggNOMErio, al quale il Collegio intende dare continuità, ai fini RAGIONE_SOCIALEa integrazione del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, la condotta perturbatrice deve essere finalizzata ad inquinare il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente che, dettando i requisiti e le modalità di partecipazione NOME competizione, assolva ad analoga funzione, sicché non configura il reato la condotta perturbatrice che, senza condizionare la procedura selettiva del contraente, sia espressione di diffusa mala gestio RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione (Sez. 6, n. 17876 del 11/01/2022, Mele, Rv. 283155 relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’affidamento diretto estraneo al perimetro RAGIONE_SOCIALEa fattispecie incriminatrice).
In delitto in esame è stato, tuttavia ravvisato anche in caso di affidamento diretto quando la trattativa privata prevede, ai fini RAGIONE_SOCIALEa scelta del contraente, una “gara”, sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale, con esclusione, dunque, RAGIONE_SOCIALEe ipotesi in cui il procedimento di scelta sia svincolato da ogni schema concorsuale o in cui la decisione di procedere all’affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara (Sez. 5, n. 45709 del 26/10/2022 , COGNOME, Rv. 283890; Sez. 6, n. 5536 del 28/10/2021, dep. 2022, Zappini, Rv. 282902).
Ad avviso del Collegio, infatti, il riferimento al ‘ bando di gara ‘ costituisce un elemento normativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie criminosa di cui all’art. 353 -bis cod. pen. che richiama le procedure di scelta del contraente con la pubblica amministrazione connotate, qualunque sia il relativo nomen iuris , da un lato, dNOME competizione tra più aspiranti contraenti e, dall’altro, dNOME predeterminazione, di regola attraverso la pubblicazione del bando di gara, RAGIONE_SOCIALEe regole che disciplinano l’oggetto, il contenuto del contratto, i requisiti economici o tecnici richiesti agli operatori economici ed i criteri di selezione RAGIONE_SOCIALEe offerte.
Si è, dunque, in presenza di una procedura di gara, anche informale o atipica, ogni volta che la pubblica amministrazione proceda all’individuazione del contraente su base comparativa, a condizione che l’avviso informale o il bando o, comunque, l’atto equipollente indichino previamente i criteri di selezione e di presentazione RAGIONE_SOCIALEe offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie (Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272227; Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, COGNOME, Rv. 266118).
L ‘individuazione RAGIONE_SOCIALE‘atto ‘equipollente’ al bando di gara, ovvero RAGIONE_SOCIALE‘atto che ha valore ed efficacia a questo analoghi, non può, pertanto, prescindere dNOME considerazione RAGIONE_SOCIALEe sue caratteristiche, di oggetto e finalità, cosicché può ritenersi tale solo quello che ha RAGIONE_SOCIALEe connotazioni a questo assimilabili in quanto predetermina le regole del gioco,
ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare i criteri in base ai quali formulare le offerte e di conoscere i parametri che sovraintendono NOME aggiudicazione.
Alla stregua di tale criterio ermeneutico possono, dunque, ritenersi ‘equipollenti’ al bando di gara sia l’avviso di indizione RAGIONE_SOCIALEa gara che l’avviso di preinformazione (art. 59 d. lgs. n. 50 del 2016), ma non la mera determina di affidamento diretto dei lavori.
Da ciò consegue, pertanto, che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è configurabile il reato di turbata libertà degli incanti nel caso in cui la pubblica amministrazione addivenga, come nel caso in esame, NOME scelta del contraente tramite procedura negoziata non preceduta dNOME pubblicazione di un bando.
Il Collegio è consapevole RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di altro isolato arresto, richiamato dal ricorrente, che ha incluso nella nozione di atto equipollente del bando di gara anche la deliberazione a contrarre, qualora la stessa, per effetto RAGIONE_SOCIALEa illecita turbativa, preveda l’affidamento diretto ad un determiNOME soggetto (Sez. 6, n. 13431 del 16/02/2017, Imperadore, Rv. 269384). In tale pronuncia la Corte ha ritenuto che, poiché l’art. 353 -bis cod. pen., a differenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 353 cod. pen ., non circoscrive il novero RAGIONE_SOCIALEe procedure tutelate, l’atto equipollente deve essere individuato con riferimento ad ogni atto che abbia l’effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, ivi compresa, pertanto, anche la delibera a contrarre.
Siffatta interpretazione omette, tuttavia, di considerare che, a dispetto RAGIONE_SOCIALEa rubrica RAGIONE_SOCIALEa norma, ove si richiama genericamente il procedimento di scelta del contraente, il precetto delimita tali procedure a quelle in cui la selezione è disciplinata da un bando o da un atto avente il medesimo valore e significato che, altro non può essere, al fine di poter essere considerato ‘equipollente’, che un atto che detti la l ex specialis del procedimento. Equipollente non può, dunque, considerarsi qualunque atto alternativo al bando di gara che abbia l’effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, ma solo quello che presenta caratteristiche analoghe e risponde NOME medesima finalità del bando di gara.
Va, infine, aggiunto che siffatta interpretazione restrittiva RAGIONE_SOCIALEa nozione di ‘atto equipollente’ appare coerente con il bene giuridico tutelato dNOME norma incriminatrice, ovvero l’interesse RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione di poter contrarre con il miglio r offerente (si veda in tal senso Sez. 6, n. 29267 del 05/04/2018, Baccari, Rv. 273449).
3.5. Il quinto motivo di ricorso è fondato.
3.5.1. In primo luogo, coglie nel segno la censura del ricorrente allorché denuncia la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa NOME esclusione del ruolo apicale di COGNOME. Siffatta conclusione appare, infatti, in contrasto con la connotazione RAGIONE_SOCIALEa condotta specificamente contestata a COGNOME nel capo 1) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione ( quale organizzatore del locale di San NOME di RAGIONE_SOCIALE addetto non solo al ruolo di contabile, ma anche alle funzioni operative e di coordinamento RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avuto riguardo, in particolare , al potere di controllo nei confronti degli altri associati; all’attività di
risoluzione dei contrasti; NOME ricezione di somme di denaro, quale contributo per la organizzazione, relativamente alle attività illecite poste in essere attraverso la creazione di società cartiere), molte RAGIONE_SOCIALEe quali paiono trovare riscontro nelle conversazioni valorizzate dNOME stessa Corte territoriale. In disparte la già considerata rilevanza probatoria del fermo del 2012, sintomatico del ruolo di contabile attribuito a COGNOME dal collaboratore di giustizia COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa sua vicinanza ai vertici del sodalizio, rileva il Collegio che talune RAGIONE_SOCIALEe conversazioni valorizzate dNOME Corte territoriale appaiono in contrasto con l’attribuzione a COGNOME di un ruolo di mero partecipe del sodalizio mafioso. Ciò, in particolare, in relazione alle seguenti conversazioni: i) la conversazione analizzata a p. 119 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, captata nel corso RAGIONE_SOCIALE‘incontro avvenuto presso il ristorante Kesas, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale si faceva riferimento al ‘peso ‘ndranghetistico’ di COGNOME che, unitamente ad NOME COGNOME e NOME COGNOME, era riuscito ad impedire il coinvolgimento del locale di San NOME di RAGIONE_SOCIALE nella guerra di mafia che aveva interessato il territorio crotonese; ii) la conversazione analizzata NOME p. 120 RAGIONE_SOCIALEa sentenza, tra COGNOME e l’AVV_NOTAIO, nella quale si faceva riferimento al fatto che l’imprenditor e COGNOME si era rivolto a COGNOME e al ‘boss di Mesoraca’ , NOME COGNOME, affinché i due intervenissero presso COGNOME convincendolo a subappaltare a COGNOME parte dei lavori che doveva svolgere presso la centrale RAGIONE_SOCIALE, richiesta che non veniva accolta da COGNOME in ragione RAGIONE_SOCIALEa posizione di COGNOME, definito ‘persona di una linea’ per significarne la ‘vicinanza’ al sodalizio; iii) la conversazione tra COGNOME, COGNOME e NOME, esaminata alle pagine 120 e 121 RAGIONE_SOCIALEa sentenza, da cui è emerso che COGNOME era il soggetto cui NOME versava il denaro «per la sua tranquillità».
Gli elementi fattuali emergenti da tali conversazioni appaiono, dunque, in evidente contrasto con la riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta di COGNOME, riqualificazione fondata esclusivamente sulla mancanza di prove che COGNOME svolgesse in autonomia il ruolo di contabile, omettendo, tuttavia di considerare gli altri profili del contestato ruolo di organizzatore rispetto ai quali non appaiono privi di rilevanza i rapporti diretti tra COGNOME e i soggetti apicali del locale di San NOME di RAGIONE_SOCIALE e di altri locali, la sua attività volta NOME risoluzione, unitamente al vertice del locale, di problematiche attinenti la vita del sodalizio stesso quale, ad esempio, l’averne evitato il coinvolgimento nella guerra che aveva coinvolto altri locali RAGIONE_SOCIALEa zona – NOME il suo riconosciuto potere influenza sui soggetti intranei al sodalizio o che, comunque, sono a questo vicini.
Va, tale riguardo, rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, assume il ruolo di “capo” RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per delinquere non solo il vertice RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, COGNOME, Rv. 267464; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, COGNOME, Rv. 255915); la qualifica di organizzatore spetta, invece,
all’affiliato che, sia pure nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe direttive impartite dai capi e non necessariamente dNOME costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento RAGIONE_SOCIALE‘attività degli altri aderenti ovvero l’impiego razionale RAGIONE_SOCIALEe strutture e RAGIONE_SOCIALEe risorse associative o di reperire i mezzi necessari NOME realizzazione del programma criminoso (Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250491; Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198579).
Sulla base di tali indicazioni ermeneutiche, dalle quali il Collegio non intende discostarsi, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa qualifica di organizzatore non rileva tanto il potere decisionale, quanto lo svolgimento, in autonomia, RAGIONE_SOCIALEe funzioni sopra indicate sia pure sulla base RAGIONE_SOCIALEe direttive impartite dai vertici.
3.5.2. Parimenti fondata è la censura relativa NOME esclusione RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante.
La Corte territoriale, infatti, ha erroneamente fatto riferimento al solo locale di San NOME di RAGIONE_SOCIALE, trascurando la struttura unitaria RAGIONE_SOCIALEa ‘ndrangheta e la sua articolazione in ‘locali’, avente ognuno una propria sfera di influenza territoriale. A sostegno di tale conclusione si è richiamato un isolato precedente di questa Corte in cui si è affermato che ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di armi a carico dei partecipi di un “locale” di ‘ndrangheta, è necessaria l’effettiva disponibilità RAGIONE_SOCIALEe armi e l’uso RAGIONE_SOCIALEe stesse per il conseguimento RAGIONE_SOCIALEe finalità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non essendo sufficiente il solo riferimento NOME notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021 Ud. (dep. 23/08/2021, Rv. 281811 – 02).
Osserva, al riguardo il Collegio che tale precedente, oltre ad essere isolato, si riferiva ad una RAGIONE_SOCIALE che operava secondo una dimensione imprenditoriale, interessandosi soprattut to al settore RAGIONE_SOCIALE‘appalto dei rifiuti . Una RAGIONE_SOCIALE, dunque, connotata da peculiari modalità operative, difformi da quelle che hanno connotato, invece, l’operatività del locale di San NOME di RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso, anche a prescindere dalle peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie esaminata dNOME Corte, ritiene il Collegio che il principio affermato non può essere condiviso in quanto appare in contrasto con la struttura unitaria del sodalizio mafioso, ripartito al suo interno in articolazioni strutturate secondo criteri territoriali e gerarchici (cfr. Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, COGNOME, Rv. 286921 – 05). Proprio in ragione di tale struttura complessa ed unitaria del sodalizio mafioso, la valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE‘aggravante in esame andava svolta, non con riferimento al singolo locale , ma all’intero sistema nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dNOME specifica cellula “locale” (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, COGNOME, Rv. 276831 – 02; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677).
3.6. Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni sopra esposte, in accoglimento del motivo in esame, va disposto l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente NOME qualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta del capo 1) e NOME aggravante di
cui all’art. 416 -bis , comma quarto, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su tale capo e punto ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
3.7. L’accoglimento del motivo ha, inoltre, una valenza assorbente rispetto all’esame RAGIONE_SOCIALEe doglianze in tema di trattamento sanzioNOMErio poste con il secondo motivo di ricorso di COGNOME, trattandosi di punti che dovranno essere riesaminati dal Giudice del rinvio.
Il ricorso proposto da NOME è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo la doglianza relativa ai capi 30) e 38), quest’ultimo non contestato al ricorrente, risulta proposta per la prima volta in questa Sede.
E ‘ , invece, generica la doglianza relativa NOME omessa specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe singole fatture, doglianza rispetto NOME quale la Corte ha motivato puntualmente (cfr. le pagine da 67 a 70), ricostruendo il sistema di triangolazione che connota anche l’associazi one di cui al capo 22), fondato sulla emissione di fatture per operazioni inesistenti, su corrispondenti bonifici a favore RAGIONE_SOCIALEe società cartiere, una RAGIONE_SOCIALEe quali era intestata ad COGNOME, NOME su successivi prelievi del denaro che poi ritornava nelle mani di NOME.
È, infine, manifestamente infondata la doglianza relativa NOME mancanza del dolo specifico, prospettata, peraltro, in termini meramente assertivi, potendosi desumere la sua sussistenza dNOME complessiva trama argomentativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e, in particolare, dNOME parte relativa NOME ricostruzione del meccanismo elusivo e dNOME motivazione sul dolo di partecipazione al reato di cui al capo 23). La Corte territoriale ha, infatti, sottolineato che: i) COGNOME, nella sua qualità di amministratore di diritto RAGIONE_SOCIALEa società schermo, aveva emesso consapevolmente le fatture per le operazioni inesistenti benché questa fosse priva di reale autonomia e costituita solo in funzione del meccanismo fiscalmente fraudolento volto ad evadere le imposte; ii) il ricorrente, inoltre, non si è limitato NOME emissione RAGIONE_SOCIALEe fatture per operazioni inesistenti, ma ha anche provveduto NOME richiesta di emissione dei vaglia circolari necessari per l’incasso RAGIONE_SOCIALEe somme , apparentemente corrispondenti ai saldi di tali fatture, secondo quanto disposto da COGNOME sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe direttive impartite da NOME.
Va, a tale riguardo, considerato che la prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs n. 74 del 2000 in capo all’amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l’amministratore di fatto, nell’ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 275830). Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha adeguatamente evidenziato gli indici sintomatici del dolo specifico del ricorrent e, ponendo proprio l’accento sulla sua attiva partecipazione al meccanismo elusivo e ai suoi rapporti con l’amministratore di fatto di cui eseguiva le direttive .
Il ricorso proposto da COGNOME è inammissibile, quanto al primo motivo, mentre il secondo motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del ricorso proposto nei suoi confronti dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Il primo motivo è generico in quanto omette di confrontarsi criticamente con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che, con argomentazioni saldamente ancorate al compendio probatorio (si vedano le pagine da 98 a 102) e, in particolare alle conversazioni intercettate, ha ricostruito il ruolo del ricorrente all’interno del sodalizio . Risulta, infatti, che COGNOME, quale ragioniere RAGIONE_SOCIALEo studio COGNOME, rapportandosi con i vertici COGNOME e COGNOME, oltre che con altri sodali, partecipava a riunioni operative e, reso pienamente edotto di tutte le problematiche e le esigenze funzionali NOME realizzazione degli obiettivi del sodalizio, indicava le strategie operative da adottare per massimizzare i profitti, creare nuove società cartiere, eludere i controlli RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza e risolvere i problemi relativi alle intestazioni fittizie e al tracciamento del denaro (in una conversazione, già considerata nel punto 3.1., il ricorrente, dinanzi NOME richiesta di COGNOME di individuare il modo per giustificare il denaro arrivato sui conti correnti RAGIONE_SOCIALEa società, suggeriva di fare ‘girare’ il denaro con i bonifici e di spostare all’estero i profitti del sodalizio, indicati come ‘cova’).
La sentenza impugnata ha, in particolare, evidenziato alcune conversazioni (riportate alle pagine 98 e 99) tra COGNOME, COGNOME e NOME dalle quali emerge con evidenza non solo la piena consapevolezza di COGNOME RAGIONE_SOCIALEa fittizietà RAGIONE_SOCIALEe fatture emesse dNOME società cartiere riconducibili a COGNOME, ma anche il suo contributo stabile alle decisioni da assumere e il rapporto di fiducia e confidenza con COGNOME il quale, con riferimento a possibili controlli RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza dovuti NOME presenza nella società di COGNOME, imputato per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel processo denomiNOME ‘Trigarium’, prospettava di intestare RAGIONE_SOCIALEe società ad un soggetto di nazionalità bulgara, mentre COGNOME suggeriva di spostare la sede legale a Roma o a Milano (cfr. pagina 99).
Risultano, inoltre, stabili rapporti anche tra il ricorrente e NOME. La sentenza impugnata ha richiamato, tra l’altro, una conversazione del 13/10/2017 nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale NOME, NOME, NOME, NOME e NOME affrontavano la questione RAGIONE_SOCIALEa sorte di una RAGIONE_SOCIALEe società cartiere (RAGIONE_SOCIALE) e NOME trovava la soluzione fraudolenta; in altra conversazione (riportata a p. 101 RAGIONE_SOCIALEa sentenza), NOME e NOME, NOME presenza di NOME e NOME, rappresentavano l’opportunità di con tattare NOME COGNOME, marito di NOME COGNOME, intestataria di altra cartiera particolarmente redditizia, per intestare a costui un’altra società e discorrevano di altre questioni relative all’attività del sodalizio (ad esempio , la necessità di trovare ‘coperture’ per giustificare la somma di 20.000 euro ricevuta dal prestanome COGNOME o il denaro incassato da COGNOME e COGNOME, in relazione NOME quale sia NOME che COGNOME prospettavano la possibilità di spostare la ‘bacinella’ a San Marino o in Albania) ; nel corso RAGIONE_SOCIALEa medesima
conversazione, tra l’altro, COGNOME, dinanzi all’ ulteriore esigenza di NOME e NOME di prelevare mensilmente 100.000 o 200.000 euro da due aziende, rappresentava che lo stesso e NOME avrebbero dovuto fare le comunicazioni antiriciclaggio, ammettendo così, come afferma la Corte territoriale a p. 101, di non avere adempiuto a tale obbligo di legge. La Corte territoriale ha, inoltre, sottolineato che negli appunti rinvenuti nella disponibilità di NOME erano pedissequamente trascritte le indicazioni fornite da COGNOME ed emergenti dalle conversazioni intercettate.
Si tratta, dunque, di una condotta che, complessivamente valutata, è stata legittimamente qualificata come stabile e consapevole contributo NOME realizzazione del programma associativo ed espressione RAGIONE_SOCIALE‘ affectio sociatatis del ricorrente.
5.2. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del motivo di ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE in relazione NOME assoluzione di COGNOME dai reati di cui all’art. 512bis cod. pen. Ciò in quanto la motivazione sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa finalità agevolatrice si fonda, da un lato, sulle confidenze ricevute da COGNOME in merito al suo coinvolgimento nel procedimento ‘ Borderland ‘ e a incomprensioni con i COGNOME, e, dall’altro, sulla conversazione in cui COGNOME avvisava COGNOME RAGIONE_SOCIALEa possibilità di essere accusato di riciclaggio per conto di ‘NOME‘, identificato in NOME COGNOME, capo RAGIONE_SOCIALEa ‘ndrina di Roccabernarda, soggetto che COGNOME COGNOME di conoscere bene definendolo un ‘pesce piccolo’ . Poiché tale secondo profilo costituirà oggetto del giudizio di rinvio, in quanto rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità dei reati di cui all’art. 512 -bis cod. pen., in tale Sede, si procederà anche NOME valutazione RAGIONE_SOCIALEa persistenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni per la configurabilità RAGIONE_SOCIALEe contestata aggravante.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativo RAGIONE_SOCIALEe medesime doglianze dedotte in appello. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale la ricorrente omette ogni confronto critico, ha adeguatamente argomentato in merito al ruolo stabile assunto da COGNOME all’interno del sodalizio, un ruolo che, contrariamente a quanto assume genericamente la ricorrente, andava al di là del contributo al singolo reato fine, non essendosi limitata a prestarsi NOME intestazione di società fittizie. La Corte territoriale, infatti, con argomentazioni solidamente ancorate al quadro probatorio, ha individuato gli ulteriori segmenti idonei a ricondurre la condotta RAGIONE_SOCIALEa COGNOME anche al paradigma del reato associativo, avendo la stessa partecipato: i) alle successive operazioni di prelievo del denaro, secondo lo schema operativo del sodalizio già ricostruito in relazione NOME posizione di COGNOME; ii) NOME riunione operativa del 30/1/18 con COGNOME e altri sodali; iii) al ‘confezionamento’ di un att o pubblico quale cedente di una società, unitamente ad altri sodali . La Corte territoriale ha, inoltre, posto l’accento, oltre che sui rapporti tra COGNOME e
gli altri sodali, anche sul fatto che costei si rapportava con loro e percepiva dal sodalizio uno stipendio fisso mensile di 1000 euro ed è stata riconosciuta dal collaboratore COGNOME NOME come soggetto che ‘lavorava’ con NOME . Trattasi di elementi fattuali che, complessivamente valutati, dimostrano la piena adesione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al vincolo associativo ed il suo stabile inserimento nella struttura organizzativa del sodalizio.
6.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale la ricorrente omette di confrontarsi insistendo genericamente sulle medesime doglianze dedotte in appello, ne ha ricostruito la responsabilità, anche sul piano soggettivo, sulla base RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, degli accertamenti documentali e contabili, NOME RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa perquisizione eseguita presso l’abitazione di COGNOME, da cui è emerso che: i) COGNOME era titolare e amministratrice formale RAGIONE_SOCIALEe società fittizie che emettevano le fatture per operazioni inesistenti di importi superiori ai tre milioni di euro, partecipando alle operazioni successive all’accredito RAGIONE_SOCIALEe somme con il prelievo di denaro, secondo il meccanismo indistintamente adottato da tutti i sodali; ii) COGNOME riceveva quotidianamente le direttive da NOME COGNOME e COGNOME NOME; iii) la ricorrente prelevava il denaro agli sportelli e lo consegnava quotidianamente a NOME e COGNOME, denaro che poi perveniva al destinatario finale individuato in COGNOME.
Si tratta di elementi che, coerentemente con il principio di diritto affermato al punto 4. in relazione NOME posizione di COGNOME, costituiscono indici altamente significativi del dolo specifico richiesto dNOME norma incriminatrice, avuto riguardo, in particolare, ai rapporti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente con COGNOME e COGNOME e NOME macroscopica fittizietà RAGIONE_SOCIALEe operazioni riconducibili alle società cartiere di cui era intestataria la ricorrente.
6.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico.
La ricorrente, infatti, omette di confrontarsi criticamente con la parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione in cui la Corte territoriale ha ricostruito l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEe operazioni sulla base degli accertamenti contabili effettuati dNOME Guardia di Finanza, accertamenti che il motivo nemmeno censura.
Inoltre, la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha desunto l’intento dissimulatorio sotteso NOME condotta tenuta dNOME ricorrente (i quotidiani prelievi del denaro che consegnava ai coniugi NOMECOGNOMECOGNOME), dNOME contestualità cronologica tra l’accredito conseguente NOME emissione RAGIONE_SOCIALEa falsa fattura e il prelievo del denaro in contanti che veniva riconsegNOME a NOME e COGNOME, impedendone, così, la tracciabilità. Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo il quale il pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti, con successiva retrocessione dei relativi importi in contanti, integra il reato di autoriciclaggio, configurandosi un impiego in attività economiche e finanziarie RAGIONE_SOCIALE‘utilità di provenienza illecita (Sez. 2, n. 9755 del 03/12/2019, dep. 2020, Zanellato, Rv. 278513).
6.4. Il quarto motivo è generico in quanto meramente reiterativo e privo di confronto critico con la sentenza impugnata che, con argomentazioni non manifestamente illogiche, ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa pervicacia dimostrata dNOME ricorrente con la propria condotta.
Parimenti non manifestamente illogica è la motivazione sul trattamento sanzioNOMErio in relazione al quale la Corte territoriale ha rilevato che per i reati da cui COGNOME è stata assolta non era stato calcolato alcun aumento di pena.
7. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
7.1. Il primo motivo è generico, in quanto omette di confrontarsi criticamente con la argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che, coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte, ha esclus o l’idoneità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni confessorie RAGIONE_SOCIALEa ricorrente (positivamente valutate ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche) al fine di configurare l’invocata attenuante ad effetto special e. Ciò in quanto la ricorrente si è limitata ad ammettere le proprie responsabilità, tentando di ridimensionarne la portata offensiva, senza apportare alcun contributo ai fini di una più compiuta ricostruzione dei fatti.
Va, a tale riguardo, considerato che la circostanza attenuante RAGIONE_SOCIALEa collaborazione, prevista dall’art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, oggi trasfuso nell’art. 416bis .1, comma terzo, cod. pen. richiede due presupposti normativi: la dissociazione e l’utilità del contributo ricostruttivo fornito «per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati».
Sulla base di tali chiare indicazioni normative, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘attenuante ad effetto speciale prevista oggi dall’art. 416 -bis.1, comma terzo, cod. pen. non sono sufficienti un mero atteggiamento di resipiscenza, una confessione RAGIONE_SOCIALEe proprie responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, richiedendosi, invece, una concreta e fattiva attività di collaborazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato, non ravvisata nel caso di specie, volta ad evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti (Sez. 1, n. 52513 del 14/06/2018 Rv. 274190; Sez. 1, n. 48646 del 19/06/2015, Marti, Rv. 265851).
7.2. Il secondo motivo è meramente reiterativo RAGIONE_SOCIALEa medesima doglianza dedotta in appello, generico e manifestamente infondato.
In primo luogo, rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha operato legittimamente il giudizio di bilanciamento, escludendo da questo , in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.
416bis .1, comma secondo, cod. pen., la circostanza aggravante d i cui all’art. 416bis .1 cod. pen.
La doglianza sugli aumenti di pena è stata riproposta nei medesimi generici termini con i quali era stata dedotta in appello ed omette di considerare la modesta misura dei singoli aumenti (mesi tre ed euro 800 per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quindici ipotesi di autoriciclaggio; mesi due per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe ventuno ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti; mesi due per ognuna RAGIONE_SOCIALEa quattro ipotesi di intestazione fittizia e mesi quattro per la partecipazione all ‘RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 22). Si tratta di porzioni di pena talmente contenute rispetto ai reati ascritti NOME ricorrente, da evidenziare ictu oculi il rapporto di proporzione tra le pene e gli illeciti accertati.
Peraltro, va anche considerato che, qualora l’ incremento di pena determiNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 cod. pen. sia, come nel caso in esame, di esigua entità, questa Corte ha condivisibilmente affermato che il giudice di merito non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, SpampiNOME, Rv. 284005).
8. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile in quanto, attraverso due motivi che, in quanto attinenti al diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, possono essere esaminati congiuntamente, si limita a dedurre RAGIONE_SOCIALEe censure di merito senza evidenziare alcun omesso vizio di legittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Va, infatti, considerato che, ferma restando l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa sola incensuratezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato, ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione o del diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanza attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi NOME concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Il giudice può, dunque, limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente NOME personalità del colpevole, quali i precedenti penali (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826), o l’entità del reato e le modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 -02).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica e coerente con i principi sopra affermati, ha negato il beneficio in ragione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza ostativa sia RAGIONE_SOCIALEa gravità dei reati di cui ai capi 126) e 127), relativi al possesso di un’arma con matricola abrasa, che RAGIONE_SOCIALEa negativa personalità del ricorrente desunta proprio dalle modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta.
Il ricorso di NOME COGNOME è parzialmente fondato, quanto NOME doglianza dedotta con il quinto motivo di ricorso, mentre, nel resto, va rigettato.
9.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto pone una questione non deducibile in questa Sede per un duplice ordine di ragioni.
Va, infatti, rilevato che la questione relativa NOME inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni era stata posta nel giudizio di primo grado e rigettata dal Giudice RAGIONE_SOCIALE ‘udienza preliminare. Su tale punto RAGIONE_SOCIALEa decisione nessuno degli imputati ha formulato uno specifico motivo di appello. Siffatta condotta processuale ha, dunque, interrotto la catena devolutiva cosicché , proponendo con il ricorso per cassazione l’eccezione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 270 cod. proc. pen., si pretende di devolvere a questa Corte il compito di svolgere degli accertamenti in fatto – in merito NOME compiuta ricostruzione dei reati per cui sono state autorizzate le intercettazioni, ai reati per cui il ricorrente è stato iscritto nel registro degli indagati e all’esistenza di ragioni di connessione sostanziale – che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Lubiana, Rv. 253798; Sez. 6, n. 37767 del 21/09/2010, COGNOME, Rv. 248589).
9.2. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono infondati.
La Corte territoriale, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ricostruito i termini del patto elettorale ponendo, in particolare, l’accento sul contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate il 16/1/2018 e il 31/1/2018 che, lette congiuntamente, hanno consentito di ravvisare il sinNOMEgma tra l’appoggio elettorale offerto a COGNOME e l’utilità da questo promessa di fungere per COGNOME e COGNOME da ‘punto di riferimento’ in caso di necessità o di fornire lore ‘entrature istituzionali ‘ . Si tratta di una promessa che, come si dirà nell’analisi RAGIONE_SOCIALEa specifica questione posta da COGNOME, configura una utilità idonea a costituire la controprestazione posta a carico del candidato in cambio RAGIONE_SOCIALEa promessa di voto.
Inoltre, diversamente da quanto affermato dal difensore nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione, gli elementi indicati dNOME Corte territoriale, avuto riguardo anche al contesto temporale e NOME imminente consultazione elettorale, prevista per i primi giorni del marzo 2018, non consentono di ravvisare una carenza di serietà e di concretezza RAGIONE_SOCIALE‘accordo illecito concluso con COGNOME.
Va, infatti, considerato che , come emerge dall’analisi complessiva e coordinata dei due commi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86, d.P.R. n. 570 del 1960, in cui si fa, comunque, riferimento a condotte inerenti una competizione elettorale prossima (firma per la dichiarazione di presentazione RAGIONE_SOCIALEa candidatura, voto o astensione dal voto), ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurazione del delitto di “corruzione elettorale” è necessario e sufficiente che l’accordo illecito tra l’elettore ed il candidato sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale (Sez. 5, n. 19922 del 12/04/2021, Bambina, Rv. 281254 – 02; Sez. 6, n. 39462 del 20/07/2016, COGNOME, Rv. 268155).
Tale punto sarà ulteriormente sviluppato con l’esame RAGIONE_SOCIALE‘analogo e più dettagliato motivo di ricorso dedotto da COGNOME.
9.3. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto, avendo la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, negato le circostanze attenuanti generiche in ragione RAGIONE_SOCIALEa ritenuta rilevanza ostativa RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta ascritta al ricorrente.
9 .4. E’, invece, fondato il quinto motivo di ricorso in quanto la Corte territoriale si è limitata a confermare le statuizioni civili in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e de l RAGIONE_SOCIALE senza considerare l’incidenza RAGIONE_SOCIALEa diversa qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa condotta ascritta all’imputato e, in particolare del diverso bene giuridico tutelato dal reato di cui 86, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sia sulla legittimazione che sulla configurabilità RAGIONE_SOCIALEe richieste risarcitorie di ciascuna parte civile.
Va, infatti, considerato che i l reato di cui all’art. 416 -ter cod. pen., inizialmente ascritto al ricorrente, è stato considerato in dottrina quale fattispecie plurioffensiva volta a tutelare , in primo luogo, l’ordine pubblico, messo in pericolo dal «connubio tra mafia e politica», ma anche il principio di legalità democratica e rappresentativa RAGIONE_SOCIALEe istituzioni politiche e la libertà morale, politica ed elettorale dei consociati. Simmetricamente, anche la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che l’art. 416ter cod. pen., nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dNOME legge n. 62 del 2014, ha la finalità di proteggere i beni giuridici RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico e RAGIONE_SOCIALEa legalità democratica nelle competizioni elettorali (così, Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, Rv. 275157).
Tali profili di pericolosità RAGIONE_SOCIALEa condotta per l’ordine pubblico sono estranei NOME fattispecie di cui all’art. 86, d.P.R. n. 570 del 1960 che tutela, invece, l’interesse RAGIONE_SOCIALEo Stato al libero e corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALEe consultazioni elettorali e il diritto di ogni elettore NOME libera determinazione e manifestazione RAGIONE_SOCIALEa propria preferenza elettorale (cfr. Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep.2016, COGNOME, in motivazione).
Ciò emerge chiaramente anche dNOME diversità strutturale RAGIONE_SOCIALEe due fattispecie, in quanto, con riferimento al reato di cui all’art. 416 -ter cod. pen., l’interlocutore del candidato è l’esponente di un’organizzazione RAGIONE_SOCIALE o un soggetto che, comunque, si impegna a procurare voti mediante metodi intimidatori propri RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre nell’ipotesi di cui all’art. 86 d.P.R. cit. l’interlocutore è un singolo e potenziale elettore.
Sulla base di tale differente bene giuridico, la Corte territoriale doveva, dunque, rivalutare, ai fini RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili, se e in che misura l’illecito accordo elettorale avesse cagioNOME un danno risarcibile alle due parti civili costituite in relazione NOME diversa fattispecie di cui all’art. 416 -ter cod. pen.
9 .5. Sulla base di quanto esposto nei punti precedenti, va disposto l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nei confronti di COGNOME, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE
che provvederà a rivalutare la legittimazione e le richieste di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti civili in considerazione del diverso bene giuridico protetto dNOME diversa norma incriminatrice ravvisata in luogo RAGIONE_SOCIALEa iniziale contestazione del reato di cui al l’art. 416 -ter cod. pen. Il ricorso va rigettato nel resto.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativo RAGIONE_SOCIALEa medesima doglianza dedotta in appello, esaustivamente valutata dNOME sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha negato la riduzione di pena nella massima estensione in considerazione RAGIONE_SOCIALEa particolare capacità a delinquere manifestata dall’imputato in relazione ai numerosi reati a lui ascritti NOME RAGIONE_SOCIALEe esigenze di emenda.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è parzialmente fondato, limitatamente al quinto motivo di ricorso, mentre è infondato nel resto.
11.1. Il primo motivo è inammissibile per le medesime ragioni già esposte nel punto 9 .1. nell’esaminare l’analoga eccezione dedotta da COGNOME. Alle argomentazioni sopra esposte va, inoltre, aggiunto che il motivo in esame non consente di colmare le carenze di elementi fattuali necessari NOME decisione in quanto non può reputarsi sufficiente, a tal fine, la sola allegazione RAGIONE_SOCIALE‘elenco dei decreti autorizzativi con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme incriminatrici per cui sono stati emessi . Tale elenco, infatti, oltre a non specificare le condotte per cui è intervenuta la singola autorizzazione, non appare completo in quanto dalle deduzioni di COGNOME, che ha sollevato analoga eccezione, risulta che le intercettazioni furono autorizzate anche per il reato di turbata libertà degli incanti, autorizzazione che, tuttavia, non NOME nell’elenco in questione.
11.2. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono infondati.
Il tema principale che viene sottoposto all’esame del Collegio con il terzo motivo di ricorso attiene NOME nozione di utilità rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di cui all’art. 86 d.P.R. 570 del 1960. Secondo la tesi difensiva, detta nozione deve essere circoscritta ai soli benefici connotati da specificità e illiceità o, quanto meno, da ingiustizia. Sulla base di tale premessa, come sostenuto soprattutto nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione orale, si pretende di escludere dal sinNOMEgma penalmente rilevante tutte le utilità consistenti, come nel caso di specie, in una generica futura disponibilità del candidato in favore di chi fa mercimonio del suo diritto di voto.
Ad avviso del Collegio, tale tesi, benché suggestiva, non può essere condivisa.
In primo luogo, va considerato il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE ‘art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960 in cui non si fa alcun riferimento ad una specifica connotazione RAGIONE_SOCIALEa ‘utilità’ , quale, ad esempio, una utilità ingiusta o di contenuto patrimoniale. Al primo comma, infatti, con
riferimento NOME condotta del soggetto interessato ad ottenere, anche ad altrui vNOMEggio, la firma per la presentazione di una candidatura, il voto elettorale o l’ astensione dal voto, si fa riferimento NOME dazione, offerta o promessa di ‘qualunque utilità’. Ancora più ampio è il riferimento NOME condotta de ll’elett ore, sanzionata dal secondo comma, in cui si fa riferimento a ll’ accettazione di offerte o promesse o NOME ricezione di denaro o ‘ altra utilità ‘ .
Tale dato letterale va interpretato NOME luce RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALEa disposizione incriminatrice volta a sanzionare qualunque forma di mercimonio di un diritto costituzionalmente garantito, mercimonio i cui effetti si dispiegano ben oltre la sfera individuale per andare a intaccare la stessa tenuta RAGIONE_SOCIALEe istituzioni democratiche fondate sul consenso popolare espresso mediante il voto.
Coordinando il dato letterale con quello teleologico, ritiene il Collegio che la nozione di utilità contemplata dNOME norma incriminatrice sia stata correttamente interpretata dNOME Corte territoriale con riferimento a qualunque vNOMEggio di contenuto morale o materiale, anche non implicante una condotta illecita o ingiusta in favore RAGIONE_SOCIALE‘elettore .
La diversa e restrittiva interpretazione proposta dal ricorrente, non solo non trova alcun riferimento nella formulazione RAGIONE_SOCIALEa norma, ma, ove accolta, porterebbe ad un irragionevole restringimento RAGIONE_SOCIALEa penale rilevanza degli atti di disposizione del diritto costituzionale di voto e RAGIONE_SOCIALEa sua libertà (art. 48 Cost.).
Ma occorre aggiungere una ulteriore specificazione.
Dall’analisi RAGIONE_SOCIALEe condotte alternativamente sanzionate dal secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 (accettazione di offerte o promesse o ricezione di denaro o altra utilità) può desumersi che l’utilità oggetto del patto può anche non essere conseguita immediatamente ed essere condizionata alle sorti RAGIONE_SOCIALEa competizione elettorale.
L’utilità, dunque, può essere rappresentata anche da una futura ‘disponibilità’ del candidato ad adoperarsi in funzione degli interessi RAGIONE_SOCIALE‘elettore (cfr. con riferimento al delitto di corruzione, Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281502), come accaduto nel caso in esame, trattandosi, comunque, di un vNOMEggio significativo e idoneo a ‘far leva’ sulla volontà RAGIONE_SOCIALE‘elettore e ad indurlo a disporre negozialmente del suo voto.
11 .2.1. Sulla base di tale definizione del concetto di ‘utilità’, può dunque, respingersi la doglianza formulata con il secondo motivo di ricorso in relazione al patto intercorso tra il ricorrente e NOME, il cui contenuto è stato reputato non illogicamente, al pari di quello del patto intercorso con COGNOME e COGNOME, non meramente ipotetico, ma specifico e inequivoco.
Risulta dNOME sentenza impugnata che NOME formulò plurime richieste di utilità in suo favore: in un primo incontro del 16/1/2018 con COGNOME, COGNOME e COGNOME, completamente trascurato dal ricorrente, NOME, chiese, infatti, RAGIONE_SOCIALEe ‘entrature’ nel settore degli appalti, nella sua qualità di consulente aziendale e referente di imprese che
intendeva favorire; nella conversazione del 7/2/2018, NOME, rivolgendosi a NOME, – il quale fungeva da intermediario tra NOME da un lato, e NOME e NOME dall’altro – faceva anche riferimento ad un incarico in un organismo di vigilanza o in una società che gli assicurasse uno stipendio annuo tra i 7000 e i 9.000 euro l’anno.
Con riferimento a tali richieste, la Corte territoriale ha chiarito, con motivazione che non appare affetta da alcun vizio logico o giuridico, che non vi è alcun dubbio sulla consapevolezza da parte di NOME RAGIONE_SOCIALE‘utilità richiesta da NOME nella prima circostanza dal momento che la richiesta fu formulata nel corso di un incontro cui partecipava anche il ricorrente. Tale argomento consente di superare l’obiezione difensiva relativa NOME carenza di prova RAGIONE_SOCIALEa effettiva trasmissione a NOME RAGIONE_SOCIALEa seconda richiesta formulata da NOME, trattandosi, in ogni caso, di una utilità, quella inizialmente indicata, suscettibile di assumere rilevanza penale all’interno del mercimoni o del voto in favore di NOME.
11.2.2 . Manifestamente infondata è anche l’ulteriore doglianza relativa NOME irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘accordo in quanto intervenuto prima che vi fosse la certezza RAGIONE_SOCIALEa candidatura di COGNOME.
Va, infatti, considerato che il reato di corruzione elettorale rientra tra gli illeciti di pericolo astratto, in quanto è sufficiente il compimento RAGIONE_SOCIALEa condotta incriminata per determinare l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, indipendentemente dall’effettiva messa in pericolo del bene giuridico protetto. La norma, infatti, anticipa la soglia RAGIONE_SOCIALEa punibilità incriminando anche la sola promessa di una utilità in cambio del voto o RAGIONE_SOCIALEa firma per la candidatura, sanzionando ogni comportamento che possa condizionare la libertà del voto.
Con riferimento NOME posizione del promissario, inoltre, si tratta di un delitto comune che, come emerge dal l’impiego del termine “chiunque”, può essere commesso da un qualsiasi cittadino, anche se nella maggior parte dei casi si tratta proprio del soggetto politico candidato alle elezioni che realizza personalmente la condotta criminosa. In tale ultimo caso, il candidato agirà “a proprio vNOMEggio”, mentre qualora la promessa provenga da un terzo, l’intervento sarà attuato a vNOMEggio “altrui”.
Come già affermato da Sez. 6 n. 50116 del 11/10/2016 Rv. 269231, la necessità che il pactum sceleris sia finalizzato ad una specifica e prossima espressione di voto, risulta desumibile da un’analisi complessiva e coordinata dei due commi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 86 citato: «invero, il primo comma, nel prefigurare il comportamento del corruttore (punibile anche a prescindere dal raggiungimento di un accordo), sanziona la condotta di chi, «per ottenere, a proprio od altrui vNOMEggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale, o l’astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori ….”; il secondo comma, invece, tipizza la condotta RAGIONE_SOCIALE‘elettore, come quella di colui “che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità”. In effetti, la qualità di «elettore» assume un significato selettivo coerente con la necessità di un collegamento tra il patto illecito ed una “tornata” elettorale determinata e prossima, trattandosi di una qualità suscettibile
di venir meno per varie ragioni, quali la pronuncia di condanne penali, e, con riferimento alle competizioni locali, anche per la mutevolezza RAGIONE_SOCIALEa residenza anagrafica. Inoltre, l’impiego, nel descrivere la condotta RAGIONE_SOCIALE‘«elettore», RAGIONE_SOCIALEe sole parole «dare» o «negare», e non anche RAGIONE_SOCIALEa parola «promettere», evoca un’attività da compiere con immediatezza.
Ciò che rileva, dunque, non è tanto c he al momento RAGIONE_SOCIALE‘accordo il soggetto interessato (direttamente o indirettamente) abbia già assunto la veste di candidato, quanto che l ‘accordo sia serio e concreto e la competizione elettorale sia già ben individuata e sia la più prossima rispetto al pactum sceleris (Sez. 5, n. 1039 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282966).
La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche considerando che, a prescindere dNOME data di presentazione ufficiale RAGIONE_SOCIALEa candidatura di NOME, dall’esame complessivo RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate , risulta che l’accordo corruttivo fu concluso tra gennaio e febbraio 2018 e, dunque, nell’imminenza RAGIONE_SOCIALEe elezioni che si sarebbero svolte dopo «poco più di un mese».
11.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico.
Rileva, infatti, il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione non illogica, ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza ostativa attribuita NOME particolare gravità del fatto, gravità che, unitamente al ruolo assunto da NOME, è stata considerata determinante anche ai fini del diniego del beneficio RAGIONE_SOCIALEa non menzione e RAGIONE_SOCIALEa determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
In presenza di un esercizio del potere discrezionale fondato su una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, né arbitraria, le censure in esame devono ritenersi non consentite in sede di legittimità.
11.4 Il quinto motivo di ricorso è fondato per le medesime ragioni già esposte nel punto 9.4. in relazione a ll’esame RAGIONE_SOCIALEa medesima doglianza formulata da COGNOME.
11.5. Sulla base di quanto esposto nei punti precedenti in merito ai motivi di ricorso di COGNOME, va disposto l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che provvederà, come già indicato al punto 9.4., NOME valutazione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione e RAGIONE_SOCIALEe richieste di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti civili. Il ricorso va rigettato nel resto.
Il ricorso proposto da COGNOME è parzialmente fondato con riferimento NOME doglianza relativa al diniego RAGIONE_SOCIALEa non menzione, mentre va rigettato nel resto.
12.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativo RAGIONE_SOCIALEa medesima questione già dedotta in appello e rigettata dNOME Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica (si veda, in particolare, pagina 161 in cui si considera la dettagliata descrizione RAGIONE_SOCIALEe condotte contenuta nel capo di imputazione,
comprensiva anche del l’incontro del 4/9/17, giorno RAGIONE_SOCIALE‘apertura RAGIONE_SOCIALEe buste contene nti l’offerta economica ).
A tale riguardo, ritiene, inoltre, il Collegio che la Corte territoriale ha adeguatamente valutato la determinazione n. 12 del 19.2.2018, sottolineando, con argomentazione non illogica, che da questa, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, risulta che la commissione giudicatrice aveva trasmesso in data 24/8/2017 al R.U.P. soltanto la valutazione RAGIONE_SOCIALEe offerte tecniche, ma non l’esito RAGIONE_SOCIALEe offerte economiche, la cui apertura è avvenuta il successivo 4/9/2017.
12.2. Anche il secondo motivo è inammissibile per le stesse ragioni già esposte nel punto 9 .1. nell’esaminare l’analoga eccezione dedotta da COGNOME.
12.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato e aspecifico. La sentenza impugnata, infatti, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici con le quali il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha chiarito le ragioni per cui costui è stato considerato l’interlocutore RAGIONE_SOCIALEe conversazioni oggetto di censura. In primo luogo, si è sottolineata la presenza agli atti di un gruppo di conversazioni pacificamente attribuibili a COGNOME, conversazioni che sono state utilizzate quale termine di raffronto per accertare l’identità RAGIONE_SOCIALE‘interlocutore sia da parte del Giudice per le indagini preliminari, che ha proceduto all’ascolto diretto , che da parte RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria che, peraltro, ha individuato nei dialoghi taluni riferimenti individualizzanti NOME vita personale e familiare di COGNOME, quali il viaggio con il cogNOME, il lavoro del padre, l’auto (cfr. pagina 166 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Anche il particolare relativo del riferimento a ‘NOME‘ , sul quale insiste il motivo in esame, è stato adeguatamente spiegato dNOME Corte territoriale in ragione RAGIONE_SOCIALE‘errore commesso nel corso RAGIONE_SOCIALEa prima trascrizione RAGIONE_SOCIALEa conversazione, errore successivamente emendato e sostituito con le parole ‘NOME f NOME‘ (paese di origine di COGNOME) a seguito del riascolto del brano da parte RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria. La sentenza, inoltre, pur prendendo atto RAGIONE_SOCIALEa mancanza di assonanza tra le parole ‘ S NOME e ‘NOME‘ , ha sottolineato la aspecificità RAGIONE_SOCIALEa censura difensiva che, a fronte del rilevato errore trascrittivo, non ha allegato alcun elemento a sostegno RAGIONE_SOCIALEa eventuale fNOMEcità del secondo riascolto.
Tale aspecificità non è superata dal motivo in esame in cui il ricorrente si limita ad insistere sulla non riferibilità RAGIONE_SOCIALEa conversazione a COGNOME esclusivamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa presenza nella trascrizione del dialogo del riferimento al paese di NOME NOME.
12.4. Il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto attinenti NOME configurabilità del reato di cui all’art. 353 cod. pen., sono complessivamente infondati.
12.4.1. Va, innanzitutto, premesso che il reato di turbata libertà degli incanti è un reato di pericolo concreto che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato
perseguito dagli autori RAGIONE_SOCIALE‘illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l’andamento RAGIONE_SOCIALEa gara (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275163; Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, COGNOME, Rv. 254906). Il reato è, dunque, integrato in tutti i suoi elementi costitutivi ove le condotte di tipo collusivo, violento o decettivo siano capaci di influenzare l’andamento RAGIONE_SOCIALEa gara, e, dunque, idonee a ledere i beni giuridici protetti che si identificano con l’interesse pubblico NOME libera concorrenza e NOME maggiorazione RAGIONE_SOCIALEe offerte (Sez. 6, n. 6605 del 17/11/2020, dep. 2021, Pani, Rv. 280837) NOME con la libertà di partecipazione NOME gara (Sez. 6, n. 17586 del 28/02/2017, COGNOME, Rv. 269830), determinando un rischio di alterazione del corso degli incanti (Sez. 6, n. 12333 del 01/03/2023, COGNOME, Rv. 284572).
12.4.2. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ricostruito puntualmente le condotte collusive poste in essere dall’imputato (responsabile RAGIONE_SOCIALE‘ ufficio appalti del RAGIONE_SOCIALE), COGNOME (R.U.P.) e COGNOME durante la procedura di gara.
Si è, in primo luogo, posto l’accento su una conversazione avvenuta il 19/7/2017 in cui NOME chiamava NOME e gli chiedeva aiuto per correggere alcuni errori contenuti nel bando.
Secondo la puntuale ricostruzione cronologica contenuta nella sentenza impugnata, a tale telefonata seguivano un incontro tra i due e, pochi giorni dopo, in data 2/8/2017, COGNOME, dopo avere prestato aiuto a COGNOME per ‘correggere’ il contenuto del bando, presentava la propria offerta.
Alla gara venivano ammesse tre imprese e il successivo 24/8/2017 la commissione giudicatrice trasmetteva al R.U.P. COGNOME la graduatoria nella quale risultava in prima posizione la ditta RAGIONE_SOCIALE, seguita da quella di COGNOME.
La Corte territoriale ha reputato altamente significativi degli accordi collusivi intercorsi, un primo incontro tra COGNOME e COGNOME, avvenuto il giorno successivo NOME trasmissione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, nel corso del quale COGNOME COGNOME il proprio disappunto , ma, soprattutto, l’incontro del 4/9/2017 – secondo la sentenza impugnata avvenuto prima RAGIONE_SOCIALE‘apertura RAGIONE_SOCIALEe buste – tra COGNOME, COGNOME e COGNOME. Risulta, infatti, che nel corso di tale incontro, COGNOME si faceva portare i verbali di gara e i tre procedevano al loro esame «ragionando sulle offerte formulate dai concorrenti» e sul fatto che l’offerta RAGIONE_SOCIALEa prima RAGIONE_SOCIALEe due concorrenti presentava RAGIONE_SOCIALEe difformità rispetto al bando di gara. In tale contesto, COGNOME spiegava a COGNOME quali atti compiere per indurre COGNOME a invalidare la gara, ovvero l’accesso agli atti e la segnalazione di difformità dei prodotti offerti dalle ditte concorrenti, condotta cui avrebbero fatto seguito anche analoghe segnalazioni da parte RAGIONE_SOCIALEe altre ditte. La sentenza impugnata aggiunge, inoltre, riportando il brano RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata nel corso di tale incontro, che COGNOME incoraggiava COGNOME a richiedere l’accesso agli atti, suggerendogli al contempo cautela «per evitare clamore».
Sempre il 4/9/2017 si procedeva all’apertura RAGIONE_SOCIALEe buste, rendendo pubbliche le offerte dei tre partecipanti e la relativa graduatoria frutto RAGIONE_SOCIALEa sommatoria tra il punteggio del l’o fferta tecnica e quello RAGIONE_SOCIALE‘offerta economica.
Nel pomeriggio RAGIONE_SOCIALEo stesso giorno, veniva intercettata altra conversazione in cui COGNOME e COGNOME continuavano a parlare RAGIONE_SOCIALEa gara e COGNOME chiedeva al ricorrente di ritardare la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di aggiudicazione.
La Corte territoriale ha, inoltre, considerato l’u lteriore condotta tenuta da COGNOME COGNOME, attenendosi alle informazioni ricevute da COGNOMECOGNOME il successivo 7/9/2017 segnalava la difformità dei prodotti o fferti dNOME due ditte concorrenti, chiedendone l’ esclusione dNOME gara , condotta, quest’ultima , per la quale COGNOMECOGNOME nel corso di un incontro avvenuto il successivo 14/9/2017, veniva redarguito da COGNOMECOGNOME La sentenza segnala, in particolare, che nel corso di tale conversazione, COGNOME COGNOME COGNOME di essere stato troppo frettoloso nel chiedere l’esclusione dNOME gara e di non essersi prima consultato con lui; COGNOME, inoltre, continuando a indirizzare la condotta di COGNOME, gli suggeriva di «non esagerare proponendo continue istanze», perché ciò avrebbe potuto indisporre uno dei componenti RAGIONE_SOCIALEa commissione giudicatrice, arrivando a prospettare di scrivere egli stesso «quanto necessario, per far sì che COGNOME lo facesse proprio» (cfr. pagina 167).
Le interlocuzioni indebite con il COGNOME proseguivano, inoltre, il successivo 29/9/2017 in quanto, come sottolineato dNOME sentenza impugnata, questa volta era COGNOME ad attivarsi per chiamare COGNOME chiedendogli chiarimenti sulle contestazioni formulate e, addirittura, indicazioni su cosa scrivere nel verbale di esclusione RAGIONE_SOCIALEe ditte concorrenti, «specificando di non poter riportare pedissequamente quanto scritto da COGNOME, ma di dover modificare le parole». Ciò in ragione del fatto che la commissione giudicatrice aveva già svolto le proprie verifiche e non aveva ravvisato le anomalie segnalate da COGNOME.
Il successivo 18/10/2017, COGNOME informava COGNOME che anche le altre due ditte, come già previsto da COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALE‘incontro del 4/9/2017, avevano chiesto l’accesso agli atti e segnalato difformità dei prodotti offerti da COGNOME, cosicché ciò avrebbe potuto portare all’annullamento RAGIONE_SOCIALEa gara, notizia, quest’ultima che veniva appresa con favore da COGNOME il quale chiedeva a COGNOME di predisporre per la prossima gara un capitolato più semplice.
Risulta, infine, che a seguito di altro incontro tra COGNOME e COGNOME in data 7/12/2017, in cui il primo lo informava che la gara sarebbe stata annullata e che nel giro di un mese sarebbe stata bandita una seconda gara, con determina n. 12 del 19/2/2018 COGNOME disponeva l’esclusione di tutte le ditte concorrenti e dichiarava deserta la gara.
12.4.3. Sulla base di tale ricostruzione cronologica RAGIONE_SOCIALEe modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALEa gara e dei contatti intercorsi tra l’imputato, COGNOME e COGNOME, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata ha legittimamente ravvisato la responsabilità del ricorrente.
A prescindere, infatti, dNOME precisa collocazione temporale RAGIONE_SOCIALE‘incontro del 4/9/2017, se prima o dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria RAGIONE_SOCIALEe offerte, ciò che rileva
ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa è l’evidente accordo collusivo intercorso con COGNOME ed avente ad oggetto l’individuazione degli strumenti per invalidare la gara e procedere agli affidamenti diretti a COGNOME, obiettivo che, come emerge dNOME ricostruzione fattuale sopra riassunta, è stato pienamente raggiunto dai concorrenti nel reato.
Va, infatti, considerato che la “collusione”, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di cui all’art. 353 cod. pen ., va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento RAGIONE_SOCIALEe offerte (Sez. 6, n. 12298 del 16/01/2012, Citarella, Rv. 252555 – 01). Rientra, dunque, in tale nozione anche l’accordo attuato mediante la ‘ fornitura di suggerimenti ‘ dal soggetto preposto NOME gara, sulla base RAGIONE_SOCIALEa propria esperienza e RAGIONE_SOCIALEe proprie competenze professionali, eventualmente avvalendosi di notizie riservate, ad uno dei concorrenti al fine di aiutarlo ad individuare il miglior contenuto RAGIONE_SOCIALE‘offerta per aggiudicarsi la gara (Sez. 6, n. 4113 del 16/05/2019, dep. 2020, Testa, Rv. 278111; Sez. 6, n. 57251 del 09/11/2017, Vigato, Rv. 271728) o, come nel caso in esame, di ottenere l’invalidazione RAGIONE_SOCIALEa gara e il successivo affidamento diretto di talune forniture. Si tratta, infatti, di un contributo conoscitivo indebito, offerto da chi dovrebbe garantire la correttezza e quindi la parità di condizioni dei concorrenti, a vNOMEggio di uno solo di essi, e, quindi, a danno degli altri, con modalità idonee ad influire sul normale svolgimento RAGIONE_SOCIALEe offerte.
12.4.4. Non coglie, inoltre, nel segno l’ulteriore obiezione sollevata nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione orale, ovvero la valenza neutralizzante RAGIONE_SOCIALEa collocazione temporale RAGIONE_SOCIALEa condotta, in quanto avvenuta lo stesso giorno in cui veniva resa pubblica la graduatoria provvisoria RAGIONE_SOCIALEe offerte.
Va, infatti, rammentato che il termine «gara» evoca un procedimento competitivo, anche informale e atipico, mediante il quale la Pubblica Amministrazione proceda all’individuazione del contraente sulla base di un avviso informale di gara, di un bando, o comunque di altro atto equipollente, che pongano i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 9385 del 13/04/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272227). Nell’ambito di tale procedimento, i l termine finale entro il quale assumono rilevanza le condotte descritte dall’art. 353 cod. pen. va individuato nella conclusione RAGIONE_SOCIALEa gara, ovvero nell’aggiudicazione definitiva , cosicché il reato in esame è configurabile anche nel caso in cui le condotte siano realizzate nell’intervallo tra l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, atteso che la prima ha una valenza meramente endoprocedimentale ed è solo con l’aggiudicazione definitiva che il procedimento di scelta del contraente giunge al termine (Sez. 6, n. 57251 del 09/11/2017, Vigato, Rv. 271727).
12.4.5. È inoltre, infondata la doglianza relativa NOME inidoneità RAGIONE_SOCIALEa condotta tenuta dal ricorrente dovendosi al riguardo ribadire che in tema di turbata libertà degli
incanti, l’evento del reato è integrato anche dal mero turbamento, consistente in una alterazione del regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALEa gara, come avvenuto nel caso di specie, con evidente pregiudizio per l’interesse pubblico NOME libera concorrenza (cfr. Sez. 6, n. 6605 del 17/11/2020, dep. 2021, Pani, Rv. 280837).
12.4.6. È, infine, inammissibile, in quanto generica, la doglianza relativa NOME carenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico del reato. Va, infatti, ribadito che ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione del reato di turbata libertà degli incanti è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti (Sez. 6, n. 653 del 14/10/2016, dep. 2017, Venturini, Rv. 269526).
La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente ricostruito il contributo di COGNOME, anche sotto il profilo psicologico, sottolineando che questi, essendo pienamente consapevole RAGIONE_SOCIALEa gara in corso, si prestava a dare suggerimenti e colludere con uno dei concorrenti al fine di farla invalidare e procedere ad affidamenti diretti.
12.5. Il settimo motivo è inammissibile in quanto pone a base RAGIONE_SOCIALEa censura una non consentita comparazione con il trattamento sanzioNOMErio commiNOME a COGNOME, senza, tuttavia, evidenziare alcun vizio di legittimità intrinseco NOME determinazione del trattamento commiNOME al ricorrente (si veda pagina 186 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in cui la Corte ha argomentato in ordine NOME congruità e proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta al ricorrente, determinata nel medio edittale, in considerazione del ruolo da questi svolto nella consumazione del reato).
12 .6. L’ottavo motivo di ricorso è fondato, risultando dNOME motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (pagina 168) che la Corte territoriale ha concesso il beneficio RAGIONE_SOCIALEa non menzione che, tuttavia, non è stato riportato nel dispositivo.
12 .7. Sulla base di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente al beneficio RAGIONE_SOCIALEa non menzione RAGIONE_SOCIALEa condanna, con la concessione del beneficio in questione; il ricorso va rigettato nel resto.
Il ricorso di COGNOME è complessivamente infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
13.1. Il primo motivo è inammissibile per le medesime ragioni già esposte nel punto 9 .1. nell’esaminare l’analoga eccezione dedotta da COGNOME.
13.2. Il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono infondati.
Richiamate le considerazioni già esposte nel punto 12.4. in ordine NOME natura e agli elementi costituivi del reato di turbata libertà degli incanti, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici e saldamente ancorata alle risultanze istruttorie e NOME cronologia RAGIONE_SOCIALEe conversazioni e degli incontri
descritta nel punto 12.4.2., ha ineccepibilmente ritenuto la penale responsabilità di COGNOME per le condotte collusive tenute nel suo ruolo di R.U.P. di gara in quanto: 1) quando i partecipanti chiedevano chiarimenti sui codici dei prodotti, si rivolgeva a COGNOME chiedendo il suo aiuto per correggere il bando, facendo sì che, di fatto, le risposte alle richieste dei concorrenti venissero fornire da altro soggetto interessato NOME gara ; 2) dopo l’apertura RAGIONE_SOCIALEe buste contenenti le offerte tecniche e la valutazione RAGIONE_SOCIALEa commissione giudicatrice si incontrava con COGNOME, manifestando la volontà di aggiudicargli la gara, mentre COGNOME gli anticipava la sua intenzione di chiedere l’accesso agli atti; 3) successivamente NOME segnalazione RAGIONE_SOCIALEe difformità dei prodotti offerti dai concorrenti, effettuata da COGNOME secondo le indicazioni di COGNOME, violando i principi di imparzialità e terzietà, si rivolgeva a COGNOME per la redazione del verbale di esclusione RAGIONE_SOCIALEe ditte concorrenti, senza porsi il problema di verificare la fondatezza dei rilievi, ma solo di evitare che il contenuto di tale verbale fosse identico NOME segnalazione di COGNOME.
Si tratta di una condotta che, NOME luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni già esposte nel punto 12.4., ha turbato l’andamento RAGIONE_SOCIALEa gara, ledendo l’interesse RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione al suo regolare svolgimento, formale e sostanziale, attraverso la libera concorrenza tra i partecipi. Non si tratta, dunque, come sostiene il ricorrente, di un comportamento ‘ preparatorio ‘ inidoneo a superare la soglia di configurabilità del tentativo, ma di un atto che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura di reato di pericolo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in esame, appare idoneo a cagionare l’evento, poi effettivamente realizzatosi, del turbamento RAGIONE_SOCIALEa gara ed ad assicurare, violando il dovere di imparzialità e terzietà, la realizzazione degli interessi di COGNOME che, successivamente, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, conseguiva l’affidamento diretto sia pure per importo inferiori a quelli oggetto del bando del 2017 (si veda, al riguardo, pagina 159 RAGIONE_SOCIALEa sentenza in cui la Corte territoriale afferma che dNOME documentazione agli atti risulta che, una volta dichiarata deserta la gara, si è proceduto con affidamenti diretti assegnati a COGNOME per assicurare il fabbisogno del RAGIONE_SOCIALE in relazione ai prodotti oggetto del bando per l’anno 2017, mentre il nuovo bando, sul quale il ricorrente continua ad insistere, riguardava il fabbisogno per l’anno 2018).
13.2.1. L a censura relativa all’elemento psicologico del reato ha un contenuto meramente confutativo, limitandosi il ricorrente ad insistere sulla rilevanza del verbale RAGIONE_SOCIALEa commissione interna al RAGIONE_SOCIALE. Rileva, infatti, il Collegio che la Corte territoriale, pur ritenendo tardiva la deduzione difensiva, in quanto formulata solo in sede di discussione, ha evidenziato che si trattava di un rilievo privo di sostegno documentale che, in ogni caso, non appariva idonea a disarticolare il quadro probatorio a carico di COGNOME, non risultando che la commissione interna avesse valutato le conversazioni intercorse tra questo e uno degli offerenti, né che si fosse soffermata sulla turbativa contestata.
Tale motivazione è stata completamente trascurata dal ricorrente che si è limitato a insistere sull’omesso rilievo di irregolarità formali da parte RAGIONE_SOCIALEa citata commissione.
14. Le richieste risarcitorie formulate con le conclusioni scritte depositate nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione dalle parti civili Regione RAGIONE_SOCIALE, Comune RAGIONE_SOCIALE e Comune RAGIONE_SOCIALE, peraltro già accolte dNOME sentenza di primo grado, esulano dal perimetro del presente giudizio di legittimità e, non avendo costituito oggetto di specifico ricorso, non possono essere prese in considerazione.
15. Al rigetto dei ricorsi di COGNOME e COGNOME consegue la condanna degli imputati al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Alla inammissibilità dei ricorsi di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME segue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila da versare in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
16. Per quanto attiene NOME liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute nel grado dalle parti civili, poiché non tutte le istanze contengono la specifica indicazione degli imputati nei cui confronti sono formulate, le stesse saranno poste a carico solo di taluni imputati sulla base del seguente criterio: le spese sostenute dalle parti civili costituitesi anche in grado di appello (Comune di RAGIONE_SOCIALE, Provincia di RAGIONE_SOCIALE, Comune di RAGIONE_SOCIALE, Banca Intesa San Paolo) saranno poste a carico degli imputati nei cui confronti si erano costitute in appello (ovvero COGNOME, COGNOME e COGNOME); le spese sostenute dalle parti civili non costituitesi in grado di appello, ma che hanno rassegNOME le proprie conclusioni nel giudizio di legittimità (Regione RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) saranno poste a carico di tutti gli imputati nei cui confronti risultavano costituite in primo grado, fatta eccezione, per quanto attiene alle spese processuali sostenute dNOME RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE‘interno, di COGNOME , il cui nominativo non è indicato nelle conclusioni rassegnate.
Sulla base di tale criterio, dunque, va disposta la condanna alle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo, di COGNOME e COGNOME in favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa Provincia di RAGIONE_SOCIALE, NOME, del solo COGNOME, in favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE; COGNOME in favore di Banca Intesa San Paolo; di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME in favore RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
In parziale accoglimento del ricorso del Pubblico RAGIONE_SOCIALE annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente NOME qualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta del capo 1 e NOME aggravante RAGIONE_SOCIALE‘art. 416bis , quarto comma, cod. pen., NOME nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 512bis cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio su tali capi e punti, ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE. Rigetta nel resto il ricorso del Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di COGNOME NOME limitatamente NOME non menzione RAGIONE_SOCIALEa condanna, beneficio che riconosce al ricorrente. Rigetta nel resto il ricorso del COGNOME.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente alle statuizioni civili e rinvia, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE. Rigetta nel resto i ricorsi del COGNOME e del COGNOME.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Condanna, inoltre, gli imputati sotto elencati NOME rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida: a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME in favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE in euro 4.500,00 e in favore RAGIONE_SOCIALEa Provincia di RAGIONE_SOCIALE in euro 3.686,00; a carico di COGNOME NOME in favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE in euro 4.000,00; a carico di COGNOME NOME in favore di Banca Intesa San Paolo in euro 3.686,00; a carico di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME in favore RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE in euro 3.000,00; a carico di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in euro 6.000,00, oltre per ciascuna parte civile spese e accessorie di legge. Così deciso il 4 febbraio 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME