Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20881 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20881 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Azzano Mella il 31/07/1963
avverso l ‘ordinanza del 04/02/2025 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; letta la memoria difensiva dell’avvocato NOME COGNOME difensore di COGNOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Brescia, adito in sede di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di NOME COGNOME con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 13/04/2023 per il delitto di cui all’art. 416ter cod. pen.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Brescia denunciando un unico motivo di annullamento per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi in ordine alla promessa effettuata da NOME COGNOME -sottoposto a custodia cautelare nel medesimo procedimento in quanto ritenuto capo e promotore di una associazione di ‘ ndrangheta in provincia di Brescia- di procurare voti a NOME COGNOME, candidato sindaco del Comune di Flero; non ha, invece, ritenuto sussistere gravi indizi in ordine all’accettazione di tale offerta da parte di NOME COGNOME. Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, quindi, non sarebbe configurabile per difetto dell’accordo tra le parti.
Secondo il pubblico ministero ricorrente, il Tribunale , nell’interpretare le conversazioni intercettate, ha applicato alle parole di NOME COGNOME un criterio interpretativo diverso da quello utilizzato per quelle di NOME COGNOME e in ciò risiederebbe la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell ‘ imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché postula una diversa, e alternativa, lettura delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità.
Infatti, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’ indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
Reputa il collegio che l’interpretazione delle intercettazioni telefoniche contenuta nell’ordinanza impugnata non sia né manifestatamente irragionevole né manifestamente illogica.
Il Tribunale ha rilevato che le intercettazioni ambientali si sono svolte in due momenti distinti: le prime risalgono all’autunno 2020, quando NOME COGNOME ha fatto visita alla sede della società di Tripodi, per regolare i rapporti economici relativi a un prestito usurario a lui elargito; in questa occasione il ricorrente ha manifestato la volontà di rientrare in politica e NOME COGNOME si è dimostrato subito interessato, offrendogli il voto dei calabresi.
Dopo quasi un anno, alla vigilia delle elezioni amministrative, NOME COGNOME è tornato presso gli uffici della società e, in questa occasione, è stata registrata una lunga conversazione (prog. 12571), in cui COGNOME , interessato all’elezione , ha chiesto di essere inserito nel settore degli appalti, evidentemente in cambio di voti.
Il ricorrente, allora, ha sviato il discorso, spiegando i vantaggi derivanti dalla gestione di una residenza per anziani e il procedimento necessario per crearla.
Secondo il Tribunale, le interlocuzioni di COGNOME non dimostrano una seria ed effettiva accettazione e con essa l’impegno, una volta eletto, di soddisfare gli interessi del sodalizio riferibile a Tripodi. In particolare, per quanto attiene al tema delle RSA, il ricorrente ha utilizzato affermazioni che, ad avviso del Tribunale, avevano carattere interlocutorio ed astratto « certamente non oppositivo, ma nemmeno sufficientemente articolato per esprimere una vera e propria assunzione di impegno in favore della cosca » .
Per questi motivi è stato ritenuto che il quadro indiziario non fosse sufficiente a sostenere l’ipotesi accusatoria dell’ accettazione, da parte del ricorrente, della promessa di voti.
Si tratta di una interpretazione non manifestamente illogica né irragionevole, che, per quanto sopra detto, non è sindacabile in sede di legittimità.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 29/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME