Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11250 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11250 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Mazara del Vallo il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME – di fiducia
COGNOME NOME nato a Mazara del Vallo il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte di Appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la memoria difensiva nellÕinteresse di COGNOME NOME, datata 31/01/2026, a firma AVV_NOTAIO;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta giˆ depositata chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale;
udito il difensore dellÕimputato COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito il difensore dellÕimputato COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 maggio 2025 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 21 febbraio 2024, ha assolto NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato di cui allÕart. 416ter cod. pen. perchŽ il fatto non sussiste.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, deducendo:
2.1. Inosservanza o erronea applicazione di legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento allÕart. 416ter cod. pen.
Si deduce che i fatti oggetto del procedimento sono inquadrabili nella fattispecie di cui all’articolo 416ter cod. pen. in quanto, sotto il profilo soggettivo, entrambi gli imputati rivestivano i ruoli richiesti dalla fattispecie; invero, NOME COGNOME era candidato alle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Petrosino oltre ad essere consigliere comunale uscente, e NOME COGNOME era un uomo di NOME nostraÓ, punto di riferimento della mafia di Mazara del Vallo, come emerso dai provvedimenti giurisdizionali depositati. Risulterebbe altres’ dimostrata (come argomentato dal Tribunale di Marsala nella sentenza di primo grado nelle pagine 127 e seguenti) la conclusione di un patto illecito volto ad alterare la competizione elettorale in favore di NOME COGNOME per mano di NOME nostraÓ, con l’intermediazione di NOME COGNOME, che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso.
2.2. Mancanza contraddittorietˆ e manifesta illogicitˆ della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova, avente rilevanza decisiva nel ribaltamento della sentenza di condanna.
Si afferma che la Corte di appello si sarebbe basata esclusivamente sulle risultanze delle intercettazioni dei colloqui in carcere, registrati all’indomani dell’arresto di NOME COGNOME nell’operazione ÒHesperiaÓ, consistenti in due conversazioni telefoniche nei giorni 11 e 13 gennaio 2023 e in un colloquio con la moglie NOME COGNOME del 16 gennaio 2023.
La Corte di appello avrebbe, inoltre, travisato la prova nel valutare il tenore delle conversazioni tenute in carcere da NOME COGNOME, erroneamente ritenendo che egli aveva la certezza di essere intercettato e voleva vendicarsi di NOME COGNOME, il quale lo aveva accusato di due estorsioni nell’ambito del procedimento ÒHesperiaÓ, per il quale NOME COGNOME era stato arrestato.
Si denuncia, inoltre, un ulteriore travisamento della prova nella parte in cui la sentenza avrebbe affermato che tra NOME COGNOME e NOME COGNOME non vi erano rapporti nŽ tantomeno un accordo di scambio elettorale politico mafioso, laddove invece tra i due vi erano stati diversi contatti.
Erroneamente valutata sarebbe stata, inoltre, la vicenda dellÕassunzione del cognato di NOME COGNOME (tale NOME COGNOME) presso le ÒCantine EuropaÓ, che rappresenterebbe la riscossione della promessa elettorale oggetto dello scambio.
Infine, un’ulteriore prova che sarebbe stata travisata è la conversazione dell’11 giugno 2022, tra NOME COGNOME ed NOME COGNOME, entrambi giˆ detenuti, che la Corte di appello avrebbe erroneamente considerato quale elemento idoneo a smentire l’ipotesi accusatoria, in quanto dimostrerebbe che NOME COGNOME era pronto ad andare a reclamare con tutti gli eletti quanto da loro anticipato quale programma elettorale e non, invece, ad esigere la dovuta controprestazione di un asserito patto illecito, volto al procacciamento di voti grazie al suo interessamento ovvero all’interessamento dell’RAGIONE_SOCIALE criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che i fatti oggetto del procedimento non fossero inquadrabili nella fattispecie di cui all’art. 416ter cod. pen., è infondato.
2.1. Il reato di cui all’art. 416ter cod. pen. è reato di pericolo che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, incrimina Çchiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’art. 416bis cod. pen. in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilitˆ o in cambio della promessa di soddisfare gli interessi o le esigenze dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’art. 416-bisÈ.
Alla luce dellÕultima novella, la controprestazione della promessa e non è più limitata al denaro e alle altre utilitˆ, essendosi aggiunta la disponibilitˆ Ça soddisfare gli interessi o le esigenze dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa È, dunque, con una formulazione tanto ampia da consentire di ritenere penalmente rilevante qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente, purchŽ l’accordo sia stato effettivamente concluso (Sez. 6, n. 14344 del 15/01/2025, Naso, Rv. 287934 Ð 02; Sez. 6, n. 13841 del 15/01/2025, COGNOME, Rv. 287924 Ð 01).
2.2. Tale modifica, e il conseguente ampliamento dell’oggetto materiale dell’erogazione offerta in cambio della promessa di voti, diversamente da quanto argomentato dal ricorrente, non ha tuttavia rilevanza nel caso in esame, avendo
la Corte di appello considerato decisiva, per escludere la configurabilitˆ del reato, l’assenza di un accordo per il procacciamento di voti tra NOME COGNOME ed il candidato NOME COGNOME.
Con motivazione logica e immune da vizi censurabili in questa sede, la Corte territoriale ha, invero, ritenuto che gli elementi probatori, costituiti principalmente da conversazioni captate quando NOME COGNOME era ignaro di essere intercettato, e del cui contenuto genuino non poteva dubitarsi, non comprovavano in alcun modo la conclusione tra questÕultimo ed il candidato NOME COGNOME di un accordo di scambio elettorale politico mafioso ma che, anzi, fossero palesemente dimostrativi della assenza di un patto tra i due imputati per il procacciamento di voti (pagine 21-23 della sentenza impugnata).
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di travisamento della prova avente rilevanza decisiva per la riforma della sentenza di condanna, è inammissibile perchŽ non consentito.
3.1. La Corte ha chiarito entro quali limiti è consentito il sindacato di legittimitˆ quando si deduca lÕomessa valutazione di circostanze decisive, affermando che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l’erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l’omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformitˆ tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l’esistenza della decisiva difformitˆ, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (tra le tante: Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133 Ð 01).
Più specificamente, la Corte di cassazione – investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo, ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati Ð pu˜, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformitˆ tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovvero verificare l’esistenza della decisiva difformitˆ; fermo restando il divieto per il giudice di legittimitˆ di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi di significato indiscutibilmente univoco.
3.2. Alla luce di tali princ’pi, deve ritenersi che le censure proposte sotto il profilo indicato non possano inquadrarsi nel concetto di travisamento della prova ma in quello di travisamento del fatto, essendo orientate ad ottenere un
inammissibile rivalutazione dei fatti, mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Ci˜ riguarda l’interpretazione delle conversazioni intercettate in occasione dei colloqui in carcere avvenuti all’indomani dell’arresto di NOME COGNOME (ovvero le due conversazioni telefoniche nei giorni 11 e 13 gennaio 2023 e il colloquio con la moglie NOME COGNOME del 16 gennaio 2023), della conversazione tra NOME COGNOME ed NOME COGNOME dell’11 giugno 2022, dei colloqui intercettati in data 11 giugno 2022, giorno precedente alle elezioni, relativamente alla presunta presenza anche di NOME COGNOME allÕincontro tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonchŽ delle conversazioni tra NOME COGNOME e NOME COGNOME in merito alla richiesta di assunzione presso le ÒCantine EuropaÓ, relativamente alle quali alcun travisamento pu˜ essere ritenuto esistente per quanto riguarda lÕinterpretazione del loro contenuto, avendo la Corte di appello espresso in merito un motivato giudizio, dotato di congruenza logica e immune da vizi censurabili in questa sede.
é evidente, inoltre, dal testo della sentenza impugnata, che non sussiste il denunciato vizio di travisamento della prova per omissione, avendo la Corte di appello valutato non solo le conversazioni avvenute in carcere all’indomani dell’arresto di NOME COGNOME ma anche le conversazioni precedenti, relative al periodo delle elezioni comunali del Comune di Petrosino del giugno 2022 (analizzate alle pagine 10 e seguenti della sentenza impugnata).
In conclusione, dalla enunciazione delle censure risulta che le doglianze sono esplicitamente dirette ad una rivalutazione del quadro probatorio, laddove la sentenza impugnata ha fornito un’interpretazione dei colloqui captati, ampiamente motivata e senza incorrere in alcuna illogicitˆ.
Da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso in esame. La natura di parte pubblica esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Cos’ è deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME