Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15450 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 17/10/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dNOME Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunal che, in data, 14/9/23, aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domicilia quanto gravemente indiziato in relazione al delitto di cui al capo 17 (artt. 110, 41 cod.pen.)
Si ascrive al ricorrente, candidato alle elezioni amministrative del Comune di Cerva del giugno 2017, di aver stipulato, unitamente ad altri esponenti della lista civica RAGIONE_SOCIALE con l’intermediazione di COGNOME NOME, fratello del candidato sindaco, un patto elettora con COGNOME NOME, soggetto già condannato per appartenenza NOME ndrangheta, al fine di procurare voti NOME lista a fronte della promessa di danaro e di una percentuale sugli appa pubblici aggiudicati dal Comune.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, i quale ha dedotto:
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 110,4 cod.pen. Il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata è del tutto carente in relazione al qualifica del soggetto promittente, profilo che riveste un rilievo cruciale al fine configurabilità del reato. Infatti COGNOME NOME non figura quale indagato in relazione delitto associativo ex art. 416bis cod.pen. contestato al capo 1) e non risulta appartenere a alcun sodalizio mafioso sebbene i giudici della cautela NOMEno incidertalmente valorizzato l pregressa condanna del medesimo per partecipazione NOME cosca RAGIONE_SOCIALE, operante in Lombardia agli inizi degli anni duemila. Discostandosi dai principi dettati dNOME giurisprude di legittimità, l’ordinanza impugnata non ha chiarito in quale veste COGNOME NOME NOME NOME NOME stipula del contestato patto elettorale, ritenendo sufficiente a provare il ric metodo mafioso la fama criminale dello stesso COGNOME, esaltata dal modesto contesto territoriale di riferimento, senza soffermarsi sulla necessità che le modalità di procacciame del consenso elettorale debbono essere qualificabili con evidenza come mafiose. Il difensore segnala che il Tribunale del riesame ha giustificato la sussistenza della pattuizione sul meto ricorrendo ad elementi di natura presuntiva, facendo un uso incoerente di massime esperenziali e travisando i materiali investigativi, richiamando in via esclusiva la f criminale del procacciatore, estraneo al gruppo mafioso che controllava il territorio interess NOME competizione elettorale e quindi privo di capacità operativa in quel contesto. Aggiun che la presumibile, diffusa, conoscenza dei trascorsi criminali dell’asserito procacciatore consensi comporta la contestuale consapevolezza degli appartenenti NOME piccola comunità dell’assenza di legami dello COGNOME NOME con la consorteria dominante mentre la pregressa
appartenenza NOME cosca COGNOME, operante oltre vent’anni prima in Lombardia, non avrebbe autorizzato il medesimo ad ingerirsi negli affari del Comune di Cerva senza l’assenso del sodalizio criminoso locale, di cui non v’è traccia. Pertanto, secondo il difensore, la criminale di COGNOME NOME non era tale da consentire di individuarlo come interlocutore capace di condizionare mafiosamente il voto.
Con riguardo NOME conversazione ambientale n. 93 del 10/3/2019, da cui si è inteso trarre la prova dell’estrinsecazione della forza intimidatoria sull’elettorato, il ricorrente assum le minacce rivolte agli eletti nell’anno 2019 per non aver rispettato le promesse elettorali consentono di arguire le pressioni minatorie NOME campagna elettorale del 2017, trattandosi di situazioni logicamente e cronologicamente distinte, e -poiché il colloquio avvenne t soggetti terzi- i contenuti indizianti dovevano essere scrutinati NOME stregua dei requisiti gravità, precisione e concordanza;
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 274 cod.proc.pen., non avendo i giudici della cautela fornito adeguata risposta ai rilievi in p di attualità del pericolo di reiterazione del reato NOME luce del tempo trascorso dai addebitati e dell’arresto degli esponenti del gruppo criminale operante sul territorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Va in via di premessa chiarito che i fat contestati risalgono al giugno 2017 e, quindi, ad epoca anteriore la L. 21 maggio 2019 n. 43,che, pur in quadro di sostanziale continuità normativa, ha modificato l’art. 416-ter co pen., già novellato dNOME L. n. 62/14, sicché ratione temporis deve NOME specie farsi riferimento NOME disposizione previgente che sanzionava “chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416bis in cambio dell’erogazione o dell promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dod anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al pr comma”.
2.L’elaborazione giurisprudenziale successiva NOME novella del 2014. ha evidenziato che, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come pre dall’art. 416 ter cod. pen., solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffra persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell’interesse d quest’ultima, non è necessario che l’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l’attuazione, o l’esplicita programmazione, di una campagna elettoral mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità acquisizione del consenso nelle forme di cui all’art. 416 bis, terzo comrna, cod. pen. può di immanente all’illecita pattuizione (Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Rv. 263845 01, n. 16397 del 03/03/2016, Rv. 266738 – 01); qualora, invece, il soggetto che si impegna
a reclutare i suffragi sia una persona estranea NOME consorteria di tipo mafioso, ovvero soggetto intraneo che agisca “uti singulus”, è necessaria la prova della pattuizione del modalità di procacciamento del consenso con metodo mafioso (Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015,dep. 2016, Rv. 266794-01;Sez. 6, n. 15425 del 12(12/2022, dep. 2023, Rv. 284583-01).
Alla luce dei richiamati principi costituisce elemento qualificante dell’illecito, differenzia da altre analoghe fattispecie penali previste da leggi speciali quali quella all’art.86 d. P.R. 15 maggio 1960 n. 570 (c.d. corruzione elettorale), l’impegno procacciamento del consenso elettorale con ‘modalità mafiose’, da ritenersi sussistenti in re ipsa laddove il promittente sia sicuramente intraneo ad un sodalizio criminale di stampo mafioso ovvero NOME NOME in nome e per conto di tale associazione mentre devono essere oggetto di prova se detto requisito manchi, ovvero se il prominente NOME operato a titol individuale oppure non risulti affiliato ad un clan di tipo mafioso.
2.1 Nella specie non è in contestazione l’esistenza di un accordo illecito tra esponen della lista RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME NOME stregua del cospicuo compendio indiziario richiamato dal Tribunale cautelare mentre s’appalesano di scarsa pregnanza dimostrativa le considerazioni svolte a pag. 12 in ordine NOME specifica qualità in cui COGNOME NOME agì nel stipula del patto di scambio. Invero, l’ordinanza impugnata si limita ad affermazioni assert quanto NOME partecipazione attuale del promittente a qualificati contesti di criminalità maf evocando la risalente condanna dello COGNOME per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. p partecipazione NOME cosca RAGIONE_SOCIALE, di cui si ignora la perdurante operatività e l’eventua capacità d’influenza sul territorio di Cerva. Né risultano attestati legami organici del pre con la cosca dominante, oggetto di contestazione sub 1), non potendo al riguardo accordarsi valenza dirimente NOME richiesta postuma di intervento avanzata dallo COGNOME a COGNOME NOMENOME indagato per il delitto ex art. 416 bis cod.pen., al fine di iDttenere dai cont amministratori il rispetto delle promesse elettorali.
L’ordinanza impugnata non considera adeguatamente che la configurazione giuridica del delitto ex art. 416ter cod.pen. non consente di eludere la verinca circa l’inserime organico del procacciatore in una compagine mafiosa operante sul territorio e portatrice d una carica di intimidazione di per sé idonea a coartare la libera determinazione dell’elettora ovvero, allorché il procacciatore agisca “uti singulus”, l’accertamento in ordine NOME previs dell’utilizzo delle modalità mafiose per il procacciamento di voti, con connessa indagine s dolo generico che deve supportare la fattispecie. A detto riguardo non può sfuggire il valor costitutivo di simile verifica anche con riguardo al profilo soggettivo della condotta, atte diversa modulazione della prova del dolo del promissario che consegue NOME qualità del promittente, essendo evidentemente diverse le ipotesi in cui il candidato si rivolga ad
esponente di vertice di un noto sodalizio perché si attivi al fine di procurargli consensi ov si relazioni con un intraneo che agisca quale singolo, o addirittura con un estrane necessitando in tal caso l’ipotesi accusatoria di un riscontro probatorio di maggiore pregnanz sotto il profilo della consapevolezza e volontà del ricorso NOME metodologia mafiosa n procacciamento del voto (in tal senso, Sez. 6, n. 15425/22,cit.).
3.1 L’assertivo richiamo NOME caratura criminale di COGNOME NOME NOME NOME notorietà dell stessa e l’inferenza sulla forza di intimidazione utilizzata nel procacciamento di consensi favore della lista sponsorizzata non soddisfano lo standard richiesto in materia di gravi indiziaria ove si consideri, altresì, la scarsa attitudine dimostrativa degli assunti accu denotata dai contenuti della conversazione del 10/3/2019 tra NOME e COGNOME NOME in cui il primo, con riguardo alle rivendicazioni di COGNOME NOME, si esprime nel senso che ” e lui NOMEno spinto per fargli vincere le elezioni”, “gli NOMEno dato una mano”, espressi cui il conversante NOME NOME la rivendicazione di aver NOME in libertà e ” sempre n giusto”. In simile contesto è fondato il rilievo difensivo in ordine al parziale travisamento conversazione giacché il richiamo alle “pressioni” evocate dal collegio cautelare (pag. 4) pa riferibile all’avversa parte politica (“perché là facevano pressioni lo sai che gente c’ mentre non emerge alcun riferimento neanche velato a condotte minatorie nei confronti degli elettori da parte dei mandatari del ricorrente.
3.2 E’ bensì vero che questa Corte ha affermato che l’esistenza dell’intesa a procacciamento di consensi elettorali con ricorso a modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, valorizzando alcuni indici fattuali sintomatici della natura dell’accordo l’assoggettamento proprio di determinate aree territoriali NOME forza intimidatrice di storicamente appartenente ad un’associazione di stampo mafioso, ovvero la fama criminale dell’interlocutore del politico e la sua possibilità di incidere sul territcrio di riferim metodi tipici della mafiosità (Sez. 6, n. 18844 del 23/02/2018, COGNOME, non mass.; Sez 6, n. 9442 del 20/02/2019, Rv. 275157 – 01), tuttavia siffatti parametri sono destinati operare in situazioni in cui la notorietà criminale, lungi dal costituire un mero status, si coniuga ad elementi attestanti un collegamento attuale e qualificato con ambienti mafiosi, capace d giustificare sotto il profilo causale il riconoscimento da parte del promissario della cap dell’interlocutore di orientare il consenso rispetto all’ambito territoriale d’interesse.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le censure in punto di trattamento cautelare, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro affinché emendi le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309 1 comma 7, cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 26 marzo 2024
La Consigliera estensore
La Presidente