Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27818 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Lecce, con l’ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Lecce in data 27 dicembre 2023, perché gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416 ter cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’indagato (che nelle more è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari) deducendo, con unico articolato motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 273 cod. proc. pen., 416 ter cod. pen., e vizio della motivazione poiché mancante e manifestamente illogica, per travisamento della prova, quanto al giudizio espresso sulla gravità indiziaria.
Il Tribunale del riesame aveva valutato in modo errato i dati di contesto della consultazione elettorale oggetto di investigazione, non considerando che uno dei pretesi candidati sostenuti dal gruppo criminale (NOME) era già stato eletto in precedenti competizioni, risultando già in quell’occasione tra i più suffragati; i due candidati che si ritenevano indicati dal sodalizio, in realtà non erano tra loro abbinati, come attestato dalla documentazione acquisita (i volantini elettorali in cui i due candidati erano affiancati da diversi aspiranti al Consiglio comunale); la candidata NOME aveva esternato, sia nell’interrogatorio di garanzia, sia nelle conversazioni intercettate, il proprio distacco da ambienti criminali, replicando duramente alle sollecitazioni del fratello e di altri soggetti nel sostenerla per la competizione elettorale; l’ipotizzato accordo, concluso tra gli esponenti del clan mafioso e il ricorrente in data 17 agosto 2021, era smentito storicamente da intercettazioni successive in cui lo stesso vertice del presunto sodalizio affermava che l’accordo doveva ancora essere definito nei particolari; infine, dal compendio delle intercettazioni eseguite anche dopo la data del presunto accordo risultava che lo stesso soggetto di vertice, discutendo con tale COGNOME NOME, manifestava la sua determinazione a indirizzare i voti verso un differente candidato, ove il ricorrente non si fosse piegato alle richieste del gruppo; la valutazione complessiva di questi dati rendeva palese la manifesta illogicità della motivazione con cui il Tribunale aveva affermato, in contrasto con tali elementi, la sicura conclusione di un accordo volto a influenzare la competizione elettorale per assicurare vantaggi e illeciti profitti all’organizzazione criminale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Allo stesso modo, era del tutto opinabile e illogica la valutazione del materiale indiziario riguardante la pretesa iniziativa del ricorrente nel cercare l’appoggio elettorale tramite un altro esponente del gruppo criminale mafioso (NOME) considerate la diversa estrazione politica del soggetto avvicinato (il Presidente dell’azienda municipalizzata locale) e del presunto intermediario (funzionario delle medesima azienda) e la totale assenza di collegamenti, tra costoro e il candidato sindaco COGNOME, così come di alcun riferimento alle modalità mafiose dell’appoggio che si assume richiesto dal ricorrente.
Infine, la difesa ha evidenziato la carenza di indizi in relazione al necessario presupposto dell’accordo ipotizzato, ossia la connotazione mafiosa del gruppo che avrebbe dovuto essere agevolato dalla conclusione del patto elettorale, atteso che
al momento della stipula del presunto accordo alcuno degli indagati per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa (capo 1), richiamata nella contestazione cautelare, risultava condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. o era già sottoposto a misure di prevenzione per ravvisata pericolosità sociale qualificata, né risultavano “indicatori sintomatici tali da legittimare almeno la formulazione di un giudizio di qualificata probabilità dell’esistenza di un’associazione mafiosa”; al contrario, proprio l’atteggiamento tenuto dal presunto vertice del sodalizio, COGNOME NOME, all’esito del risultato delle votazione attestava al più un interesse del tutto personale a condizionare l’attività del Sindaco eletto, in totale antitesi logica con la presunta qualità di un soggetto posto al vertice di un gruppo criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché in parte articolato con modalità non consentite, in parte manifestamente infondato.
1.1. Con il ricorso la difesa mette in rilievo presunte illogicità della motivazione, esaltando aspetti fattuali che, al contrario, ben potevano coesistere con l’ipotesi della conclusione del patto elettorale (la pregressa carriera di uno dei candidati sponsorizzati dal clan; la circostanza che i due soggetti sostenuti dal clan fossero abbinati ad altri candidati; la manifestata volontà della candidata, sorella di uno dei partecipi al sodalizio, di non essere affiancata o sostenuta da determinati soggetti); il patto elettorale è stato concluso tra il ricorrente, aspirante sindaco, ed uno dei vertici del clan mafioso (RAGIONE_SOCIALE), come ampiamente attestato dal contenuto delle intercettazioni che documentano un costante impegno del clan nel sostenere l’elezione dei due candidati indicati nell’imputazione Cautelare, sicché la scelta dei soggetti da sostenere, e la loro eventuale estraneità al disegno complessivo dell’organizzazione, non rileva come indice di illogicità della decisione.
Quanto alle osservazioni sull’apparente distonia tra l’epoca in cui sarebbe stato concluso il patto e talune affermazioni estratte da singoli dialoghi intercettati, essa non pone in crisi l’intero apparato motivazionale che si fonda anche sui risultati obiettivi della consultazione e sui commenti dei soggetti intercettati, una volta eletti i due candidati e il ricorrente, con espressioni sugli obblighi che i sindaco doveva adempiere del tutto autoevidenti.
Anche le critiche riguardanti l’interpretazione della vicenda relativa all’ulteriore appoggio ricercato direttamente dal ricorrente COGNOME, attraverso i soggetti che operavano nell’azienda municipalizzata, non sono in grado di porre in crisi l’apparato complessivo della motivazione poiché resta intatto il compendio
che dimostra l’interessamento del clan e la consapevolezza del ricorrente di essere sostenuto dall’intervento dell’organizzazione criminale.
In definitiva, alcun travisamento della prova può essere lamentato: il ricorrente ha solo prospettato letture alternative del materiale rappresentato dalle intercettazioni, oltre che di alcuni dati storici che, in termini del tutto plausibi l’ordinanza impugnata ha considerato come convergenti nella dimostrazione dell’intervenuta conclusione del patto elettorale tra il ricorrente ed esponenti dell’organizzazione criminale.
Infine, risulta errata in diritto l’affermazione secondo la quale ai fini dell’integrazione della fattispecie contestata è richiesta la dimostrazione della qualità soggettiva del promittente, quale soggetto già condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, ovvero quale soggetto sottoposto per la stessa ragione a misure di prevenzione; l’art. 416 ter cod. pen. individua i soggetti attivi del reato nei “soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416 bis”, sicché è sufficiente il dato dell’appartenenza accertata nel contesto del provvedimento in cui è stata elevata la contestazione provvisoria, non necessitando di un accertamento giudiziale di condanna definitivo (per la medesima soluzione v., in tema di estorsione e circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285587 – 01; Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, COGNOME, Rv. 267850 – 01).
Quanto alla lamentata carenza di gravità indiziaria, circa l’esistenza dell’associazione mafiosa in favore della quale sarebbe stato concluso il patto elettorale, essa è smentita testualmente dalle argomentazioni (sintetizzate a pag. 6) dell’ordinanza impugnata, dove si fa riferimento agli elementi indiziari dimostrativi della struttura organizzativa del gruppo, della sua composizione, della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento della comunità civile in ragione dei numerosi episodi di atti violenti e intimidatori posti in essere dagli appartenenti al sodalizio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 25/6/2024