Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7060 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7060 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a PALERMO il 04/04/1975 avverso l’ordinanza del 26/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che, anche riportandosi alla requisitoria scritta già depositata e notificata alle parti, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. COGNOME che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, investito di richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., con l’ordinanza impugnata confermava la misura degli arresti domiciliari, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 4 luglio 2024, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416ter cod. pen.
Il Tribunale del riesame riportava, in premessa, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente così come ricostruita dal Giudice per le indagini preliminari, costituita essenzialmente da captazioni delle conversazioni intercorse tra l’indagato e soggetti del pari sottoposti a indagini.
Erano, dunque, analizzate quelle intercettazioni che, ad avviso dei Giudici della cautela, davano contezza dell’accordo intercorso tra NOME COGNOME, vertice dell’associazione criminale mafiosa cosa nostra , e COGNOME, candidato alle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio comunale di Sciacca, in virtø del quale quest’ultimo, al fine di assicurarsi il positivo risultato elettorale che riteneva incerto, incontrava il primo, nella piena consapevolezza della sua caratura criminale, accettando che questi di procacciasse i voti necessari per la vittoria, garantendo la propria disponibilità al soddisfacimento degli interessi e delle esigenze del sodalizio.
Tali captazioni davano, in particolare, contezza delle seguenti circostanze: i) COGNOME, per il tramite di NOME COGNOME, chiedeva di incontrare COGNOME; ii) in occasione dell’incontro, lo stesso COGNOME accettava l’appoggio offerto da COGNOME nella consapevolezza dell’illiceità della sua condotta
(si menziona, in particolare, il passo della conversazione in cui COGNOME fa riferimento all’avvenuta dazione di denaro, in occasione di altra elezione, a un presidente di seggio per la contraffazione delle schede di voto, quello in cui i due concertano le modalità del voto e l’espressione della preferenza in favore di COGNOME, infine quello in cui COGNOME gli garantisce l’appoggio elettorale di ‘noialtri’); iii) COGNOME manifestava la piena disponibilità a soddisfare le esigenze del gruppo criminale non solo in relazione a pratiche amministrative comunali, ma anche in altri ambiti (si richiamano i passi della conversazione in cui l’indagato, con espressione inequivoca, si mette a disposizione di COGNOME e della consorteria, ringraziandolo per «la bella operazione che andiamo a fare» e rimarcando che ci tiene a «fare bella figura con voi»; iv) per accreditarsi presso Friscia, COGNOME riferiva a questi di avere, in passato, esercitato la propria influenza per agevolare il percorso di alcune pratiche, affermando di essere anche nel «mondo della formazione» e che non erano problemi «con le lauree»; v) all’indomani dell’incontro, avvenuto il 27 maggio 2022, COGNOME si attivava per procacciare i voti promessi; vi) ancora il 1° giugno 2022 COGNOME, conversando con Catanzaro, lo invitava a rassicurare COGNOME sulla serietà dell’accordo raggiunto e questi, per tutta risposta, replicava di averlo già fatto.
Ritenuti sussistenti i gravi indizi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva attuale l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., rimarcando come il reato oggetto di addebito provvisorio potesse essere certamente reiterato, non essendo la condotta dell’indagato occasionale per le ragioni già espresse.
Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, e deduce tre motivi.
4.1.Con il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 416ter cod. pen. e il travisamento della prova per omessa valorizzazione di una prova positiva.
Il Tribunale del riesame sostiene che non sussiste la necessità, ai fini dell’integrazione della fattispecie contestata nell’addebito provvisorio, dell’accertamento giudiziale dell’intraneità del sodale con il quale si stipula l’accordo. L’assunto, ad avviso del ricorrente, Ł errato poichØ, nel caso in esame, Ł stato accertato che COGNOME sia stato assolto dall’imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa con sentenza del 2019, divenuta irrevocabile. Il Tribunale del riesame ne ha congetturalmente postulato l’appartenenza per un periodo successivo, travisando sia il contenuto della prova dell’intervenuta assoluzione, sia la conversazione nella quale COGNOME utilizza il termine ‘noialtri’. La lettura integrale della conversazione darebbe, invece, contezza del fatto che il termine Ł stato utilizzato in piena autonomia rispetto al discorso poco prima prospettato da COGNOME.
4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di cui all’articolo 416ter cod. pen. e travisamento della prova costituita dalla intercettazione del 27 maggio 2022.
Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valorizzare il contenuto dell’intercettazione nella parte in cui COGNOME afferma di agire uti singulus . SicchØ il Giudice della cautela avrebbe omesso di confrontarsi con la configurazione della fattispecie, introdotta con la novella del 2019, secondo cui ove l’ intraneus agisca uti singulus , Ł necessario acquisire la prova di un esplicito accordo sulle modalità di procacciamento del consenso elettorale.
Non sarebbe neppure stata adeguatamente valorizzata la conversazione nella parte in cui esclude il presunto accordo politico mafioso, posto che alla frase conclusiva «se ti dice sì essi; se ti dice no no», non segue alcuna conferma nØ smentita.
4.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’articolo 416ter cod. pen. e travisamento della prova per omissione.
Il ricorrente contesta la soverchia importanza complessivamente attribuita ai passi delle
conversazioni captate, richiamate nel corpo dell’ordinanza impugnata. Segnatamente, avversa l’assunto secondo cui dalla conversazione nella quale COGNOME richiamava la propria precedente condotta corruttiva in occasione di altra competizione elettorale, emergerebbe la prova dell’esistenza del patto politico mafioso tra quest’ultimo e il ricorrente e la consapevolezza in capo a quest’ultimo che il suo interlocutore era un mafioso. Ciò – secondo la tesi del ricorrente – non sarebbe possibile per le seguenti ragioni: i) l’affermazione contenuta nella intercettazione sarebbe del tutto ininfluente a provare la presunta caratura mafiosa di COGNOME perchØ i fatti sono coperti dal giudizio assolutorio e retrodatati nel tempo all’epoca in cui, come ricorda lo stesso interlocutore, «c’era la lira»; ii) per COGNOME Ł facile comprendere che si tratta di una narrazione di pura invenzione e fantasia; iii) la premessa dell’affermazione di COGNOME, che afferma che «ora le cose sono cambiate», prova che quanto appena riferito Ł del tutto scollegato dall’oggetto della discussione tra i due interlocutori.
Nell’ultima parte del motivo Ł censurata la motivazione dell’ordinanza in punto di esigenze cautelari, lamentandosi l’illogicità dell’affermazione secondo cui la condotta di COGNOME non sarebbe occasionale. Sarebbe stata, a tal fine, erroneamente enfatizzata la circostanza che COGNOME sia soggetto dedito all’attività in politica e abbia la consapevolezza dell’importanza di ogni singolo voto, che ogni voto sia importante per vincere le elezioni. Del pari ininfluente sarebbe la circostanza, inferita dalle conversazioni, secondo cui tale NOME COGNOME al quale avrebbe risolto «qualche cosa a Palermo», la cui illiceità Ł meramente ipotizzata dal Tribunale del riesame. Del tutto illogica, infine, sarebbe la valutazione di un concreto rischio di recidiva giacchØ COGNOME opera in un’area sotto il controllo e la gestione mafiosa di Friscia.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 25 ottobre 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che deduce censure manifestamente infondate, dev’essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente avanza invero critiche, che, oltre a opporsi, con argomentazioni di merito, alla conclusione del Tribunale, si presentano a-specifiche rispetto al ragionamento giustificativo che la sorregge e che si snodano secondo un metodo valutativo non consentito, nella misura in cui isolano, parcellizzandoli, gli elementi indiziari valorizzati sinergicamente dai Giudici della cautela.
Costituisce, infatti, principio di diritto consolidato che, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di misure cautelari personali, Ł illegittima una valutazione frazionata e atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale e unitario, che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (tra tante, Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015, Salerno, Rv. 264515; in tema di prova indiziaria, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231678).
Quanto, poi, al significato degli elementi indiziari, Ł principio pacifico che in sede di legittimità anche nella materia cautelare Ł consentita la sola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; tra le tante conformi, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
Ciò premesso, quanto al primo motivo il Tribunale del riesame – lungi dall’affermare, come censurato dal ricorrente, l’irrilevanza, ai fini dell’integrazione della fattispecie contestata con
l’addebito provvisorio, dell’intraneità del soggetto parte dell’accordo – alle p. 6 e s. dell’ordinanza dà contezza delle ragioni per le quali l’intervenuta assoluzione di Friscia, nel 2019, dal reato di cui all’art. 416bis cod. pen., siccome riguardante condotte passate, non impediva di valorizzare, ai fini di ritenere che questi (già condannato per il medesimo reato nel 2012) avesse, successivamente all’assoluzione, fatto parte del sodalizio criminale denominato cosa nostra , i risultati delle investigazioni che ne delineavano la posizione apicale, richiamando a conforto la conversazione dell’11 giugno 2022 nella quale egli riferiva orgogliosamente di avere ‘ tutti i candidati in mano’ , ma che occorreva fare attenzione altrimenti la sua caratura criminale avrebbe fatto comprendere che ‘ voto di mafia Ł!’.
L’ultima parte del primo motivo, così come il secondo e il terzo, sono motivi non consentiti nella parte in cui propongono una diversa lettura delle conversazioni poste a fondamento dell’ordinanza.
Com’Ł noto, in materia d’intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
NØ si rinvengono i dedotti travisamenti della prova per omissione, posto che – anche sotto questo profilo – il ricorrente si limita a sollecitare una rilettura del fatto e una diversa valutazione del tenore delle intercettazioni, o del significato in genere della prova indiziaria, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale Ł precluso sindacare il giudizio, tipicamente di merito.
In definitiva, il ricorso, attraverso la cennata valutazione atomistica, trascura completamente il dato della relazione tra il ricorrente, candidato alle elezioni interessato all’appoggio del sodalizio, e Catanzaro e l’evidenziata significatività dei dialoghi tra quest’ultimo e il capocosca COGNOME nei quali ricorre continuamente, da parte di quest’ultimo il termine ‘noialtri’, con riguardo alla cosca, che il Tribunale – con motivazione scevra da fratture razionali – intende nello stesso significato quando il COGNOME lo usa con il ricorrente.
Del pari non manifestamente illogica Ł la motivazione del Tribunale che ritiene COGNOME ben consapevole del carattere illecito dell’appoggio di COGNOME, giacchØ, quando questi accenna a brogli nel passato, non solo non si allontana, ma addirittura alla fine della conversazione, sia pure con la prudenza espressiva imposta dalla sede dell’incontro, ringrazia per «l’operazione che andremmo a fare». L’inequivocità di questo dato rende del tutto irrilevante che tra le ammissioni di brogli passati da parte del COGNOME – intesi in termini logicamente realistici dal Tribunale – e la fine della conversazione passi poco tempo: ciò che conta Ł che essa termina con una non equivoca adesione del ricorrente alle indicazioni del COGNOME.
3.Quanto all’ultimo motivo, in punto di esigenze cautelari, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, l’ordinanza impugnata individua in modo esaustivo. a fronte del richiesto standard motivazionale e sul quale il ricorso non Ł calibrato, gli indici oggettivi e soggettivi che qualificano l’esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, non superati da conducenti elementi di prova contraria.
Sotto questo profilo il Tribunale, con motivazione non illogica, ha valorizzato le conversazioni captate, nella parte in cui si delinea un patto destinato a operare pro futuro e in quella in cui COGNOME riferisce di avere già in passato esercitato la propria influenza per agevolare il percorso di alcune pratiche, inferendone il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quella per cui si procede.
Il ricorso dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 15/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME