Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46006 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46006 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palerm confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Palermo del 18 dicembre 2020, che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., per avere – quale candi consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di Licata, tenu 10 giugno 2018 – accettato la promessa di procurare voti, secondo le modal indicate COGNOME‘art. 416-bis, comma 3, cod. pen., fattagli da NOME COGNOME Quest’COGNOMEo, pregiudicato per associazione mafiosa, era all’epoca a capo d famiglia mafiosa di Licata; quale corrispettivo della promessa di procacciare COGNOME garantiva – COGNOME veste di responsabile del servizio tecnico del presidio ospedaliero, nonché quale influente funzionario della RAGIONE_SOCIALE – l’ottenimento di corsie preferenziali, in sede di accesso ai servizi dell’ soggetti indicati da COGNOME, o comunque a COGNOMEi vicini, promettendo altre assicurare – una volta eletto – il proprio appoggio per la risoluzione di ques interesse del medesimo capomafia. Tale appoggio si manifestava, all’indoman della tornata elettorale, allorquando COGNOME metteva a disposizione del capom COGNOMECOGNOME oltre che dell’associato mafioso NOME COGNOME, regolarizzazione amministrativa di un’area sottoposta a seCOGNOMEro penale.
1.1. La sentenza impugnata, dunque, descrive lo COGNOME come un politic che era candidato nelle consultazioni elettorali del 2018, finalizzate al rinn consiglio comunale di Licata. Viene sottolineato, poi, come la sorella di COGNOME moglie di NOME COGNOME, a sua volta definito – COGNOMEa stessa difes sede di ricorso – conCOGNOMEro di fatto del capo mafia di Licata, il già no NOME COGNOME COGNOMECOGNOME di un soggetto pregiudicato per associazione mafio tentata estorsione, aggravata COGNOME‘appartenenza ad organizzazione mafiosa, confronti del quale si procede separatamente). La sentenza impugnata prosegu COGNOME ricostruzione storica e oggettiva dei fatti per i COGNOME si procede (ovv qui solo brevemente riassunti, in chiave di estrema sintesi) affermando come occasione della sopra richiamata competizione elettorale – vi sia stat COGNOME COGNOMECOGNOME un vero e proprio accordo; nell’ambito di tali intese, i procacciava voti per far eleggere il candidato COGNOMECOGNOME mentre COGNOME‘COGNOME metteva a disposizione”. Tale “disponibilità” dell’imputato, in favore di COGNOME COGNOME del sopra nominato COGNOMECOGNOME si manifestava – in primo luogo – nel cam sanitario, per essere lo COGNOME funzionario della RAGIONE_SOCIALE, n responsabile del servizio tecnico, presso l’Ospedale di Licata (colloca professionale che gli consentiva di favorire vari “protetti” di COGNOMECOGNOME COGNOME in volta necessitavano di prestazioni sanitarie). Parimenti importante si r
l’aiuto preCOGNOME da COGNOME ad COGNOME in campo burocratico-amministrativo particolare, allorquando l’imputato aiutava l’altro COGNOME risoluzione d problematiche, connesse ad un seCOGNOMEro derivante da abuso edilizio).
1.2. Per tali imputazioni, previa applicazione della diminuente del abbreviato, l’imputato è COGNOME condannato alla pena di anni cinque di reclus oltre che al pagamento delle spese processuali; sono state applicate, inol pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell’inter legale per la durata della pena e, infine, la misura di sicurezza – a pena e della libertà vigilata per anni due.
Ricorre per cassazione NOME COGNOMECOGNOME a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati ent limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. p
2.1. Con il primo motivo, viene domandato l’annullamento della sentenza impugnata. Si lamenta l’illogicità della motivazione, intesa quale disarticol del percorso argomentativo, tra premesse e conseguenze giuridiche. particolare, la difesa COGNOME come la stessa sentenza muova COGNOMEa preme costituita COGNOME‘inesistenza di un tangibile condizionamento del consenso elett Il controllo in ordine alla effettiva sussistenza del patto illecito, però, dev ancor più rigoroso, allorquando il soggetto che si impegna COGNOME competizi elettorale, seppur condannato per associazione mafiosa, sia anche un congiu del candidato (nel caso di specie, segnala la difesa come COGNOME COGNOME fatto di NOME COGNOME, sposato con la sorella del ricorrente; COGNOME‘ult contrariamente a quanto scritto in sentenza, non è mai COGNOME condannato p delitto di associazione mafiosa, prima dei fatti per i COGNOME ora si procede).
La vicenda in ordine alla quale si procede coinvolge l’odierno ricorre quindi, in concorso con il sunnominato COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME provvedimento restrittivo della libertà personale, in relazione al r associazione a delinquere di stampo mafioso, unitamente ad altri soggetti (tra di NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME. Nessuno dei presunti sodali di tale associazione di st mafioso, però, risulta minimamente coinvolto nell’attività di supporto elett ciò COGNOME COGNOME invece normale, laddove l’ipotizzata condotta di sostegno stata esercitata con l’intento di condizionare il libero esercizio del voto. No appartengano al medesimo clan e risiedano tutti a Licata, tali soggetti sono r del tutto estranei alla presunta pattuizione, che avrebbe legato COGNOME NOME e ad COGNOME. Dal momento che il procacciamento dei consensi, attuato attraverso l’attività di coartazione dei voti, deve rappresentare del patto implicito, risulta non conforme all’ipotizzato modello legale assumer
l’intesa possa essere implicita o presunta, come desumibile COGNOME‘assenza di ra alternative che giustifichino l’interesse manifeCOGNOME dal mafioso. Le intese infatti, rischiano di confondersi con le supposizioni o con le congetture.
COGNOME, del resto, era secondo l’accusa al vertice della compag criminale, per cui COGNOME COGNOME per lui particolarmente agevole fare affidam sull’appoggio elettorale degli altri associati; egli si è mosso, invece, come fatto qualsivoglia altro sostenitore di un qualunque candidato, chiedendo ai conoscenti (a volte anche in cambio di favori), ma senza ricorrere ad alcuna fo di condizionamento del consenso. La sentenza di appello – a differenza di qua era COGNOME fatto dal Giudice dell’udienza preliminare – non affronta il tem mafiosità di COGNOMECOGNOME COGNOME quello, ad esso strettamente correlato, inerent conoscibilità di tale condizione da parte del ricorrente. COGNOME COGNOME de ignaro, infatti, del ruolo apicale asseritamente assunto da COGNOMECOGNOME COGNOME‘ della compagine mafiosa. Il vizio di contraddittorietà della motivazione si a allora – in ipotesi difensiva – nell’aver reputato che la condizione maf COGNOME COGNOME COGNOME fosse essenziale, all’interno del patto di sca elettorale, senza però indicare da COGNOME elementi possa trarsi il convincimento sussistenza di tale condizione e, viepiù, da cosa possa desumer consapevolezza della mafiosità di COGNOME, in capo a COGNOME.
Almeno fino al 2019, inoltre, nello schema tipico dell’art. 416-ter cod. non era inclusa l’intromissione del mafioso COGNOME campagna elettorale, postula la norma, invece, l’accordo volto a vulnerare il libero esercizio del diritto secondo le specifiche modalità dettate COGNOME‘art. 416-bis cod. pen. L’asse elementi probatori, dotati di una specifica attitudine a dimostrare l’esist intese illecite, non può essere supplita attraverso il ricorso a presunzioni essa semplicemente a dimostrare che il patto incriminato non vi sia mai COGNOME
2.2. Il secondo motivo è articolato in una duplicità di rilievi.
In via prodromica rispetto alle specifiche doglianze, la difesa si duol fatto che la sentenza impugnata abbia delineato il profilo della utilità, der COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOMEesistenza del patto incriminato. Stando a quanto ritenuto dai G palermitani, le utilità garantite dal ricorrente COGNOMEro consistiti in favor a soggetti segnalati da COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME di effe trattamenti sanitari presso di RAGIONE_SOCIALEento; il ricorrente, inoltre, posto a disposizione il proprio “peso politico”, all’interno dell’amminist comunale, al fine, ad esempio, di far ottenere al capomafia NOME COGNOME all’associato NOME COGNOME la regolarizzazione amministrativa relativamente a un’area sottoposta a seCOGNOMEro penale. La stessa Corte di app però, accoglie la tesi secondo la quale il geometra COGNOME COGNOME COGNOME lim
elargire semplici consigli di natura tecnica, derivanti esclusivamente da bagaglio di competenze professionali.
Quanto alle ulteriori censure sussunte nel motivo unitario: – con il primo rilievo, si COGNOME uno scollamento del corpo motivazionale, ris alla contestazione. La prestazione offerta dal ricorrente, infatti, COGNOME co nell’assicurare il proprio appoggio – una volta eletto – al capomafia, al fi regolarizzazione di pratiche amministrative. In tal modo, il successo n competizione elettorale assume una veste strumentale, a fronte perseguimento degli interessi facenti capo al presunto capomafia. T costruzione, però, si situa in una posizione di netto contrasto logico, ris sopra detto dato oggettivo, rappresentato COGNOME‘esser COGNOME l’apporto forn COGNOME circoscritto alla mera prestazione di consigli di natura professi Spostare l’asse dell’impegno contratto COGNOME‘imputato sui consigli tecnici pr costituisce un fatto estraneo all’imputazione e determina la nullità della se a norma del combinato disposto degli artt. 521, 522 e 606, comma 1, lett. c) proc. pen.;
con il secondo rilievo, si COGNOME come la contrazione del numero di per che, ordinariamente, esercitano il diritto di voto, abbia contri ridimensionare fortemente il campo del voto di opinione, allargando a dismis le distorte opzioni di tipo clientelare. L’attività politica, così, assume mol dei chiari contorni privatistici, connotati COGNOMEa prestazione di veri e propr che si auspica possano un giorno venire restituiti sotto la veste del voto. La di merito, però, compie l’errore interpretativo di dilatare a dismisura il. normativo di “altra utilità”, finendo per ricomprendervi condotte intrinsecam avulse da tale categoria concettuale (COGNOME sono, appunto, l’intervento in fav chi necessiti di una prestazione sanitaria, ovvero la prestazione di consigli finalizzati alla soluzione di una pratica amministrativa connessa ad un a edilizio). In ordine alla pratica relativa ad un abuso edilizio che coin COGNOMECOGNOME COGNOME quale COGNOME intervenuto COGNOMECOGNOME COGNOME la difesa co primo sia COGNOME poi assolto; ciò ad ulteriore riprova della natura d trasparente e disinteressata, che assumevano i consigli dati dal ricorrente. irragionevole, in sostanza, far rientrare nell’alveo della tipicità dell’ipotiz delittuosa, una prassi che è quotidianamente praticata e che è caratter COGNOME‘orientamento dell’azione politica all’alimentazione dei bacini elettor modalità di acquisizione del consenso tramite la sopraffazione e la intimidazi però, sono momenti fondanti il metodo mafioso, oggi come in passato; es rappresentano non solo la promessa resa COGNOMEa controparte del candidato, b anche la ragione causale effettiva del negozio illecito. Tale impegno può non e
cristallizzato in un accordo, ma deve rappresentare, nel contempo, la ra d’essere stessa del patto elettorale illecito in COGNOMEione.
Vista l’evanescenza di eventuali iniziative di coartazione, dunque, l’u tema residuo è costituito dal fatto che quelle individuate in sentenza pos eventualmente, essere definite utilità riconducibili alla figura tipica ex d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
3. Il AVV_NOTAIO generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In considerazione del fatto che il ricorso si sofferma, in più punti e differenti angolazioni, sulla specifica COGNOMEione inerente alla COGNOME che scambio politico-malavitoso – venga in concreto manifeCOGNOME un metod tipicamente mafioso (consistente in una forma di COGNOMEamento e controllo d territorio, oppure, ad esempio, in modalità anche implicite e vela intimidazione) pare opportuno premettere brevi cenni, in ordine all’evoluzi della giurisprudenza di legittimità sul punto. Ciò al fine di scongiurare ogni r perplessità, circa la natura degli elementi costitutivi postulati dal co modello legale; tale premessa ermeneutica consentirà anche di valutare eventuale sostenibilità logica della lettura riduttiva e “minimalista”, che l propone, in ordine agli interventi posti in essere COGNOME‘imputato (interessamen volte COGNOMEficati, in sede di ricorso, alla stregua di meri consigli di natur del tutto disinteressati e avulsi COGNOME‘agone elettorale). Una lettura che, i Corte territoriale ha considerato frutto di un approccio atomistico e parcell al complessivo dipanarsi dei rapporti intrattenuti dai protagonisti della vice esame.
2.1. Stando al consolidato orientamento di COGNOMEa Corte, il delitt scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter cod. pen. – sia COGNOME sua originaria, modellata COGNOME‘art. 11-ter decreto legge 10 agosto 1992, n. 306, convertito COGNOMEa Legge 07 agosto 1992, n. 356, sia all’indomani della rimodulazi apportata COGNOME‘art. 1, Legge 17 aprile 2014, n. 62, nonché all’esito dell’in operato COGNOME‘art. 1, Legge 21 maggio 2019, n. 43, – si configura, sotto il p dogmatico, quale reato di pericolo (Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014, COGNOME, 260167; Sez. 1, n. 19092 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 281410). Tale figur tipica incrimina, dunque, l’accordo in forza del quale due o più sogge
scambiano la promessa del procacciamento di voti presso l’elettorato, a fr dell’erogazione dì un corrispettivo (originariamente identificato nel denaro).
2.2. Con la riformulazione risalente al 2014, è COGNOME chiarito – nel d della disposizione codicistica – come il corrispettivo possa essere costituito qualsivoglia «utilità»; sono state poi inserite, nel medesimo testo normativo, la specifica previsione, secondo la quale l’oggetto della pattuizione illecit includere le modalità di ottenimento del consenso elettorale, attraverso l’ado del metodo mafioso, conformemente alla descrizione contenuta nell’art. 416-bi terzo comma, cod. pen., quanto l’estensione della punibilità – quale concor necessario – a colui che promette di procurare i voti. A tale novel giurisprudenza di legittimità ha attribuito, però, la mera valenza di novità le e con funzione di sola specificazione descrittiva, perché «di minimo conten destinata a strutturare la fattispecie in termini ancora più compiuti e d sempre coerenti, tuttavia, con la lettura più corretta che COGNOMEa stessa C avuto modo di offrire già con riferimento al dato normativo previgente» (Sez. n. 25302 del 19/5/2015, Albero, Rv. 263845).
Era già diffusa, del resto, l’interpretazione in base alla quale l’ materiale della dazione, costituente il corrispettivo della promessa di voti, essere costituito non solo dal denaro, bensì da ogni tipologia di beni quantif come valore di scambio, in termini economici e monetari (Sez. 2, n. 46922 d 30/11/2011, COGNOME, Rv. 251374; Sez. 6, n. 20924 del 11/04/2012, COGNOME, Rv. 252788). Nemmeno si dubitava del fatto che la negoziazione elettorale contra legem, qui rilevante, dovesse presentare un marcato tratto distintivo di in mafiosità (peculiarità atta a determinarne la differenziazione, rispetto alle figure tipiche di corruzione in ambito elettorale, pure note all’ordinam appunto in quanto contenente implicitamente il ricorso alla sopraffazione, non alla forza di coercizione che è propria della compagine mafiosa, non essen bastevole il semplice scambio, fra la promessa di voti e la erogazio corrispettivo (Sez. 1, n. 27655 del 24/04/2012, COGNOME, Rv. 253387; Sez. 2 23186 del 05/06/2012, COGNOME, Rv. 252843; Sez. 6, n. 18080 del 13/04/2012 Diana, Rv. 252641; Sez. 6, n. 10785 del 19/02/2004, COGNOME, Rv. 230397; Sez. n. 27777 del 25/03/2003, Cassata, Rv. 225864).
2.3. A seguito della succitata riforma del 2014, il quadro normativ mutato, quanto alla posizione del procacciatore del consenso elettoral riformulata disposizione incriminatrice, infatti, inquadra la condotta soggetto nel perimetro del concorso necessario, trasformando la struttura d fattispecie in un reato plurisoggettivo proprio. Non può poi escludersi riferimento alla posizione del candidato – che il patto elettorale politico-m risolvendosi in un contributo al mantenimento o al rafforzamen
dell’organizzazione, possa integrare paradigmaticamente la fattispecie concorso esterno, nel reato ex art. 416-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 4446 17/07/2012, COGNOME, Rv. 254059; Sez. 1, n. 8531 del 09/01/2013, COGNOME, R 254926; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, COGNOME, Rv. 268680), destinato in t caso ad assorbire la figura incriminatrice di cui all’art. 416-ter cod. p modello legale, infatti, svolge proprio la funzione di estendere la punibilità confini del concorso esterno, giungendo ad abbracciare anche i casi in cui il preso in considerazione resterebbe irrilevante, a tale titolo (Sez. U, n. 33 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677). Lo stesso scambio elettorale-mafioso rientra inoltre, nel novero dei reati posti in essere avvalendosi delle condizioni all’art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 8654 del 11/02/2014, COGNOME, Rv. 259 ciò porta a ravvisare, laddove lo commetta il partecipe all’associazione maf una ordinaria forma di concorso materiale di reati, eventualmente tra loro l da preventiva ideazione unitaria (Sez. 1, n. 12639 del 28/03/2006, Adamo, Rv 234100; Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 243199; Sez. 1, n. 40318 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).
Posti tali ancoraggi teorici e richiamata la sopra esposta base narra risultano inconsistenti le doglianze difensive inerenti alla COGNOME concretamente impiegato il metodo mafioso (da intendersi COGNOME accezione coartazione concreta ed esteriormente percepibile) ai fini del procacciament voti.
3.1. La sentenza impugnata, infatti, è partita da un dato oggett rappresentato COGNOMEa mancata negazione, ad opera della difesa, circa la sussis fenomenica del patto elettorale intercorso fra COGNOME e il duo COGNOME; di tali intese, infatti, è COGNOME conteCOGNOME COGNOMEa difesa esclusiva ritenuto connotato della mafiosità. La Corte territoriale ha analitica esaminato, a COGNOMEo punto, le numerose manifestazioni di interesse, oltre pareri di carattere tecnico, i ripetuti consigli operativi, nonché infine gli direttamente effettuati da COGNOMECOGNOME nell’ambito sanitario e in amministrativo; ognuna di tali condotte è stata ritenuta essere sempre finali a favorire le posizioni dei due esponenti mafiosi, certamente ben conosciu ambito locale, ovvero gli interessi di soggetti da COGNOMEi “segnalati”. La sost coincidenza temporale, fra tali interessamenti (si ripete: numerosi, varie insistiti, nonché sapientemente mirati) e l’attivismo di COGNOME COGNOME nell’accaparramento del consento elettorale, in favore dell’odierno impu consentono di escludere – ad avviso della Corte di appello di Palermo – qualsivo causale alternativa.
La sicura notorietà della appartenenza di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME associazione criminale predominante sul territorio, poi, rendeva pacifico il che un loro intervento – in favore di un certo candidato alle elezioni – d comportare anche la spendita di tutta una diffusa capacità di condizionament inquinamento, in danno della possibilità degli elettori di esprimere liberamen proprie scelte elettorali. Tale capacità di accaparramento di voti, attraverso implicito e velato COGNOMEamento delle volontà degli elettori, secondo la territoriale, ha rappresentato il filo conduttore, il perno dell’accordo elettorale in argomento, rendendo totalmente non plausibile ogni prospettazi di ulteriori causali alternative.
3.2. La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha chiarito quanto se «In tema di scambio elettorale politico-mafioso, l’esistenza dell’intesa procacciamento di voti con modalità mafiose può desumersi, in via indiziaria, indicatori sintomatici COGNOME la fama criminale del procacciatore, la intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso recluta la raccolta dei consensi e la valutazione di utilità del loro apporto nel d’influenza dell’organizzazione criminale, risultando, per converso, irrileva post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze» (Sez. 5, 26426 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 275638, in precedenza, si era espressa nel stesso senso Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 275157).
Facendo, quindi, riferimento a COGNOMEo canone ermeneutico si può affermare – in sede di esame dei motivi di ricorso che censurano la decisione impugnata, riguardo alla valutazione delle prove – che sono radicalmente infondat deduzioni in ordine alla materialità dei fatti, nonché alla riferibilità sogg contesto mafioso entro cui essi si collocano e, infine, alla consapevolezza, da di COGNOME, della appartenenza mafiosa di COGNOMECOGNOME Lo strumento esegetico de cd. prova logica, che è COGNOME adoperato – in ordine a tale specifica tematica Corte territoriale, appare infatti di univoca significazione e di granitica evocativa. Non vi è chi non rilevi, infine, come l’apparato motivazionale caratterizza la sentenza impugnata sia ampio ed esaustivo, nonché coerente co dati probatori uniti all’incarto processuale e privo del pur minimo vuoto l esso risulta, pertanto, immune da qualsivoglia possibile stigma in se legittimità.
4. Il secondo motivo formulato COGNOMEa difesa, sebbene articolato – co detto – in una duplicità di profili di doglianza, presenta una matrice uni pertanto, si presta agevolmente ad una trattazione unitaria. Le censure og vaglio di COGNOMEo Collegio afferiscono tutte, infatti, alla motivazione della s impugnata, risolvendosi in una critica – anche espressa e diretta – ai criteri
e alle conclusioni alle COGNOME sono pervenuti i giudici di merito, COGNOME valu delle prove. Giova precisare, allora, ai fini del corretto inquadrament perimetro decisionale che connota il giudizio di legittimità, le seguenti coor teoriche.
4.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, com 1, lett. e) cod. proc. pen., si deve anzitutto rammentare c nell’apprezzamento delle fonti di prova – il compito del giudice di legittimit consista nel sovrapporre la propria valutazione, rispetto a quella compiuta giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di s se COGNOMEi COGNOMEi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se a fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente ris alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della l nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determi conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, C Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizi di motivazione, si vedano Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME Vita, Rv 235507 Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 d 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
Dall’affermazione di COGNOMEo principio, ormai costante nel panoram giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Co cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimen impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine a elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale atti riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudiz legittimità solo la verifica dell’iter argomentativo seguito da tale accertando se COGNOME‘COGNOMEo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragio che lo hanno condotto ad emettere la decisione .
4.2. Passando al più specifico tema del “vizio di illogicità” della motivaz – oggetto di specifica deduzione difensiva, COGNOME fattispecie in esame – va oss che il relativo controllo viene esercitato, in via esclusiva, sul fro coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i COGNOME si svil tessuto argomentativo del provvedimento impugnato; non sussiste possibilità, p il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell’interpretazione siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie, come risul dagli atti del processo; sicché, COGNOME verifica della eventuale fondatezza del di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della C cassazione non si sostanzia nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adeg dei risultati dell’interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di bensì nel dovere – radicalmente differente – di stabilire se i giudici di meri
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
nell’interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole d logica, nonché le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in te valutazione delle prove, in modo da fornire una giustificazione razionale, cir scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensab dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l’opporre valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una divers ricostruzione degli stessi, magari pure altrettanto logica, dato che in COGNOME‘ ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riserva giudice di merito. Il controllo di legittimità operato COGNOMEa Corte di cass infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamen migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustifica ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con i comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368).
4.3. Va da COGNOMEo ancora osservato come la denunzia di minime incongruenze argomentative, oltre che l’omessa esposizione di elementi valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decision che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività) possano dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vi della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli d estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l’esame del complesso probato entro il quale ogni elemento sia contestualizzato – che consente di verific consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenz fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Se 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio Rv 254988).
4.4. Tanto premesso, ai fini del corretto inquadramento dell’ambito valutazione demandato a COGNOMEa Corte, si osserva quanto segue. L’incipit del secondo motivo, proposto in via preliminare COGNOMEa difesa, si rivela – almeno linee essenziali – sostanzialmente ripetitivo delle ragioni poste a fondament primo, lamentando la difesa una erronea interpretazione che COGNOME stata d dai Giudici di merito, in ordine alla natura e alle motivazioni sottese ai co agli interessamenti offerti da COGNOMECOGNOME nelle diverse occasioni, a COGNOME NOME. Tale natura reiterativa legittima il Collegio, evidentemente
affidarsi al mero richiamo dell’esame sopra già compiuto, relativamente al pri motivo di ricorso.
4.5. La prima doglianza sussunta nel secondo motivo è ulterior espressione di quella sorta di corrente invisibile, che percorre l’intero atto di impugnazione e che è costituita COGNOMEa prospettazione di una diffo interpretazione della prestazione offerta dal ricorrente, quale corrisp dell’impegno elettorale promesso dal capomafia. Dal momento che tale controprestazione si sostanziava nell’assicurare il proprio appoggio, al fine regolarizzazione di pratiche amministrative, il successo COGNOME tornata elet svolgerebbe una funzione latamente strumentale, rispetto al perseguimento degl interessi di COGNOME. Siffatta ricostruzione, architrave della sentenza impu è destinata – in ipotesi difensiva – a franare irreparabilmente, l compiutamente confrontata con la intrinseca natura dell’apporto realmen preCOGNOME da COGNOME: COGNOMEi ha offerto un aiuto di tipo tecnico, sostanzia semplici consigli, elemento che escluderebbe in radice la configurabi dell’ipotizzata figura delittuosa.
Si è già chiarito, però, come la Corte territoriale abbia doviziosam esplicitato le ragioni in base alle COGNOME è giunta a difformi lumi, ritenendo che le varie prestazioni fornite da COGNOME COGNOME atteggiassero a elemento ba dell’accordo di scambio politico-mafioso, inserendosi in una pattuizione illecit vedeva – quale controprestazione, rispetto agli interessamenti e coinvolgiment vario genere, dei COGNOME si è reso protagonista l’imputato – l’ottenimento mediante la spendita del peso sociale e criminale dell’organizzazione mafiosa tutto, giova ribadirlo, è espresso COGNOMEa Corte di appello di Palermo attrave apparato motivazionale che è di esemplare chiarezza, oltre che del tutto immu da vizi logico-giuridici.
4.6. La seconda censura contenuta nel secondo motivo presenta una forte connotazione di genericità, risultando essa del tutto aspecifica, nonché priva reale substrato contenutistico e, pertanto, inammissibile. La difesa, infatti, COGNOME‘assunto di carattere metagiuridico, rappresentato COGNOMEa contrazion numero di coloro che, pur avendo diritto al voto, ordinariamente decidono esercitarlo; tale fenomeno avrebbe – secondo la prospettiva da cui si pone la d – profondamente ridimensionato il campo del voto di opinione, risultando specularmente ampliate, invece, le scelte di tipo utilitaristico e clie Rientrerebbe COGNOME stessa intrinseca natura dell’attività politica, allora, la di dispensare favori a possibili elettori, COGNOME speranza di vederseli un ricompensati sotto forma di scelta elettorale. L’errore compiuto COGNOMEa territoriale si anniderebbe quindi – in ipotesi difensiva – nell’aver spo concezione troppo estensiva, quasi onnicomprensiva, del concetto di “util
contenuto nel conteCOGNOME paradigma normativo; tale distorta operazione culturale avrebbe indotto i Giudici di merito, impropriamente, ad operare una incongrua sovrapposizione di concetti tra loro radicalmente diversi ed a ricondurre, nell’ambito previsionale della fattispecie incriminatrice, anche interventi – e finanche meri consigli di tipo tecnico – dispensati in favore di soggetti che ne facciano richiesta e che sono, essenzialmente, privi di qualsiasi coloritura di patto illecito.
Trattasi di critica che involge considerazioni di carattere quasi ideologico e socio-politico, che non sembra, però, concretamente aderente al thema decidendum; la censura si risolve, in definitiva, COGNOME prospettazione di una riponderazione dello stesso modello legale ex art. 416-ter cod. pen. In ordine al tema – già proposto nel primo motivo e ora reiterato – inerente all’accezione secondo la quale debba essere valutato il concetto di utilità, rilevante in relazione alla contestata figura tipica, ci si può limitare a richiamare l’analisi teorica sopra esposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 01 giugno 2023.