Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20549 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20549 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, n. RAGIONE_SOCIALE DATA_NASCITA
COGNOME NOME, n. Erice (Tp) DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nINDIRIZZO Erice INDIRIZZOTp) DATA_NASCITA
COGNOME NOME, n. Erice (Tp) DATA_NASCITA
COGNOME NOME, n. Erice (Tp) DATA_NASCITA
COGNOME NOME, n. RAGIONE_SOCIALE (Tp) DATA_NASCITA
COGNOME NOME, n. RAGIONE_SOCIALE (Tp) DATA_NASCITA
COGNOME NOME, n. Erice (Tp) DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 4984/22 Corte di appello di Palermo del 19/09/2022
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
sentiti per le parti civili:
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per l’RAGIONE_SOCIALE e dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per l’RAGIONE_SOCIALE; l’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per il Comune di Erice; dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per il Comune di Campobello di RAGIONE_SOCIALE; dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per l’RAGIONE_SOCIALE; dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per il Comune di Favignana; dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per il Comune di RAGIONE_SOCIALE ed in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME per il Comune di RAGIONE_SOCIALE; dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per il Comune di Custonaci; dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per il Comune di Castelvetrano; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per il RAGIONE_SOCIALE; i quali hanno chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi con la condanna degli imputati al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio nella misura indicata nelle rispettive note depositate;
sentiti per i ricorrenti:
lAVV_NOTAIO per NOME NOME;
lAVV_NOTAIO per COGNOME NOME e COGNOME NOME;
lAVV_NOTAIO per COGNOME;
l’AVV_NOTAIO COGNOME in sostituzione dell’AVV_NOTAIO Accorretti per COGNOME NOME;
AVV_NOTAIO per COGNOME NOME;
lAVV_NOTAIO per COGNOME NOME;
AVV_NOTAIO per COGNOME NOME;
lAVV_NOTAIO per COGNOME NOME e COGNOME NOME i quali hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati
RITENUTO IN FATTO
All’esito delle sentenze di merito (G.i.p. del Tribunale di Palermo del 20/11/2020 emessa con rito abbreviato e sentenza di appello impugnata):
NOME e NOME COGNOME – anche in quanto figli di NOME COGNOMECOGNOME capo riconosciuto dell’articolazione territoriale a partire dagli anni ottanta del secol scorso e ora detenuto in via definitiva – sono stati ritenuti responsabili del delitt di direzione e organizzazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 416-bis cod. pen.) oltre a vari reati fine, tra cui quello d scambio elettorale politico-RAGIONE_SOCIALE (art. 416-ter cod. pen.) al fine di favorire almeno tre candidati, di cui uno alle elezioni regionali (NOME COGNOME) e due a quelle municipali di RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME) ed Erice (NOME COGNOME) per l’anno 2017;
NOME COGNOME, è stato riconosciuto partecipe di tale articolazione territoriale RAGIONE_SOCIALE e responsabile di un episodio di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.);
NOME COGNOME, è stato riconosciuto partecipe dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma in quanto componente della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
NOME COGNOME, è stato riconosciuto partecipe del gruppo RAGIONE_SOCIALE e concorrente in uno dei reati di scambio elettorale, laddove in primo grado era stato ritenuto concorrente esterno rispetto al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
NOME COGNOME, è stato riconosciuto responsabile del delitto di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.);
NOME COGNOME, è stato riconosciuto colpevole del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.);
NOME COGNOME, è stato riconosciuto concorrente nel delitto di scambio elettorale politico-RAGIONE_SOCIALE (art. 416-ter cod. pen.) al fine di favorire la mogli candidata NOME COGNOME;
venendo condannati rispettivamente alle pene principali ed accessorie ritenute di giustizia e alle statuizioni in favore delle parti civili costituite.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso gli imputati, che formulano i motivi di doglianza di seguito riportati secondo le indicazioni di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2. Ricorso di NOME COGNOME
Il ricorrente formula tre motivi d’impugnazione.
2.1. Violazione di legge penale in relazione all’art. 416-bis cod. pen. ed al capo 1 dell’imputazione.
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha recepito in maniera acritica le argomentazioni del primo giudice, non riuscendo però ad individuare, anche sulla base delle risultanze delle operazioni di captazione telefonica, gli estremi di una effettiva condotta di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE criminale.
2.2. Quanto all’imputazione di cui all’art. 512-bis cod. pen. (capo 5), il giudice di appello ha fondato il proprio convincimento sull’erronea interpretazione del contenuto delle conversazioni captate in fase di indagine, cui ha attribuito significato e valutazione suggestivi così da individuare l’imputato quale socio occulto della società RAGIONE_SOCIALE e diretto esercente di attivit imprenditoriale.
2.3. Violazione dell’art. 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, per avere il giudice esercitato la sua discrezionalità in maniera illogica, confermando l’entità della pena applicata dal primo giudice in misura eccessiva, con forte discostamento dal minimo edittale.
3. Ricorso di NOME COGNOME
Il ricorrente formula otto motivi d’impugnazione.
3.1. Violazione di legge penale in relazione all’art. 416-bis cod. pen. ed erronea applicazione di legge processuale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizi congiunti della motivazione con riferimento alla ribadita condanna per partecipazione, con ruolo apicale, all’articolazione territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’assoluta carenza di elementi probatori a suo carico.
3.2. Violazione di legge penale in relazione all’art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. ed erronea applicazione di legge processuale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla ribadita affermazione del ruolo di vertice svolto in seno al RAGIONE_SOCIALE.
3.3. Violazione di legge penale in relazione all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. ed erronea applicazione di legge processuale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. in relazione al ribadito carattere armato dell’RAGIONE_SOCIALE, sulla base degli atti processuali non essendo possibile dimostrare la presenza di qualsiasi tipo di arma.
3.4. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 110, 416-ter cod. pen. ed erronea applicazione di legge processuale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizi congiunti della motivazione con riferimento al ribadito concorso nel delitto di scambio elettorale politico-RAGIONE_SOCIALE.
Risalendo il fatto al 2017 e non prevedendo all’epoca la previsione il riferimento né ai soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. né la locuzione “in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le
esigenze dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” , l’unico presupposto in base a cui valutare la configurabilità del reato era quello dell’esistenza di una promessa di procurare voti realizzata mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis in cambio dell’erogazione di denaro o altra utilità.
Dalle risultanze probatorie non emerge, per RAGIONE_SOCIALE, l’impiego di toni o di condotte intimidatorie e del resto la maggior parte dei soggetti che si sarebbero rivolti al ricorrente non hanno conseguito il successo elettorale sperato.
In altri termini, non emerge da alcun atto del procedimento l’uso del metodo di intimidazione RAGIONE_SOCIALE al fine di orientare il voto e la Corte di appello ha ribadito la responsabilità valorizzando soprattutto le dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME, a parere della difesa inattendibili poiché intrinsecamente contraddittorie su vari aspetti e rese da soggetto particolarmente interessato allo epilogo della vicenda giudiziaria, in quanto ritenuto coinvolto nella commissione di un medesimo episodio criminoso o comunque collegato a quello per cui ha reso quelle dichiarazioni.
3.5. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 110, 512-bis cod. pen. ed erronea applicazione di legge processuale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizi congiunti della motivazione con riferimento al ribadito concorso nel delitto di trasferimento fraudolento di valori.
La Corte di appello ha illegittimamente ritenuto di non accogliere le deduzioni difensive circa la mancata emersione del ruolo di dominus dell’imputato nella società RAGIONE_SOCIALE o del conferimento di beni suscettibili di aggressione patrimoniale in sede di prevenzione, ribadendo l’affermazione di responsabilità sulla mera circostanza che il COGNOME gli avesse riferito di alcune vicende societarie.
3.6. Violazione di legge penale in relazione all’art. 99, quarto comma, cod. pen. ed erronea applicazione di legge processuale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizi congiunti della motivazione in ordine alla ribadita applicazione dell’aumento di pena a titolo di recidiva nonostante la mancata precedente applicazione della stessa per mancanza del presupposto formale dell’anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato
3.7. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 580, 81 e 420 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta ammissibilità del ricorso per cassazione presentato dal Pubblico Ministero, poi convertito in appello, attesa l’indicazione generica di violazione delle regole sul trattamento sanzionatorio, che oltre tutto il primo giudice non aveva affatto determinato in maniera illegittima.
3.8. Violazione dell’art. 81 cod. pen. e dell’art. 125 cod. proc. pen. e vizi congiunti della motivazione circa la mancata specificazione della misura della
pena irrogata in continuazione rispetto al ritenuto delitto più grave di cui al capo 1 e ai reati già coperti da giudicato (cd. continuazione esterna)
4. Ricorso di NOME COGNOME
Il ricorrente formula quattro motivi d’impugnazione.
4.1. Erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione circa la ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato di danneggiamento seguito da incendio.
La motivazione adottata dalla Corte territoriale, silente sui numerosissimi rilievi critici avanzati dalla difesa, si è di fatto risolta in una superficiale e al contem parziale disamina dei pochi argomenti posti dal G.u.p. a sostegno della pronuncia di condanna in primo grado.
4.2. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante dell’impiego del metodo RAGIONE_SOCIALE (art. 416-bis.1 cod. pen.), nonostante la condotta ascritta al ricorrente non potesse considerarsi né oggettivamente idonea ad esercitare una coartazione psicologica nei confronti della persona offesa né evocativa di un contesto RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello ha, inoltre, irrogato per tale aggravante un aumento di pena illegale di due terzi invece che nella misura massima della metà.
4.3. Violazione dell’art. 62 -bis cod. pen. e vizi congiunti della motivazione sul punto in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul mancato contenimento della pena nel minimo edittale.
4.4 Violazione di legge in relazione alla condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili in assenza di specificazione dei criteri adott per adottare tale statuizione.
5. Ricorso di NOME COGNOME
Il ricorrente affida l’impugnazione a due distinti atti a firma dei propri avvocati.
Atto a firma dell’AVV_NOTAIO, basato su cinque motivi di censura.
5.1. Violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione alla ribadita sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., desunto dal mero coinvolgimento nel procacciamento di voti, in assenza di atti di intimidazione, in favore di un candidato alle elezioni e dall’interesse manifestato in alcune conversazioni per vicende di natura imprenditoriale.
Non sono stati, inoltre, sottoposti a doveroso vaglio di attendibilità le dichiarazioni di quanti (COGNOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME) hanno riferito vicende asseritamente dimostrative della partecipazione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE criminale.
5.2. Violazione di legge in relazione all’art. 81, secondo comma, cod. pen. e alla continuazione esterna riconosciuta tra i reati oggetto del presente giud quelli -tra cui il delitto di art. 416-bis cod. pen. per fatti commessi sedici anni addietro – per cui era stata riportata pregressa condanna definitiva.
5.3. Violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., nonostante dal compendio probatorio non siano emersi indici di condizionamento dell’elettorato fondato su prepotenza e sopraffazione e a dispetto della circostanza che uno dei contraenti il patto (COGNOME) abbia sempre dimostrato di non temere, anche nei propri confronti, il ricorso al metodo RAGIONE_SOCIALE.
5.4. Vizi congiunti di motivazione relativi al medesimo reato, riferito al procacciamento di voti in favore di NOME COGNOME.
Anche in questo caso difetta qualsiasi riferimento a comportamenti intimidatori del ricorrente sia verso gli elettori sia verso i contraenti del patto illecito.
5.5. Violazione di legge penale e vizi di motivazione quanto alla ribadita sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen e del carattere armato dell’RAGIONE_SOCIALE, affermato in forza di un mero automatismo argomentativo.
Atto a firma dell’AVV_NOTAIO Accorretti, basato su sei motivi di censura.
5.6. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis, cod. pen. (reato di cui a capo 1) in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in assenza di indici oggettivi atti a dimostrare la sussistenza del reato (assenza di un contesto associativo, RAGIONE_SOCIALEllo del territorio anche attraverso l’infiltrazion nella Pubblica Amministrazione) ed all’erronea interpretazione di fatti e situazioni non rilevanti a detto fine (incontri tra soggetti sottoposti alla sorveglianz speciale, colloqui tra persone convolte nell’indagine anche relativi a vicende societarie).
5.7. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di un ruolo direttivo nell’ambito della compagine RAGIONE_SOCIALE.
5.8. Violazione di legge penale dell’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in relazione al ribadito carattere armato dell’RAGIONE_SOCIALE, in assenza di benché minimo accertamento circa la disponibilità di armi da parte della presunta RAGIONE_SOCIALE.
5.9. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-ter cod. pen. in relazione
all’art. 192 cod. proc. pen. ed agli artt. 96 e 97 d.P.R. n. 361 del 1957 e vizi congiunti di motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità nel delitto di scambio elettorale politico-RAGIONE_SOCIALE, riguardante fatti commessi nel 2017 per i quali, secondo la legge allora vigente, l’unico presupposto su cui valutare l’eventuale sussunzione delle condotte nell’ambito di applicazione dell’art. 416-ter cod. pen. era quello dell’esistenza di una promessa per procurare voti realizzata mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis cod. peri. in cambio dell’erogazione di denaro o altra generica utilità, modalità nel concreto mai realizzatesi e tali da eventualmente portare alla punibilità del ricorrente ai sensi degli artt. 96 e 97 d.P.R. n. 361 del 1957.
5.10. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 580, 81 e 420 cod. proc. pen. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto ammissibile il ricorso del Pubblico Ministero – poi convertito in appello – nonostante l’impugnazione non presentasse i necessari requisiti del ricorso diretto per cassazione.
5.11. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. in relazione alla mancata determinazione degli aumenti di pena sia riferiti ai reati satellite (capi 3 e 10) rispetto a quello ritenuto più grave di c capo 1 sia riferiti al reato coperto da giudicato (cd. continuazione esterna).
6. Ricorso di NOME COGNOME
Il ricorrente formula quattro motivi di censura.
6.1. Violazione dell’art. 178 lett. c) e dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. in relazione al mancato accoglimento da parte del Giudice dell’udienza preliminare dell’istanza di rinvio dell’udienza stessa fissata il 15 maggio 2020 ore 09.30 per mancata dimostrazione dell’impedimento del difensore a comparire e per asserita intempestività dell’istanza, inviata via PEC alle ore 13.30 del giorno precedente (14 maggio 2020).
6.2. Violazione dell’art. 179, comma 1 e dell’art. 419, commi 1 e 2, cod. proc. pen. in relazione al rigetto da parte del Giudice dell’udienza preliminare della eccezione difensiva di nullità sollevata in sede di seconda udienza preliminare, derivante dall’accoglimento di altra eccezione sollevata alla prima udienza del 20 dicembre 2019, riguardante le omesse notificazioni sia all’imputato che al difensore dell’avviso di fissazione della stessa ex art. 419 cod. proc. pen. e dei relativi avvertimenti ed avvisi, eccezione da ricondurre alla categoria delle nullità assolute, in particolare con riferimento all’omesso avviso all’imputato della facoltà di rinunciare all’udienza preliminare
6.3. Violazione degli artt. 416-bis, commi 1 e 4 e 416-ter cod. pen e vizi congiunti di motivazione:
sulla divergenza tra imputazione definitiva e avviso di cui all’art. 415-bis cod.
proc. pen. circa la data di commissione del reato associativo di cui al capo 1;
sulla ribadita affermazione di responsabilità di far parte del RAGIONE_SOCIALE criminale di cui al capo 1;
sulla ribadita aggravante del carattere armato del gruppo criminale;
sulla riaffermata condanna per il delitto di scambio elettorale politico-RAGIONE_SOCIALE al fine di favorire di NOME COGNOME.
6.4. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all’applicazione della contestata recidiva.
7. Ricorso di NOME COGNOME
Il ricorrente formula due motivi di censura.
7.1. Violazione di legge penale in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza dell’aggravante speciale del favoreggiamento RAGIONE_SOCIALE; dalle risultanze probatorie è emerso in maniera netta come egli non fosse affatto animato dall’intento di agevolare l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, venendo anzi costretto a cedere a terzi le quote intestate alla di lui moglie della società appena costituita, dal momento che la sua partecipazione non risultava più funzionale agli interessi di NOME e NOME COGNOME.
7.2. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Con successiva memoria la difesa del ricorrente ha ribadito le ragioni poste a sostegno dei motivi i ricorso.
8. Ricorso di NOME COGNOME
Il ricorrente formula tre motivi di censura.
8.1. Violazione ed erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. perì. nonché vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita condanna in ordine al delitto di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
8.2. Violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110, 416-bis cod. pen. in relazione alla mancata diversa qualificazione della condotta ascrittagli in termini di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
8.3. Violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento allo art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. in relazione alla ribadita applicabilità dell’aggravante del carattere armato dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in forza di un mero automatismo argomentativo.
9. Ricorso di NOME COGNOME
Il ricorrente formula due motivi di censura.
9.1. Violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 1 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per il reato di scambio elettorale politico-RAGIONE_SOCIALE a seguito della mancata considerazione di atti probatori di assoluta rilevanza (tra cui le dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero e di quelle rese dai coimputati COGNOME, COGNOME e COGNOME) che avrebbero dovuto condurre a decisione di segno opposto a quella adottata.
9.2. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-ter cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza del reato pur in assenza di un’effettiva stipula di un accordo tra politico e RAGIONE_SOCIALE, risultando, pertanto, irrilevante il mero adoperarsi di quest’ultimo o la semplice e generica disponibilità del primo, situazione evocante a pieno titolo il tema del reato impossibile di cui all’art. 49, secondo comma, cod. pen. per assenza di concreta offensività delle condotte e totale mancanza di dolo dei concorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME risultano infondati e vanno rigettati, mentre vanno dichiarati inammissibili quelli proposti dagli altri ricorrenti, per le ragioni di segu indicate.
2. Ricorso di NOME COGNOME
2.1. Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente si duole dell’insussistenza di una sufficiente base probatoria atta a sostenerne l’affermazione di responsabilità come partecipe del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è declinato essenzialmente in punto di fatto, è stato adeguatamente considerato e trattato in entrambe le sentenze di merito e non può essere di certo questa la sede processuale non solo per rivisitare il compendio probatorio già valutato ma anche per ribaltare l’esito definitorio del giudizio, per cui va dichiarato inammissibile.
Al riguardo non può che rinviarsi ai principi che costantemente, anche se
senza effetto, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione da tempo afferma secondo cui l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato alla stessa demandato essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).
2.2. Anche il secondo motivo di censura deve seguire la stessa sorte.
In materia di intercettazioni telefoniche costituisce, invero, questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte e per tutte v. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).
Siccome il dedotto parametro di illegittimità della sentenza in parte qua è quello della pretesa erroneità dell’interpretazione del dato probatorio fondato sulle conversazioni intercettate, ne consegue l’eccentricità della doglianza rispetto al sindacato giudiziale di legittimità.
2.3. Il terzo motivo è, invece, inammissibile sotto un diverso profilo.
Il carattere dell’eccessività della pena non è mai proponibile come autonomo motivo d’impugnazione, perché esso mette in discussione il potere – dovere del giudice di determinare discrezionalmente l’entità della sanzione.
L’esercizio della discrezionalità non è, pertanto, tacciabile di illogicità, mentre è la motivazione che può in ipotesi essere definita tale, specie quando il giudice debba argomentare lo spostamento in termini consistenti dai limiti edittali stabiliti dalla legge.
Ma nel caso del ricorrente, la Corte di merito ha ricordato (pag. 514) come già il giudice di primo grado avesse determinato la sanzione a partire dal minimo edittale riferito al reato di cui al capo 1 (art. 416-bis cod. pen.) e su di ess avesse applicato un contenuto aumento per il concorrente reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., sicché una volta assolto congruamente all’obbligo di motivazione, ogni ulteriore censura diventa inammissibile.
3. Ricorso di NOME COGNOME
3.1., 3.2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso articolato da detto imputato risultano analoghi al primo del precedente ricorso, con la sola differenza che con essi viene dedotta, sia pure attraverso l’asserita violazione dei criteri di valutazione probatoria di cui all’art. 1912 cod. proc. pen., l’assenza di una adeguata base probatoria non solo riferita alla partecipazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma anche alla circostanza di avere ricoperto nel RAGIONE_SOCIALE un ruolo direttivo ed apicale, oltre tutto da parte di imputato già condannato in via definitiva per la medesima partecipazione, per quanto riferita a un diverso segmento temporale.
Trattasi, tuttavia, di differenza che non immuta la natura delle doglianze, che vanno dichiarate improponibili per le stesse ragioni dianzi esposte (par. 2.1.), attenendo direttamente al merito dell’accusa di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1.
3.3. Anche il terzo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato.
La ricorrente contestazione in sede processuale della statuizione del carattere armato dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituisce, infatti, ogni volta una sfida non solo all’intelligenza dell’interprete ma anche all’evidenza della storia.
Nel caso del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la Corte di merito ha ritualmente utilizzato ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. peri. alcune sentenze attestanti l indubbia disponibilità di armi ed esplosivo di cui il RAGIONE_SOCIALE ha dato dimostrazione nella sua recente e meno recente storia criminale (sent. Corte di Assise Palermo n. 43/2000, n. 2084/97 RG NR e sent. Corte Assise Palermo n. 43/2002 del 29 luglio 2002, n. 4074/97 RG NR), tanto da accreditarsi come uno dei più coriacei ed efficienti delle articolazioni territoriali del RAGIONE_SOCIALE, come del resto confermato, sotto il profilo organizzativo, dalla vicenda di recentissima conclusione dell’avere assicurato una latitanza pluridecennale ad un suo noto esponente di vertice.
Ci si può, pertanto, limitare a fare richiamo del principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di associazioni di tipo RAGIONE_SOCIALE storiche (nella specie RAGIONE_SOCIALE), per la configurabilità dell’aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l’esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l’accertamento, in fatto, della disponibilità di u armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori (tra molte Sez. 2, 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761 la quale ha ritenuto che, nel caso in cui l’RAGIONE_SOCIALE contestata sia storicamente riconducibile a
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, ovviamente conosciuto da chi rivestiva una posizione di vertice nell’interno del RAGIONE_SOCIALE).
3.4. Merita, per RAGIONE_SOCIALE, una disamina più articolata il quarto motivo di ricorso, certamente non inammissibile, riguardando la configurabilità dell’art. 416-ter cod. pen. (scambio elettorale politico-RAGIONE_SOCIALE) in relazione al procacciamento di voti in favore, nel caso specifico, di tre candidati alle elezioni amministrative e comunali del 2017 da parte di esponenti del RAGIONE_SOCIALE.
Sul punto vale preliminarmente osservare che, a pag. 415 della sentenza impugnata, la Corte di appello fa un ampio resoconto degli elementi probatori valutati in primo grado dal G.u.p., per poi occuparsi della medesima censura formulata dall’appellante circa l’assenza dell’impiego del metodo di intimidazione RAGIONE_SOCIALE al fine di orientare il voto.
Aderendo, inoltre, alle considerazioni del AVV_NOTAIO Generale circa l’effettiva esistenza del patto illecito e della partecipazione ad esso dell’appellante la Corte di appello ha dichiarato, pertanto, infondato il motivo di appello (pag. 418) soffermandosi sul coinvolgimento nella vicenda del ricorrente.
Dopo aver riportato le doglianze di altri imputati non ricorrenti, la Corte ha quindi affermato il principio (pag. 432-433) che “quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE, ed agisce per conto e nell’interesse cli quest’ultima, non è necessario che l’accordo concernente Io scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l’attuazione, o l’esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all’art. 416 bis, terzo comma cod. pen. può dirsi immanente all’illecita pattuizione. Ed invece, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia una persona estranea alla RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE, ovvero un soggetto intraneo che agisca uti singulus, è necessaria la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del consenso con metodo RAGIONE_SOCIALE” richiamando a sostegno diverse pronunce di legittimità espressesi in tal senso (tra molte Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, 8v. 266738; Sez. 1, n. 19230/16 del 30/11/2015, COGNOME, Rv. 266794; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, P.M., Albero, Rv. 263845).
Con detta statuizione la Corte di merito ha mostrato, dunque, di aderire all’orientamento interpretativo secondo cui, già a legislazione previgente, non era necessario contemplare espressamente nel patto le modalità di acquisizione dei voti quando a fungere da RAGIONE_SOCIALEparte fosse un esponente RAGIONE_SOCIALE in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE criminale.
All’epoca dei fatti (2017) l’art. 416-ter contemplava, invero, quale modalità tipica della stipula del patto politico-RAGIONE_SOCIALE se non l’assicurazione quanto meno l’evocazione da parte della compagine RAGIONE_SOCIALE di acquisire i voti “mediante le modalità di cui all’art. 416 -bis, terzo comma, cod. pen.” (intimidazione ed assoggettamento omertoso degli elettori).
Come anticipato, la prevalente giurisprudenza ha superato tale impostazione, ponendosi in parziale dissenso con Sez. 6, n. 36382 del 03/06/2014, Antinoro, Rv. 260168, la quale aveva, invece, NOME sostenuto come in tema di delitto di scambio elettorale politico-RAGIONE_SOCIALE, la legge 17 aprile 2014, n. 62, modificando l’art. 416-ter cod. pen. avesse introdotto un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie incriminatrice, relativo al contenuto dell’accordo, che deve contemplare l’impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale anche dispiegando concretamente, se necessario, il proprio potere di intimidazione, con la conseguenza di rendere penalmente irrilevanti le condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose, che non avessero espressamente previsto le descritte modalità di procacciamento dei voti.
La diversa interpretazione, pur lasciando adito a qualche dubbio di ordine dogmatico, si è, però, ormai affermata come prevalente nella più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Dall’entrata in vigore della legge 21 maggio 2019, n. 43 in avanti, inoltre, il patto illecito può essere integrato: 1) dal mero accordo con appartenenti alle associazioni di cui all’art. 416-bis; 2) dall’accordo con soggetti estranei alle predette associazioni o che, pur facendone parte, agiscono a titolo personale, con la necessità in tal caso di concordare l’impiego dell’intimidazione RAGIONE_SOCIALE.
La modifica ha, dunque, avere normativizzato, l’elaborazione giurisprudenziale nei termini dianzi riferiti, senza possedere, pertanto, portata innovativa.
Tanto premesso, la Corte di appello ha aggiunto pure che la prova della intimidazione RAGIONE_SOCIALE verso gli elettori può essere desunta anche in via indiziaria, concludendo che “nel caso in esame alla fama criminale dei fratelli COGNOME ed alla loro concreta e già accertata capacità di incidere sul territorio coi metodi mafiosi, in quanto già condannati in qualità di capi della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di RAGIONE_SOCIALE, deve aggiungersi il fatto che, come si evince dalla ramificazione delle interrelazioni da costoro poste in essere con altri soggetti della medesima e di altre famiglie mafiose, quali il COGNOME per RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME e l’COGNOME per RAGIONE_SOCIALE, è evidente che si sia trattato di un accordo siglato non a livello individuale, o per interesse individuale dei contraenti, ma dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE verso il marito della candidata alle elezioni regionali COGNOME, con la mediazione dell’COGNOME e del COGNOME (…)”.
Osserva, peraltro, il Collegio che seppure opportuna ed esaustiva rispetto alle
doglianze difensive, la precisazione della Corte di appello si rivela in realtà superflua, dal momento che essendo configurato l’art. 416-ter cod. pen. come reato di pericolo, che si consuma al momento della stipula del patto, non v’è alcuna necessità di fornire prova di un esercizio concreto dell’intimidazione RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo va, pertanto, rigettato, informando di sé la valutazione complessiva dell’impugnazione, caratterizzata per RAGIONE_SOCIALE dalla presenza di altri motivi in larga parte manifestamente infondati.
3.5. È il caso del quinto motivo di ricorso, sovrapponibile, fatte le debite differenze di natura soggettiva, al secondo motivo del ricorso COGNOME COGNOME per il quale valgono le medesime sintetiche considerazioni già svolte, riguardanti la insindacabilità in sede di legittimità di ricostruzioni di fatto e di valutazione, n illogica né contraddittoria, di uno o plurimi elementi probatori.
3.6. Risulta, invece, manifestamente infondato in diritto il sesto motivo di ricorso, riguardante l’applicazione dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. in tema di recidiva in caso di assenza di sua pregressa dichiarazione.
Il ricorrente sostiene, infatti, una tesi recessiva rispetto a quella accolta d Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878 secondo cui in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativ applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.
3.7. Manifestamente infondato è anche il settimo motivo con cui si deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 580, 81 e 420 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta ammissibilità del ricorso per cassazione presentato dal Pubblico Ministero, poi convertito in appello, attesa l’intrinseca sua genericità sul tema del trattamento sanzionatorio.
In proposito vale osservare che il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, poi convertito in appello, denunciava, tra l’altro, la violazione dell’art. 81 co pen. per avere il primo giudice, in applicazione della continuazione esterna, ritenuto più grave la pena (e non il reato) già irrogata in precedente sentenza irrevocabile, invece di individuare quello astrattamente più grave tra tutti i reat soggetti a scrutinio.
Si trattava, dunque, di una censura formulata in punto di stretto diritto e che evidenziava un’erronea applicazione da parte del primo giudice dell’art. 81 cod. pen., irrispettosa delle indicazioni contenuta in Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, PG in proc. Ciabotti e al., Rv. 255347 e, dunque, tutt’altro che generica o
infondata, da cui la palese destituzione di fondamento della doglianza formulata dal ricorrente.
3.8. Correlata in qualche modo alla precedente, anche l’ottavo motivo di censura va dichiarato manifestamente infondato.
Secondo il ricorrente sarebbero stati violati l’art. 81 cod. pen. e l’art. 125 cod proc. pen., con violazione accompagnata da vizi congiunti di motivazione circa la mancata specificazione della misura della pena irrogata in continuazione rispetto al ritenuto più grave delitto di cui al capo 1 e ai reati già coperti da giudicato (cd continuazione esterna).
In realtà tale violazione non risulta affatto, così come non emerge alcun vizio argomentativo sul punto, atteso che a pag. 507 della sentenza impugnata la Corte di appello ha proceduto ad una analitica indicazione sia degli aumenti di pena applicati su quella base, individuata con riferimento al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1 della contestazione (continuazione cd. interna) sia di quelli applicati con riferimento alla sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 28/11/2000, divenuta irrevocabile il 13/03/2002 (continuazione cd. esterna e come tale espressamente indicata in sentenza), in piena adesione tanto ai criteri dettati dalla legge quanto alla interpretazione datane dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269; conf. Sez. U, n. 7930/95, Rv. 201549, precisandosi che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Ricorso di NOME COGNOME
L’impugnazione proposta da tale ricorrente va dichiarata inammissibile.
4.1. Con il primo motivo di censura, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato di danneggiamento seguito da incendio.
La motivazione svolta dalla Corte territoriale, silente sui numerosissimi rilievi critici avanzati dalla difesa, sarebbe stata superficiale e parziale, a conferma dei già scarni argomenti posti dal primo giudice a sostegno della pronuncia di condanna.
La doglianza si rivela, però, manifestamente infondata.
Le valutazioni svolte dalla Corte di appello sulla posizione processuale del ricorrente sono state anzi puntuali e specifiche, tanto da ricondurre l’azione minatoria, originariamente qualificata come estorsiva (capo 7) all’ipotesi di reato di cui all’art. 392 cod. pen., dichiarato improcedibile per difetto di querela.
Quanto al delitto di danneggiamento, le censure si dipanano in termini di mero fatto (pag. 2-7 ricorso) accompagnate dall’astratto richiamo a pertinenti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, per quanto in concreto insuscettibili di depotenziare il ragionamento probatorio della Corte di merito in ordine alla riferibilità al ricorrente della condotta di concorso ne danneggiamento.
4.2. Quanto al secondo motivo di censura, occorre registrare che il difensore AVV_NOTAIO, presente in udienza, ha dichiarato di rinunziare alla sua seconda parte, riguardante la pretesa applicazione di un aumento di pena illegale (due terzi invece che la metà) per l’aggravante speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (metodo RAGIONE_SOCIALE), convenendo che la Corte territoriale ha in concreto (e a dispetto dell’erronea indicazione programmatica) applicato un aumento di pena conforme alla legge.
L’errore materiale nella redazione della motivazione non ha, dunque, inficiato, la correttezza della statuizione: sulla pena base di un anno e sei mesi di reclusione (diciotto mesi), la Corte di appello ha, infatti, correttamente applicato un aumento di nove mesi e cioè della metà (v. pag. 522 sentenza impugnata).
Quanto alla prima parte del motivo, alle pag. 492-497 della sentenza impugnata la Corte territoriale ha indicato in dettaglio gli elementi probatori, essenzialmente basati sui risultati delle intercettazione di comunicazioni, dai quali ha desunto che l’imputato avesse conferito mandato al correo NOME (non ricorrente) alla commissione del grave atto intimidatorio nei confronti di un imprenditore suo debitore.
La contestazione dell’esito decisorio passa, pertanto, di necessità attraverso la confutazione dell’interpretazione che il giudice di merito ha fornito di quelle conversazioni, secondo un’operazione, tuttavia, inammissibile in sede di legittimità, come più diffusamente rilevato nel par. 2.2. a proposito del ricorso di NOME COGNOME.
4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di censura, attesa la congrua motivazione svolta la Corte territoriale sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (v. ancora pag. 522 sentenza impugnata).
4.4. Improponibile, infine, il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che si risolve in una non consentita critica al potere-dovere del giudice di merito di determinare discrezionalmente il trattamento sanzionatorio.
5.1 Ricorso di NOME COGNOME, impugnazione a firma dell’AVV_NOTAIO
5.1.1. Il primo, il terzo ed il quarto motivo di tale ricorso possono essere trattati congiuntamente perché vertono tutti sul coinvolgimento del ricorrente nel procacciamento di voti a favore di quello o di quell’altro candidato e sull’accusa conseguente di commissione del delitto di scambio elettorale politico-RAGIONE_SOCIALE (art. 416-ter cod. pen.).
Le censure vertono sull’assenza di atti di intimidazione (primo motivo), sulla mancanza di indici di condizionamento dell’elettorato fondato su prepotenza e sopraffazione (terzo), sulla carenza di comportamenti intimidatori sia verso gli elettori sia verso i contraenti del patto illecito (quarto motivo).
A tali rilievi vale rispondere mediante rinvio alle considerazioni espresse al punto 3.4. della trattazione del ricorso di NOME COGNOME, attesa anche la contiguità dei comportamenti in addebito ai germani COGNOME e che si riassumono nel senso che ai fini dell’integrazione del reato è sufficiente l’accordo con soggetti intranei all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che agiscano come tali e che, secondo quanto accade normalmente, come tali agiscono quando abbiano responsabilità di vertice all’interno del RAGIONE_SOCIALE, mentre eventuali indici rivelatori esterni del condotta susseguente al patto non rappresentano più elemento indefettibile del reato.
Appare, invece, improponibile la seconda parte del primo motivo di censura, che lamenta la mancata sottoposizione a vaglio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone (COGNOME NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME) che hanno riferito vicende denotanti la partecipazione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE criminale.
In tal modo, infatti, il ricorrente sollecita un nuovo e pregnante apprezzamento delle fonti probatorie dichiarative, sebbene valutazione e apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengano interamente al merito del giudizio e non sono rilevanti se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla lor capacità dimostrativa, restando, perciò, inammissibili in sede di legittimità censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (tra molte v. Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540).
5.1.2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, generico sotto il profilo della sua scarsa comprensibilità.
Sembra di capire che il ricorrente si dolga del fatto che essendo stato assunto come reato più grave, anche ai fini del riconoscimento della continuazione cd. esterna, quello contestato al capo 1 (art. 416-bis cod. pen.) dell’odierno giudizio, non possa essere posto in continuazione a questo altro reato cronologicamente antecedente e cioè lo stesso di cui art. 416-bis cod. pen. riferito ad un pregresso
segmento temporale (pag. 13 ricorso).
Perché mai ciò integrerebbe violazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. il ricorrente non lo precisa, ma è sufficiente osservare che una volta ritenuto sussistente il requisito dell’unicità del disegno criminoso tra più fatti, alcuni de quali eventualmente coperti da giudicato, è del tutto legittimo e non contrastante con il dato normativo il fatto che il reato ritenuto più grave possa essere stato commesso in un tempo posteriore rispetto a quelli indicati come satelliti.
5.1.3. Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo di tale ricorso, riguardante il carattere armato del RAGIONE_SOCIALE, per il quale si rinvia alle considerazioni espresse al par. 3.3. della trattazione del ricorso di NOME COGNOME.
5.2. Ricorso di NOME COGNOME, impugnazione a firma dell’AVV_NOTAIO Accorretti .
5.2.1. Con il primo motivo di censura si lamenta l’assenza di individuazione di indici oggettivi del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (ad es. RAGIONE_SOCIALEllo d territorio anche attraverso l’infiltrazione nella Pubblica Amministrazione) atti a dimostrarne la sussistenza, laddove sono stati, invece, valutati ed apprezzati fatti e situazioni (incontri tra soggetti sottoposti alla sorveglianza speciale colloqui tra persone convolte nell’indagine anche relativi a vicende societarie) irrilevanti a detto fine.
La doglianza è infondata.
All’inizio della sentenza (pag. 26) la Corte di appello ha condivisibilmente affermato che riguardo alle RAGIONE_SOCIALE storiche (e vale aggiungere: ad una sua articolazione territoriale così fortemente strutturata come il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la sua ripartizione in famiglie territoriali) il tema probatorio è sol quello di dimostrare la partecipazione dell’agente al RAGIONE_SOCIALE criminale nel senso precisato da Sez. U , n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, a maggior ragione, poi, quando si tratti di soggetto posto al suo vertice.
La sentenza ha anche richiamato tutte le pronunce passate in giudicato che hanno disegnato la storia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, insistente da epoca remota sul territorio della provincia RAGIONE_SOCIALE, ragion per cui quelle situazioni che i ricorrente reputa irrilevanti e non significative, acquistano pieno significato in un’ottica di ricostruzione della trama soggettiva del RAGIONE_SOCIALE criminale.
Quanto alla partecipazione del ricorrente ed al suo ruolo di vertice, la sentenza si è soffermata in maniera diffusa sulla successione al padre detenuto NOME COGNOME, sulla ripresa di contatti riservati con membri del RAGIONE_SOCIALE (pag. 205-206 riferite a NOME COGNOME), sugli interessi coltivati nel settore dell’edili sull’imposizione estorsiva ai danni di imprenditori del medesimo settore, ragion
per cui le censure finiscono per ridondare sul merito della pronuncia, non riguardando in alcun modo la violazione di parametri di legittimità.
5.2.2. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di censura, che attiene al ruolo apicale ascritto al ricorrente, ma a quelle vale aggiungere la circostanza che la composizione su base ancora consistentemente familiare della RAGIONE_SOCIALE lo rende a maggior ragione destituito di fondamento.
5.2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo, concernente il contestato carattere armato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in ordine al quale si rimanda alle considerazioni espresse al par. 3.3. della trattazione del ricorso di NOME COGNOME.
5.2.4. Quanto al quarto motivo di censura di tale impugnazione, riguardante le modalità di integrazione del delitto di scambio politico-RAGIONE_SOCIALE, si rimanda alle considerazioni svolte al par. 3.4. della trattazione di NOME COGNOME.
5.2.5. Quanto al quinto motivo riguardante la dedotta inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero, convertito in appello, si rinvia alle considerazioni svolte al par. 3.7 della trattazione del ricorso di NOME COGNOME.
5.2.6. Palesemente destituita di fondamento è, infine, la censura riguardante l’asserita mancata determinazione degli aumenti di pena riferiti alla continuazione sia interna che esterna.
Alla pag. 509 della sentenza la Corte territoriale ha, infatti, fornito congrua motivazione della ritenuta necessità di rideterminare la pena, dovuta allo accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero sul punto, assumendo come reato più grave quello di cui al capo 1 (art. 416-bis cod. pen.) del presente giudizio e in relazione a questo individuando gli aumenti per i reati concorrenti e per quelli di cui alla sentenza coperta da giudicato per la stessa imputazione (continuazione esterna), senza perciò potersi individuare profili di illegittimità o RAGIONE_SOCIALE del trattamento sanzionatorio, sia partitamente che complessivamente considerato.
6. Ricorso di NOME COGNOME
L’impugnazione proposta da detto ricorrente va dichiarata inammissibile.
6.1. Con la prima doglianza, il ricorrente ripropone l’eccezione di nullità già proposta dinanzi alla Corte di merito e riferita ad un’ordinanza adottata dal Giudice dell’udienza preliminare il 15/05/2020 di mancato differimento della udienza stessa per impedimento del suo difensore.
In realtà già la sentenza di primo grado aveva rilevato che l’istanza andava considerata intempestiva ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (avviso di fissazione dell’udienza di rinvio pervenuto al difensore il 4 maggio; istanza inviata via PEC, come risultante dagli atti allegati al ricorso, il giorno 1
maggio ore 13.30) e soprattutto che con essa il difensore non allegava un legittimo impedimento ma evidenziava, peraltro sussistenti, problemi di mobilità e trasporto, connessi all’insorgenza e alla diffusione allora in atto della pandemia da Covid-19.
La sentenza di appello non ha fatto, perciò, che ribadire tale statuizione, ciò nonostante, l’eccezione venendo oggi riproposta senza tenere conto della congrua motivazione fornita dai giudici di merito a sostegno del diniego dell’istanza di rinvio, così da condannare la censura alla declaratoria di inammissibilità per genericità o aspecificità.
Si rivela, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra molte e per tutte v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
6.2. Anche il secondo motivo di doglianza consiste nella riproposizione di una eccezione di nullità che si sarebbe consumata nella fase dell’udienza preliminare.
La doglianza non è di piana comprensione, ma sembra riferirsi alla mancata notifica all’imputato e al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare di cui all’art. 419 cod. proc. pen. con i relativi avvertimenti e i particolare di quello rivolto all’imputato della facoltà di rinunciare all’udienz preliminare.
Il giudice di primo grado l’aveva respinta con il rilevare che gli avvisi notificat alla parte erano completi di tutte le indicazioni di cui all’art. 419 cod. proc. pen.; la difesa insiste, invece (pag. 17 del ricorso), che il problema non riguardava la possibilità di accedere ai riti alternativi ma di rinunciare all’udienza preliminare (art. 419, comma 5, cod. proc. pen.).
Posta la questione in detti termini, non si comprende, però, che tipo di nullità possa integrare detta omissione, ammesso che vi sia stata, dal momento che la celebrazione dell’udienza preliminare ha comportato un aumento e non una diminuzione delle garanzie difensive.
Ma anche se in ipotesi dovesse ritenersi integrata una nullità, giammai essa sarebbe riconducibile ad uno dei casi di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. con la conseguenza che, ricadendo nel novero di quelle di ordine generale a regime intermedio o di quelle relative, la sua proposizione sarebbe comunque preclusa dalla scelta dell’imputato di accedere al rito abbreviato (art. 438, comma 6 -bis cod. proc. pen.).
6.3. Con il terzo motivo di censura si deducono vizi di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per i delitti di partecipazione all
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE armata (capo 1) e di scambio elettorale politico-RAGIONE_SOCIALE al fine di favorire il candidato NOME COGNOME.
Il motivo va dichiarato inammissibile poiché sostanzialmente declinato in punto di fatto e di merito.
Dopo ampia digressione sull’iter procedimentale e sui principali atti processuali riguardanti il ricorrente (pag. 19-25), vengono affrontati i temi dell’accusa, rimarcandosi che a tutt’oggi egli sostiene di non aver fatto parte della RAGIONE_SOCIALE criminale né di avere avuto alcun coinvolgimento nella vicenda elettorale dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (pag. 26-46).
Trattasi, tuttavia, di considerazioni di stretto merito che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità né è sufficiente evocare la sussistenza di uno dei vizi di cui all’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per trasformarle in mot proponibile ed apprezzabile da parte della Corte di cassazione.
6.4. Il quarto e ultimo motivo di ricorso investe, infine, i punti della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’applicazione, che si deduce illegittima, della contestata recidiva
Partendo dal secondo aspetto, va preliminarmente rilevato che già il giudice di appello (pag. 517 cod. pen.) ha rilevato che la pur riconosciuta recidiva non ha inciso sulla determinazione della pena, essendo i suoi effetti stati in concreto sterilizzati dall’applicazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., nel senso che il giudice di primo grado, sussistendo altre aggravanti ad effetto speciale, non aveva ritenuto di applicare un aumento di pena a detto titolo, atteso il suo carattere facoltativo (art. 63, quarto comma, cit.) (v. pag. 591-592 sent. primo grado).
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha articolato una congrua motivazione ancorata all’apprezzamento delle modalità dell’azione, avendo ritenuto il ricorrente esecutore diretto dei deliberati della RAGIONE_SOCIALE nella pattuizione dello scambio elettorale politicoRAGIONE_SOCIALE (v. ancora pag. 517), che sfugge, pertanto, a censure di ordine logico argomentativo.
7. Ricorso di NOME COGNOME
7.1. Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente contesta il riconoscimento dell’aggravante speciale del favoreggiamento RAGIONE_SOCIALE, protestando che il suo coinvolgimento nella gestione di fatto della società RAGIONE_SOCIALE non era ad un certo punto risultato più funzionale agli interessi dei coimputati NOME e NOME COGNOME.
La doglianza è inammissibile, in quanto declinata in punto di merito e fatto.
Ad ogni buon conto, risulta dalla sentenze di merito che COGNOME è stato già in
passato condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed inoltre che alle pag. 45-46 delle sentenza impugnata, viene indicato come colui che doveva gestire a Favignana gli interessi imprenditoriali di NOME COGNOME in luogo del coimputato NOME COGNOME, ritenuto non più affidabile e utile allo scopo.
A tal fine era stata costituita la RAGIONE_SOCIALE, di cui sua mogl diveniva titolare delle quote al 50%, a nulla rilevando, dunque, la successiva estromissione per far posto ad altro soggetto ritenuto più capace di curare gli interessi dei capi RAGIONE_SOCIALE (v. sul punto la congrua motivazione a pag. 476 sent. impugnata).
7.2. La seconda doglianza investe il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui il ricorrente si duole attraverso la deduzione del vizio di motivazione.
Ma nessun vizio è dato riscontrare nella motivazione svolta dai giudici d’appello alle pag. 336-337 della sentenza impugnata, in cui l’applicazione facoltativa delle attenuanti innominate è congruamente ancorata al contraddittorio comportamento processuale tenuto dall’imputato ed alla sussistenza a suo carico di plurimi precedenti penali.
8. Ricorso di NOME COGNOME
8.1. Il primo motivo di doglianza formulato da tale ricorrente, ancorché ovviamente riferito alla sua particolare posizione processuale di componente del RAGIONE_SOCIALE quale appartenente alla RAGIONE_SOCIALE, non appare dissimile per struttura e contenuto (analogo il riferimento alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.) da altri già esaminati che investono direttamente il tema dell’accusa, postulando una non consentita rivisitazione in sede di legittimità del materiale probatorio già apprezzato dai giudici di merito.
Come tale esso non può che essere dichiarato inammissibile per le ovvie ragioni già esposte nel par. 2.1. relativo alla trattazione del ricorso COGNOME.
8.2. Manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo di censura, con cui il ricorrente si duole, in via subordinata, di una mancata diversa qualificazione in diritto della condotta in addebito in termini di concorso esterno nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In proposito vale osservare che dalla sentenza impugnata emerge che, benché incensurato, il ricorrente è il figlio dello storico esponente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, condannato all’ergastolo per lo stesso delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Dalla sentenza emerge anche che l’attuale capo della RAGIONE_SOCIALE è NOME, anch’egli, però, detenuto.
In maniera non illogica né contraddittoria, dunque, la Corte di appello ne ha
messo in rilievo il ruolo di collegamento tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, temporaneamente acefala per la detenzione del predetto COGNOME e gli esponenti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (v. in particolare pag. 114 e segg. relative all’inRAGIONE_SOCIALE svoltosi in un’autovettura con i coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, in cui si discuteva, tra l’altro, dell’affidabilità di tale NOME COGNOME, uno luogotenenti del COGNOME) a dimostrazione dell’interesse da lui concretamente nutrito, in quanto consapevole partecipe, per le sorti del raggruppamento criminale di competenza.
8.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, concernente il carattere armato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che il ricorrente contesta, si rinvia alle considerazioni svolte al par. 3.7 della trattazione del ricorso di NOME COGNOME a sostegno della declaratoria di manifesta infondatezza della doglianza.
9. Ricorso di NOME COGNOME
Tale ricorrente risponde unicamente del delitto di scambio elettorale politicoRAGIONE_SOCIALE in qualità di coniuge della candidata NOME COGNOME e in tale veste, secondo la prospettazione accusatoria accolta dalle sentenze di merito, diretto contraente del patto illecito stipulato con esponenti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
9.1. Il ricorrente contesta tale ricostruzione, allegando elementi di prova asseritannente pretermessi nella valutazione operata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, ma appare evidente la non proponibilità di simile censura in sede di legittimità, in quanto espressamente volta a provocare un esito decisorio di merito difforme da quello intervenuto.
9.2. Il secondo motivo concerne, invece, la dedotta insussistenza di un accordo tra politico (o meglio: candidato) e RAGIONE_SOCIALE, risultando di conseguenza irrilevante il mero adoperarsi del RAGIONE_SOCIALE o la semplice e generica disponibilità del politico ed essendo di conseguenza il reato impossibile per assenza di concreta offensività delle condotte e totale mancanza di dolo dei concorrenti.
Se i termini della doglianza restano sul piano della mera contestazione della valenza di determinanti elementi di prova, in primo luogo dei risultati delle intercettazioni di conversazioni, allora essa va ritenuta inammissibile per le ragioni già ampiamente svolte su tale profilo.
Se diversamente s’intende con essa sostenere la tesi che quegli stessi elementi non possono integrare il delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen. per difformità da modello legale delineato dalla legge, allora la stessa diventa astrattamente ammissibile, dovendo, tuttavia, affermarsene l’infondatezza per le ragioni più diffusamente esposte al par. 3.4 relativo alla trattazione del ricorso di NOME COGNOME, cui compiutamente si rimanda.
N
10. Al rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali; alla dichiarazione di inammissibilità di tutti gli altri ricorsi segue la condanna de relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo determinare nella misura di tremila euro ciascuno.
Tutti i ricorrenti vanno, infine, condannati alla rifusione delle spese d rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili rispettivamente costituite nei loro confronti, nella misura che viene indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio da RAGIONE_SOCIALE (con esclusione di COGNOME), RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Comune di RAGIONE_SOCIALE (con esclusione di COGNOME, COGNOME e COGNOME), Comune di RAGIONE_SOCIALE (con esclusione di COGNOME e COGNOME), Comune di Custonaci, Comune di Campobello di Mazara, Comune di Favignana (con esclusione di COGNOME, COGNOME e COGNOME), Comune di Castelvetrano e Comune di Erice, che liquida per ciascuna in euro 3.686,00 oltre accessori di legge nonché in favore della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.