Scambio Elettorale Politico-Mafioso: Quando la “Messa a Disposizione” Diventa Reato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28366 del 2024, torna a pronunciarsi sul delicato tema dello scambio elettorale politico-mafioso. La pronuncia offre importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità e sulla sufficienza degli elementi indiziari per configurare il grave reato previsto dall’articolo 416-ter del codice penale. Il caso analizzato riguarda la fornitura di buoni pasto a un clan in cambio di sostegno elettorale.
I Fatti del Caso: Buoni Pasto in Cambio di Voti
Il Tribunale del Riesame di Lecce aveva confermato una misura cautelare personale massima nei confronti di un individuo, accusato di concorso in scambio elettorale politico-mafioso. Secondo l’accusa, l’uomo, in qualità di presidente di una Onlus, aveva stretto un accordo con un noto clan locale.
L’accordo prevedeva la “messa a disposizione” di buoni pasto, forniti dalla Onlus, al gruppo criminale. Lo scopo era quello di utilizzarli per retribuire gli elettori e assicurare così il loro sostegno alla candidatura della figlia dell’imputato in una competizione elettorale. L’indagine aveva fatto emergere un patto siglato tra un esponente del clan e un altro candidato, eletto insieme alla figlia dell’imputato, e il successivo ringraziamento esplicito dell’imputato stesso al clan per il supporto fornito.
La Difesa e il Ricorso in Cassazione
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, contestando la solidità del quadro indiziario. La difesa sosteneva che gli elementi raccolti non fossero sufficienti a dimostrare la sua colpevolezza.
In particolare, venivano mosse le seguenti obiezioni:
1. Insufficienza probatoria: Gli elementi raccolti, inclusa la fornitura dei buoni pasto e un generico ringraziamento, non avevano sufficiente capacità dimostrativa.
2. Interesse indiretto: L’imputato non avrebbe avuto un interesse proprio e diretto nell’accordo, ma solo indiretto, in quanto padre della candidata.
3. Assenza di connotazione mafiosa: Si contestava la natura mafiosa dell’associazione, sottolineando che nessuno dei suoi membri era stato condannato per il reato di cui all’art. 416-bis c.p.
La Decisione della Cassazione sullo Scambio Elettorale Politico-Mafioso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale del Riesame. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso non presentava vizi di legittimità, ma si risolveva in una richiesta di rivalutazione delle emergenze probatorie, un’attività preclusa al giudice di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale del riesame “esaustiva e persuasiva”. Il tribunale aveva correttamente ricostruito la vicenda partendo dalla sussistenza, ritenuta incontestata in modo specifico, del clan mafioso. Su questa base, aveva individuato gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.
Gli elementi chiave erano:
* L’esistenza di un accordo elettorale mafioso concluso tra un esponente del clan e un altro candidato, eletto insieme alla figlia del ricorrente.
* La consapevole messa a disposizione da parte del ricorrente dei buoni pasto della Onlus da lui presieduta, con la finalità specifica di retribuire gli elettori.
* Il ringraziamento esplicito rivolto a un membro del clan per il sostegno fornito alla figlia.
La Cassazione ha concluso che la motivazione del giudice della cautela era coerente e non presentava censure, riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce alcuni principi fondamentali. In primo luogo, il ricorso per cassazione non è una sede per un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In secondo luogo, per configurare il reato di scambio elettorale politico-mafioso, non è necessaria la promessa di ingenti somme di denaro; anche utilità di minor valore, come i buoni pasto, possono integrare la condotta illecita se scambiate con la promessa di voti ottenuti con metodo mafioso. Infine, la pronuncia evidenzia come anche un interesse indiretto, quale quello di un padre per il successo elettorale della figlia, possa essere il movente del reato, se si traduce in un contributo consapevole all’accordo illecito.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la sentenza, un ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare violazioni di legge o vizi logici della motivazione, si limita a chiedere una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa integra il reato di scambio elettorale politico-mafioso secondo questa sentenza?
La sentenza conferma che il reato si configura quando esiste un accordo tra un candidato (o chi agisce per lui) e un’associazione di tipo mafioso, in cui quest’ultima promette di procurare voti in cambio di denaro o altre utilità. Nel caso specifico, la messa a disposizione di buoni pasto per retribuire gli elettori è stata considerata un’utilità sufficiente a integrare il reato.
È necessario avere un interesse personale e diretto per essere accusati di questo reato?
La sentenza chiarisce che anche un interesse indiretto può essere sufficiente. Nel caso di specie, l’interesse del padre per l’elezione della figlia è stato considerato il movente dell’accordo illecito, poiché ha agito consapevolmente per favorire la candidata mettendo a disposizione le risorse della sua Onlus.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28366 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCOROTONDO il DATA_NASCITA R-1 if/DJ2 , 1 avverso 1~er:cui del 06/02/2024 del TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
AVV_NOTAIO in difesa di NOME ciznyTheillnlitIllizato chiede l’accoglimento del ricorso.
e
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Lecce confer l’applicazione a NOME COGNOME COGNOME massima misura in relazione alla riconosc sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’articolo 416-ter
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva
2.1. violazione di legge (art. 416-ter cod. pen.) e vizio di motivazione: si con integralmente il compendio indiziario posto a fondamento del rigetto del riesame riten che gli elementi raccolti non avessero sufficiente capacità dimostrativa; segnatamen criticava la rilevanza COGNOME “messa a disposizione” del RAGIONE_SOCIALE
dalla “RAGIONE_SOCIALE” presieduta da NOME NOME e del generico ringraziamento da parte del ricorrente per l’elezione COGNOME figlia NOME. Si deduceva che NOME non aveva un interesse proprio, ma solo indiretto, in qualità di padre COGNOME candidata, e che non erano emersi gravi elementi indiziari in ordine alla connotazione mafiosa dell’associazione posto che nessuno degli associati stato condannato per il reato previsto dall’articolo 416-bis cod. pen..
2.2. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione delle emergenze indiziarie senza l’indicazione né di fratture logiche decisive del compendio motivazionale, né di travisamenti – altrettanto decisivi – degli elementi di prova posti a fondamento del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza; l’attività richiesta non è compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale, dalla incontestata sussistenza tSJ del clan facente capo alla famiglia COGNOME (~stat -a(in modo generico con il ricorso) offriva un’esaustiva e persuasiva motivazione in ordine al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al concorso nel reato di scambio elettorale politico mafioso.
Emergeva che il 17 agosto 2021 NOME COGNOME concludeva l’accordo elettorale mafioso con NOME COGNOME che veniva eletto unitamente a NOME COGNOME, figlia del ricorrente. Il Tribunale rilevava, altresì, che NOME COGNOME aveva consapevolmente messo a disposizione del clan i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE che presiedeva, per retribuire gli elettori; e che lo stesso aveva ringraziato espressamente NOME COGNOME per sostegno che il clan aveva fornito alla figlia (pagg. 9 e 13 e ss. dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di una motivazione coerente con gli oneri motivazionali gravanti sui giudici COGNOME cautela, che – allo stato degli atti – non si presta a nessuna censura in ordine al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore COGNOME Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e COGNOME somma di euro tremila in favore COGNOME Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 25 giugno 2024