Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36933 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36933 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/03/2025 del TRIB. RIESAME DI CATANIA
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Lette le memorie di replica pervenute in data 26 settembre 2025 del difensore di fiducia AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 marzo 2025, depositata in data 16 aprile 2025, il Tribunale di Catania, sezione del riesame, ha parzialmente riformato – attraverso la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari- e per il resto confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania emessa in data 28 gennaio 2025 con la quale è stata applicata a COGNOME NOME la misura cautelare in relazione al reato di cui all’art. 416 -ter cod. pen. (capo 14) ovvero per il delitto di scambio elettorale politico mafioso in occasione
della competizione elettorale delle elezioni amministrative nel Comune di Ramacca nell’ottobre 2021 (capo 14).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’indagato, mediante atto sottoscritto dal difensore di fiducia, articolato nei motivi di seguito esposti.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge quanto alla sussistenza della contestazione di cui all’art. 416ter cod. pen. (capo 14).
La contestazione di cui al capo 14) si fonda sulla presunta offerta di procacciamento di voti da parte di COGNOME e COGNOME nei confronti di COGNOME e di COGNOME che, consapevoli dell’appartenenza mafiosa dei primi, avrebbero assicurato la loro disponibilità, una volta eletti, a soddisfare gli interessi dell’associazione sia attraverso l’assegnazione di lavori pubblici agli affiliati, sia garantendo la Vice Presidenza a persona gradita quale COGNOME.
La contestazione di partecipe all’associazione per COGNOME è fissata nel periodo temporale dall’ottobre 2021 al dicembre 2022 e dunque in epoca successiva a quella del delitto di cui all’art.416 -ter cod. pen. indicato dall’agosto 2021 all’11 ottobre 2021.
La difesa, dunque, osserva che già questa prima circostanza rende insussistente uno degli elementi costitutivi della fattispecie contestata e cioè che il presunto promittente sia un affiliato, mentre come risulta dalle contestazioni COGNOME nel periodo antecedente la campagna elettorale non risultava partecipe.
La questione è strettamente connessa all’ulteriore elemento della fattispecie e cioè la necessaria consapevolezza in capo al promissario della caratura criminale del promittente e del dolo richiesto dalla fattispecie (Sez. 5 n.42651 del 21/11/2024). In particolare, secondo la giurisprudenza richiamata nell’ipotesi in cui il promittente sia un intraneus che agisce uti singuli o addirittura un extraneus , in tal caso la prova del dolo del promissario deve essere più rigorosa, necessitando una chiara dimostrazione della pattuizione relativa al procacciamento di voti.
Nel caso di specie la consapevolezza in capo al COGNOME è stata ricavata dalla sua pregressa conoscenza di COGNOME per ragioni professionali, ma ciò non risulta corretto atteso che la qualità di affiliato di quest’ultimo non era sussistente all’epoca della campagna elettorale.
Infine, la contestazione per l’indagato non è quella di avere preso parte all’accordo, ma di essere oggetto dell’accordo che prevedeva la sua elezione e la sua nomina a Vicepresidente del Consiglio comunale.
La difesa richiama inoltre la giurisprudenza di questa Corte relativa al concetto di utilità sotto un duplice profilo: la consapevolezza per il promissario che la carica promessagli costituisca un’utilità tale da garantire effetti vantaggiosi per
l’associazione (Sez.6, n.5225 del 12/01/2025); l’utilità deve sussistere nell’interesse del sodalizio e non del solo promittente (Sez.4 n.14344 del 2025).
Nel caso di specie la nomina di COGNOME quale Vicepresidente non rappresenta utilità alcuna in quanto è una carica priva di qualsivoglia rilievo gestorio; conseguentemente l’ordinanza impugnata ha fornito una interpretazione forzata delle risultanze processuali individuando l’utilità nell’appoggio che l’indagato poteva prestare al sindaco COGNOME, anch’egli piegato agli interessi della consorteria criminale.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie contestata.
2.2.1. Nonostante con memoria depositata la difesa avesse evidenziato le numerosissime telefonate dalle quali non risultava alcun contatto tra NOME e NOME, quanto piuttosto l’interessamento di NOME per il candidato NOME COGNOME, l’ordinanza impugnata ha ravvisato l’esistenza di tali contatti da quattro conversazioni (v68892.2 del 9.10.21; v67436.2 del 10.10.21; 1706 dell’1.10.21; NUMERO_DOCUMENTO del 28.10.21.) che in realtà non rivelano in alcun modo un patto illecito tra NOME e NOME.
2.2.2. La dedotta incongruenza temporale tra la data di commissione del delitto di cui all’art.416 -ter cod. pen. e l’affiliazione di NOME, collocata successivamente, è stata superata con una motivazione apparente e non conferente essendosi il Tribunale limitato ad affermare che l’attività di procacciamento dei voti deve necessariamente precedere la data dell’elezione, equivocando il contenuto della censura.
2.2.3. Quanto all’interessamento di COGNOME NOME, il Tribunale non si è soffermato sull’unica conversazione rilevante del 9 ottobre 2021 dalla quale emerge un interessamento del coindagato per procurare voti a COGNOME, ma senza alcuna costruzione o pressione sull’interlocutore.
2.2.4 Quanto alla consapevolezza della mafiosità di COGNOME, il Tribunale errando nel ritenere questi affiliato al momento della campagna elettorale, ha ricavato altrettanto erroneamente che COGNOME fosse a conoscenza della sua caratura criminale, ravvisando siffatta consapevolezza nelle conversazioni intercorse dal dicembre 2021 al 2022 tra COGNOME e COGNOME.
In realtà si tratta di conversazioni successive alle elezioni nel corso delle quali emergevano rapporti di natura commerciale tra COGNOME e COGNOME, di cui COGNOME era necessariamente a conoscenza in quanto contabile dell’azienda. La motivazione dell’ordinanza impugnata sul punto è carente in quanto supera le obiezioni ritenendo probabile che le conversazioni e i rapporti anche di natura illecita si fossero svolti anche prima delle elezioni.
2.2.5. Quanto all’accordo relativo alla nomina di COGNOME quale Vicepresidente, l’ordinanza impugnata non ha individuato i termini dell’accordo, non potendosi ravvisare l’utilità richiesta nella nomina del COGNOME a Vicepresidente.
Ha poi ignorato le prove dichiarative prodotte dalla difesa dalle quali risulta che non vi fu nessuna pressione sugli altri eletti affinché COGNOME fosse nomiNOME Vicepresidente.
Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il pericolo di reiterazione di reato si fonda su di un ragionamento tautologico ricavando lo stesso dalla gravità del fatto.
La motivazione è contraddittoria laddove, pur riconoscendo che le dimissioni dall’incarico sono idonee a interrompere le relazioni intessute con la criminalità organizzata, non ritiene cessate le esigenze cautelari applicando la misura detentiva degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Va premesso che, in materia di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza costituiscono una ‘prova allo stato degli atti’, valutata dal giudice in una fase in cui la formazione del materiale probatorio è ancora in corso e non è stata sottoposta al vaglio del contraddittorio dibattimentale. È proprio tale carattere dinamico, e non la diversa capacità dimostrativa, a distinguerli dalla prova idonea a giustificare una pronuncia di condanna (Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, COGNOME, Rv. 232601).
Il primo e il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi relativi alla fattispecie di cui al capo 14), risultano infondati.
L’ordinanza impugnata ha fornito risposta con motivazione immune da vizi alle censure espresse dal ricorrente.
2.1. Quanto all’epoca della affiliazione di COGNOME e alla consapevolezza in capo al COGNOME della mafiosità del primo, l’ordinanza impugnata ha chiarito che COGNOME agiva non uti singuli, ma quale portavoce del sodalizio mafioso come rivelano le conversazioni di COGNOME con terzi e con lo stesso COGNOME.
COGNOME lavorava in un contesto mafioso assolutamente riconosciuto e manifesto, tanto che le affermazioni contenute nelle intercettazioni di riferimento a un gruppo, ‘a noi altri, ai nostri obiettivi’, rendono ampiamene conto del
contesto associativo conosciuto dal ricorrente rispetto al quale è intervenuto il patto di scambio elettorale.
Né la circostanza per cui la presenza di COGNOME in azienda con il COGNOME e la partecipazione alla organizzazione del summit mafioso, in cui il COGNOME è incaricato di assicurare riservatezza, sarebbero avvenuti dopo le elezioni esclude la consapevolezza del contesto in capo al ricorrente.
L’ordinanza impugnata ha valorizzato questo ulteriore dato per lumeggiare la continuità temporale del contesto in cui il COGNOME era coinvolto.
Avendo dunque il Tribunale ricondotto il patto ad un accordo tra candidati e associazione mafiosa, appare coerente e logico il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della configurazione della fattispecie incriminatrice, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia un appartenente all’associazione mafiosa non è necessario che il procacciamento avvenga con metodo mafioso, mentre, quando ne sia estraneo o comunque operi ” uti singulus “, occorre la prova che l’accordo contempli un’attività di procacciamento svolta con le modalità di cui all’art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 1 n. 17870 del 25/03/2025, Pm c. Araniti Rv. 288067).
2.2. Quanto alla natura dell’accordo e alla controprestazione della promessa, anche in tal caso l’ordinanza impugnata ha fornito una motivazione immune da vizi.
Questa Corte ha chiarito che è configurabile il delitto di scambio elettorale politico-mafioso anche se al momento della conclusione dell’accordo illecito, finalizzato ad ottenere voti in cambio di una controprestazione, il corruttore non sia ancora candidato, purché l’accordo sia stato effettivamente concluso e la competizione elettorale già ben individuata, poiché tale delitto è posto a tutela del regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, rispetto ad iniziative che possano o meno essere concretamente adottate per la ricerca e il procacciamento di quei voti (Sez. 6, n. 14344 del 15/01/2025,Naso, Rv. 287934 – 01).
Si aggiunga che l’esistenza di un accordo politico-mafioso per il procacciamento di consensi elettorali può desumersi anche in via indiziaria mediante la valorizzazione di indici fattuali sintomatici della natura dell’accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l’assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l’utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d’influenza, risultando, per converso, irrilevante il post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze (Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 275157 – 01; Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 275638 – 01).
Inoltre, la controprestazione della promessa non è più limitata al denaro e alle altre utilità, ma comprende anche la disponibilità ‘a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa’.
L’incarico che avrebbe dovuto ricoprire COGNOME è un incarico politico istituzionale che pone un soggetto in posizione di preminenza rispetto alle fondamentali deliberazioni del consiglio decisive per la pianificazione e l’adozione di decisioni strategiche.
Dalle conversazioni riportate nell’ordinanza impugnata emerge come il patto riguardasse qualunque utilità futura correlata alla nomina e, nel caso del COGNOME, anche lo specifico incarico di presidente del consiglio comunale.
Ancora una volta questa Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, l’oggetto materiale dell’erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da “qualunque altra utilità”, termine che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente (Sez. 6 n. 14344 del 15/01/2025, Naso, Rv. 287934 – 02)
3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la motivazione dell’ordinanza impugnata non risulta contraddittoria, né manifestamente illogica.
Il Tribunale ha infatti correttamente motivato quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari in termini di attualità e concretezza alla luce della presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., escludendo allegazioni positive che consentissero il superamento della presunzione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Ha sul punto valorizzato la gravità del delitto contestato e la spregiudicatezza manifestata dall’indagato nel giungere ad accordi con la criminalità organizzata per il procacciamento dei voti in cambio della disponibilità ad assecondare le richieste della consorteria mafiosa.
Ha poi affrontato l’ulteriore tema che è quello dell’adeguatezza della misura – tema distinto e successivo rispetto a quello della sussistenza delle esigenze cautelari – ritenendo adeguata la misura degli arresti domiciliari, funzionale anche a scindere il vincolo personale con gli altri concorrenti nel reato, alla luce delle dimissioni dall’incarico di consigliere comunale, dell’incensuratezza e della giovane età dell’indagato.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 01/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME