Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2241 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2241 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Modugno il 05/10/1980 avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del Tribunale della libertà di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME udito l’Avvocato NOME COGNOME del Foro di Bari, che, in difesa di NOME COGNOME anche in sostituzione (con delega orale) dell’avvocato NOME COGNOME del Foro di Bari, insiste per raccoglimento del ricorso. ha pronunciato la seguente sentenza
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari a NOME COGNOME il reazione al reato ex artt. 81, 110 e 416-ter cod. pen. descritto nella imputazione provvisoria.
In particolare, si contesta a COGNOME, già condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso, di avere promesso, quale elemento di spicco del cosiddetto clan COGNOME, tramite la nipote NOME COGNOME, di mettere a disposizione di NOME COGNOME e NOME COGNOME il proprio bacino di voti, da reperire principalmente dal gruppo di tifoseria organizzata denominato «Cani sciolti», di cui era il capo, in cambio di denaro, buoni-benzina e buoni-pasto «in epoca anteriore e prossima al 26 maggio 2019».
Nel ricorso e nei motivi nuovi presentati dai difensori di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 294, comma 4, cod. proc pen., esponendo che: alle ore 10,36 ai difensori del ricorrente fu notificato dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro comunicazione, tramite p.e.c, di fissazione dell’interrogatorio di garanzia di NOME COGNOME per le ore 12,00 in Catanzaro presso il Palazzo di Giustizia dove COGNOME sarebbe stato tradotto dal carcere per consentirgli di presenziare all’udienza; alle ore 11,07 i difensori chiesero via p.e.c., che , data la distanza fra i loro studi professionali, siti in Bari e Bitonto (A) e il Tribunale di Catanzaro, si procedesse con un collegamento telematico audiovideo per consentire ai difensori di parlare con il proprio assistito e elaborare una strategia difensiva; sull’istanza, sottoposta al Giudice alle 12,33 alle 12,40 fu pronunciato non luogo a provvedere perché l’interrogatorio si era già svolto.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere contestato al ricorrente il reato su base meramente presuntiva, sulla scorta della precedente condanna di COGNOME ex art. 416-bis cod. pen. e non di una attuale partecipazione di COGNOME all’associazione, e si evidenzia che, poiché i fatti contestati sono anteriori alla modifica dell’art. 416-ter cod. pen. e attualmente COGNOME è estraneo alla associazione mafiosa, occorre la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del consenso con metodo mafioso, mentre nella fattispecie manca finanche la prova che COGNOME abbia promesso voti e/o accettato promesse di utilità in cambio di voti. Si osserva (nei motivi nuovi) che, in ogni caso la condotta sarebbe semmai qualificabile come corruzione elettorale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con l’impugnazione davanti al tribunale del riesame non è deducibile l’inefficacia della misura cautelare personale correlata all’irregolarità dello
svolgimento dell’interrogatorio di garanzia, perché eventuali vizi della procedura che regola la fase successiva all’applicazione della misura cautelare non attengono alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame (Sez. U, n. 26 del 1995, COGNOME, Rv. 202015; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, COGNOME, Rv. 286202).
La brevità del termine intercorrente tra la notifica dell’avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex art.293 cod. proc. pen. e la data fissata per l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia non causa una nullità perché è preminente l’interesse a provocare un immediato contatto tra l’indagato e il giudice della misura cautelare per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà – e le esigenze della difesa di consultare adeguatamente gli atti depositati possono essere salvaguardate dalla facoltà di presentare una motivata istanza di differimento dell’interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 722 del 26/10/2021, dep. 2022, Destiny Rv. 28246; Sez. 2, n. 26343 del 24/07/2020, COGNOME, Rv. 279652; Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 260876) o con una richiesta di revoca della misura per inefficacia dell’interrogatorio
Nel caso in cui sia stata presentata tale istanza la valutazione circa la congruità del lasso temporale deve considerare – poiché mancano indicazioni normative circa un termine minimo – la concreta possibilità per il difensore di essere fisicamente presente al compimento dell’atto o di nominare un sostituto e, soprattutto, di svolgere un’adeguata assistenza difensiva. A tal fine, non solo devono essere considerati fattori eterogenei – quali la distanza che separa lo stesso difensore dal luogo in cui l’interrogatorio si svolga e la rapidità dei mezzi di comunicazione e di locomozione – ma anche i tempi necessari all’esame degli atti processuali, quand’anche già depositati in precedenza.
Il secondo motivo di ricorso è infondato perché non si confronta con la congrua motivazione sviluppata nell’ordinanza impugnata nella linea dút., giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266794; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, COGNOME, Rv. 263845), della quale, del resto, non evidenzia manifeste illogicità.
Il Tribunale ha rilevato che NOME COGNOME è fratello del detenuto NOME COGNOME – già condannato per vari reati (fra i quali quelli ex art. 416-bis e 575 cod. pen.) – e NOME COGNOME, del quale i collaboranti con l’Autorità giudiziaria NOME e NOME COGNOME hanno descritto l’attività criminale (p. 6), e nell’ordinanza sono richiamate le conversazioni intercettate, che mostrano che egli (come i suoi parenti o affini, quali NOME COGNOME e NOME COGNOME) contribuì
alla campagna elettorale di NOME COGNOME anche tramite i suoi collegamenti con la criminalità organizzata p. 6-11), e indicano nel ricorrente, condannato in via definitiva per associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen., il recettore finale delle somme (necessarie anche per pagare le spese legali degli associati) e di altre utilità distribuite da NOME COGNOME e NOME COGNOME per procacciarsi i consensi elettorali del gruppo di ultras capeggiato dal ricorrente (p. 11, 14-25).
Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli~dempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/10/2024