Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30198 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30198 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Badolato il 29/09/1963
avverso la ordinanza del 27/02/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza cautelare emessa il 17 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini perliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata ad NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 15 (art. 416-ter cod. pen.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che, con atto di ricorso, deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-ter cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione.
Manca la ricostruzione indiziaria della esistenza del patto di scambio politicoelettorale non risultando conferente la richiesta del ricorrente di vedersi conferire “una carica di rilievo” rispetto al contesto captativo in cui si colloca, senza che ricorrente chieda mai al Paparo di procurargli dei voti e arrestandosi il dato captativo in occasione della presentazione della lista.
Infine, palese è il vizio della ordinanza che / nella dimostrazione del dolo del ricorrente richiama captazioni alle quali è estraneo e fa riferimento ad una indinnostrata levatura mafiosa di NOME COGNOME.
In ogni caso, manca la individuazione del rapporto sinallagmatico sotteso alla fattispecie lnon potendosi fare leva sulla generica disponibilità del ricorrente e in assenza di qualsiasi promessa o dazione di utilità.
2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. in relazione all’omessa considerazione dell’interruzione di qualsiasi rapporto tra il ricorrente e il Paparo a partire dal 4 settembre 2021, della assenza di personalità recidivante e del tempo silente.
2.3. Sono stati proposti motivi nuovi in relazione al primo motivo di ricorso, con riferimento alla assenza dei profili, oggettivo e soggettivo, della ipotesi ascritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il primo motivo è fondato.
La ordinanza ha delineato il contesto elettorale incentrato sul protagonismo elettorale di NOME COGNOME volto a definire i componenti delle liste elettorali e prefigurare gli incarichi amministrativi all’esito delle elezioni, di cui è previst
risultato e ha ritenuto la sussistenza dell’accordo criminoso sulla base conversazioni intercorse tra COGNOME e NOME COGNOME nella fase di predisposizi della lista, in cui i due discutono della candidatura del primo e della ne dell’assenso del . COGNOME, nonché della richiesta, a quest’ultimo rivolta una vol formata la lista, di avere una carica di rilievo. In tale accordo, per il “peso” riconosciuto al COGNOME, si ritiene implicitamente riconnpreso l’utilizzo del m mafioso nel procacciamento dei voti.
Ritiene questo Collegio che la ricostruzione fattuale posta a base de gravità indiziaria esuli dalla fattispecie di cui all’art. 416-ter cod. pen secondoikquale il reato di scambio elettorale politico mafioso ha per oggett «promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazion cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art 416 bis» e si consuma con la mera stipulazione dell’intesa illecita.
Il Tribunale, come il Giudice per le indagini preliminari che ha emesso misura, non si è attenuto al richiamato parametro di legittimità in quanto, non non ha dato conto della personale consapevolezza del ricorrente dell’intento NOME COGNOME di ricorrere all’uso della forza mafiosa per procacciare voti alla “Vivi Badolato” in cui il ricorrente era stato inserito, ma neanche ha individua pattuizione di alcuno scambio elettorale politico-mafioso da parte dello st h ricorrente e 9e’aver concorso, in alcuna forma, alla realizzazione dello stes essersi attivato per la sua esecuzione, non valendo a tal riguardo soltan richiesta del ricorrente al COGNOME di conseguire una carica di rilievo, “ricompensa” per aver accettato la candidatura, ancorché espressione della s consapevolezza della capacità di influenza dello stesso COGNOME.
La estraneità della fattispecie concreta all’ipotesi di cui all’art. 416pen. determina l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e di quell genetica limitatamente al reato di cui al capo 15.
L’annullamento assorbe ogni altra questione sulle esigenze cautelari.
Alla assenza di gravità indiziaria consegue l’annullamento senza rinvio del ordinanza impugnata e della ordinanza genetica, con immediata liberazione de ricorrente se non detenuto per altra causa.
Deve essere disposta l’immediata cessazione della misura cautelare ne confronti del ricorrente in relazione al reato di cui al capo 15) con immed remissione in libertà del ricorrente, se non detenuto per altra causa.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria in relazione all immediata comunicazione al Procuratore generale in sede ai sensi dell’art. 6 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio nei confronti di COGNOME Andrea l’ordinanza impugnata nonché l’Ordinanza emessa il 17 gennaio 2025 dal Giudice delle indagini preliminari
del Tribunale di Catanzaro, in relazione al reato di cui al capo 15). Dispone la cessazione della misura cautelare e l’immediata liberazione di NOME COGNOME se
non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi
dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 14/07/2025.