Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49768 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49768 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a SINOPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del TRIB. RIESAME di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Tribunale del riesame, quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 25 marzo 2022, con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al delitto di cui all’art. 416-ter, secondo comma, cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, articolato motivo, si deduce la violazione di legge (in relazione agli artt. 110 e 416-ter cod. pen. e :125, comma 3, 192, comma 2, 273, 546, lett. e), e 627, comma 3, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, in merito al mancato COGNOME del perimetro ricostruttivo precisamente delineato dalla sentenza di annullamento e alla mancanza di ulteriori elementi a carico COGNOME a quelli ritenuti insussistenti dalla Corte di cessazione.
L’ordinanza ribadisce che l’accordo sarebbe intervenuto prima dell’ottobre 2017, nonostante la sentenza rescindente avesse sottolineato come, dalle conversazioni intercettate nel luglio-settembre 2017, COGNOME non facesse mai cenno alcuno ad una pattuizione con il sindaco COGNOME. Con mera reiterazione dei precedenti argomenti, il Tribunale evita di confrontarsi con alcune dirimenti circostanze fattuali (COGNOME non conosce la data delle elezioni e risulta del tutto indifferente al loro esito; le titubanze nei confronti della candidatura del nipote COGNOME si spiegano con il timore di sovraesposizione della famiglia).
Il giudice del rinvio avrebbe dovuto restare vincolato dalla valutazione della Corte di legittimità, secondo la quale dalle conversazioni del 17 e 27 ottobre 2017 non si evince chiaramente che le richieste di assunzione fossero ricollegate a una promessa di supporto elettorale. Viceversa, questo elemento è oltremodo valorizzato a carico del ricorrente, anche distorcendo il chiaro significato di alcune frasi (l’assunzione «senza fare niente» non andrebbe ricondotta alla sinecura che avrebbe contraddistinto l’auspicato impiego pubblico delle due donne, ma la mancanza di preventivo accordo sul punto). Altrettanto immotivata, e contrastante con la delibazione in sede di annullamento, risulterebbe la c:onclusione per cui l’astio profondo e minaccioso di COGNOME verso NOME confermerebbe la precedente stipula di un accordo.
Il Tribunale, inoltre, ancora una volta eludendo e fraintendo le indicazioni della Corte, afferma erroneamente che sarebbe stato COGNOME, tramite COGNOME, a proporre a NOME un nuovo accordo, laddove la sentenza di annullamento stigmatizza la mancata valutazione della provenienza dell’offerta da NOME e non da NOME. Nulla d’altronde ha poi fatto seguito a questi primi tentativi di contatto, perché la famiglia COGNOME non solo non ha sostenuto il nipote candidato, ma si è astenuta al gran completo e non ha ricercato voti per nessuno degli aspiranti sindaci in lizza.
La Corte di cassazione aveva evidenziato come l’assunzione successivamente alla tornata elettorale non fosse prova inequivoca dello scambio politico-mafioso, potendo derivare da distinti accordi illeciti o da diverse fattispecie criminose. I Tribunale, ciononostante, insiste nel considerare tali reclutamenti nella Pubblica amministrazione come validi riscontri dell’ipotesi accusatoria.
Nella sua erronea lettura unitaria del compendio indiziario, il Tribunale eviterebbe poi di confrontarsi con solide argomentazioni difensive e in particolare
con il passaggio di un dialogo intercettato in cui si dice espressamente che il posto di lavoro è stato chiesto solo «ora».
2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la reiterata equiparazione tra un mero accordo politico e il ricorso al metodo mafioso nella ricerca del voto. La fattispecie incriminatrice, anche nel testo vigente ratione temporis (che, peraltro, escludeva l’integrazione della condotta tramite intermediari raggiun:i dalle autonome proposte degli amministratori, come nel caso di specie), esclude dall’area di penale rilevanza le interferenze realizzate per meri fini personali o familiari (sia pur avvalendosi del proprio «carisma mafioso»), ma estranee agli interessi dell’organizzazione criminale.
2.3. Il ricorrente ha presentato memorie di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, allegando copia dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che ha revocato per difetto di gravità indiziaria, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento ad opera di questa Corte, la misura disposta nei confronti del sindaco COGNOME e del dispositivo della sentenza del 3 ottobre 2023 del Giudice dell’udienza preliminare di Reggio Calabria che ha assolto il còrreo NOME COGNOME, all’esito del giudizio immediato, perché il fatto non sussiste.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.
1. La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15843 del 24 gennaio 2023, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, adito ex ar . 309 cod. proc. pen., aveva confermato l’ordinanza genetica, per lacune motivazionali (incise anche da talune manifeste illogicità) che imponevano un nuovo giudizio sul punto.
Secondo tale decisione, la sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine al reato di scambio elettorale politico-mafioso sarebbe stata desunta unicamente da alcune conversazioni intercettate che attestavano la richiesta del ricorrente (membro di spicco della cosca di RAGIONE_SOCIALE) al sindaco COGNOME di assumere due sue congiunte presso l’ente locale, la mancata accondiscendenza di COGNOME che indispettiva COGNOME, la volontà di candidarsi alle prossime elezioni comunali di COGNOME, nipote dell’indagato, le velleità inconcludenti di COGNOME di impedire tale candidatura. Da ciò, sarebbe stata fatta discendere la pregressa conclusione tra il boss COGNOME e l’amministratore COGNOME di un accordo elettorale rilevante ai sensi dell’art. 416-ter cod. pen., sulla base di ragionamenti schiettamente congetturali e comunque di un’illogica interpretazione dei dialoghi captati.
Vengono, in particolare, colpite dalla valutazione di manifesta illogicità e comunque di inidoneità inferenziale la conversazione in data 20 dicembre 2017 tra COGNOME e l’intermediario COGNOME, ove quest’ultimo fa riferimento alla richiesta di COGNOME di sollecitare il ritiro della candidatura del nipote, promettendo in cambio l’ambita assunzione delle due donne. La prima ordinanza del riesame non ha fatto cenno ad alcuna accettazione di tale proposta da parte di COGNOME, laddove peraltro la candidatura era sicuramente conosciuta almeno dal luglio precedente. Il Tribunale da tali interazioni ricava l’avvenuta conclusione di un preesistente patto di procacciamento di voti, reputandola erroneamente una conclusione obbligata (nonostante l’imputazione provvisoria fissi il tempus commissi delicti in data antecedente e prossima al maggio 2018). L’attività intercettiva espletata nel corso del 2018, viceversa, non aveva offerto nessun utile contributo in merito a un’effettiva interferenza di COGNOME nella competizione elettorale,
2. Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando solo al primo il compito di ricostruire – all’esito di un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato – i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, co l’unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l’obbligo di conformarsi all’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto (Sez. 2, n. 8733 d 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. Sez. 3, Sentenza n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, COGNOME, Rv. 264861).
3. Secondo l’ordinanza impugnata, la piattaforma indiziaria consente di apprezzare gravi indizi di colpevolezza del reato contestato, potendosi desumere l’esistenza di un primo accordo, antecedente alle conversazioni del luglio 2017, tra NOME COGNOME (capo della cosca RAGIONE_SOCIALE e, in tale qualità, assai interessato alle dinamiche politiche locali, seppure da tempo residente a Roma) e il sindaco uscente NOME COGNOME. L’associazione mafiosa avrebbe promesso voti e l’amministratore avrebbe in cambio fatto assumere soggetti legati alla consorteria.
Già dal luglio 2017, la famiglia COGNOME comincia ad interessarsi alla competizione amministrativa dell’estate seguente, manifestando preoccupazione per la candidatura a sindaco del loro parente NOME COGNOME (circostanza che, mettendo a rischio l’elezione di COGNOME, avrebbe potuto minare le pregresse pattuizioni). Quando ancora l’ingresso del nipote nell’agone politico era ancora a uno stadio meramente eventuale, non essendosi ancora formalizzata nessuna lista
elettorale, NOME COGNOME spedisce il figlio NOME in Calabria per fare presente al congiunto che le sue intenzioni potevano rivelarsi foriere di complicazioni, perché avrebbe dovuto soddisfare molte richieste, qualora eletto, dietro il compenso di «mazzette» (e per una retribuzione mensile ufficiale piuttosto misera). Nell’ampia disamina della conversazione, registrata all’interno dell’abitazione familiare, il Tribunale, contestando le ipotesi ricostruttive espresse dalla Sesta Sezione (secondo cui il dialogo comprovava il pieno appoggio politico della cosca a COGNOME, che andava istruito sul da farsi in caso di successo), ha affermato che in realtà alle frasi in questione doveva darsi un senso diametralmente opposto. Dati i plurimi riferimenti allo scioglimento di amministrazioni locali per infiltrazioni mafiose (anche per vicende in cui la loro ‘ndrina era direttamente coinvolta), il concreto messaggio da portare al nipote era piuttosto quello di non suscitare sulla famiglia l’attenzione pericolosa degli inquirenti. Accanto a queste ragioni di prudenza, ulteriori captazioni ponevano in evidenza che i COGNOME temevano altresì che la candidatura di COGNOME avrebbe fatto recedere COGNOME COGNOME alle promesse di assunzione a suo tempo fatte. Il sindaco in carica, infatti, avrebbe manifestato, per il tramite di COGNOMECOGNOME la propr irritazione per il possibile rivale politico, tale da mettere a repentaglio la s rielezione; alle illecite “offerte di lavoro”, pertanto, non sarebbe stato dato seguito se non fosse rientrato il pericolo di confrontarsi con un temibile avversario politico.
Non a caso, quindi, COGNOME si presentò poco dopo dallo zio e fu convinto (momentaneamente, perché più tardi, in effetti, ritornò sui propri passi) a ritirare la candidatura. Ciò fatto, COGNOME inviò una «imbasciata» a COGNOME, sempre per i buoni uffici di COGNOME, rassicurandolo in merito alla defezione del suo possibile antagonista e reiterando le richieste di assunzione per la nuora (NOME COGNOME, detta NOME) e la nipote (NOME COGNOME). La correlazione tra la richiesta di assunzione e la promessa di sostegno elettorale riposerebbe dunque sull’improvviso rifiuto del sindaco, indubitabilmente legato alla candidatura di COGNOME e non giustificabile se non con un accordo a monte, fondato sullo scambio tra voti e utilità. A conferma di ciò, ulteriori frasi di COGNOME, che esprimeva tutto suo rancore nei confronti nel sindaco, da richiamare per il suo inadempimento; il tenore nelle espressioni rancorose sarebbe indice chiaro che il destinatario delle minacce fosse un politico interessato ai risultati delle imminenti elezioni, avendo già beneficiato della promessa di sostegno elettorale da parte della cosca. Questa circostanza risulta da plurimi accenni, diretti a confermare che la carriera politica di NOME poggiava sul sostegno elettorale che le associazioni criminali gli avevano garantito in passato e che avrebbero dovuto garantirgli in futuro, salvo ritirare il proprio impegno per il venir meno di fronte agli impegni da lui presi. Sarebbero chiare in questo senso le intimidazioni che avrebbe dovuto recapitare COGNOME,
dirette non solo a prospettare azioni violente, ma anche a ricordare al sindaco la decisività del potere contrattuale della cosca, Oltretutto, la discesa in campo di COGNOME avrebbe potuto essere fonte di plurimi fraintendimenti, poiché i sodali ne avrebbero potuto desumere l’intenzione di COGNOME (inesistente di fatto) di appoggiare il nipote, così venendo meno agli impegni presi con l’altro candidato. D’altronde, il ricorrente spiega al figlio che se il loro parente, senza incertezze, s fosse determinato subito a candidarsi, lui, al contrario di quanto fatto, avrebbe assunto una posizione neutrale, senza stringere un accordo politico con un altro candidato a cui offrire l’indispensabile appoggio dei suoi fedeli sodali; la scelta politica del nipote, non coordinatosi con il potente zio, avrebbe potuto essere facilmente interpretata come uno sgarbo nei confronti di quest’ultimo. In ogni caso, appare evidente che il ventilato sostegno elettorale non sarebbe potuto consistere nel solo voto di COGNOME, peraltro residente a Roma, e dei suoi prossimi congiunti, potendo razionalmente immaginarsi soltanto la ricerca di un sostegno più ampio esteso necessariamente a un serbatoio di voti in ambienti contigui alla criminalità organizzata o comunque da questa influenzabili.
Il Tribunale si pone, ancora, in motivato dissenso con l’assunto difensivo secondo cui i posti di lavoro erano stati assicurati spontaneamente dal sindaco «senza fare niente». Alla frase in questione, solo apparentemente equivoca, può attribuirsi il significato di mancanza di corrispettivo per l’assunzione. Una lettura complessiva del dato intercettivo impone di interpretarla, al contrario, come espressione di un patto tra i soggetti coinvolti.
Analogamente, le conversazioni successive, avvenute nel dicembre 2017, confermerebbero, contrariamente alla lettura effettuata nella sentenza di annullamento, l’esistenza di un originario accordo elettorale politico-mafioso. Il voltafaccia di COGNOME, che decide di correre per la poltrona di sindaco, dopo aver rassicurato lo zio che avrebbe fatto un passo indietro, costituisce un elemento più volte rievocato nei sanguigni dialoghi intercettati, per le conseguenze già illustrate, per la goffa tempistica, per la mancanza di COGNOME nei confronti delle gerarchie familiari. Addirittura, si rappresenta all’interlocutore politico, la possibilità COGNOME corra come mero avversario di facciata, dal momento che sarebbe stato impossibile vincere le elezioni senza un lista concorrente. L’indagato, a questo proposito, ricorda con orgoglio come da quando aveva vent’anni, abbia sempre influito sulle elezioni amministrative anche a costo di ricorrere a metodi violenti. In questo contesto, il comportamento del sindaco in carica dovrebbe quindi essere letto come un invito a rinegoziare le pattuizioni originarie.
Il tutto troverebbe definitiva conferma con l’esito elettorale pianificato a suo tempo dalle parti contraenti (cioè con il secondo mandato conferito a NOME) e con la conseguente assunzione delle due donne.
Non risultano effettivamente superate, in questo rinrovato e più ampio ordito argomentativo, le cesure logiche già segnalate dalla sentenza di annullamento.
4.1. In primo luogo, la sussistenza del patto elettorale politico-mafioso resta frutto di una mera congettura, pur non implausibile in astratto, ma in realtà non concludente, perché né COGNOME, né COGNOME, né indirettamente COGNOME fanno mai riferimento e neppure sottintendono in alcun modo, nei pur consistenti dialoghi intercettati, a una pregressa promessa di procurare voti da parte del boss ‘ndranghetista, in cambio della promessa di una qualunque utilità.
Può, in ogni caso, escludersi l’integrazione della fattispecie mediante manifestazione della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa, dal momento che l’unico do ut des ventilato è l’assunzione di due parenti del ricorrente (il cui indiscusso spessore delinquenziale potrebbe già essere sufficiente condizione per un’assunzione tramite compiacente procedura selettiva).
L’irrigidimento di NOME COGNOME documentato dall’attività di captazione non consegue come conclusione necessitata da un accordo di scambio già in vigore e sul punto di vacillare, perché in realtà si giustifica appieno anche con la mera irritazione del sindaco per la scesa in campo di un competitor autorevole, proveniente dalla famiglia che lui dovrebbe in qualche modo favorire (e che comunque gli richiede insistemente favori), anche a prescindere da ipotetici accordi precedenti.
Allo stesso modo, risulta suggestiva ma tutt’altro che solida l’interpretazione della frase «senza fare niente» in un senso diametralmente opposto al suo significato immediato (cioè, in pratica, “in adempimento degli obblighi già assunti”), soprattutto in un contesto in cui non affiora mai, neppure implicitamente una qualche relazione sinallagmatica tra l’invocato pubblico impiego per le due donne e una congrua provvista di voti “portati” da ambienti criminali.
In effetti, l’intera ricostruzione ex post della vicenda, sulla base di successivi eventi commentati dagli interessati, si basa su una serie di argomenti deduttivi fragili di fronte alle obiezioni interpretative e non dotati di sufficiente capaci dimostrativa.
4.2. I contatti tra il sindaco e il malavitoso, sicuramente improvvidi, restano tuttora agevolmente inquadrabili, come già evidenziato nella precedente pronuncia di annullamento, «nell’ambito di diversi accord illeciti ovvero di differenti fattispecie criminose».
Si è già notato come il nocciolo delle questioni affrontate riguardi costantemente i rapporti interni alla famiglia COGNOME, ovvero l’assunzione di NOME COGNOME e NOME COGNOME presso il Comune di RAGIONE_SOCIALE e la candidatura
per la poltrona di primo cittadino da parte di NOME COGNOME. Intorno a questa duplice vicenda familiare, si sviluppano i contatti e gli attriti con NOME, senza ch possa mai desumersi, tanto meno in modo inequivoco o anche solo con consistente verosimiglianza, un’offerta di procacciamento di voti.
Peraltro, il delitto per cui si procede, anche nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, può essere integrato da un soggetto che, pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi uti singulus, ma è necessaria la prova che l’accordo contempli l’attuazione, o la programmazione, di un’attività di procacciamento di voti con metodo mafioso (Sez. 6, n. 15425 del 12/12/2022, dep. 2023, Rv. 284583; Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016, Zappala, Rv. 266794). Nel caso di specie, non emerge mai che il presunto reclutamento di suffragi postuli per la sua esecuzione l’attivazione di modalità tipicamente mafiose.
Fermo restando che l’esistenza dell’intesa può essere desunta anche in via indiziaria, nella vicenda in esame non risultano essere stati presi in considerazione adeguata gli indicatori fattuali sintomatici elaborati dalla giurisprudenza, quali la fama criminale del procacciatore, la forza intimidatrice promanante dagli affiliati reclutati per la raccolta dei consensi e la valutazione di utilità del loro apporto nell zona d’influenza dell’organizzazione criminale (cfr. Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 275638; Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 275157). Invero, il politico non sembra nutrire soggezione nei confronti del suo interlocutore criminale e l’intervento muscolare della criminalità organizzata nella competizione elettorale non è mai stato neppure marginalmente evocato.
4.3. Anche il nuovo apparato motivazionale non supera dunque le preesistenti fratture logiche, risultando altresì non conforme ai principi di diritto che governano l’apprezzamento della piattaforma indiziaria.
Occorre, in conclusione, annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che, nel procedere ad un nuovo esame della gravità indiziaria, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, GLYPH disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 7 novembre 2023 DEPOSITATO IN CANCELLAI:ZIA