Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42178 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42178 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2023 del TRIB. LIBERTA I di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/sete le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 26 gennaio 2023 del Tribunale di Palermo, che ha rigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 21 dicembre 2022, con il quale Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.
Il G.i.p. del Tribunale di Palermo, con ordinanza del 7 giugno 2022, aveva applicato nei confronti di COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere, avendolo ritenuto gravemente indiziato del reato di scambio elettorale politico-mafioso, ai sensi dell’art. 416-ter, secondo comma, cod. pen.
Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-ter cod. pen., 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale, nel cercare di giustificare l’adeguatezza della misura cautelare, avrebbe attribuito a COGNOME una condotta non contestata neanche dal pubblico ministero, il quale aveva esercitato l’azione penale in ordine al solo reato di cui all’art. 416-ter cod. pen.
In particolare, avrebbe ancorato il proprio giudizio a una condotta agevolativa tipica del concorrente esterno o del partecipe dell’associazione di tipo mafioso mai contestata, in quanto l’azione penale era stata esercitata solo per l’ipotesi di cui all’art. 416-ter cod. pen., per aver promesso, nella qualità di indiziato d appartenere a RAGIONE_SOCIALE, a COGNOME NOME candidato consigliere comunale alle elezioni amministrative di Palermo del 12.6.22 di procurare voti anche mediante le modalità di cui all’art. 416-bis cod. pen., in cambio della promessa di utilit consistenti in favori personali per sé ed altri e della disponibilità a soddisfare g interessi e le esigenze dell’associazione mafiosa.
Inoltre, il giudice di merito non avrebbe considerato che le esigenze cautelari erano state agganciate a un evento del tutto eccezionale: le competizioni elettorali del 12 giugno 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è palesemente volto ad una rivalutazione di merito del vicenda in oggetto, atteso che il Tribunale a pag. 5 ha evidenziato che l’ind era proiettato in un ampio spettro di reti relazionali e di scambi di favo superano le persone dei singoli contraenti per attingere una dimensio propriamente funzionale al raggiungimento degli scopi dell’associazione mafiosa.
Si tratta quindi di una “proiezione” delle azioni poste in essere vers ambito contiguo a quello del partecipe o del concorrente esterno al sodali mafioso, descritta attentamente dai giudici per esprimere la gravità delle situa fattuali e delle relazioni accertate durante le indagini.
Indipendentemente da possibili mutazioni della qualificazione giuridica d fatto e da modifiche dell’imputazione provvisoria, quindi, la motivazione provvedimento impugnato è immune dalle censure mosse dal ricorrente.
E’ opportuno precisare, inoltre, con riferimento al pericolo di reiterazion reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelari per possono essere disposte quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri concretezza e dell’attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circosta fatto e dalla personalità dell’indagato, desunta da comportamenti o atti concr dai suoi precedenti penali.
Nel caso di specie, il giudice ha espresso tale giudizio per sottolineare condotta illecita non era stata occasionale e episodica, ma il frutto di una ri e radicata spinta a delinquere dell’imputato, circostanza sintomatica del fatt vi è la possibilità concreta che lo stesso commetta nuovi reati.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha evidenzi che l’indagato era un soggetto socialmente pericoloso a prescindere da competizione elettorale del 2022, sicché il ricorrente non si confronta con aspetto della motivazione.
Il ricorso, di conseguenza, appare eccentrico rispetto al senso attri esplicitamente dai giudici alla condotta dell’indagato, in tal modo il rico pretende che la Corte di legittimità formuli giudizi su un piano diverso da qu percorso nell’ordinanza.
Secondo il giudice di merito, infatti, dai dati esaminati si evince un sporadica né occasionale propensione all’agevolazione dell’operatività mafiosa parte dell’indagato, ravvisando di conseguenza nella sola misura custodiale l’u idonea a evitare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, in espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell’art. 274, comm
lett. c), cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge un presupposto implicito per l’adozione della misura cautelare, in qu necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l’att deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulterior reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su eleme concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 9894 del 16/02/2016, Colonna, Rv. 266421).
Anche dopo la modifica dell’art. 274 cod. proc. pen., il tempo trascorso d commissione del reato non esclude automaticamente l’attualità e la concretez del pericolo di reiterazione.
L’attualità non va intesa come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiter desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell’analisi de specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato tempor e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazion il giudice di merito debba offrire in ordine all’attualità e alla concret pericolo di recidiva possa basarsi non solo sull’intrinseco disvalore del fat altresì su un accertata e immanente proclività al delitto del soggetto atti laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte cr (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, COGNOME, non mass.).
La proclività a delinquere di COGNOME NOME è stata ritenuta dai gi proprio per il modo con il quale lo stesso si è relazionato con COGNOME NOME NOME partecipe del sodalizio mafioso, promettendo così a COGNOME NOME NOME cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi dell’associazione mafiosa
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegu condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sen dell’art. 616 cod. proc. pen.
Stante lo stato di detenzione di COGNOME, si dispone trasmettersi, a della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell’is penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/06/2023