Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44878 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44878 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Mazara del Vallo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2023 del Tribunale di Palermo, sezione per il riesame.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza del 24 marzo 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME, indagato per il delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen., per avere, in COGNOMEità di appartenente all’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE,
promesso di procurare voti a NOME COGNOME, candidato alle elezioni per la nomina del RAGIONE_SOCIALE, nonché per avere promesso di procurarli mediante le modalità di cui all’art. 416-bis cod. pen., con l’aggravante di avere commesso il fatto durante il periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno o comunque nei tre anni successivi alla sua cessazione.
Il Tribunale descriveva dapprima la caratura mafiosa dell’indagato, già gravato da due precedenti per il delitto di cui all’art. 378 cod. pen. per avere favorito la latitanz esponenti di spicco dell’articolazione mafiosa di Mazara del Vallo, recentemente condannato in primo grado per il reato associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. e da ultimo attinto da misura custodiale a seguito di ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.
Gli esiti investigativi risultanti dall’esame delle conversazioni intercettate e del immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, compendiati nelle informative di polizia giudiziaria, consentivano di ricostruire il quadro relativo al delitto addebit Venivano monitorati vari incontri fra l’indagato e il politico candidato NOME COGNOMECOGNOME fra COGNOMEi quello verificatosi in data 11 giugno 2022, cioè il giorno precedente le elezioni allorché veniva definitivamente siglato l’accordo. Altri importanti dialoghi venivano registrati nel giorno della competizione elettorale e in quelli immediatamente successivi. Il Tribunale dava altresì atto dei colloqui intercorsi in carcere fra l’indagato, nel frattem ristretto, e la moglie NOME COGNOME, ove COGNOME esternava il proprio disappunto per il contegno ambivalente assunto dal politico, che, a suo dire, aveva avuto l’iniziativa del patto illecito.
Rimarcava ancora il Tribunale che il reato in parola è integrato, nel caso di specie, trattandosi di promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. Il patto di scambio era foriero di vantag reciproci tanto per il politico quanto per l’intero sodalizio rappresentato da COGNOMECOGNOME COGNOME referente della famiglia di RAGIONE_SOCIALE. Parimenti non era dato dubitare della conoscenza da parte del politico dell’inserimento del suo interlocutore nella consorteria criminosa, all luce della sottoposizione di quest’ultimo alla misura di prevenzione e dell’eco mediatica assunta dalle vicende che avevano coinvolto NOME COGNOME. Anzi, ne aveva scientemente chiesto il sostegno elettorale dietro corrispettivo profittandodella sua illecita capacità influenza.
Circa le esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non risultava in alcun modo superata, stante la vicinanza nel tempo dei fatti addebitati, l’attualità dell’inserimento dell’indag nella cosca mafiosa e la mancanza di ogni segnale di rescissione del vincolo.
2. Il difensore di COGNOME COGNOME proposto ricorso per cassazione, lamentando – con il primo e il secondo motivo – la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di ritenu
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter cod. pen., in assenza di elementi supportanti l’assunto per cui lo scambio di promesse tra il ricorrente e il candidato per le elezioni amministrative comunali del Comune di RAGIONE_SOCIALE – nella persona di NOME COGNOME – fosse garantito dalle modalità mafiose con cui avrebbe dovuto attuarsi il procacciamento dei voti, posto che nel periodo temporale di cui alla contestazione (ossia il 12 giugno 2022, giorno delle elezioni) e nel periodo immediatamente precedente, il ricorrente non risultava raggiunto da alcun provvedimento giudiziario che attestasse la sua pretesa partecipazione ad una associazione di stampo mafioso. Sul punto, si rilevava come, al contrario, il provvedimento di conferma del Tribunale del Riesame di un’ordinanza applicativa emessa nell’aprile 2018 in relazione all’art. 416-bis cod. pen. fosse stato annullato, con rinvio, da questa Corte di legittimità, con sentenza del 20 dicembre 2018 e, d’altro canto, una sentenza di condanna in primo grado per tale tipologia di reato fosse stata pronunciata solamente il 19 dicembre 2022 dal Tribunale di Marsala.
Il Tribunale avrebbe dovuto al più riCOGNOMEificare il fatto nell’ipotesi di corruzi elettorale.
Con un terzo motivo di ricorso il difensore censura la violazione di legge e il vizio d motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, mancando concretezza e attualità delle medesime, anche alla luce del ristretto periodo temporale di contestazione del reato.
La Difesa ha ribadito detti motivi di doglianza con le “Conclusioni scritte” depositate il 29 settembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Gli argomenti proposti dal ricorrente, invero, quanto a presunti vizi di motivazione, sono generici e non pertinenti, posto che il provvedimento impugnato non risulta carente, né affetto da manifesta illogicità quanto alla descrizione della COGNOMEifica del promissario (ossia l’odierno indagato) rispetto alla possibilità di ricorrere al metodo mafioso per procacciamento di voti necessario per la configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, descrizione effettuata su plurime risultanze rappresentative della stabile organicità di NOME COGNOME al sodalizio (COGNOMEe referente della famiglia COGNOME della compagine di RAGIONE_SOCIALE) e alla sua sottoposizione all’epoca dei fatti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna intervenuta solamente in epoca successiva alla genesi dell’accordo tra il candidato NOME COGNOME e l’associato.
Il motivo si mostra altresì manifestamente infondato nel momento in cui richiede che – ai fini della configurabilità del reato – la COGNOMEità di “mafioso” debba derivare da accertamento giudiziale, anziché dagli elementi probatori a conforto della capacità dell’interessato di provocare la collusione fra un candidato e un’organizzazione criminale e l’impiego della forza intimidatrice della stessa. La giurisprudenza di legittimità ha infat precisato che ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafios trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che inell’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità, il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia person la COGNOMEe esercita un condizionamento diffuso fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione e le cui indicazioni di voto sono percepite all’esterno come provenienti da un sodalizio mafioso, mentre non sono necessarie l’attuazione né l’esplicita programmazione di una campagna attuata mediante intimidazioni (Sez. 6 n. 37374 del 06/05/2014, Polizzi, Rv. 260167).
2. Va richiamato il principio di diritto secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritt governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Osserva quindi il Collegio che la Difesa non propone in realtà alcuna critica al ragionamento probatorio collegato alla ricostruzione storica della vicenda, che è stata congruamente effettuata sulla base delle risultanze dimostrative dell’interesse manifestato dall’associato mafioso nel trarre vantaggio dalla elezione del candidato prescelto (ossia ottenere l’affidamento di lavori socialmente utili in favore di ex detenuti appartenenti al sodalizio, tra cui lo stesso NOME COGNOME e NOME COGNOME), dell’accordo illecito assunto dal sodale per procurare voti elettorali al candidato NOME COGNOME (e ad altri componenti della lista civica che sosteneva il sindaco NOME COGNOME) in cambio di denaro e dei predetti lavori socialmente utili, della genesi del predetto accordo, della capacità dell’indagato di utilizzare la forza intimidatrice derivante dal propria appartenenza al sodalizio mafioso, nonché della consapevolezza in capo al politico candidato della caratura mafiosa del proprio interlocutore.
La difesa censura genericamente il mancato accertamento di una predisposizione da parte del politico ad avvantaggiare l’intera associazione mafiosa e non il solo interlocutore, doglianza peraltro non correlata ai vari passaggi del provvedimento in cui si evidenzia l’impegno rivendicato da COGNOME nel procacciamento dei voti e la propria influenza nel territorio, come funzionali all’ottenimento di utilità promesse al gruppo
criminale (“lavori socialmente utili…cose”, posti di lavoro come quello sollecitato da NOME COGNOME e altro), oltre che di future opportunità lucrative per l’intera associazione (“quantomeno domani possiamo dire mezza parola.. no?).
Dalle intercettazioni ambientali tra l’indagato e la moglie NOME COGNOME, effettuate mentre il primo era detenuto, si evince altresì che l’iniziativa per sigla l’accordo politico-mafioso in vista delle imminenti elezioni comunali era riconducibile al politico, nonostante COGNOMEche mese prima costui avesse sporto denuncia contro lo stesso ricorrente per una vicenda estorsiva.
Quanto alla pretesa riCOGNOMEificazione del fatto per cui si procede nel reato di corruzione elettorale, a prescindere dal fatto che la questione non risulta dedotta in sede di gravame, la stessa rimane assorbita dalle considerazioni sopra svolte sulla adeguatezza del ragionamento probatorio che fonda la sussistenza del reato di scambio elettorale politico-mafioso sulla promessa da parte di NOME COGNOME di intervento a favore del politico con la forza promanante dal proprio gruppo malavitoso nell’assicurare i voti, in cambio dell’erogazione di denaro e di altri vantaggi descritti.
Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, la Difesa si limita a dolersi in mod generico della applicazione in concreto della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., correttamente impiegata in relazione alla posizione del ricorrente in assenza di elementi da cui risulti la no configurabilità delle stesse. Il Tribunale della cautela, attenendosi al dato normativo, ha infatti rilevato l’assenza di elementi da cui desumere la recisione dei rapporti con i sodalizio mafioso di riferimento, osservando come le condotte contestate ed accertate in termini di gravità indiziaria erano significative del pericolo di reiterazione: giudi fattuale e di merito, questo, congruamente motivato e perciò insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.
L’attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell’art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti di cui comma 1-bis della norma citata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 03/10/2023