Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33023 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Mola Di Bari il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 15/03/2024 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno chie l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato la ordinan cautelare emessa il 7 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari d stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME al quale è stata applic misura della custodia in carcere in relazione COGNOME ritenuta gravità indiziaria in al delitto di cui agli artt. 81, 110,416-ter, cod. pen. in relazione all’acc procurare COGNOME a NOME COGNOME, candidata nelle elezioni amministrative de 26 maggio 2019 a consigliere comunale, per il Comune di Bari, nella lista “RAGIONE_SOCIALE“, accettando o ottenendo la promessa di COGNOME da parte di soggetti conti o appartenenti ad associazione mafiose operanti nei quartieri della città di Bar cambio della consegna di somme di denaro eio comunque del conseguimento di altre utilità. In particolare, NOME COGNOME, figlio di NOME COGNOME “NOME“, storico reggente, insieme ai fratelli NOME NOME dell’omonimo RAGIONE_SOCIALE, prometteva a NOME COGNOME COGNOME per la candidata COGNOME, che sarebbero stati reperiti in alcune delle aree d’influenza del “RAGIONE_SOCIALE nei quartieri di San Paolo e San Girolamo, in cambio di denaro ed altre utilità, COGNOME promessa di una sistemazione lavorativa per la madre NOME COGNOME.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore NOME COGNOME deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 125, 309 cod. proc. pen. e 4 ter cod. pen. in relazione agli indicati atti del procedimento con riferimento ritenuta gravità indiziaria e segnatamente al ruolo di “mafioso” ricoperto ricorrente e COGNOME verifica della promessa da parte sua di procurare COGNOME attra l’utilizzo del metodo mafioso e nelle aree geografiche della città di Bari n della consapevolezza da parte dell’COGNOME dell’utilizzo del predetto metodo procacciamento dei consensi.
Quanto al primo aspetto, si censura il ragionamento del Tribunale che fa le sul legame familiare con i capi storici del RAGIONE_SOCIALE senza considerare che il rico non è gravato da precedenti condanne per il reato di cui all’art. 416-bis cod. e non è neppure attinto da carichi pendenti per reati associativi o aggravati dal 416-bis.1. cod. pen.; né, ancora, è raggiunto da segnalazioni da parte d inquirenti di una acquisizione da parte sua di una fama o di un carisma crimin sorretti e alimentati da una continua e sistematica militanza nei ranghi della c Non è possibile colmare questa lacuna richiamando conversazioni tra terz valorizzate all’interno di una condotta illecita contestata ad altri e non al ri e senza tenere conto della emergente sua estraneità alle dinamiche associative conv. del 11.7.2018) e del mancato utilizzo del proprio nome per reperire v
(conv. 22.5.2018). Quanto alle dichiarazioni dei due collaboratori di giust NOME NOME NOME COGNOME, non possono ritenersi gravi in presenza d incertezza, genericità e contraddittorietà che le affligge e senza la verific credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca.
Quanto al secondo aspetto, la ordinanza trascura di confrontarsi co l’emergenza secondo la quale proprio la dinamica concreta delle vicend documenta che nell’asserito programma negoziale non è stato mai esplicitamente dedotto ed ipotizzato il ricorso ad un agire mafioso da parte dello COGNOME indicato dal COGNOME COGNOME‘COGNOME come intraneo ad una consorteria criminal personalmente sconosciuto all’COGNOME, se non tramite un riferimento neutr Anche la stessa valorizzata promessa di assunzione della madre del ricorrente, m verificatasi, non si accompagna ad alcuna evocazione del controllo territoriale condotte persuasive e costrittive (v. conv. prog. n. 512). Infine, l’accenn possibile consegna di buoni-benzina COGNOME COGNOME, elargizione operata anche confronti di altri potenziali NOMEi, non è significativo del patto illecito ex art. 416ter cod. pen. in mancanza di una esplicita menzione da parte dell’indagato de sicuro impiego di una metodologia mafiosa e, ancor di più, in occasione del restituzione dell’assegno tratto in suo favore, per la manifestata impossibil pagare le persone alle quali chiedere il voto ed COGNOME esclusione di una sua cap criminale incidente in tal senso, senza una contropartita in denaro. E lo svil degli avvenimenti dà contezza del fatto che il consenso NOMEale ruota attor benefit economici, nel quadro di rapporti paritari e non asimmetrici.
D’altra parte, lo scrutinio delle conversazioni consente di individuare il COGNOMEntanamento dell’indagato dCOGNOME campagna NOMEale motivata, all’evidenz dall’averlo estromesso da qualsivoglia sostegno o contributo economico (v. pro n. 430).
2.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e vizio del motivazione in relazione COGNOME nota del 2.02.2024 depositata in atti, con riferi COGNOME sussistenza delle esigenze cautelari.
Il provvedimento del Tribunale è inficiato da difetto assoluto della motivazio in quanto non si è confrontato con una serie di dati oggettivi idonei a neutrali e vincere entrambe le presunzioni relative di cui all’art. 275, comma 3, cod. p pen., segnatamente con riguardo COGNOME attualità del pericolo rispetto alal risa del fatto al maggio 2019. D’altro lato, la motivazione è illogica quando richia delitto associativo contestato al quale, però, lo COGNOME non partecipa come partecipa alle vicende illecite relative COGNOME turbativa d’asta sub capo 1. Né risulta aver apportato elementi di attualità la nota del .2024,
Sono prevenuti motivi nuovi dell’AVV_NOTAIO.
3.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 416-ter cod. pen. co novellato dCOGNOME I. 62/14 e dCOGNOME 1. 19/15; errata individuazione della norma vi all’epoca dei fatti; vizio cumulativo della motivazione sulla ritenuta sussis dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 416-ter c.p. I giudici d hanno erroneamente applicato la attuale formulazione della norma in esame, poiché hanno erroneamente ritenuto sussistente l’elemento oggettivo del deli di voto di scambio in ragione della presunta appartenenza del ricorre all’omonimo RAGIONE_SOCIALE. Tale requisito soggettivo era invece estraneo all’art. 416-ter in vigore all’epoca dei fatti, atteso che l’appartenenza mafiosa del promitt stata inserita nella norma in esame successivamente ai fatti per cui si proced opera della legge n. 43/2019. Comunque ed ogni caso, sul punto della appartenenza mafiosa del ricorrente, il provvedimento impugnato contiene una motivazione solo apparente e/o comunque manifestamente illogica in quanto quelli indicati dCOGNOME ordinanza sono elementi in ogni caso del tutto irrilevanti ai fi sussistenza del requisito dell’appartenenza mafiosa ; che va valutata sulla base di criteri idonei a fondare almeno l’adozione di una misura di prevenzione (cfr. tutte, Cass., Sez. II, 18.09.2023, n. 38042). Nel caso di specie: – gli el evidenziati dal Tribunale senz’altro non consentivano l’applicazione di una mis di prevenzione; – il giudizio sull’appartenenza del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE sorretto da una motivazione evidentemente apparente e/o manifestamente illogica. A ben vedere, ed in aggiunta, la decisione che si impugn completamente priva di motivazione con riguardo all’unico elemento rilevante a fini della configurabilità del delitto di voto di scambio politico mafioso per vigente all’epoca dei fatti per cui si procede, non spiegando perché è possi ritenere che il ricorrente abbia dato una indicazione di voto percepita all’e come proveniente dall’organizzazione mafiosa di appartenenza e come tale sorretta dCOGNOME forza intimidatrice del vincolo associativo, non risultando elemento concreto da cui inferire una circostanza siffatta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto espresso a pagina 46 del provvedimento ricorso evidenzia applicazione dell’art. 416-ter c.p. nella formulazione entrata in v successivamente ai fatti per cui si procede. Il giudice, infatti, ha moti maniera del tutto apparente e/o manifestamente illogica su aspetti, qual rilevanza penale del ruolo dell’intermediario o dell’oggetto della controprestaz individuabile nella “disponibilità a soddisfare gli interessi o le es dell’associazione mafiosa”, estranei COGNOME fattispecie vigente ad aprile – maggi 2019. E’ evidente, COGNOMEra, che non è condivisibile l’argomentazione secondo cui ” piano del promissario, non osta in alcun modo COGNOME configurabilità del delit circostanza che l’accordo sia stato concluso in particolare con l’Olívieri, oss un soggetto diverso dal COGNOME, rimasto estraneo all’intesa”. L’art. 416 te
vigente all’epoca dei fatti puniva soltanto l’accordo illecito diretto tra p promittente, di guisa che il fatto che l’accordo sia stato concluso con l’Ol ovvero con un soggetto diverso dal COGNOME, rimasto estraneo all’intesa, escl eccome la configurabilità del delitto per cui si procede.
3.2. Con il secondo motivo si deduce vizio cumulativo della motivazione i punto di attualità del pericolo di reiterazione del reato, rilevando – pur in p di una presunzione relativa – il decorso di un significativo lasso temporale momento di adozione del provvedimento genetico e l’epoca di commissione dei reati contestati. Sul punto, la motivazione offerta dai i giudici del riesame a non hanno fatto corretta applicazione dei principi in materia, collegando il giu sull’attualità del pericolo ritenuto solo COGNOME prossimità della competizione ele europea, che peraltro ha caratteristiche e presumibili risvolti di interesse cr senz’altro differenti rispetto alle elezioni “locali”, con l’effetto di r motivazione anche manifestamente illogica. Viceversa, il significativo a temporale (almeno cinque anni) dai fatti per cui si procede, in cui non risult l’indagato abbia commesso illiceità in ambito NOMEale, richiedeva una puntuale motivazione, senza sottacere che il ricorrente è soggetto incensura pure privo di carichi pendenti. L’unicità della condotta, peraltro stretta collegata COGNOME candidatura di specifici soggetti, legati da rapporti amicali, esc ed esclude qualsivoglia pericolo di reiterazione, che, se residuante, ben pote può essere salvaguardato con misure meno afflittive, pure di COGNOMEntanamento d territorio barese in occasione delle competizioni NOMEali; e pure su tale la motivazione appare decisamente lacunosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il primo motivo del ricorso principale e quello dei motivi aggiunti so infondati.
2.1. Acclarata la consumazione del patto NOMEale nell’interesse d candidata NOME COGNOMECOGNOME lo COGNOME è individuato quale promittent intraneo all’omonimo sodalizio mafioso, forte della sua riconosciuta appartenen in un ruolo di rilievo nella compagine mafiosa familiare, oltre a garantire 300 in cambio dell’assunzione della madre (e di altre utilità), incaricava perso professionalmente dediti al procacciamento dei COGNOME (come i COGNOME del quart San Paolo) e contattava esponenti della NOME COGNOME, referenti del RAGIONE_SOCIALE quartiere RAGIONE_SOCIALE Pio-Enziteto all’estrema periferia nord di Bari.
Assume inconferenti le deduzioni difensive incentrate sul fatto c all’intervento del proprio assistito non avrebbero fatto seguito form intimidazione, di pressione, di avvertimenti, in quanto fondate su elementi estr COGNOME condotta tipica.
2.2. E’ innanzitutto manifestamente infondata la preliminare censura, svol con i motivi nuovi, secondo la quale è errato il parametro normativa adottato da decisione impugnata ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 416-t pen.
Invero, all’evidenza, il Tribunale fa esplicito riferimento al co inquadramento della fattispecie di cui all’art. 416-ter “nella formula antecedente COGNOME novella del 2019″ (v. par. 4 della ordinanza) e, qui conseguente COGNOME novella introdotta con l’art. 1 delle legge 17 aprile 2014 uniformandosi all’orientamento di legittimità formatosi a riguardo.
A tal riguardo, questa Corte ha affermato che ai fini della configurabilità delitto di scambio NOMEale politico-mafioso, come previsto dall’art. 416-ter pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dCOGNOME L. n. 62 del 2014, quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell’interesse di quest’u non è necessario che l’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o alt utilità contempli l’attuazione, o l’esplicita programmazione, di una campa NOMEale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all’art. 41 terzo comma, cod. peri. può dirsi immanente all’illec pattuizione(Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, COGNOME, Rv. 263845; conf. 31348 del 2015 non mass.; n. 41801 del 2015, non mass.). Nell’affermare i principio è stato spiegato che «L’oggetto dell’accordo deve necessariamen riguardare le modalità di acquisizione del consenso NOMEale tramite il met mafioso. Il sinCOGNOMEgma illecito, si è detto, si concreta già solo att promessa delle reciproche prestazioni. E se oggi il dato normativa non è espressamente limitato COGNOME promessa di denaro da parte del COGNOME grazie riferimento alle altre utilità che possono comunque costituire l’oggetto dazione prospettata in funzione della conclusione dell’accordo (così da pot ritenere oggi certamente ricomprese nella condotta in contestazione anche promessa di “utilità” che solo in via mediata possono essere oggetto monetizzazione), è rimasta sostanzialmente invariata la connotazione di fondo d negozio illecito siccome immediatamente correlata COGNOME natura della prestazion anche solo promessa, dal soggetto che si muove sull’altro versante negozial quella di garantire la veicolazione del consenso NOMEale mediante le modalit cui al terzo comma dell’ad. 416-bis c.p., comma 3, dato, anche questo, oggi anc
più compiutamente esplicitato nella norma novellata ma che costituiva il fru della interpretazione in tal senso offerta dCOGNOME prevalente giurisprude legittimità, per quanto sopra già evidenziato. Si intende affermare che, ad opin del Collegio, attraverso l’esplicito riferimento alle “modalità” di cui all’art c.p., comma 3, e dunque al metodo mafioso per l’acquisizione del consens NOMEale, è stata introdotta una novità linguistica nel tenore della n minimo contenuto, destinata a strutturare la fattispecie in termini ancora compiuti e definiti, sempre coerenti, tuttavia, con la lettura più corretta che stessa Corte ha avuto modo di offrire già con riferimento al dato normat previgente.[…joggi, come lo era nel passato, è necessario che l’accordo avuto ad oggetto l’acquisizione del consenso NOMEale tramite il metodo mafio Tanto non impone, tuttavia, che il patto sia necessariamente connotato da esplicitazione delle modalità di realizzazione dell’impegno assunto nei confronti COGNOME, potendo la stessa desumersi, in via inferenziale, da alcuni indici f sintomatici della natura dell’accordo. Ciò perché, come puntualmente citato in arresto (sopra già richiamato) di questa stessa sezione della Corte “se anch ratio dell’incriminazione consiste nello specifico rischio di alterazione del pr democratico che si determina quando il voto viene sollecitato da u organizzazione mafiosa, il suo riflesso sul piano degli elementi di fattispe esaurisce nella logica del comportamento di chi, per proprie esigenze NOME promette denaro ad una organizzazione criminale siffatta, ovviament consapevole della sua natura e dei metodi che la connotano. La fattispecie atteggia quindi a reato di pericolo, fondandosi su consolidate regole di esperi e non richiede affatto ne’ l’attuazione ne’ l’esplicita programmazione d campagna singolarmente attuata mediante intimidazioni: la sufficienz dell’assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali COGNOME forza del vincolo costituisce, affinché si determinino alterazioni del libero esercizio individ collettivo di diritti e facoltà, uno dei profili essenziali del fenome ampiamente recepita nella legislazione repressiva” (Sez. 6, n. 37374 06/05/2014, Polizzi, Rv. 260167). Le modalità di acquisizione del consenso trami la sopraffazione e la intimidazione, momenti fondanti il metodo mafioso, oggi com in passato, costituiscono dunque non solo la promessa resa dCOGNOME controparte COGNOME ma anche la ragione causale effettiva del negozio illecito. E se impegno può non essere esplicitato nel siglare l’accordo, esso al conte rappresenta il colore di fondo, la ragion d’essere del patto NOMEale ill questione. è invece diverso il perimetro soggettivo di riferimento della no novellata. Grazie al nuovo art. 416-ter c.p., comma 2, oltre al COGNOME soggetto che nell’interesse di quest’ultimo si muove per acquisire conse NOMEale mettendo a frutto la forza di intimidazione che promana dall’azion Corte di Cassazione – copia non ufficiale
matrice mafiosa, oggi, senza più incertezze, risponde della condotta anche soggetto che rende siffatta promessa, incamerando l’impegno all’acquisizione del utilità corrispettiva. Ed il legislatore, adottando un riferimento letterale quanto più ampio (“chi promette”), non ha delimitato siffatto ruolo soggetti necessario al solo intraneo che agisce rappresentando l’organizzazione mafios ciò che conta, piuttosto, è che il consenso venga acquisito, nella prospettazione negoziale e non necessariamente nel risultato, avvalendosi d metodo mafioso cosi che saranno protagonisti attivi dell’illecito anche soggetti senza essere intranei, si pongano quali intermediari dell’associazione mafios comunque, sempre dall’esterno, garantiscano al COGNOME un siffatto metod d’azione nell’acquisizione del consenso. L’ampliamento dello spettro soggettivo riferimento quanto ai possibili autori della condotta finisce per assumere rica ben precise sul piano della dimostrazione probatoria del tenore dell’accordo termini imposti dCOGNOME disposizione in disamina. Ciò non solo con riferimento a puntuale configurazione del fatto ma anche in ordine COGNOME prova del dolo avu riguardo, in particolare, COGNOME posizione del COGNOME che stipula l’accordo ill che deve essere consapevole dei termini di esecuzione della promessa assunt dCOGNOME sua controparte. Si è detto che il programma negoziale illecito non prescindere dCOGNOME promessa di acquisire il consenso tramite le modalità di all’art. 416-bis c.p., comma 3. Si è anche precisato che non occorre che previsione sia esplicitata nel definire il dettaglio negoziale del patto potendo immanente all’accordo in ragione delle peculiari connotazioni del fatto. Essa così ritenersi sostanzialmente manifesta laddove il promittente sia un intrane agisca in rappresentanza e nell’interesse dell’associazione: è la fama crimi dell’interlocutore del politico e la sua possibilità di incidere sul ter riferimento con i metodi tipici della mafiosità che lo rendono appetibile sul p NOMEale e che spingono il COGNOME a raggiungere l’accordo. Tanto n consapevole, implicita ma logica, evidenza delle modalità attraverso la quale ve veicolato in suo favore il reclutamento NOMEale, essendo questa la logica ca della scelta di quello specifico interlocutore. Poiché, tuttavia, oggi, ris passato, è stata ampliata la sfera dei soggetti attivi diversi dal COGNOME (o agisce nel suo interesse), possono assumere un ruolo attivo sia soggetti estr COGNOME consorteria ma che si manifestino in grado di agire con le modalit questione; sia i membri della stessa che agiscano uti singuli; sia, infine intermediari esterni COGNOME cosca portatori della volontà della stessa. E, su probatorio, il discorso inferenziale afferente la dimostrazione che l’accordo rig modalità di procacciamento dei COGNOME nei termini di cui all’art. 416-bis c.p., c 3, finisce evidentemente per risentirne. Diversamente dal caso dell’intraneo agisce nell’interesse della associazione impegnandola a svolgere una campagna i Corte di Cassazione – copia non ufficiale
favore del politico committente, in siffatti casi occorre infatti una prova chiara e immediata della pattuizione delle modalità del procacciamento cui risulta piegato l’illecito patto di scambio NOMEale, non potendosene ricavare la presenz mero ruolo di interlocuzione riferito in precedenza esclusivamen all’organizzazione criminale».
2.2. Pertanto, nel qualificare i fatti del tutto correttamente la ordina affrontato il tema del ruolo mafioso svolto dal ricorrente all’interno della v trattata (pg. 10 e ss.), individuando in capo alio stesso un ruolo vica rappresentanza dei suoi più titolati familiari detenuti (da tempo) in carcere, ritenuta connotazione soggettiva ha inferito il contenuto del sinCOGNOMEgma ill stretto in occasione della competizione NOMEale nell’interesse della cand NOME AVV_NOTAIO.
A tal riguardo, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha individuato i al ricorrente:
-il suo intervento nell’ambito di una disputa tra esponenti della malav altamurana e di Santeramo i quali ultimi si erano rivolti a lui per sostene ragioni (vedasi vicenda sub capo 1 riguardante la turbativa d’asta aggravata gestita da una articolazione di Altamura del RAGIONE_SOCIALE COGNOME): in sostanza lo COGNOME aveva fatto intervenire il boss NOME COGNOME nella contesa, ignorando ch territorio di Altamura era sottoposto al controllo mafioso del RAGIONE_SOCIALE COGNOME d Japigia;
l’attribuzione da parte del coindagato NOME COGNOME al ricorrente (c dà mandato di raccogliere i COGNOME per la coppia COGNOME) del potere, forte proprio nome, di raccogliere COGNOME o addirittura di aprire un centro scommesse quartiere San Paolo di Bari senza dover soggiacere a richieste estorsive;
il contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia NOME NOME, esponenti del RAGIONE_SOCIALE mafioso facente capo al loro padre NOMENOME detto NOME“, poi confluiti nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che hanno riconosciuto il rico pur non affiliato (non avendone bisogno), pacificamente membro dell’omonima associazione mafiosa con poteri dispositivi e di intermediazione con altri sod mafiosi;
gli elementi desunti dal patto NOMEale mafioso concluso con l’Olivier cui si tratta.
Inoltre, incensurabile è la affermata consapevolezza dell’appartenenza ricorrente all’omonimo sodalizio mafioso nel determinare l’COGNOMECOGNOME COGNOME conosci dCOGNOME NOME COGNOME – ed esattamente come con gli esponenti dei RAGIONE_SOCIALE maf facenti capo alle “famiglie” COGNOME COGNOME COGNOME – a concludere anche quest’ accordo, promettendo in cambio dei COGNOME l’impegno per la situazione lavorat della madre dello stesso ricorrente nonché altre utilità economiche (buoni pas
buoni-benzina) consegnate a COGNOME attraverso COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME car di consigliere comunale insieme COGNOME COGNOME (v. pg. 21, ibidem). Nell’ambito della vicenda, non illogicamente si valorizza per ricostruirne il contesto, la consegn parte dell’COGNOME COGNOME COGNOME di un assegno di 20mila euro, collocata strategia dell’COGNOME di farsi anticipare denaro per finanziare la cam NOMEale, già rifiutata da altri RAGIONE_SOCIALE – volti a ottenere immediati vantaggi ha dato luogo COGNOME restituzione dell’assegno e al rifiuto dello scaltro NOME COGNOME ben consapevole del protagonista mafioso della vicenda, di farsi da garan dell’operazione, COGNOME quale si prospettava di dare una “copertura” le nonostante tale restituzione, l’COGNOME era rassicurato dal COGNOME e dal COGNOME mantenimento degli impegni da parte dello COGNOME ( v. pg. 25, ibidem).
Tornando COGNOME caratura mafiosa del ricorrente, è correttamente valorizza anche il suo intervento presso un altro serbatoio mafioso, quello dei Faccilongo quale, a seguito della domanda del COGNOME se avessero bisogno di material NOMEale, lo COGNOME risponde che a quelli non serve (v. pg. 32, ibidem).
Ancora, ancora al fine di delineare il chiaro contesto mafioso della vicen ineccepibile è la valorizzazione del coinvolgimento – da parte dello RAGIONE_SOCIALEug del coindagato NOME COGNOME COGNOME il procacciamento dei COGNOME nel quartiere Paolo di Bari e la preoccupazione di questi che lo COGNOME fosse in buoni rap con il RAGIONE_SOCIALE cd. RAGIONE_SOCIALE, intraneo al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, essendo a tal ri assicurato dCOGNOME stesso COGNOME; come pure l’emergenza secondo la qual COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME delle attività economiche del quartiere San Paolo, sottol che lo RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE potevano aprire attività senza aver ne “problema” e, palesandosi, nel delineare il contesto, la prospettiva dello s COGNOME – non illogicamente correlata COGNOME sua caratura criminale – di u credito per 500nnila euro nei confronti di varie persone.
2.3. Infondate sono, inoltre, le censure mosse con il primo motivo aggiunt in ordine COGNOME realizzazione del patto con un soggetto diverso dal COGNOME, p la punibilità – da parte della previsione novellata nel 2014 – di “chiunque ac la promessa di procurare COGNOME mediante le modalità di cui all’articolo 416-bis pen.”, trattandosi di reato comune secondo quanto già sopra richiamato.
Risulta, inoltre, correttamente verificata la realizzazione dell’ac sinCOGNOMEgmatico (“in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione denaro o altra utilità”, secondo la previsione vigente all’epoca): al dedotto ma perfezionamento dell’accordo la ordinanza risponde rilevando correttamente la su infondatezza (v. pg. 36 e ss., ibidem), per la avvenuta promessa reciproca sulla assunzione della madre del ricorrente e l’avvenuta corresponsione di rega (buoni), risultando inincidente il litigio avvenuto a pochi giorni dal voto
differente trattamento riservato al boss NOME COGNOME (al quale il COGNOME consegnava denaro in contanti).
Il secondo motivo è infondato.
3.1. Questo Collegio condivide il più recente approdo di legittimità secondo quale in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all’art. 275, c cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esi cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, COGNOME luce della riforma di legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un’esegesi costituzionalmente orientata stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’in sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tr “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si rife stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (v. da ult Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024,Tavella, Rv. 286202 – 02).
Ritiene, tuttavia, questa Corte che il provvedimento impugnato si correttamente posto all’interno di tale orientamento ritenendo insuperat vigente presunzione cautelare sulla base delle modalità del fatto geneticame correlate al contesto mafioso di appartenenza del ricorrente, rilevando non sol sua capacità di interfacciarsi con esponenti di diversi RAGIONE_SOCIALE mafiosi ma anc concreto apporto dato COGNOME realizzazione del programma NOMEale mafioso Cosicché incensurabile è il denegato rilievo sia COGNOME incensuratezza – rispett concreta condotta posta in essere dal ricorrente – che al tempo del commes reato – non illogicamente considerando la ciclica verificazione delle consultaz NOMEali, che non consente di isolare la condotta criminosa al tempo dell ultima realizzazione – considerando la assenza di qualsiasi COGNOMEntanamento ricorrente dal contesto mafioso di riferimento.
Del tutto congrue, quindi, rispetto alle ritenute esigenze cautelari, risult valutazioni in ordine COGNOME insuperata presunzione di adeguatezza della massi misura cautelare applicata.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Manda COGNOME Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, com 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 11 luglio 2024.