Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23365 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23365 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 10/06/1984
avverso l’ordinanza del 29/10/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME;
letta la memoria del difensore del 6 marzo 2025
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato richiesta di riesame formulata, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domicilia ordine al reato di cui agli artt. 110, 416-ter, commi 1, 2, 3 e 4 cod. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con il patrocinio del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo due motivi d ricorso, di seguito enunciati in conformità al disposto di cui all’art. 173 disp. a proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 416-ter cod. dell’art. 273 cod. proc. pen., in punto di valutazione della gravità indiziaria.
La difesa, in particolare, ha eccepito che l’ordinanza impugnata, con poche righ di motivazione, non ha applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimi tema di configurabilità del reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., in quanto, rical scelte operate dal Gip (che a sua volta aveva seguito la tesi investigativa attraver valorizzazione di poche captazioni telefoniche ed ambientali) non ha valutato – ai fini perfezionamento del reato nel caso in cui l’accordo includa tra le sue condizioni il ri al metodo di cui all’art. 416-bis cod. pen. – la necessità della sussistenza di uno st probatorio diverso nelle differenti ipotesi in cui l’accordo stipulato intercorra c promittente intraneo al sodalizio mafioso oppure con un promittente estraneo al esso affiliato, ma operante uti singulus. Si afferma, infatti, che in tali ultime due ipotesi è necessario che sia fornita la prova di un esplicito accordo sulle modalit procacciamento del consenso elettorale.
Pertanto venendo in rilievo, nel caso in esame, una fattispecie in c l’appartenente alla consorteria mafiosa ha agito uti singulus, il ricorrente ha eccepito che il Tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Il ricorrente, infatti, ha dedotto che il presunto promittente, COGNOME NOME, ha mai riportato condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e, nonostant nell’ordinanza impugnata alle pagine 9 e 10, con motivazione che la difesa afferm essere completamente illogica, è descritto quale persona stabilmente inserita sodalizio mafioso e, più specificamente, viene indicato «quale esponente della medesima ‘ndrina» con ruolo apicale.
Nel ricorso si è, altresì, evidenziata la totale assenza di elementi di prova v dimostrare l’attività di procacciamento di voti da parte del COGNOME attraver modalità di cui all’art. 416-bis cod. pen., e che il Tribunale del Riesame ha i ricostruire tale elemento attraverso le intercettazioni indicate alle pagine 14 e quali, invece, si riferiscono a un periodo successivo alle elezioni amministrative de 4 ottobre del 2021, valicando quindi il periodo del fatto reato e costituendo tutt’ un post factum.
Il ricorrente ha censurato l’assoluto difetto di motivazione sulla sussistenz elementi di prova dello scambio delle reciproche promesse tra il COGNOME, candidato politico, e il COGNOME presunto appartenente al sodalizio mafioso, anche attrav asseriti intermediari. Si afferma che il reato in questione ha natura di reato – co a consumazione istantanea e anticipata al momento della formulazione delle reciproche promesse o alla stipula del patto tra mafioso e politici, senza necessità che i due par portino ad esecuzione l’impegno assunto.
Posta tale natura, il ricorrente ha evidenziato come dal materiale probatorio n sia emersa la sussistenza dello scambio delle reciproche promesse e ha eccepito che Collegio del riesame non ha risposto alla deduzione difensiva che ciò eccepiva con memoria; nel ricorso si è evidenziato che sul punto l’ordinanza a pag. 11 e 12 ha omes di argomentare, riferendosi a delle intercettazioni, in particolare a quella del 13 2021 tra il COGNOME e la moglie COGNOME NOME che non si riferiscono al COGNOME, bensì ad un’altra persona.
Inoltre, a conferma della illogicità della motivazione il ricorrente ha evidenz che il COGNOME, nel periodo 15 luglio 2021 – 11 ottobre 2021 era ristretto in car sicché non era presente nel Comune di Casabona, prima e dopo le elezioni amministrative svoltesi il 3 e il 4 ottobre 2021. Su tale dato, certamente rileva quanto rappresentativo di una possibile lacuna investigativa circa la presenza intermediari tra il COGNOME e il ricorrente, il Tribunale del riesame non avrebbe f alcuna motivazione. Da tale omissione discenderebbe anche la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza in capo al promissario dell’elemento psicologico del reato, o dell’accettazione della promessa in cambio dell’erogazione delle controprestazio tipizzate, nella consapevolezza della modalità mafiosa del procacciamento dei voti.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione in pu valutazione delle esigenze cautelari.
Sostiene il ricorrente che nonostante la difesa avesse fornito al Tribunale riesame prova delle avvenute dimissioni del COGNOME dalla carica di consiglier comunale e di assessore, immediatamente efficaci ed irrevocabili, il Collegio, c
motivazione apparente, ha ritenuto la misura degli arresti domìciliari ancora necessar sul rilievo di plurimi elementi idonei ad evidenziare continui e costanti contatt ricorrente con il COGNOME, non potendo affermarsi che vi sia stato un distacco ricorrente dal contesto criminale.
Secondo il ricorrente, di tali concrete circostanze su cui fondare i detti costan continui contatti, nonostante il cessare delle cariche, non vi sarebbe traccia al nell’ordinanza del Collegio, né, nel provvedimento impugnato, si è spiegato da qual atto di indagine o risultanza investigativa si sia ritenuta l’esistenza di vi frequentazioni tra il ricorrente e il contesto criminale.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME h concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso.
Il difensore del ricorrente, in data 6 marzo 2025, ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del RG., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per viz motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla pecu natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle ce inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della lo e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminat dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976 – 01; conf. Sez. n. 47748 del 11/08/2014 Rv. 261400 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012 – 01).
Ciò posto, va in primo luogo evidenziato che le doglianze difensive si incentrano, preliminarmente, sulla assenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto COGNOME NOME appartenente ad un’associazione di ‘ndrangheta, dato dal qual nella prospettazione del ricorrente, dovrebbe discendere la conclusione che al ricorren non possa essere attribuito il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. in relazione al
della fattispecie incriminatrice che configura il delitto per il solo fatto della soggettiva di appartenente all’associazione mafiosa.
Eccettuata tale ipotesi, e ricadendosi, secondo la difesa, nell’ipotesi in c promittente COGNOME, pur appartenente alla consorteria mafiosa, agisce uti singulus, non sussisterebbe la gravità indiziaria in relazione all’altra possibilità di configur della fattispecie fondata sull’esistenza di un esplicito accordo sulle modalità del me mafioso per il procacciamento dei voti perché non vi sarebbero elementi idonei a supportare che l’accordo abbia riguardato anche che il procacciamento dei voti dovesse avvenire con modalità mafiosa.
4. Va rilevato che l’art. 416-ter cod. pen., nella sua nuova formulazione derivan dalle modifiche introdotte dalla legge n. 43 del 2019, punisce «chiunque accett direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le moda di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilit soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis». Allo stesso modo è punito «ch promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cu primo comma».
La nuova formulazione dell’art. 416-ter cod. pen. ha ampliato il campo applicativo della fattispecie incriminatrice, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
Sotto il primo profilo, è previsto che la promessa di procacciare voti può esse ricevuta sia dall’uomo politico sia da intermediari e può provenire tanto da sogge estranei alla consorteria criminosa, quanto da esponenti del sodalizio mafioso. Sott secondo profilo, la controprestazione della promessa non è più limitata al denaro e a altre utilità ma comprende anche la disponibilità «a soddisfare gli interessi o le esi dell’associazione mafiosa».
A tal riguardo va rilevato che la modifica, in coerenza con la natura di reato pericolo della fattispecie incriminatrice, mira a prevenire ogni tipo di contatto in a elettorale con soggetti intranei ai sodalizi mafiosi, sul presupposto che dal solo della appartenenza deriva la capacità di condizionamento dell’altrui volontà espres con il voto.
Infatti, sotto tale profilo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la punibilità ex art. 416-ter cod. pen., nella sua ultima formulazione, è sufficiente l promessa di procurare voti da parte di esponenti mafiosi senza che sia indispensabile procacciamento con metodo mafioso, che costituisce una delle possibili modalità
esplicative della condotta ma non l’unica, come invece nella formulazione della riforma del 2014» (Sez. 2, n. 16487 del 19/04/2024, Rizzuti, non mass.).
Peraltro, si è, altresì, affermato che sussiste «perfetta continuità tra il vec il nuovo testo dell’art. 416-ter cod. pen., dal momento che, ribadita la punib dell’accordo che contempli l’utilizzo del metodo mafioso, vi sono state aggiunte parol volte ad ampliare il campo d’applicazione della norma, con una previsione riferita soggetti dell’accordo illecito e ai contenuti dello scambio» (Sez. 5, n. 42227 03/09/2021, COGNOME, Rv. 282041 – 01).
In tale quadro normativo e giurisprudenziale vanno, dunque, collocate le deduzioni difensive, pur dovendone cogliere un profilo dì contraddittorietà, in quanto d un lato, esse evidenziano che il COGNOME è persona che non ha mai subito condanna per il reato di cui alli art. 416-bis cod. pen., essendo stato condannato sol riferimento al reato di cessione di stupefacenti e, dall’altro, affermano (pagina ricorso) che il COGNOME, appartiene alla consorteria criminosa, ma agisce uti sing con la consequenziale necessità che sia conseguita la prova che l’accordo abbia a oggetto la modalità mafiosa di procacciamento.
Ciò precisato, va affermato che le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso sono destituite di fondamento, in quanto il Tribunale del riesame di Catanzaro, co motivazione puntuale, ha correttamente ricondotto COGNOME NOME all’associazione ‘ndranghetista riconducibile alla famiglia COGNOME, di cui è intraneo, valorizzando fine una serie di indici.
Attraverso il rinvio, ben possibile, alla ricostruzione dei fatti conte nell’ordinanza del Gip, i Giudici del riesame, preliminarmente alla trattazione de sussistenza della gravità indiziaria del reato di scambio elettorale politico – mafios confronti del ricorrente, hanno dato puntuale motivazione in ordine al consolidamento della famiglia COGNOME e, con riferimento all’attualità, del ruolo di COGNOME NOME COGNOME detto NOME COGNOME e dei suoi figli; a pag. 4 dell’ordinanza, infatti, è evidenzia tale famiglia è inquadrata nella più ampia compagine del locale di Cirò e che è operativ nel Comune di Casabona, nel settore dell’agricoltura e della lavorazione della paglia del cemento, specificando come il mercato della paglia sia controllato dai componenti la famiglia COGNOME, mentre il territorio di Strongoli sia nel dominio di NOME COGNOME
A riprova di quanto affermato, nell’ordinanza è indicata una conversazione del 6 aprile 2022 dalla quale emerge il ruolo apicale di NOME COGNOME in quanto è a lui un soggetto di Strongoli sì rivolge per potere lavorare le balle di fieno nel territo Casabona, prevedendosi come possibile una collaborazione nella gestione delle attività con il NOME NOME.
Quanto più specificamente al ruolo di COGNOME NOME, nell’ ordinanza è indicat che costui opera all’interno della consorteria riconducibile al COGNOME nell’atti spaccio dello stupefacente, elemento riscontrato dall’avvenuto arresto del COGNOME i luglio 2021 e dal sequestro della sostanza stupefacente.
Inoltre, si è evidenziato che tale sequestro è stato oggetto di una conversazio intercettata dalla quale risulta che la moglie del COGNOME riferisce a quest’ultim COGNOME NOME aveva richiesto un risarcimento per la perdita dello stupefacente rinviando alle pag. 68 e 69 e ss. della ordinanza genetica, si è dato conto d circostanza che il COGNOME, una volta scarcerato, ha ripreso la gestione dell’at illecita di spaccio per conto del COGNOME.
Conforto ne è, si indica nell’ordinanza impugnata, il proc. pen. n. 2432/2020 relativo a indagini sfociate in un fermo dalle cui risultanze investigative è emerso due soggetti si erano interessati di allertare COGNOME NOME della necessità ch spacciatore di Casabona non operasse nel territorio di Rocca di Neto.
Il provvedimento impugnato, a pagina 8, rinviando alle pagine 150 – 160 dell’ordinanza applicativa, ha dato poi chiaramente conto della spartizione dei terri tra le diverse cosche malavitose operanti sui territori finitimi e della operatività famiglia COGNOME, costituente la ‘ndrina di Casabona, che si pone come articolazione locale di Cirò, i cui elementi di vertice sono stati indicati in COGNOME NOME NOME e i NOME, individuando altresì i partecipi in NOME e NOME COGNOME e proprio COGNOME NOME
L’ordinanza, dunque, dopo avere illustrato l’esistenza della Thdrina “di Casabona capeggiata da COGNOME NOME, ha dato conto della posizione del COGNOME indicandolo come colui che, all’interno della consorteria mafiosa, non solo si occupa dell’attivit spaccio, ma, ai fini che qui maggiormente rilevano, di procacciare voti per le elezi comunali di Zinga, in favore del sindaco Seminario Francesco e del ricorrente NOME COGNOME, quale consigliere comunale,.
Con motivazione analitica e coerente, il provvedimento impugnato ha collocato NOME COGNOME nel sodalizio mafioso riconducibile al Tallarico, dando conto delle relati ragioni a pagina 10 dell’ordinanza dove, con chiarezza, risulta il carattere mafioso condizionamento elettorale, il quale, come affermato dai Giudici del riesame, è autoevidente là dove il soggetto promittente sia intraneo ad una consorteria mafiosa o comunque, come nel caso di specie, emerga chiaramente l’appartenenza a tale contesto criminale, mentre è da provare se il promittente sia estraneo o agisca uti singulus. E, a tal fine, nelle pagine 11 e 12 dell’ordinanza impugnata vengono evidenziati gli element relativi all’avvenuta realizzazione dello specifico scambio elettorale intercorso t COGNOME e il ricorrente, ponendo in rilievo come il primo si sia occupato di reperire i
per le elezioni poi vinte del COGNOME della lista civica “RAGIONE_SOCIALE” e dal sinda Seminario.
Infatti, alle pagine 14 e 15, si è evidenziato che, a elezioni avvenute, il COGNOME aveva chiaramente riferito che il ricorrente era stato votato grazie al suo intervento; il COGNOME si era recato a far visita al COGNOME mentre era agli arresti domicil che grazie al procacciamento di voti, aveva ricevuto in cambio un impiego di volontariato che gli avrebbe determinato la liberazione; ed ancora, si è rilevata la posizion soggezione del ricorrente rispetto al COGNOME, il quale riusciva a imporre il proprio v al sull’affare dei diapiri.
Deve, dunque, concludersi che l’ordinanza impugnata, con motivazione esaustiva, ha fornito un quadro di gravità indiziarla, lineare e coerente, che resist deduzioni difensive.
6. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Al riguardo va ribadito che il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautel personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali de vicende indagate, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggett dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni dei giudi merito, ed essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verif la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo ha determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazi rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, R 269438; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023).
Ciò posto, l’ordinanza impugnata, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico, ha fornito puntuale ragione del pericolo concreto ed attuale di reiterazi criminosa sulla base di elementi di convincimento di inequivocabile significato, che lung dal cristallizzare la condotta del ricorrente al momento del patto di scambio elettora si mostrano invece significativi della permanenza del collegamento con contesto criminale, come evincibile dai contatti continui e costanti del De Giacomo con l controparte COGNOME, anche dopo le elezioni.
L’iter motivazionale sviluppato dai giudici di merito, che hanno escluso la decisiv rilevanza delle dimissioni dell’indagato dalla carica di consigliere comunale e assessore, appare pienamente coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza d legittimità secondo cui «la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, quan sia contestata la fattispecie ex art. 416-ter cod. pen. nei confronti di soggetto deca dalle cariche pubbliche e di partito, costituenti il presupposto fattuale della con contestata, non è vincibile sulla base di un’astratta applicazione della massima
esperienza secondo cui le organizzazioni camorristico-mafiose non hanno interesse a servirsi di politici “bruciati”, ma sono solite individuare referenti politici “dal p
ascesa”, dovendosi invece verificare la continuità dei rapporti dell’indagat dell’imputato con gli ambienti criminali e la eventuale persistenza degli inter
scambievoli che possono in concreto mantenere inalterato, nonostante la perdita dell cariche, il legame con il sodalizio criminoso» (Sez. 2, n. 21089 del 23/01/2018, R
272936 – 01).
In conclusione, anche sotto tale profilo, le censure svolte dal ricorrente risul prive di pregio.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spe del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.