Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17646 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17646 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dellAVV_NOTAIO
NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 14 settembre 2023, che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416-ter cod.pen., per avere occasione RAGIONE_SOCIALE elezioni amministrative del Comune di Cerva dell’il giugno 2017 alle quali si candidava in una lista civica che otteneva la maggioranza venendo eletto quale consigliere – raggiunto un accordo con COGNOME NOME, soggetto appartenente alla ‘ndrangheta, finalizzato al procacciamento di voti in cambio di danaro e di una percentuale sugli appalti pubblici aggiudicati dal Comune (capo 17 della imputazione provvisoria).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale si sarebbe adagiato sul provvedimento genetico, senza alcuna autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze investigative.
Non sarebbero state valutate le argomentazioni difensive, volte a mettere in luce l’assenza di contatti del ricorrente con i soggetti di spessore criminale interessat alla vicenda, in particolare con COGNOME NOME che aveva interceduto presso soggetti diversi dall’indagato al fine di far rispettare gli impegni presi alcuni amministratori con COGNOME NOMENOME soggetto con il quale, secondo quanto emergente in una RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, il ricorrente si era incontrato in una sola occasione, manifestandogli il proprio distacco e l’assenza di ogni complicità, a dimostrazione della mancanza di accordi elettorali politico-mafiosi preg ressi.
Il Tribunale ed il primo giudice avrebbero travisato le risultanze investigative ritenendo erroneamente che il NOME di cui si parla nei dialoghi sia l’indagato anziché COGNOME NOME, soggetto pure compromesso nella vicenda.
Lo stesso COGNOME NOMENOME NOME corso del suo interrogatorio di garanzia, avrebbe escluso il coinvolgimento illecito del ricorrente, ignaro dell’accordo da alt eventualmente stipulato;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari.
Il Tribunale avrebbe adottato una motivazione non individualizzata sulla persona del ricorrente, i cui contatti con i soggetti criminali interessati alla vic sarebbero assenti e le condotte rilevanti sotto il profilo cautelare inerirebbero a altri indagati.
Non sarebbe stata valutata positivamente la circostanza che il ricorrente si è dimesso dalla carica di consigliere comunale, facendo perdere al presunto pericolo di recidiva i caratteri di attualità e concretezza, anche in considerazione del suo stato di incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati e generici
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha offerto congrua e ragionevole motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato, mostrando di apprezzare anche le argomentazioni difensive, volte per lo più ad offrire un diverso significato dei dialoghi intercettati alla base della ipo investigativa.
E’ noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l’interpretazione d linguaggio e del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e RAGIONE_SOCIALE massime d esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, COGNOME, Rv. 254439).
Nel caso in esame, il Tribunale ha, in primo luogo, valorizzato la circostanza, più volte emergente dai dialoghi, che COGNOME NOMENOME NOME soggetto di rilevanza criminale che avrebbe stipulato il patto illecito con il ricorrente e con i coindaga in alcune conversazioni intercettate con diversi interlocutori, aveva fatt riferimento all’accordo intessuto con alcuni esponenti politici del Comune di Cerva in provincia di Catanzaro, volto al procacciamento di voti in cambio di danaro e percentuali su appalti (fgg. 3 e segg. del provvedimento impugnato).
Nel ricorso non si contesta l’esistenza del patto elettorale politico-mafioso (e, dunque, della sussistenza del reato), quanto l’estraneità ad esso del ricorrente.
Tuttavia, in alcuni passaggi dei dialoghi intercettati, che il ricorso solo in pa richiama, COGNOME NOME fa esplicito riferimento a due soggetti a nome NOME, proprio perché due erano coloro i quali erano coinvolti nella vicenda secondo l’ipotesi investigativa e che avevano vinto le elezioni grazie all’apporto dello COGNOME personaggio pacificamente appartenente alla ‘ndrangheta.
E si tratta di COGNOME NOME e dell’odierno ricorrente COGNOME NOME.
Del simultaneo riferimento a due persone con tale nome di battesimo, che si coglie in alcuni dialoghi aventi COGNOME NOME quale protagonista (come quelli riportati ai fgg. 6 e 7 dell’ordinanza) il ricorso non dà adeguata contezza, così sorvolando
sulla decisiva circostanza idonea a superare la tesi difensiva che il riferimento del mafioso potesse non essere rivolto alla persona dell’indagato ma al solo COGNOME NOME.
Significativo, inoltre, risulta il fatto, messo in luce nel provvedimento impugnato, che proprio in concomitanza con le lamentele dello COGNOME NOME NOME non avere ricevuto i favori oggetto dell’accordo dai politici una volta eletti, vi era stat incontro tra quest’ultimo ed il ricorrente, nel quale lo COGNOME aveva evidentemente sollecitato l’indagato così come aveva fatto con gli altri correi, se è vero, come risulta dalla sintesi del dialogo a fg. 5 del provvedimento, che il ricorrent schermandosi, aveva riferito all’omonimo coindagato COGNOME NOME (non a caso suo interlocutore sul tema) che la “situazione stava degenerando”.
Il Tribunale ha superato, con motivazione convincente e non manifestamente illogica in quanto fondata su una specifica valutazione di contesto, l’ipotesi difensiva dell’estraneità al fatto del ricorrente basata sul contenuto di tale dialogo e ciò in quanto riproduttivo proprio di quell’atteggiamento di riottosità dei polit eletti ad assecondare le pretese del mafioso prima oggetto di pacifico accordo illecito precedente rispetto alla competizione elettorale e che il ricorso non contesta essere stato stipulato.
Dunque, la presa di distanza del ricorrente dallo COGNOME quale espressione di tale mutato atteggiamento e non della assenza del patto in questa sede contestato.
Non risulta conforme al vero, pertanto, sostenere che l’ordinanza impugnata non abbia affrontato la specifica censura difensiva.
A ciò deve aggiungersi, quale elemento decisivo che invalida ogni ulteriore tesi a discarico, il riferimento ad una conversazione tra il ricorrente e l’omonimo NOME COGNOME, nella quale, nel medesimo contesto di riferimento, entrambi alludevano al soggetto che aveva funto da intermediario con lo COGNOME NOME e cioè, al coindagato COGNOME NOME, fratello del sindaco che guidava la lista civica di entrambi (COGNOME NOME), come colui che aveva “combinato” la questione con il mafioso, così da dimostrare il loro pieno e consapevole coinvolgimento nel fatto (fg. 9 del provvedimento impugnato).
Su tale emergenza, assai significativa in punto di ricostruzione d’accusa, il ricorso sorvola, dimostrando la sua genericità nel voler sostenere l’estraneità del ricorrente alla vicenda e la sua mancanza di consapevolezza di essa.
Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva.
2. Quanto al secondo motivo, il ricorso è generico poiché, obliterando parte dei dati indiziari decisivi, tenta di invalidare la tesi del Tribunale che, al di là del pure considerato dall’ordinanza, che il ricorrente si fosse dimesso dalla carica di consigliere comunale, il pericolo di recidiva risulta concreto ed attuale in relazione al ritenuto collegamento dell’indagato con esponenti della criminalità organizzata,
diretto o indiretto, a giustificazione della misura cautelare inflitta reputata ido a reciderlo.
Anche questa valutazione, alla luce di quanto prima evidenziato sui gravi indizi di colpevolezza e la modalità della condotta, non soffre di vizi logico-ricostruttivi giuridici.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.03.2024. Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME